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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 25/2022
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 25/2022 promossa da:
(C.F.: ), con gli avvocati Marcella Grecu e Parte_1 C.F._1
Caterina Caterino
- Ricorrente -
contro
:
(P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con l'avv. Adriana Vassalini
- Convenuta resistente-
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 10.4.2025, ore 10.30, dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in videoconferenza:
Per la ricorrente, l'avv. Grecu,
Per la resistente l'avv. Vassalini;
******
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
Il procuratore di parte ricorrente discute la causa, riportandosi al ricorso e alle note difensive del 18.6.2024, insiste per l'accoglimento del ricorso per i motivi dedotti.
L'avv. Vassalini discute la causa richiamando la memoria difensiva e agli atti depositati, in cui si sono illustrati i rapporti tra i due fratelli e i poteri di nel gestire la Parte_1 società, come dimostrato dalla circostanza che lo stesso ha pagato con soldi della società spese processuali proprie, ciò oltre alla procura speciale, il è attualmente detenuto Pt_1 per altri motivi;
richiama il doc. 13; nonché il doc. 16 e 17 da cui risulta che il è Pt_1 detenuto;
richiama gli indici sintomatici della simulazione supportati dai documenti prodotti;
ricorda il decreto n. 516/2019 prodotto con le note conclusive;
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
*****
All'esito della camera di consiglio, pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, rigetta integralmente il ricorso proposto da;
Parte_1 condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore della resistente in complessivi € 5.800,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.”
Mantova 10.4.2025
Il giudice del lavoro
Emanuele Croci
Pag. 2 di 2
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 25/2022 promossa da:
(C.F.: ), con gli avvocati Marcella Grecu e Parte_1 C.F._1
Caterina Caterino
- Ricorrente -
contro
:
(P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con l'avv. Adriana Vassalini
- Convenuta resistente-
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 10.4.2025, ore 10.30, dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in videoconferenza:
Per la ricorrente, l'avv. Grecu,
Per la resistente l'avv. Vassalini;
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Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
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Il procuratore di parte ricorrente discute la causa, riportandosi al ricorso e alle note difensive del 18.6.2024, insiste per l'accoglimento del ricorso per i motivi dedotti.
L'avv. Vassalini discute la causa richiamando la memoria difensiva e agli atti depositati, in cui si sono illustrati i rapporti tra i due fratelli e i poteri di nel gestire la Parte_1 società, come dimostrato dalla circostanza che lo stesso ha pagato con soldi della società spese processuali proprie, ciò oltre alla procura speciale, il è attualmente detenuto Pt_1 per altri motivi;
richiama il doc. 13; nonché il doc. 16 e 17 da cui risulta che il è Pt_1 detenuto;
richiama gli indici sintomatici della simulazione supportati dai documenti prodotti;
ricorda il decreto n. 516/2019 prodotto con le note conclusive;
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
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All'esito della camera di consiglio, pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, rigetta integralmente il ricorso proposto da;
Parte_1 condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore della resistente in complessivi € 5.800,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.”
Mantova 10.4.2025
Il giudice del lavoro
Emanuele Croci
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