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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 04/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 754/2024 promossa da:
nata il [...] in [...]/SP/Brasile, residente in [...]Controparte_1
João Batista DallaVecchia,n. 430, Condomínio Village Zuleika Jabour, CAP: 13329-260,
Salto/SP/Brasile, nata il [...], in [...]/SP/Brasile residente in [...]Persona_1
Vecchia, n. 430, Condomínio Village Zuleika Jabour, CAP: 13329-260, Salto/SP/Brasile,
, nata il [...], in [...]/SP/Brasile, residente in [...]do Persona_2
Bosque, n. 118, Condomínio Terras de São José NO Portella, CAP: 13301-290, Itu/SP/Brasile, per sé e, congiuntamente a , nato il [...], in [...]/SP/Brasile, Controparte_2 residente in [...]do Bosque, n. 118, Condomínio Terras de São José NO Portella, CAP:
13301-290, Itu/SP/Brasile, nell'esercizio della potestà genitoriale sui figli minori
- , nato il [...], in [...]/SP/Brasile, residente in Persona_3
Alameda do Bosque, n. 118, Condomínio Terras de São José NO Portella, CAP: 13301-290,
- , nata il [...], in [...]/SP/Brasile, residente in Persona_4
Alameda do Bosque, n, 118, Condomínio Terras de São José NO Portella, CAP: 13301-290, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli , elettivamente domiciliati C.F._1 al suo indirizzo pec Email_1
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 27/11/25 in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 04/12/25:
«la difesa dei ricorrenti, ricostruita come in atti la linea di discendenza dal capostipite della famiglia in questione che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, insiste nell'integrale accoglimento del ricorso introduttivo (corredato da documentazione probante la linea genealogica sino agli odierni ricorrenti) e in assenza di eventuali contestazioni chiede che la causa venga posta in decisione»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 19/01/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_5
(identificato nei successivi documenti anche come , cittadino italiano, nato a [...] Persona_6
(RE) il 21/02/1886 (doc. 1), emigrato in Brasile, dove si era sposato e aveva avuto prole, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 2 ricorso).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Dall'unione tra il predetto
e la Sig.ra , nasceva in Brasile il Sig. il Persona_5 Controparte_4 Persona_7
01/02/1932 (doc. 3). Dall'unione tra la predetta e il Sig. Persona_7 Persona_8 nasceva in Brasile la Sig.ra il 21/12/1963 (doc. 4), odierna ricorrente. - Persona_9
Dall'unione tra la predetta e il Sig. nascevano in Brasile Persona_9 Persona_10 le seguenti ricorrenti: a) la Sig.ra il 09/04/1985 (doc. 5); b) la Sig.ra Persona_1 Persona_11 il 27/02/1988 (doc. 6). b) Dall'unione tra la predetta e il Sig. , Persona_11 Controparte_2 nascevano in Brasile i seguenti ricorrenti: - la Sig.ra , il 21/08/2017 (doc. 7); Persona_4
- il Sig. , il 14/07/2023 (doc. 8)». Persona_3
Fissata la prima udienza nel 22/04/25, è stata rinviata una prima volta al giorno 08/07/25 e poi una seconda volta al 25/11/25. Nelle more, la causa è pervenuta all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal
03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione, per cui è stata rinviata un'ultima volta, sempre ex art. 127 ter cpc, al giorno 04/12/2025.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_3 della prima udienza come rinviata al giorno 08/07/25 - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 08/04/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
In data 26/02/25 sono stati comunicati gli atti al P.M., senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
pagina 2 di 7 Infine, i ricorrenti hanno proceduto in data 27/11/2025, quindi nel termine assegnato del 04/12/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni, sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Brasile, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Luzzara (RE).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero, apostillate e tradotte, versate in atti in unico pdf di 10 pagine (si veda l'allegato al ricorso introduttivo “Procure.pdf.p7m”).
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); nelle procure alle liti, depositate con il ricorso, anche munite di traduzione in pagina 3 di 7 italiano, le sottoscrizioni dei conferenti, rese in presenza, sono state autenticate, previa identificazione, da notai abilitati in Brasile all'autenticazione degli atti e all'attribuzione di pubblica fede agli stessi.
Le procure così rilasciate sono state anche munite di apostille, oltre ad essere state sottoscritte in calce al testo in portoghese e in calce al testo a fronte in italiano. Esse sono, pertanto, valide agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c..
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti vantano una discendenza per linea materna ed è noto che per tale eventualità la strada dell'istanza in via amministrativa è preclusa in partenza (si veda la Circolare del
Ministero dell'Interno K 28 del 1991).
Inoltre, anche per coloro che vantano la discendenza per linea paterna, resta l'ostacolo rappresentato dai tempi di attesa della via consolare, che i ricorrenti hanno dimostrato, con la produzione del doc. 11, essere anche superiori ai 10 anni. pagina 4 di 7 Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Per il resto, dall'esame della documentazione prodotta, si osserva che non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie
pagina 5 di 7 estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta nelle discendenze per linea materna.
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dal sopracitato capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
pagina 6 di 7 Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
nata il [...] in [...]/SP/Brasile, residente in [...]Controparte_1
João Batista DallaVecchia,n. 430, Condomínio Village Zuleika Jabour, CAP: 13329-260,
Salto/SP/Brasile, nata il [...], in [...]/SP/Brasile residente in [...]Persona_1
Vecchia, n. 430, Condomínio Village Zuleika Jabour, CAP: 13329-260, Salto/SP/Brasile,
, nata il [...], in [...]/SP/Brasile, residente in [...]do Persona_2
Bosque, n. 118, Condomínio Terras de São José NO Portella, CAP: 13301-290, Itu/SP/Brasile,
, nato il [...], in [...]/SP/Brasile, residente in [...]Persona_3 do Bosque, n. 118, Condomínio Terras de São José NO Portella, CAP: 13301-290,
, nata il [...], in [...]/SP/Brasile, residente in [...]do Persona_4
Bosque, n, 118, Condomínio Terras de São José NO Portella, CAP: 13301-290, ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 07/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 04/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 754/2024 promossa da:
nata il [...] in [...]/SP/Brasile, residente in [...]Controparte_1
João Batista DallaVecchia,n. 430, Condomínio Village Zuleika Jabour, CAP: 13329-260,
Salto/SP/Brasile, nata il [...], in [...]/SP/Brasile residente in [...]Persona_1
Vecchia, n. 430, Condomínio Village Zuleika Jabour, CAP: 13329-260, Salto/SP/Brasile,
, nata il [...], in [...]/SP/Brasile, residente in [...]do Persona_2
Bosque, n. 118, Condomínio Terras de São José NO Portella, CAP: 13301-290, Itu/SP/Brasile, per sé e, congiuntamente a , nato il [...], in [...]/SP/Brasile, Controparte_2 residente in [...]do Bosque, n. 118, Condomínio Terras de São José NO Portella, CAP:
13301-290, Itu/SP/Brasile, nell'esercizio della potestà genitoriale sui figli minori
- , nato il [...], in [...]/SP/Brasile, residente in Persona_3
Alameda do Bosque, n. 118, Condomínio Terras de São José NO Portella, CAP: 13301-290,
- , nata il [...], in [...]/SP/Brasile, residente in Persona_4
Alameda do Bosque, n, 118, Condomínio Terras de São José NO Portella, CAP: 13301-290, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli , elettivamente domiciliati C.F._1 al suo indirizzo pec Email_1
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 27/11/25 in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 04/12/25:
«la difesa dei ricorrenti, ricostruita come in atti la linea di discendenza dal capostipite della famiglia in questione che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, insiste nell'integrale accoglimento del ricorso introduttivo (corredato da documentazione probante la linea genealogica sino agli odierni ricorrenti) e in assenza di eventuali contestazioni chiede che la causa venga posta in decisione»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 19/01/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_5
(identificato nei successivi documenti anche come , cittadino italiano, nato a [...] Persona_6
(RE) il 21/02/1886 (doc. 1), emigrato in Brasile, dove si era sposato e aveva avuto prole, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 2 ricorso).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Dall'unione tra il predetto
e la Sig.ra , nasceva in Brasile il Sig. il Persona_5 Controparte_4 Persona_7
01/02/1932 (doc. 3). Dall'unione tra la predetta e il Sig. Persona_7 Persona_8 nasceva in Brasile la Sig.ra il 21/12/1963 (doc. 4), odierna ricorrente. - Persona_9
Dall'unione tra la predetta e il Sig. nascevano in Brasile Persona_9 Persona_10 le seguenti ricorrenti: a) la Sig.ra il 09/04/1985 (doc. 5); b) la Sig.ra Persona_1 Persona_11 il 27/02/1988 (doc. 6). b) Dall'unione tra la predetta e il Sig. , Persona_11 Controparte_2 nascevano in Brasile i seguenti ricorrenti: - la Sig.ra , il 21/08/2017 (doc. 7); Persona_4
- il Sig. , il 14/07/2023 (doc. 8)». Persona_3
Fissata la prima udienza nel 22/04/25, è stata rinviata una prima volta al giorno 08/07/25 e poi una seconda volta al 25/11/25. Nelle more, la causa è pervenuta all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal
03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione, per cui è stata rinviata un'ultima volta, sempre ex art. 127 ter cpc, al giorno 04/12/2025.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_3 della prima udienza come rinviata al giorno 08/07/25 - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 08/04/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
In data 26/02/25 sono stati comunicati gli atti al P.M., senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
pagina 2 di 7 Infine, i ricorrenti hanno proceduto in data 27/11/2025, quindi nel termine assegnato del 04/12/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni, sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Brasile, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Luzzara (RE).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero, apostillate e tradotte, versate in atti in unico pdf di 10 pagine (si veda l'allegato al ricorso introduttivo “Procure.pdf.p7m”).
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); nelle procure alle liti, depositate con il ricorso, anche munite di traduzione in pagina 3 di 7 italiano, le sottoscrizioni dei conferenti, rese in presenza, sono state autenticate, previa identificazione, da notai abilitati in Brasile all'autenticazione degli atti e all'attribuzione di pubblica fede agli stessi.
Le procure così rilasciate sono state anche munite di apostille, oltre ad essere state sottoscritte in calce al testo in portoghese e in calce al testo a fronte in italiano. Esse sono, pertanto, valide agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c..
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti vantano una discendenza per linea materna ed è noto che per tale eventualità la strada dell'istanza in via amministrativa è preclusa in partenza (si veda la Circolare del
Ministero dell'Interno K 28 del 1991).
Inoltre, anche per coloro che vantano la discendenza per linea paterna, resta l'ostacolo rappresentato dai tempi di attesa della via consolare, che i ricorrenti hanno dimostrato, con la produzione del doc. 11, essere anche superiori ai 10 anni. pagina 4 di 7 Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Per il resto, dall'esame della documentazione prodotta, si osserva che non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie
pagina 5 di 7 estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta nelle discendenze per linea materna.
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dal sopracitato capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
pagina 6 di 7 Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
nata il [...] in [...]/SP/Brasile, residente in [...]Controparte_1
João Batista DallaVecchia,n. 430, Condomínio Village Zuleika Jabour, CAP: 13329-260,
Salto/SP/Brasile, nata il [...], in [...]/SP/Brasile residente in [...]Persona_1
Vecchia, n. 430, Condomínio Village Zuleika Jabour, CAP: 13329-260, Salto/SP/Brasile,
, nata il [...], in [...]/SP/Brasile, residente in [...]do Persona_2
Bosque, n. 118, Condomínio Terras de São José NO Portella, CAP: 13301-290, Itu/SP/Brasile,
, nato il [...], in [...]/SP/Brasile, residente in [...]Persona_3 do Bosque, n. 118, Condomínio Terras de São José NO Portella, CAP: 13301-290,
, nata il [...], in [...]/SP/Brasile, residente in [...]do Persona_4
Bosque, n, 118, Condomínio Terras de São José NO Portella, CAP: 13301-290, ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 07/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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