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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 182/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia Pala, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BERRUTI MARIO
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale deducendo di Parte_1 aver prestato la propria attività lavorativa, in forza di contratto dapprima di formazione poi trasformato a tempo indeterminato, dal 1 maggio 1988 al 7 marzo 2003 alle dipendenze della e di aver CP_2 successivamente proseguito il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità e con le medesime mansioni, alle dipendenze della sino al 30 aprile 2014. Controparte_3
Precisava che presso la vi erano quattro differenti reparti (plastica, produttivo, porte e CP_2 magazzino) e in quello produttivo vi erano sette linee o catene di montaggio per la realizzazione di frigoriferi e congelatori. Chiariva, quindi, di esser sempre stato adibito, nel corso dell'intero periodo lavorativo, al reparto produzione, occupandosi: a) dal 1988 al 2009 dell'assemblaggio di diverse parti dei frigoriferi e dei congelatori;
b) dal 2010 di rifornire la linea dei prodotti e dei componenti necessari per l'assemblaggio degli elettrodomestici.
pagina 1 di 9 Essendo stato adibito per più della metà della propria vita lavorativa (1988-2009) a lavori cd. usuranti, allegava di aver presentato domanda di pensione anticipata per lavoratori precoci in data 17 ottobre 2022, rigettata dall'ente convenuto stante l'asserita assenza di prova dell'effettiva adibizione alle attività di cui alla lett. c) del d. lgs. 67/2011.
Contestava quindi la tesi dell' , precisando come la stessa norma richiamata dall'Istituto imponeva Pt_2 che, alla domanda per il trattamento richiesto, dovesse esser allegato “almeno uno” dei documenti richiesti tra “libro matricola, libro unico del lavoro, libretto di lavoro, ruolo di equipaggio, comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro” ritenendo, quindi, di aver adempiuto alle prescrizioni normative avendo correlato la propria domanda con la documentazione richiesta per legge (libretto del lavoro, comunicazione al centro per l'impiego, buste paga periodo 1988-2014).
Ancora, evidenziava che, sebbene nella Tab. A fosse richiesto anche il contratto di lavoro (documento di cui non era in possesso), dal corpo delle buste paga allegate potevano comunque evincersi le mansioni e l'inquadramento del lavoratore.
Infine, sosteneva come fosse pacifico di esser stato adibito a una delle attività di cui alla lett. c), stante l'espresso riferimento in tabella alle lavorazioni di cui al codice 6582, ossia “elettrodomestici”, settore in cui, pacificamente, avevano operato la prima e la CP_2 Controparte_4
Deduceva, altresì, come le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci erano state riconosciute in capo ad altri due lavoratori, dipendenti della prima e della CP_2 CP_3 poi, e operanti in catena.
[...]
Ciò premesso, allegava quindi che, stante il mancato riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato, aveva proseguito a lavorare alle dipendenze della sino al 23 febbraio 2023 e, CP_5 successivamente, al versamento volontario di n. 4 settimane di contribuzione (per euro 569,96) accedendo alla on decorrenza 7 aprile 2023, beneficiando della copertura contributiva figurativa. Pt_3
Infine, riferiva che, con decorrenza aprile 2024, aveva avuto accesso alla pensione di anzianità, percependo un lordo stimato di euro 1.476,14 mensili.
Deduceva, quindi, che, laddove avesse ottenuto il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato con decorrenza novembre 2022, avrebbe percepito, nel 2023, la complessiva somma lorda mensile di euro
1.464,04, e di euro 1.543,09 nel 2024, così subendo un danno per complessivi euro 4.859,04 pari all'esborso sostenuto per il versamento volontario di n. 4 settimane di contributi e della differenza tra le somme percepite a titolo di NaSpi e quelle cui avrebbe avuto diritto a titolo di pensione anticipata.
Infine, tenuto conto della maggior somma cui avrebbe avuto diritto con il riconoscimento del pensionamento anticipato rispetto a quella erogata a titolo di pensione di anzianità con decorrenza 2024, stimava una decurtazione mensile di euro 66,95 che, tenuto conto della speranza di vita fissata dall'ISTAT per gli uomini a 80,5 anni e quindi, di una percezione del trattamento pensionistico quantomeno sino al pagina 2 di 9 2045, avrebbe determinato un ulteriore danno pensionistico per euro 18.277,35 (ottenuta moltiplicando la differenza mensile di euro 66,95 per tredici mensilità per 21 anni).
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di “In via preliminare
Accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato di cui all'art. 1 cc. 1 – 3 D. Lgs. 67/2011.
In via principale
Condannare l' , in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 25, cod. fisc. , al riconoscimento in favore P.IVA_1 del ricorrente del diritto al beneficio di cui all'art. 1 cc. 1 – 3 D.Lgs. 67/2011 e, pertanto, del diritto al pensionamento come lavoratore c.d. precoce.
Condannare, altresì, l' , in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 25, cod. fisc. , alla liquidazione in P.IVA_1 favore del ricorrente della pensione c.d. precoci, con decorrenza dal novembre 2022 ed interessi come per legge.
In ordine al risarcimento danni
Accertare e dichiarare la responsabilità dell' in merito al mancato riconoscimento dei requisiti e delle condizioni Pt_2
di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Per l'effetto, Condannare, per i motivi gradatamente esposti, l' Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n.
[...]
25, cod. fisc. , alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 598,96 a titolo di risarcimento P.IVA_1
danno per la contribuzione volontaria versata;
nonché la somma di € 4.859,04, a titolo di risarcimento del danno, commisurato alla differenza fra quanto percepito a titolo di quanto dovuto per il pensionamento anticipato, e della Pt_3 somma di € 18.277,35, a titolo di risarcimento danno per le differenze fra quanto avrebbe percepito con il pensionamento precoci e quanto percepito con la pensione anticipata ordinaria, sino all'età prevista come speranza di vita, così per complessivi
€ 23.735,35, ovvero nella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, quantificata anche in via equitativa, con interessi e rivalutazione, come per legge.”
Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio invocando l'integrale rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto per i motivi ampiamente esposti in comparsa.
Istruita la causa mediante l'acquisizione in giudizio dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e di quelli richiesti ex art. 421 c.p.c., la stessa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, pubblicamente letto in udienza assenti le parti con il loro consenso, riservando a sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
* pagina 3 di 9 In fatto, è pacifico tra le parti che il ricorrente abbia lavorato dal 1 maggio 1988 al 7 marzo 2003 alle dipendenze della e che abbia successivamente proseguito il rapporto di lavoro, senza CP_2 soluzione di continuità e con le medesime mansioni, alle dipendenze della sino al 30 Controparte_3 aprile 2014.
Invero, l'ente convenuto contesta in questa sede che il ricorrente non abbia compiutamente dimostrato di esser stato adibito, per almeno la metà della propria vita lavorativa, allo svolgimento di lavoro cd. usurante.
In particolare, l' ha evidenziato quanto segue: a) dal libretto del lavoro, il ricorrente risulta assunto CP_1 quale operaio, senza alcuna specifica in punto di mansioni;
b) la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della attesta, come mansione svolta, quella di “8.4.3.1.0.0. – Personale CP_2 non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate” mentre la comunicazione di assunzione alle dipendenze della indica quella di “operatore generico della produzione”; c) l'indicazione della Controparte_3 voce di rischio 6582, inserita in alcune buste paga prodotte, non è sufficiente ad accertare l'effettivo svolgimento del lavoro in catena di montaggio;
d) la dichiarazione resa dalla funzionaria circa CP_7
l'adibizione del ricorrente a lavorazioni in linea non poteva esser considerata attendibile atteso che la stessa, con successiva PEC del 5 settembre 2022, aveva precisato come l' non fosse in possesso dell'elenco CP_7 dei lavoratori effettivamente adibiti dalle due società alla linea catena;
e) nel periodo lavorativo da prendersi in considerazione ai fini che qui interessano (1980-2009) il ricorrente avrebbe usufruito di diversi periodi di
Cassa Integrazione non utilmente conteggiabili, stante la mancata prestazione di effettiva attività lavorativa.
Tanto premesso, occorre procedere a una preliminare ricognizione del quadro normativo di riferimento.
In primis, l'art. 1, comma 199, l. 232/2016 prevede che il requisito per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'art. 24, comma 10, d.l. 201/2011 sia ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'art. 1, commi 12 e 13 legge n. 335/95 che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19esimo anno di età e che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma.
Per quanto di interesse in questa sede, la lett. d) prevede che “sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. I primi tre commi dell'art. 1 del predetto D.lgs. 67/2011 recitano: “
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: pagina 4 di 9 a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni, negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero;
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.”
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia fornito sufficiente documentazione in grado di attestare l'effettivo svolgimento, per almeno la metà della propria vita lavorativa, di lavori cd. usuranti, con conseguente diritto al beneficio di cui all'art. 1, commi 1-3 d. lgs 67/2011.
In primo luogo, la mancata allegazione dei contratti di lavoro sottoscritti con la prima e con la CP_2 pagina 5 di 9 poi non può di per sé costituire ragione ostativa del riconoscimento del diritto invocato, Controparte_3 dal momento che, quel che risulta dirimente, è la possibilità di ricostruire sia l'inquadramento contrattuale del lavoratore istante sia le mansioni concretamente svolte.
A tal fine, il ricorrente ha prodotto sia in questa sede sia in allegato alla domanda amministrativa (docc. 1,
2, 7 e 8) il libretto di lavoro, le comunicazioni del centro per l'impiego, le buste paga riferite all'integrale periodo lavorativo (1988-2014) da cui emerge la qualifica di operaio di II livello, successivamente di III
(buste paga doc. 7 ric.) e un inquadramento formale quale “8.4.3.1.0.0. – Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate” (periodo alle dipendenze della e “operatore generico della CP_2 produzione” (periodo alle dipendenze della (UNILAV doc. 2 ric.,). A ciò si aggiunga che Controparte_3 in molte delle buste paga prodotte in atti, emerge chiaramente l'indicazione della voce di rischio 6582. In particolare, la lettera c) del d. lgs n. 67/2011 fa espresso riferimento a quei lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1, contenuto nell'all.
1. In detta tabella è espressamente prevista la lavorazione di cui al codice
6582, ossia “elettrodomestici”, settore in cui pacificamente hanno operato sia la sia la CP_2 CP_3
[...]
Sul punto, invero, non appare dirimente quanto eccepito dal convenuto circa l'indicazione di tale voce solo su alcuni tra prospetti paga prodotti dal ricorrente, dovendosi in tal senso valorizzare quanto dichiarato dalla funzionaria con PEC dell'8 giugno 2022 in risposta alla richiesta di riscontri inviatale dallo CP_7 stesso ente convenuto, (doc. 7 , secondo cui “Con riferimento alla situazione del lavoratore in oggetto CP_1
: Parte_1 assicurato, come da buste paga verificate in data odierna, su pat 34034151 codice ditta 3205380 ditta voce CP_2 classificativa 6582 settore industria fino al 07/03/2003
E su pat 91028116 cod ditta 4935537 ditta voce classificativa 6582 settore industria dal 08/03/2003 Controparte_3 al 31/12/2014”. CP_ In effetti, la stessa funzionaria ha altresì precisato che non è effettivamente in possesso di un elenco di lavoratori presenti sulle singole posizioni lavorative e che la Pat indicata sulle buste paga emesse dalle società ex datrici di lavoro del ricorrente era quella che riconduceva unilateralmente al rischio voce 6582, ovvero produzione elettrodomestici e attività a essa complementari (doc. 8 , senza alcuna ulteriore CP_1 distinzione quindi tra attività effettivamente svolte su linea catena e quelle meramente collaterali.
Preme tuttavia osservare come l'assenza di tali elenchi nelle banche dati , non richiesti per legge, CP_7 ovvero l'utilizzo “promiscuo” del codice 6582 da parte delle due società non possa di per sé condurre all'automatica esclusione delle attività lavorative svolte dal ricorrente, nel periodo di interesse, tra quelle in catena di montaggio, trattandosi di giudizio non di competenza e avuto riguardo agli ulteriori CP_7 elementi probatori offerti dal ricorrente. pagina 6 di 9 Infine, deve rilevarsi come sia pacifico tra le parti che nessun'altra indagine sarebbe stata utilmente espletabile da parte di o avuto riguardo anche al considerevole lasso di tempo trascorso e alla CP_7 CP_1 circostanza che entrambe le società risultano a oggi cessate (circostanza, invero, allegata da entrambi gli enti interessati, cfr. doc. 5 ric. e doc. 8 . CP_1
A fronte quindi degli elementi offerti dal ricorrente e delle contestazioni mosse dall' pare a questo CP_1 punto opportuno porre l'accento sulla situazione di e colleghi Persona_1 Persona_2 del ricorrente presso la e la e asseritamente adibiti a lavorazioni in catena. CP_2 Controparte_3
Invero, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dall' ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 Pt_2
c.p.c. (domande presentate in via amministrativa e relativa documentazione allegata), emerge con evidenza
(e, del resto, nulla ha osservato in senso contrario) come i due colleghi del ricorrente: a) hanno CP_1 operato alle dipendenze delle due società nel suo stesso periodo lavorativo;
b) sono stati formalmente inquadrati con la medesima qualifica professionale e con le stesse mansioni;
c) alla domanda presentata in via amministrativa, per ottenere il riconoscimento della pensione anticipata, hanno allegato la medesima documentazione presentata dal Parte_1
Tuttavia, a fronte di un'evidente identità di situazioni, ha ritenuto di poter ricomprendere nell'alveo CP_1 delle mansioni inerenti alla catena di montaggio unicamente quelle svolte da e (doc. 9 ric.), Per_1 Per_2 senza richiedere alcun supplemento istruttorio, negando il medesimo riconoscimento al ricorrente e tanto senza chiarire per quali obiettive motivazioni, gli elementi probatori offerti da quest'ultimo (identici, lo si ribadisce, a quelli allegati dai due colleghi) non fossero stati considerati parimenti esaustivi e sufficienti per il riconoscimento del medesimo diritto.
Appare, quindi configurabile una manifesta disparità di trattamento tra situazioni incontestabilmente analoghe che mal si concilia non solo con i dettami di cui all'art. 3 cost., ma altresì con i principi di buon andamento e imparzialità propri dell'agere pubblico.
Avuto quindi riguardo: a) alla documentazione allegata dal ricorrente, pienamente rispondente a quella richiesta per legge;
b) all'impossibilità oggettiva e incolpevole, tanto del ricorrente quanto degli enti interessati ( e ) di poter reperire ulteriore materiale probatorio;
c) al riconoscimento del CP_1 CP_7 medesimo diritto in favore dei due colleghi del ricorrente, e sulla base della medesima Per_1 Per_2 documentazione e a fronte di situazioni pacificamente analoghe;
d) alla sussistenza in capo al di tutti gli ulteriori requisiti di legge, il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente al Parte_1 beneficio di cui all'art. commi 1-3 d. lgs 67/2011. In particolare, quanto al requisito di cui all'art. 2, lett. b)
d. lgs 67 cit., si osserva come il ricorrente vanti un periodo lavorativo pari a 38 anni (novembre 1979 – dicembre 2017) con un periodo di lavoro cd. usurante di circa 29 anni (maggio 1979 – dicembre 2009) durante il quale ha sì goduto di periodi minimi di cassa integrazione (in media, 1 settimana all'anno, salvo eccezioni isolate) che, tuttavia, non sono sufficienti a escludere l'integrazione anche di tale ulteriore pagina 7 di 9 requisito.
Conseguentemente, viene condannato alla liquidazione in favore di CP_1 Parte_1 del trattamento pensionistico cd. anticipato di cui sopra con decorrenza novembre 2022, detratto quanto già corrispostogli a titolo di trattamento er il periodo aprile 2023 – marzo 2024, oltre interessi legali Pt_3 con decorrenza di legge.
A fronte del mancato riconoscimento del beneficio invocato con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, il ricorrente ha altresì diritto a vedersi riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno,
l'ulteriore somma di euro 598,96 oltre interessi legali dalla debenza al saldo, pari all'esborso sostenuto per il versamento volontario di n. 4 settimane di contribuzione.
Infine, non possono riconoscersi al ricorrente le ulteriori somme di € 4.859,04, richiesti a titolo di risarcimento del danno, commisurato alla differenza fra quanto percepito a titolo di e quanto Pt_3 dovuto per il pensionamento anticipato, e di € 18.277,35, richiesti a titolo di risarcimento danno per le differenze fra quanto avrebbe percepito con il pensionamento precoci e quanto percepito con la pensione anticipata ordinaria, sino all'età prevista come speranza di vita, dovendosi ritenere che il pregiudizio patito e patiendo abbia già trovato adeguato ristoro mediante il riconoscimento del diritto al trattamento invocato con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Stante la natura della decisione e l'obiettiva complessità dell'accertamento svolto, ritiene il Tribunale che sussistano gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie parzialmente il ricorso;
- Per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. commi 1-3 d. lgs
67/2011;
- Conseguentemente, condanna alla liquidazione in favore del ricorrente del trattamento CP_1 pensionistico cd. anticipato di cui sopra con decorrenza novembre 2022, detratto quanto già corrisposto a titolo di trattamento Naspi per il periodo aprile 2023 – marzo 2024, oltre interessi legali con decorrenza di legge;
- Condanna altresì a versare in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, CP_1
l'ulteriore somma di euro 598,96, oltre interessi legali dalla debenza al saldo;
- Rigetta per il resto;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
pagina 8 di 9 Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
Brescia, 26/02/2025
LA GIUDICE
NATALIA PALA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Natalia Pala, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BERRUTI MARIO
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale deducendo di Parte_1 aver prestato la propria attività lavorativa, in forza di contratto dapprima di formazione poi trasformato a tempo indeterminato, dal 1 maggio 1988 al 7 marzo 2003 alle dipendenze della e di aver CP_2 successivamente proseguito il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità e con le medesime mansioni, alle dipendenze della sino al 30 aprile 2014. Controparte_3
Precisava che presso la vi erano quattro differenti reparti (plastica, produttivo, porte e CP_2 magazzino) e in quello produttivo vi erano sette linee o catene di montaggio per la realizzazione di frigoriferi e congelatori. Chiariva, quindi, di esser sempre stato adibito, nel corso dell'intero periodo lavorativo, al reparto produzione, occupandosi: a) dal 1988 al 2009 dell'assemblaggio di diverse parti dei frigoriferi e dei congelatori;
b) dal 2010 di rifornire la linea dei prodotti e dei componenti necessari per l'assemblaggio degli elettrodomestici.
pagina 1 di 9 Essendo stato adibito per più della metà della propria vita lavorativa (1988-2009) a lavori cd. usuranti, allegava di aver presentato domanda di pensione anticipata per lavoratori precoci in data 17 ottobre 2022, rigettata dall'ente convenuto stante l'asserita assenza di prova dell'effettiva adibizione alle attività di cui alla lett. c) del d. lgs. 67/2011.
Contestava quindi la tesi dell' , precisando come la stessa norma richiamata dall'Istituto imponeva Pt_2 che, alla domanda per il trattamento richiesto, dovesse esser allegato “almeno uno” dei documenti richiesti tra “libro matricola, libro unico del lavoro, libretto di lavoro, ruolo di equipaggio, comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro” ritenendo, quindi, di aver adempiuto alle prescrizioni normative avendo correlato la propria domanda con la documentazione richiesta per legge (libretto del lavoro, comunicazione al centro per l'impiego, buste paga periodo 1988-2014).
Ancora, evidenziava che, sebbene nella Tab. A fosse richiesto anche il contratto di lavoro (documento di cui non era in possesso), dal corpo delle buste paga allegate potevano comunque evincersi le mansioni e l'inquadramento del lavoratore.
Infine, sosteneva come fosse pacifico di esser stato adibito a una delle attività di cui alla lett. c), stante l'espresso riferimento in tabella alle lavorazioni di cui al codice 6582, ossia “elettrodomestici”, settore in cui, pacificamente, avevano operato la prima e la CP_2 Controparte_4
Deduceva, altresì, come le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci erano state riconosciute in capo ad altri due lavoratori, dipendenti della prima e della CP_2 CP_3 poi, e operanti in catena.
[...]
Ciò premesso, allegava quindi che, stante il mancato riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato, aveva proseguito a lavorare alle dipendenze della sino al 23 febbraio 2023 e, CP_5 successivamente, al versamento volontario di n. 4 settimane di contribuzione (per euro 569,96) accedendo alla on decorrenza 7 aprile 2023, beneficiando della copertura contributiva figurativa. Pt_3
Infine, riferiva che, con decorrenza aprile 2024, aveva avuto accesso alla pensione di anzianità, percependo un lordo stimato di euro 1.476,14 mensili.
Deduceva, quindi, che, laddove avesse ottenuto il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato con decorrenza novembre 2022, avrebbe percepito, nel 2023, la complessiva somma lorda mensile di euro
1.464,04, e di euro 1.543,09 nel 2024, così subendo un danno per complessivi euro 4.859,04 pari all'esborso sostenuto per il versamento volontario di n. 4 settimane di contributi e della differenza tra le somme percepite a titolo di NaSpi e quelle cui avrebbe avuto diritto a titolo di pensione anticipata.
Infine, tenuto conto della maggior somma cui avrebbe avuto diritto con il riconoscimento del pensionamento anticipato rispetto a quella erogata a titolo di pensione di anzianità con decorrenza 2024, stimava una decurtazione mensile di euro 66,95 che, tenuto conto della speranza di vita fissata dall'ISTAT per gli uomini a 80,5 anni e quindi, di una percezione del trattamento pensionistico quantomeno sino al pagina 2 di 9 2045, avrebbe determinato un ulteriore danno pensionistico per euro 18.277,35 (ottenuta moltiplicando la differenza mensile di euro 66,95 per tredici mensilità per 21 anni).
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di “In via preliminare
Accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato di cui all'art. 1 cc. 1 – 3 D. Lgs. 67/2011.
In via principale
Condannare l' , in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 25, cod. fisc. , al riconoscimento in favore P.IVA_1 del ricorrente del diritto al beneficio di cui all'art. 1 cc. 1 – 3 D.Lgs. 67/2011 e, pertanto, del diritto al pensionamento come lavoratore c.d. precoce.
Condannare, altresì, l' , in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 25, cod. fisc. , alla liquidazione in P.IVA_1 favore del ricorrente della pensione c.d. precoci, con decorrenza dal novembre 2022 ed interessi come per legge.
In ordine al risarcimento danni
Accertare e dichiarare la responsabilità dell' in merito al mancato riconoscimento dei requisiti e delle condizioni Pt_2
di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Per l'effetto, Condannare, per i motivi gradatamente esposti, l' Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n.
[...]
25, cod. fisc. , alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 598,96 a titolo di risarcimento P.IVA_1
danno per la contribuzione volontaria versata;
nonché la somma di € 4.859,04, a titolo di risarcimento del danno, commisurato alla differenza fra quanto percepito a titolo di quanto dovuto per il pensionamento anticipato, e della Pt_3 somma di € 18.277,35, a titolo di risarcimento danno per le differenze fra quanto avrebbe percepito con il pensionamento precoci e quanto percepito con la pensione anticipata ordinaria, sino all'età prevista come speranza di vita, così per complessivi
€ 23.735,35, ovvero nella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, quantificata anche in via equitativa, con interessi e rivalutazione, come per legge.”
Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio invocando l'integrale rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto per i motivi ampiamente esposti in comparsa.
Istruita la causa mediante l'acquisizione in giudizio dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e di quelli richiesti ex art. 421 c.p.c., la stessa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, pubblicamente letto in udienza assenti le parti con il loro consenso, riservando a sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
* pagina 3 di 9 In fatto, è pacifico tra le parti che il ricorrente abbia lavorato dal 1 maggio 1988 al 7 marzo 2003 alle dipendenze della e che abbia successivamente proseguito il rapporto di lavoro, senza CP_2 soluzione di continuità e con le medesime mansioni, alle dipendenze della sino al 30 Controparte_3 aprile 2014.
Invero, l'ente convenuto contesta in questa sede che il ricorrente non abbia compiutamente dimostrato di esser stato adibito, per almeno la metà della propria vita lavorativa, allo svolgimento di lavoro cd. usurante.
In particolare, l' ha evidenziato quanto segue: a) dal libretto del lavoro, il ricorrente risulta assunto CP_1 quale operaio, senza alcuna specifica in punto di mansioni;
b) la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della attesta, come mansione svolta, quella di “8.4.3.1.0.0. – Personale CP_2 non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate” mentre la comunicazione di assunzione alle dipendenze della indica quella di “operatore generico della produzione”; c) l'indicazione della Controparte_3 voce di rischio 6582, inserita in alcune buste paga prodotte, non è sufficiente ad accertare l'effettivo svolgimento del lavoro in catena di montaggio;
d) la dichiarazione resa dalla funzionaria circa CP_7
l'adibizione del ricorrente a lavorazioni in linea non poteva esser considerata attendibile atteso che la stessa, con successiva PEC del 5 settembre 2022, aveva precisato come l' non fosse in possesso dell'elenco CP_7 dei lavoratori effettivamente adibiti dalle due società alla linea catena;
e) nel periodo lavorativo da prendersi in considerazione ai fini che qui interessano (1980-2009) il ricorrente avrebbe usufruito di diversi periodi di
Cassa Integrazione non utilmente conteggiabili, stante la mancata prestazione di effettiva attività lavorativa.
Tanto premesso, occorre procedere a una preliminare ricognizione del quadro normativo di riferimento.
In primis, l'art. 1, comma 199, l. 232/2016 prevede che il requisito per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'art. 24, comma 10, d.l. 201/2011 sia ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'art. 1, commi 12 e 13 legge n. 335/95 che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19esimo anno di età e che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma.
Per quanto di interesse in questa sede, la lett. d) prevede che “sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. I primi tre commi dell'art. 1 del predetto D.lgs. 67/2011 recitano: “
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: pagina 4 di 9 a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni, negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero;
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.”
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia fornito sufficiente documentazione in grado di attestare l'effettivo svolgimento, per almeno la metà della propria vita lavorativa, di lavori cd. usuranti, con conseguente diritto al beneficio di cui all'art. 1, commi 1-3 d. lgs 67/2011.
In primo luogo, la mancata allegazione dei contratti di lavoro sottoscritti con la prima e con la CP_2 pagina 5 di 9 poi non può di per sé costituire ragione ostativa del riconoscimento del diritto invocato, Controparte_3 dal momento che, quel che risulta dirimente, è la possibilità di ricostruire sia l'inquadramento contrattuale del lavoratore istante sia le mansioni concretamente svolte.
A tal fine, il ricorrente ha prodotto sia in questa sede sia in allegato alla domanda amministrativa (docc. 1,
2, 7 e 8) il libretto di lavoro, le comunicazioni del centro per l'impiego, le buste paga riferite all'integrale periodo lavorativo (1988-2014) da cui emerge la qualifica di operaio di II livello, successivamente di III
(buste paga doc. 7 ric.) e un inquadramento formale quale “8.4.3.1.0.0. – Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate” (periodo alle dipendenze della e “operatore generico della CP_2 produzione” (periodo alle dipendenze della (UNILAV doc. 2 ric.,). A ciò si aggiunga che Controparte_3 in molte delle buste paga prodotte in atti, emerge chiaramente l'indicazione della voce di rischio 6582. In particolare, la lettera c) del d. lgs n. 67/2011 fa espresso riferimento a quei lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1, contenuto nell'all.
1. In detta tabella è espressamente prevista la lavorazione di cui al codice
6582, ossia “elettrodomestici”, settore in cui pacificamente hanno operato sia la sia la CP_2 CP_3
[...]
Sul punto, invero, non appare dirimente quanto eccepito dal convenuto circa l'indicazione di tale voce solo su alcuni tra prospetti paga prodotti dal ricorrente, dovendosi in tal senso valorizzare quanto dichiarato dalla funzionaria con PEC dell'8 giugno 2022 in risposta alla richiesta di riscontri inviatale dallo CP_7 stesso ente convenuto, (doc. 7 , secondo cui “Con riferimento alla situazione del lavoratore in oggetto CP_1
: Parte_1 assicurato, come da buste paga verificate in data odierna, su pat 34034151 codice ditta 3205380 ditta voce CP_2 classificativa 6582 settore industria fino al 07/03/2003
E su pat 91028116 cod ditta 4935537 ditta voce classificativa 6582 settore industria dal 08/03/2003 Controparte_3 al 31/12/2014”. CP_ In effetti, la stessa funzionaria ha altresì precisato che non è effettivamente in possesso di un elenco di lavoratori presenti sulle singole posizioni lavorative e che la Pat indicata sulle buste paga emesse dalle società ex datrici di lavoro del ricorrente era quella che riconduceva unilateralmente al rischio voce 6582, ovvero produzione elettrodomestici e attività a essa complementari (doc. 8 , senza alcuna ulteriore CP_1 distinzione quindi tra attività effettivamente svolte su linea catena e quelle meramente collaterali.
Preme tuttavia osservare come l'assenza di tali elenchi nelle banche dati , non richiesti per legge, CP_7 ovvero l'utilizzo “promiscuo” del codice 6582 da parte delle due società non possa di per sé condurre all'automatica esclusione delle attività lavorative svolte dal ricorrente, nel periodo di interesse, tra quelle in catena di montaggio, trattandosi di giudizio non di competenza e avuto riguardo agli ulteriori CP_7 elementi probatori offerti dal ricorrente. pagina 6 di 9 Infine, deve rilevarsi come sia pacifico tra le parti che nessun'altra indagine sarebbe stata utilmente espletabile da parte di o avuto riguardo anche al considerevole lasso di tempo trascorso e alla CP_7 CP_1 circostanza che entrambe le società risultano a oggi cessate (circostanza, invero, allegata da entrambi gli enti interessati, cfr. doc. 5 ric. e doc. 8 . CP_1
A fronte quindi degli elementi offerti dal ricorrente e delle contestazioni mosse dall' pare a questo CP_1 punto opportuno porre l'accento sulla situazione di e colleghi Persona_1 Persona_2 del ricorrente presso la e la e asseritamente adibiti a lavorazioni in catena. CP_2 Controparte_3
Invero, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dall' ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 Pt_2
c.p.c. (domande presentate in via amministrativa e relativa documentazione allegata), emerge con evidenza
(e, del resto, nulla ha osservato in senso contrario) come i due colleghi del ricorrente: a) hanno CP_1 operato alle dipendenze delle due società nel suo stesso periodo lavorativo;
b) sono stati formalmente inquadrati con la medesima qualifica professionale e con le stesse mansioni;
c) alla domanda presentata in via amministrativa, per ottenere il riconoscimento della pensione anticipata, hanno allegato la medesima documentazione presentata dal Parte_1
Tuttavia, a fronte di un'evidente identità di situazioni, ha ritenuto di poter ricomprendere nell'alveo CP_1 delle mansioni inerenti alla catena di montaggio unicamente quelle svolte da e (doc. 9 ric.), Per_1 Per_2 senza richiedere alcun supplemento istruttorio, negando il medesimo riconoscimento al ricorrente e tanto senza chiarire per quali obiettive motivazioni, gli elementi probatori offerti da quest'ultimo (identici, lo si ribadisce, a quelli allegati dai due colleghi) non fossero stati considerati parimenti esaustivi e sufficienti per il riconoscimento del medesimo diritto.
Appare, quindi configurabile una manifesta disparità di trattamento tra situazioni incontestabilmente analoghe che mal si concilia non solo con i dettami di cui all'art. 3 cost., ma altresì con i principi di buon andamento e imparzialità propri dell'agere pubblico.
Avuto quindi riguardo: a) alla documentazione allegata dal ricorrente, pienamente rispondente a quella richiesta per legge;
b) all'impossibilità oggettiva e incolpevole, tanto del ricorrente quanto degli enti interessati ( e ) di poter reperire ulteriore materiale probatorio;
c) al riconoscimento del CP_1 CP_7 medesimo diritto in favore dei due colleghi del ricorrente, e sulla base della medesima Per_1 Per_2 documentazione e a fronte di situazioni pacificamente analoghe;
d) alla sussistenza in capo al di tutti gli ulteriori requisiti di legge, il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente al Parte_1 beneficio di cui all'art. commi 1-3 d. lgs 67/2011. In particolare, quanto al requisito di cui all'art. 2, lett. b)
d. lgs 67 cit., si osserva come il ricorrente vanti un periodo lavorativo pari a 38 anni (novembre 1979 – dicembre 2017) con un periodo di lavoro cd. usurante di circa 29 anni (maggio 1979 – dicembre 2009) durante il quale ha sì goduto di periodi minimi di cassa integrazione (in media, 1 settimana all'anno, salvo eccezioni isolate) che, tuttavia, non sono sufficienti a escludere l'integrazione anche di tale ulteriore pagina 7 di 9 requisito.
Conseguentemente, viene condannato alla liquidazione in favore di CP_1 Parte_1 del trattamento pensionistico cd. anticipato di cui sopra con decorrenza novembre 2022, detratto quanto già corrispostogli a titolo di trattamento er il periodo aprile 2023 – marzo 2024, oltre interessi legali Pt_3 con decorrenza di legge.
A fronte del mancato riconoscimento del beneficio invocato con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, il ricorrente ha altresì diritto a vedersi riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno,
l'ulteriore somma di euro 598,96 oltre interessi legali dalla debenza al saldo, pari all'esborso sostenuto per il versamento volontario di n. 4 settimane di contribuzione.
Infine, non possono riconoscersi al ricorrente le ulteriori somme di € 4.859,04, richiesti a titolo di risarcimento del danno, commisurato alla differenza fra quanto percepito a titolo di e quanto Pt_3 dovuto per il pensionamento anticipato, e di € 18.277,35, richiesti a titolo di risarcimento danno per le differenze fra quanto avrebbe percepito con il pensionamento precoci e quanto percepito con la pensione anticipata ordinaria, sino all'età prevista come speranza di vita, dovendosi ritenere che il pregiudizio patito e patiendo abbia già trovato adeguato ristoro mediante il riconoscimento del diritto al trattamento invocato con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Stante la natura della decisione e l'obiettiva complessità dell'accertamento svolto, ritiene il Tribunale che sussistano gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie parzialmente il ricorso;
- Per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. commi 1-3 d. lgs
67/2011;
- Conseguentemente, condanna alla liquidazione in favore del ricorrente del trattamento CP_1 pensionistico cd. anticipato di cui sopra con decorrenza novembre 2022, detratto quanto già corrisposto a titolo di trattamento Naspi per il periodo aprile 2023 – marzo 2024, oltre interessi legali con decorrenza di legge;
- Condanna altresì a versare in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, CP_1
l'ulteriore somma di euro 598,96, oltre interessi legali dalla debenza al saldo;
- Rigetta per il resto;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
pagina 8 di 9 Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
Brescia, 26/02/2025
LA GIUDICE
NATALIA PALA
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