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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 172/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 172/2023; 1 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Lombroni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monteleone d'Orvieto, via
Crocifisso n. 6 (pec: ; Email_1
- appellante - contro
c.f. in proprio e quale unica erede di Controparte_1 C.F._2 Per_1
deceduta in Orvieto in data 29.10.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo
[...]
Ranchino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto, via Cipriano
Manente n. 38 (p.e.c. , ammessa al patrocinio a spese dello Email_2
Stato con provvedimento dell'Ordine degli Avvocati di Perugia in data 6.9.2023;
- appellata -
Oggetto: azione di usucapione di beni immobili.
Conclusioni delle parti
Come in atti e nelle note depositate per conclusioni e in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 11 ha proposto appello avverso la sentenza n. 122/2023 del Tribunale di Parte_1
Terni (resa nel Proc. n. R.G. C. 660/18), depositata in data 17.2.2023, con la quale è stata rigettata la sua domanda nei confronti di e eredi legittime Persona_1 Controparte_1 di volta ad accertare l'usucapione di due particelle di terreno nn. Persona_2
203 e 275, in catasto identificate al foglio 186 NCT del Comune di Orvieto.
Col primo motivo di appello, rubricato “omessa e/o insufficiente motivazione su mancata espunzione dei contestati testi delle convenute”, la difesa di ha Controparte_1 lamentato la mancata “espunzione” dei testimoni richiesti in primo grado dalla difesa delle convenute, rappresentando che essi avessero “grossi interessi” nella vicenda processuale o, comunque, risentimento nei confronti di tali da risultare Parte_1
(presuntivamente) inattendibili.
Col secondo motivo, rubricato “insufficiente e/o contraddittoria motivazione su inefficacia probatoria dei testi prodotti dall'attore con conseguente incomprensibile riconoscimento di attendibilità ai soli tesi delle convenute”, ha censurato la sentenza relativamente alle modalità con cui erano state valutate le prove testimoniali rese dai testi delle parti convenute, senza spiegare come avesse potuto ritenere le deposizioni testimoniali da esse rese indubitabilmente coerenti, non inattendibili e concordanti quando invece esse sarebbero stati presuntivamente inattendibili per conflitto di 2 interessi o non estraneità ai fatti di causa, dolendosi della contraddittorietà ed illogicità della pronuncia che aveva soppesato diversamente le testimonianze da questi rese rispetto a quelle rese dai testi offerti dall'attore.
Col terzo motivo, rubricato “omessa motivazione su espunzione teste attoreo fungente da controprova su capitolo istruttorio delle convenute”, ha lamentato l'estensione della possibilità di escussione dei testi ammessi in solo favore delle parti convenute, in contrasto con il rigetto della richiesta di escutere a controprova una propria teste che, in ipotesi, avrebbe dimostrato la inattendibilità di quanto riferito da un testimone delle parti convenute.
Col quarto ed ultimo motivo, rubricato “insufficiente e/o contraddittoria motivazione sull'addossamento delle spese di lite all'attore. Erronea applicazione dell'art. 92, c.2 c.p.c.”, si è doluto dell'applicazione della soccombenza in proprio sfavore, emergendo nella parte motiva della pronuncia elementi di contraddittorietà tali da escludere che l'attore avesse agito in giudizio con temerarietà, sostenendo che vi fossero dei fatti positivamente valutabili rispetto le proprie ragioni, soprattutto in tema di dichiarazioni rese dai testi da lui offerti non smentite dai testimoni avversari, che, invece, se valutate, non avrebbero dato luogo all'applicazione della soccombenza a suo danno.
pagina 2 di 11 Si è costituita anche in qualità di erede legittima di Controparte_1 Persona_1 deceduta nelle more del deposito della pronuncia di primo grado e della notifica dell'atto di appello, con comparsa ritualmente depositata, previa ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento in data 6.9.2023.
L'appellata ha sollevato preliminari e diffuse eccezioni di inammissibilità del gravame, anche deducendo la violazione dell'art. 342 c.p.c., chiedendo emettersi provvedimento ai sensi degli artt. 348-bis e 350-bis e lamentando la mancanza di formalità anche nel messaggio p.e.c. di notificazione telematica dell'atto processuale, in quanto mancherebbero sia le parti della pronuncia sottoposte a censura sia la diversa ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice.
Ha poi contrastato le difese avversarie deducendo che: l'art. 246 c.p.c. prevedendo l'incapacità a testimoniare nei casi in cui un testimone abbia un interesse proprio, attuale e concreto, alla definizione del giudizio, evidenzierebbe che il Giudice non ha il potere di ritenere aprioristicamente non attendibili le deposizioni testimoniali rese da parenti di una delle parti in causa;
in merito alla richiesta espunzione testimoniale, il mero interesse, pur se collaterale ad un fatto di causa, deporrebbe al limite per la non attendibilità di un testimone, ma non per l'incapacità a testimoniare;
era inammissibile la censura rivolta a provocare una diversa lettura delle testimonianze rese dai testi delle 3 convenute, non potendo il Giudice basare il proprio convincimento su presunzioni di inattendibilità dei testimoni dovendo, al contrario, basarsi su elementi concreti, certi ed apprezzabili, ovvero su elementi oggettivi e desumibili dagli atti di causa;
l'attore non aveva dimostrato, sin dalla domanda, né il termine di decorrenza del possesso, né le sue caratteristiche, né la corretta identificazione degli immobili;
la doglianza relativa alla mancata ammissione del teste offerto dall'attore sarebbe infondata perché non avrebbe avanzato in merito alcuna istanza istruttoria nel presente grado di giudizio, e che l'ammissione di tale testimone non era stata comunque richiesta nei termini di legge a prova contraria, dunque con la terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., ma soltanto all'esito dell'udienza del 3.11.2020; pure la domanda di revisione della soccombenza sarebbe infondata perché la ritenuta non temerarietà della azione processuale era irrilevante rispetto al rigetto integrale della domanda attorea e, quindi, alla conseguente applicazione dell'art. 91 c.p.c. in suo sfavore.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025.
pagina 3 di 11 L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., anche per mancato e generico rispetto delle regole imposte dalla c.d. riforma Cartabia va disattesa. Invero, i rilievi mossi alla sentenza e le relative ragioni sono sufficientemente chiare avendo l'appellante preso posizione chiedendo di rivedere il compendio Parte_1 istruttorio nel senso di escludere alcuni testimoni dall'audizione per irragionevole e/o contraddittorietà della motivazione della pronunci derivata da iter logico asseritamente errato e privo di spiegazione sul come si siano potute ritenere probanti soltanto le dichiarazioni dei testi di parti convenute ma prive di pregio le contrarie asserzioni dei testi attorei, con effetto determinate nella valutazione complessiva della domanda di accertamento dell'usucapione, con richiesta finale di accogliere la domanda originaria.
La notificazione del gravame, avvenuta il 20.3.2023, è, infatti, tempestiva se correlata al deposito della sentenza di prime cure in data 17.2.2023.
Per altro versante, neppure pare configurabile l'inammissibilità dell'appello (sulla quale la difesa dell'appellata ha comunque voluto “soprassedere”) correlata al fatto che nel messaggio p.e.c. di notificazione telematica dell'impugnazione non fossero presenti gli avvisi “di legge” o che nella relata di notificazione non fosse dato atto dei “files” oggetto di notificazione, ritenendo che la legge non prevede di formulare tassativamente alcun avviso nel testo di evasione del messaggio p.e.c. con cui si provvede alla 4 notificazione dell'atto processuale (questo regolamentato dalle raccomandazioni del provv. DGSIA di riferimento o della FIIF, sicché alcuna nullità di legge viene comminata per il mancato rispetto), rilevando anzi che il corpo del messaggio p.e.c. non deve essere necessariamente compilato dal notificante e che, quanto al processo di notificazione,
l'iter notificatorio può dirsi perfezionato – anche ai sensi dell'art.
3-bis, comma 3, l. n.
53/1994 - non soltanto perché l'appellata si è ritualmente costituita a fronte della notificazione difendendosi nel merito, ma anche perché nella relata di notificazione prodotta viene dato atto della notifica dell'atto di appello alle destinatarie e Persona_1 come elettivamente domiciliate. Controparte_1
Venendo al merito, i motivi di appello attengono tutti al riesame del compendio istruttorio acquisito, eccezion fatta per l'ultimo motivo di gravame che attiene alla revisione delle spese di lite, e possono essere, quindi, trattati in forma unitaria anche per motivazioni assorbenti in punto di diritto, tali da incidere, prima facie, sui necessari presupposti posti a fondamento del perfezionamento dell'usucapione di beni immobili domandata dall'appellante.
pagina 4 di 11 ha fondato la propria pretesa su un accordo verbale del 1977 con Parte_1
proprietario dei terreni oggetto di causa, coniuge di e Persona_2 Persona_1 padre di eredi legittime al tempo de decesso del dante causa, rimasta Controparte_1 ora la sola a contraddire le ragioni dell'appellante, quale unica erede di Controparte_1
Persona_1
L'azione di usucapione ex art 1158 c.c. costituisce una fattispecie acquisitiva che determina l'acquisto della proprietà a titolo originario su un determinato bene e presuppone la sussistenza del possesso, continuo ed ininterrotto, di durata ventennale, decorrente dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, con contenuto corrispondente a quello del proprietario, tale da delineare la piena signoria sul bene in contrapposizione all'inerzia del titolare. Dunque, l'appellante, sin dall'originaria domanda, ha sostenuto di aver posseduto ininterrottamente i beni immobili sin dal 1977, curandone la coltivazione e la manutenzione.
Ora, il possessore ha l'onere di dimostrare l'esercizio dei poteri tipici del proprietario e il decorso, dal momento dell'immissione in possesso del bene, di venti anni. Ma la coltivazione di un terreno non può considerarsi un esercizio del potere del proprietario tale da far iniziare a decorrere il termine per l'usucapione, trasformando il detentore in un possessore (v. Cass. Ord. n. 1121/2024), dato che l'attività in questione 5 potrebbe essere indice anche di un accordo tra le parti o della mera tolleranza del proprietario;
non esprime, quindi, in sé un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, requisito fondamentale per stabilire la manifestazione tipica di colui che agisce ritenendosi proprietario. Invero, l'usucapione, che attiene all'intento del coltivatore di possedere, deve realizzarsi in un'attività materiale inequivocabilmente svolta uti dominus" e l'interversione nel possesso non può avvenire solo mediante un atto di volontà interno, bensì deve manifestarsi esternamente in una maniera che permetta di dedurre chiaramente che il detentore stia esercitando il controllo del bene in maniera esclusiva e non per conto di altri. Questa manifestazione deve essere specificamente indirizzata contro il possessore attuale, affinché costui possa riconoscere il cambiamento e l'opposizione al suo possesso (cfr. fra le tante Cass. 17376/2018).
pagina 5 di 11 Ebbene l'appellante non ha dimostrato il termine iniziale da cui sarebbe iniziato il decorso dei venti anni utili per usucapire le particelle di terreno oggetto di causa (la natura e l'inizio delle attività svolte ab origine, né la frequenza con cui queste sono state eseguite), in quanto non ha provato il possesso ininterrotto di dette particelle, ovvero
“uti dominus” ed in modo continuato, e, soprattutto, non ha dimostrato in che modo sia stata manifestata l'opposizione al proprietario.
Ciò posto, proprio rivedendo il compendio istruttorio, occorre partire dall'ordinanza dell'11.2.2020, ove l'escussione testimoniale veniva limitata a due testi per ogni capitolo ammesso, di cui la difesa dell'attore non ha mai Parte_1 domandato la revoca, neppure parziale, né all'udienza dell'11.2.2020 né all'udienza successiva del 3.11.2020, individuando tale sede, a tutto voler concedere, la prima difesa utile. E vale anche notare che se nelle prime note depositate la parte aveva inteso criticare la mancata ammissione dei testi, instando per escludere i testi avversari ed insistendo per l'escussione del teste pur senza espressamente chiedere la Testimone_1 revoca, quantomeno parziale, dell'ordinanza datata 11.2.2020, risulta che nelle note scritte successivamente depositate - a definizione del giudizio di primo grado, ovvero le note scritte dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 16.3.2022 -, tali istanze non sono state reiterate nelle precisate conclusioni, risultando soltanto accennate 6 nel testo delle stesse.
Anche a voler seguire l'indirizzo giurisprudenziale più favorevole alle ragioni dell'appellante, tale per cui pur in mancanza di espressa reiterazione delle istanze nelle proprie conclusioni, sarebbe sufficiente riportarsi agli atti pregressi senza precisamente indicare tali richieste nelle conclusioni (cfr. Cass. ord.
4.4.2022 n. 10767; Cass. 10.11.2021
n. 33103; Cass. ord. 19.2.2021, n. 4487), l'originario provvedimento istruttorio non è stato oggetto di critica, neppure parziale. L'appellante non ha svolto, poi, nel presente grado di giudizio, alcuna richiesta in via istruttoria, mancando anche di depositare la comparsa conclusionale e la replica ex art. 190 c.p.c.. Tali considerazioni sarebbero sufficienti, e soprattutto assorbenti, ad escludere ogni richiesta di revisione istruttoria, difettando il rispetto del rito.
pagina 6 di 11 Ciò detto, l'esito delle deposizioni testimoniali, rese all'udienza dell'11.2.2020, permette di verificare il mancato soddisfo dei presupposti a fondamento della domanda avanzata da Ciò tanto per la deposizione di Parte_1 Testimone_2
(teste della parte attrice), che ha riferito della conoscenza con e della Parte_1 collaborazione con lo stesso nella coltivazione del terreno dall'anno 1995, tuttavia senza precisare di quale terreno si trattasse e precisando che la sua collaborazione con l'attore fosse saltuaria, quanto per quella di (cugino di , che ha riferito, Per_3 Parte_1 anche lui, di una collaborazione saltuaria con proprietario dei Persona_2 terreni, per le faccende quotidiane ma non per la coltivazione dei terreni, riferendo, altresì, che dal 2004 in poi, quando aveva rallentato la propria Persona_2 attività personale di coltivazione dei terreni in questione, trovava su di essi la presenza di persone sempre diverse, anche straniere, che si occupavano della pulizia e della coltivazione.
amico di (da circa quarant'anni), altro testimone Testimone_3 Parte_1 per parte attrice, ha riferito invece che dagli anni '70 e fino al 2005 andava a trovare sui terreni oggetto di causa, precisando però di recarvisi un paio di volte a Parte_1 settimana “nei primi anni” e poi “sempre meno”. Anche in tal caso, si ritiene, anche a voler prescindere dal rapporto di lunga amicizia che può indurre a pensare ad una certa 7 inattendibilità, non già incapacità ex art. 246 c.p.c., non risultano provate la decorrenza del termine utile a usucapire e la continuità ininterrotta del possesso e, ancor più
l'animus possidendi in capo all'attore.
pagina 7 di 11 Ancora: all'udienza successiva del 3.11.2020, anche il Geom. CP_2 incaricato nel corso del 2013 da e di verificare i confini Persona_1 Controparte_1 delle particelle oggetto di causa, nulla ha saputo riferire in merito a diatribe o ad opposizioni avanzate da sulla proprietà dei terreni;
, Parte_1 Testimone_4 compagno di dal 1978-1980 sino al 2000, ha riferito, invece, di aver Controparte_1 veduto sui terreni di causa sempre prima che la malattia si Persona_2 aggravasse, precisando che nel 2014 il terreno era stato coltivato da terzi e che era stato messo in vendita e riferendo di una proposta di acquisto avanzata nello stesso anno a da intenzione di vendita confermata da Controparte_1 Testimone_1 [...]
agente immobiliare di professione, il quale ha dichiarato di aver ricevuto Tes_5 incarico in tal senso da e e di aver accompagnato in loco Persona_1 Controparte_1 diverse persone al fine di mostrare i terreni. Infine, ha riferito di Testimone_6 conoscere che le utenze riferite ai terreni fossero intestate a e Persona_2 Per_1
mentre confinante con i terreni in questioni, aveva dichiarato
[...] Persona_4 di aver visto soltanto e dediti alla coltivazione dei Persona_2 Persona_1 terreni sino al 2004.
Dunque, tutte le deposizioni richiamate o non si sono rivelate costitutive dei presupposti fondanti il diritto di usucapire in capo a per il quale l'unico Parte_1 8 fatto occupativo dei terreni sarebbe stato l'impianto di alcuni ulivi nel corso del 2009
(fatto pacifico e non contestato tra le parti ma compatibile anche con la mera tolleranza e, comunque, relativamente recente), oppure l'hanno contrastato, dimostrando che non esistano in suo favore i presupposti per poter soddisfare l'animus possidendi, e neanche il corpus, apparendo incerta perfino l'identificazione dei beni, e risultando che dal 1977 diverse persone avevano coltivato le particelle di terreno in questione, salva la ritenuta costante disponibilità degli stessi (che si evince sia dalla coltivazione diretta dei fondi, sia dal mandato a vendere i terreni) da parte di effettivo Persona_2 proprietario, e poi della figlia e del coniuge del proprietario.
Né l'appellante ha mai allegato, come detto, il termine iniziale di decorrenza dell'usucapione ventennale, l'esistenza di un possesso qualificato dei beni oggetto di domanda, ed il possesso continuato ed ininterrotto.
pagina 8 di 11 Per il principio della ragione più liquida tale elemento sarebbe di per sé sufficiente a rigettare de plano la domanda, e tuttavia va precisato che i testimoni possono non essere ammessi a deporre quando ciò si traduca tassativamente in una incapacità a testimoniare, riferita all'art. 246 c.p.c., e ciò appunto per un interesse concreto e attuale da loro serbato alla definizione in un certo modo del giudizio, dovendosi osservare che siffatta eccezione è rigorosamente da reiterare nella precisazione delle conclusioni (cfr.
Cass. SS.UU. 6.4.2023, n. 9456). Difetta, nel caso, anche tale dimostrazione, giacché
l'appellante si duole della mancata espunzione dei testi ritenuti “inattendibili”, secondo però la sua propria valutazione in fatto, peraltro inerte ed indimostrata, giacché non ha indicato perché le dichiarazioni rese fossero connotate da inattendibilità rispetto alla logicità, coerenza e analiticità da cui è formato l'iter logico della pronuncia di prime cure, e neanche evidenziato eventuali contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o altri elementi concretamente accertati con caratteri di certezza;
pertanto, è legittimo affidarsi alla presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui (principio di responsabilità) dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (cfr. in tal senso Cass. n. 9 10600/2024). Non vi è, infatti, motivo alcuno per sconfessare il sovrabbondante compendio istruttorio complessivamente esitato dall'escussione dei testi indicati dalla difesa delle convenute che, a ben guardare, neppure le deposizioni ex adverso acquisite hanno sconfessato, non offrendo elementi utili, come s'è già detto, al perfezionamento dei presupposti fondanti il diritto di acquisto ventennale dei beni per usucapione nel senso rivendicato dall'appellante.
E ciò, si badi, non potendo l'appellante sindacare la valutazione discrezionale operata dal Giudice del merito con riferimento all'espletata istruttoria senza frapporre, peraltro, alcuna rituale critica all'ordinanza istruttoria dell'11.2.2020. L'appellante, invero, non può pretendere alcunché dal punto di vista istruttorio, tantomeno reintroducendo la doglianza “travestita” da duplice motivo di appello diretto a colpire la pronuncia per sua pretesa insufficienza/difetto di motivazione o contraddittorietà.
pagina 9 di 11 Ed alcun vizio di motivazione o contraddittorietà è comunque ravvisabile nella pronuncia che qui si critica, dovendosi anzi osservare che le conclusioni dell'iter logico giuridico dell'argomentazione riposano su abbondanti e non equivoci elementi acquisiti e rivenienti dall'espletamento dell'istruttoria (dodici deposizioni testimoniali sostanzialmente univoche e non equivoche), e di contro l'onere della prova utile alle ragioni dell'appellante, in punto di allegazione, non può ritenersi soddisfatto.
Ed allora, quanto alla pretesa “espunzione” testimoniale per inattendibilità, per la quale non esiste alcun presupposto a provvedere, neppure rituale, difetta anche la dimostrazione che, se dato esito alla prova, nel senso richiesto, gli esiti della lite sarebbero stati, in ipotesi, diversi dagli attuali, rimanendo difficilmente ipotizzabile, altrimenti, un complotto comune tra più testimoni ordito in danno alle ragioni dell'appellante.
Non era (e non è) dunque possibile una “espunzione” dei testi ritenuti immotivatamente non attendibili (primo motivo di appello) e non vi è una “diversa attendibilità” (secondo motivo di appello) in forza della quale sono state valutate complessivamente le risultanze probatorie acquisite, ma piuttosto la motivazione della pronuncia riposa su lineari deposizioni testimoniali, neppure sconfessate dalle testimonianze rese dai testi e intimati dalla parte attrice. Tanto Tes_2 Tes_3 10 evidenzia che trattasi del principio del prudente apprezzamento nella valutazione delle risultanze istruttorie e non invece, come pretenderebbe l'appellante, del valutare in senso sbilanciato e sfavorevole alcune deposizioni testimoniali rispetto le altre, per ragioni che non si riescono a cogliere.
Quanto al terzo motivo di gravame, pur indirettamente citata nel Testimone_1 corso delle deposizioni, ha addotto fatti totalmente sfavorevoli alle ragioni dell'appellante, e non si comprende perché mai avrebbe dovuto essere sentita per contrastare la risposta fornita da proprio su tale proposta di acquisto Testimone_4 dei terreni (v. cap. 20 della comparsa di costituzione) rilevando che, con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c., non ha inteso indicare a prova Parte_1 Testimone_1 contraria del detto capitolo ma, semmai, a prova diretta sui capitoli indicati. Tale motivo, tenuto conto della irrituale proposizione, è inammissibile per intervenuta decadenza della richiesta istruttoria, più che infondato nel merito.
Non esistono, quanto al quarto motivo di appello, ragioni per rivedere la regolamentazione delle spese di causa, giacché l'appello viene rigettato.
pagina 10 di 11 Le spese di lite del grado, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno liquidate in dispositivo tenuto conto della soccombenza, con condanna dell'appellante a rifonderle all'erario stante l'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato ex art. 133 d.P.R. n.
115/2002. Si liquidano avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore effettivo della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n.
55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, e con esclusione della fase istruttoria nei compensi dell'appello perché non è stata svolta, né stata richiesta dalla parte appellata risultata vincitrice.
Si dà atto che l'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna a rifondere all'erario le spese di lite del grado di appello che Parte_1 11 liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 17.6.2025.
Il Presidente est.
Claudio Baglioni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 172/2023; 1 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Lombroni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monteleone d'Orvieto, via
Crocifisso n. 6 (pec: ; Email_1
- appellante - contro
c.f. in proprio e quale unica erede di Controparte_1 C.F._2 Per_1
deceduta in Orvieto in data 29.10.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo
[...]
Ranchino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto, via Cipriano
Manente n. 38 (p.e.c. , ammessa al patrocinio a spese dello Email_2
Stato con provvedimento dell'Ordine degli Avvocati di Perugia in data 6.9.2023;
- appellata -
Oggetto: azione di usucapione di beni immobili.
Conclusioni delle parti
Come in atti e nelle note depositate per conclusioni e in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 11 ha proposto appello avverso la sentenza n. 122/2023 del Tribunale di Parte_1
Terni (resa nel Proc. n. R.G. C. 660/18), depositata in data 17.2.2023, con la quale è stata rigettata la sua domanda nei confronti di e eredi legittime Persona_1 Controparte_1 di volta ad accertare l'usucapione di due particelle di terreno nn. Persona_2
203 e 275, in catasto identificate al foglio 186 NCT del Comune di Orvieto.
Col primo motivo di appello, rubricato “omessa e/o insufficiente motivazione su mancata espunzione dei contestati testi delle convenute”, la difesa di ha Controparte_1 lamentato la mancata “espunzione” dei testimoni richiesti in primo grado dalla difesa delle convenute, rappresentando che essi avessero “grossi interessi” nella vicenda processuale o, comunque, risentimento nei confronti di tali da risultare Parte_1
(presuntivamente) inattendibili.
Col secondo motivo, rubricato “insufficiente e/o contraddittoria motivazione su inefficacia probatoria dei testi prodotti dall'attore con conseguente incomprensibile riconoscimento di attendibilità ai soli tesi delle convenute”, ha censurato la sentenza relativamente alle modalità con cui erano state valutate le prove testimoniali rese dai testi delle parti convenute, senza spiegare come avesse potuto ritenere le deposizioni testimoniali da esse rese indubitabilmente coerenti, non inattendibili e concordanti quando invece esse sarebbero stati presuntivamente inattendibili per conflitto di 2 interessi o non estraneità ai fatti di causa, dolendosi della contraddittorietà ed illogicità della pronuncia che aveva soppesato diversamente le testimonianze da questi rese rispetto a quelle rese dai testi offerti dall'attore.
Col terzo motivo, rubricato “omessa motivazione su espunzione teste attoreo fungente da controprova su capitolo istruttorio delle convenute”, ha lamentato l'estensione della possibilità di escussione dei testi ammessi in solo favore delle parti convenute, in contrasto con il rigetto della richiesta di escutere a controprova una propria teste che, in ipotesi, avrebbe dimostrato la inattendibilità di quanto riferito da un testimone delle parti convenute.
Col quarto ed ultimo motivo, rubricato “insufficiente e/o contraddittoria motivazione sull'addossamento delle spese di lite all'attore. Erronea applicazione dell'art. 92, c.2 c.p.c.”, si è doluto dell'applicazione della soccombenza in proprio sfavore, emergendo nella parte motiva della pronuncia elementi di contraddittorietà tali da escludere che l'attore avesse agito in giudizio con temerarietà, sostenendo che vi fossero dei fatti positivamente valutabili rispetto le proprie ragioni, soprattutto in tema di dichiarazioni rese dai testi da lui offerti non smentite dai testimoni avversari, che, invece, se valutate, non avrebbero dato luogo all'applicazione della soccombenza a suo danno.
pagina 2 di 11 Si è costituita anche in qualità di erede legittima di Controparte_1 Persona_1 deceduta nelle more del deposito della pronuncia di primo grado e della notifica dell'atto di appello, con comparsa ritualmente depositata, previa ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento in data 6.9.2023.
L'appellata ha sollevato preliminari e diffuse eccezioni di inammissibilità del gravame, anche deducendo la violazione dell'art. 342 c.p.c., chiedendo emettersi provvedimento ai sensi degli artt. 348-bis e 350-bis e lamentando la mancanza di formalità anche nel messaggio p.e.c. di notificazione telematica dell'atto processuale, in quanto mancherebbero sia le parti della pronuncia sottoposte a censura sia la diversa ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice.
Ha poi contrastato le difese avversarie deducendo che: l'art. 246 c.p.c. prevedendo l'incapacità a testimoniare nei casi in cui un testimone abbia un interesse proprio, attuale e concreto, alla definizione del giudizio, evidenzierebbe che il Giudice non ha il potere di ritenere aprioristicamente non attendibili le deposizioni testimoniali rese da parenti di una delle parti in causa;
in merito alla richiesta espunzione testimoniale, il mero interesse, pur se collaterale ad un fatto di causa, deporrebbe al limite per la non attendibilità di un testimone, ma non per l'incapacità a testimoniare;
era inammissibile la censura rivolta a provocare una diversa lettura delle testimonianze rese dai testi delle 3 convenute, non potendo il Giudice basare il proprio convincimento su presunzioni di inattendibilità dei testimoni dovendo, al contrario, basarsi su elementi concreti, certi ed apprezzabili, ovvero su elementi oggettivi e desumibili dagli atti di causa;
l'attore non aveva dimostrato, sin dalla domanda, né il termine di decorrenza del possesso, né le sue caratteristiche, né la corretta identificazione degli immobili;
la doglianza relativa alla mancata ammissione del teste offerto dall'attore sarebbe infondata perché non avrebbe avanzato in merito alcuna istanza istruttoria nel presente grado di giudizio, e che l'ammissione di tale testimone non era stata comunque richiesta nei termini di legge a prova contraria, dunque con la terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., ma soltanto all'esito dell'udienza del 3.11.2020; pure la domanda di revisione della soccombenza sarebbe infondata perché la ritenuta non temerarietà della azione processuale era irrilevante rispetto al rigetto integrale della domanda attorea e, quindi, alla conseguente applicazione dell'art. 91 c.p.c. in suo sfavore.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025.
pagina 3 di 11 L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., anche per mancato e generico rispetto delle regole imposte dalla c.d. riforma Cartabia va disattesa. Invero, i rilievi mossi alla sentenza e le relative ragioni sono sufficientemente chiare avendo l'appellante preso posizione chiedendo di rivedere il compendio Parte_1 istruttorio nel senso di escludere alcuni testimoni dall'audizione per irragionevole e/o contraddittorietà della motivazione della pronunci derivata da iter logico asseritamente errato e privo di spiegazione sul come si siano potute ritenere probanti soltanto le dichiarazioni dei testi di parti convenute ma prive di pregio le contrarie asserzioni dei testi attorei, con effetto determinate nella valutazione complessiva della domanda di accertamento dell'usucapione, con richiesta finale di accogliere la domanda originaria.
La notificazione del gravame, avvenuta il 20.3.2023, è, infatti, tempestiva se correlata al deposito della sentenza di prime cure in data 17.2.2023.
Per altro versante, neppure pare configurabile l'inammissibilità dell'appello (sulla quale la difesa dell'appellata ha comunque voluto “soprassedere”) correlata al fatto che nel messaggio p.e.c. di notificazione telematica dell'impugnazione non fossero presenti gli avvisi “di legge” o che nella relata di notificazione non fosse dato atto dei “files” oggetto di notificazione, ritenendo che la legge non prevede di formulare tassativamente alcun avviso nel testo di evasione del messaggio p.e.c. con cui si provvede alla 4 notificazione dell'atto processuale (questo regolamentato dalle raccomandazioni del provv. DGSIA di riferimento o della FIIF, sicché alcuna nullità di legge viene comminata per il mancato rispetto), rilevando anzi che il corpo del messaggio p.e.c. non deve essere necessariamente compilato dal notificante e che, quanto al processo di notificazione,
l'iter notificatorio può dirsi perfezionato – anche ai sensi dell'art.
3-bis, comma 3, l. n.
53/1994 - non soltanto perché l'appellata si è ritualmente costituita a fronte della notificazione difendendosi nel merito, ma anche perché nella relata di notificazione prodotta viene dato atto della notifica dell'atto di appello alle destinatarie e Persona_1 come elettivamente domiciliate. Controparte_1
Venendo al merito, i motivi di appello attengono tutti al riesame del compendio istruttorio acquisito, eccezion fatta per l'ultimo motivo di gravame che attiene alla revisione delle spese di lite, e possono essere, quindi, trattati in forma unitaria anche per motivazioni assorbenti in punto di diritto, tali da incidere, prima facie, sui necessari presupposti posti a fondamento del perfezionamento dell'usucapione di beni immobili domandata dall'appellante.
pagina 4 di 11 ha fondato la propria pretesa su un accordo verbale del 1977 con Parte_1
proprietario dei terreni oggetto di causa, coniuge di e Persona_2 Persona_1 padre di eredi legittime al tempo de decesso del dante causa, rimasta Controparte_1 ora la sola a contraddire le ragioni dell'appellante, quale unica erede di Controparte_1
Persona_1
L'azione di usucapione ex art 1158 c.c. costituisce una fattispecie acquisitiva che determina l'acquisto della proprietà a titolo originario su un determinato bene e presuppone la sussistenza del possesso, continuo ed ininterrotto, di durata ventennale, decorrente dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, con contenuto corrispondente a quello del proprietario, tale da delineare la piena signoria sul bene in contrapposizione all'inerzia del titolare. Dunque, l'appellante, sin dall'originaria domanda, ha sostenuto di aver posseduto ininterrottamente i beni immobili sin dal 1977, curandone la coltivazione e la manutenzione.
Ora, il possessore ha l'onere di dimostrare l'esercizio dei poteri tipici del proprietario e il decorso, dal momento dell'immissione in possesso del bene, di venti anni. Ma la coltivazione di un terreno non può considerarsi un esercizio del potere del proprietario tale da far iniziare a decorrere il termine per l'usucapione, trasformando il detentore in un possessore (v. Cass. Ord. n. 1121/2024), dato che l'attività in questione 5 potrebbe essere indice anche di un accordo tra le parti o della mera tolleranza del proprietario;
non esprime, quindi, in sé un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, requisito fondamentale per stabilire la manifestazione tipica di colui che agisce ritenendosi proprietario. Invero, l'usucapione, che attiene all'intento del coltivatore di possedere, deve realizzarsi in un'attività materiale inequivocabilmente svolta uti dominus" e l'interversione nel possesso non può avvenire solo mediante un atto di volontà interno, bensì deve manifestarsi esternamente in una maniera che permetta di dedurre chiaramente che il detentore stia esercitando il controllo del bene in maniera esclusiva e non per conto di altri. Questa manifestazione deve essere specificamente indirizzata contro il possessore attuale, affinché costui possa riconoscere il cambiamento e l'opposizione al suo possesso (cfr. fra le tante Cass. 17376/2018).
pagina 5 di 11 Ebbene l'appellante non ha dimostrato il termine iniziale da cui sarebbe iniziato il decorso dei venti anni utili per usucapire le particelle di terreno oggetto di causa (la natura e l'inizio delle attività svolte ab origine, né la frequenza con cui queste sono state eseguite), in quanto non ha provato il possesso ininterrotto di dette particelle, ovvero
“uti dominus” ed in modo continuato, e, soprattutto, non ha dimostrato in che modo sia stata manifestata l'opposizione al proprietario.
Ciò posto, proprio rivedendo il compendio istruttorio, occorre partire dall'ordinanza dell'11.2.2020, ove l'escussione testimoniale veniva limitata a due testi per ogni capitolo ammesso, di cui la difesa dell'attore non ha mai Parte_1 domandato la revoca, neppure parziale, né all'udienza dell'11.2.2020 né all'udienza successiva del 3.11.2020, individuando tale sede, a tutto voler concedere, la prima difesa utile. E vale anche notare che se nelle prime note depositate la parte aveva inteso criticare la mancata ammissione dei testi, instando per escludere i testi avversari ed insistendo per l'escussione del teste pur senza espressamente chiedere la Testimone_1 revoca, quantomeno parziale, dell'ordinanza datata 11.2.2020, risulta che nelle note scritte successivamente depositate - a definizione del giudizio di primo grado, ovvero le note scritte dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 16.3.2022 -, tali istanze non sono state reiterate nelle precisate conclusioni, risultando soltanto accennate 6 nel testo delle stesse.
Anche a voler seguire l'indirizzo giurisprudenziale più favorevole alle ragioni dell'appellante, tale per cui pur in mancanza di espressa reiterazione delle istanze nelle proprie conclusioni, sarebbe sufficiente riportarsi agli atti pregressi senza precisamente indicare tali richieste nelle conclusioni (cfr. Cass. ord.
4.4.2022 n. 10767; Cass. 10.11.2021
n. 33103; Cass. ord. 19.2.2021, n. 4487), l'originario provvedimento istruttorio non è stato oggetto di critica, neppure parziale. L'appellante non ha svolto, poi, nel presente grado di giudizio, alcuna richiesta in via istruttoria, mancando anche di depositare la comparsa conclusionale e la replica ex art. 190 c.p.c.. Tali considerazioni sarebbero sufficienti, e soprattutto assorbenti, ad escludere ogni richiesta di revisione istruttoria, difettando il rispetto del rito.
pagina 6 di 11 Ciò detto, l'esito delle deposizioni testimoniali, rese all'udienza dell'11.2.2020, permette di verificare il mancato soddisfo dei presupposti a fondamento della domanda avanzata da Ciò tanto per la deposizione di Parte_1 Testimone_2
(teste della parte attrice), che ha riferito della conoscenza con e della Parte_1 collaborazione con lo stesso nella coltivazione del terreno dall'anno 1995, tuttavia senza precisare di quale terreno si trattasse e precisando che la sua collaborazione con l'attore fosse saltuaria, quanto per quella di (cugino di , che ha riferito, Per_3 Parte_1 anche lui, di una collaborazione saltuaria con proprietario dei Persona_2 terreni, per le faccende quotidiane ma non per la coltivazione dei terreni, riferendo, altresì, che dal 2004 in poi, quando aveva rallentato la propria Persona_2 attività personale di coltivazione dei terreni in questione, trovava su di essi la presenza di persone sempre diverse, anche straniere, che si occupavano della pulizia e della coltivazione.
amico di (da circa quarant'anni), altro testimone Testimone_3 Parte_1 per parte attrice, ha riferito invece che dagli anni '70 e fino al 2005 andava a trovare sui terreni oggetto di causa, precisando però di recarvisi un paio di volte a Parte_1 settimana “nei primi anni” e poi “sempre meno”. Anche in tal caso, si ritiene, anche a voler prescindere dal rapporto di lunga amicizia che può indurre a pensare ad una certa 7 inattendibilità, non già incapacità ex art. 246 c.p.c., non risultano provate la decorrenza del termine utile a usucapire e la continuità ininterrotta del possesso e, ancor più
l'animus possidendi in capo all'attore.
pagina 7 di 11 Ancora: all'udienza successiva del 3.11.2020, anche il Geom. CP_2 incaricato nel corso del 2013 da e di verificare i confini Persona_1 Controparte_1 delle particelle oggetto di causa, nulla ha saputo riferire in merito a diatribe o ad opposizioni avanzate da sulla proprietà dei terreni;
, Parte_1 Testimone_4 compagno di dal 1978-1980 sino al 2000, ha riferito, invece, di aver Controparte_1 veduto sui terreni di causa sempre prima che la malattia si Persona_2 aggravasse, precisando che nel 2014 il terreno era stato coltivato da terzi e che era stato messo in vendita e riferendo di una proposta di acquisto avanzata nello stesso anno a da intenzione di vendita confermata da Controparte_1 Testimone_1 [...]
agente immobiliare di professione, il quale ha dichiarato di aver ricevuto Tes_5 incarico in tal senso da e e di aver accompagnato in loco Persona_1 Controparte_1 diverse persone al fine di mostrare i terreni. Infine, ha riferito di Testimone_6 conoscere che le utenze riferite ai terreni fossero intestate a e Persona_2 Per_1
mentre confinante con i terreni in questioni, aveva dichiarato
[...] Persona_4 di aver visto soltanto e dediti alla coltivazione dei Persona_2 Persona_1 terreni sino al 2004.
Dunque, tutte le deposizioni richiamate o non si sono rivelate costitutive dei presupposti fondanti il diritto di usucapire in capo a per il quale l'unico Parte_1 8 fatto occupativo dei terreni sarebbe stato l'impianto di alcuni ulivi nel corso del 2009
(fatto pacifico e non contestato tra le parti ma compatibile anche con la mera tolleranza e, comunque, relativamente recente), oppure l'hanno contrastato, dimostrando che non esistano in suo favore i presupposti per poter soddisfare l'animus possidendi, e neanche il corpus, apparendo incerta perfino l'identificazione dei beni, e risultando che dal 1977 diverse persone avevano coltivato le particelle di terreno in questione, salva la ritenuta costante disponibilità degli stessi (che si evince sia dalla coltivazione diretta dei fondi, sia dal mandato a vendere i terreni) da parte di effettivo Persona_2 proprietario, e poi della figlia e del coniuge del proprietario.
Né l'appellante ha mai allegato, come detto, il termine iniziale di decorrenza dell'usucapione ventennale, l'esistenza di un possesso qualificato dei beni oggetto di domanda, ed il possesso continuato ed ininterrotto.
pagina 8 di 11 Per il principio della ragione più liquida tale elemento sarebbe di per sé sufficiente a rigettare de plano la domanda, e tuttavia va precisato che i testimoni possono non essere ammessi a deporre quando ciò si traduca tassativamente in una incapacità a testimoniare, riferita all'art. 246 c.p.c., e ciò appunto per un interesse concreto e attuale da loro serbato alla definizione in un certo modo del giudizio, dovendosi osservare che siffatta eccezione è rigorosamente da reiterare nella precisazione delle conclusioni (cfr.
Cass. SS.UU. 6.4.2023, n. 9456). Difetta, nel caso, anche tale dimostrazione, giacché
l'appellante si duole della mancata espunzione dei testi ritenuti “inattendibili”, secondo però la sua propria valutazione in fatto, peraltro inerte ed indimostrata, giacché non ha indicato perché le dichiarazioni rese fossero connotate da inattendibilità rispetto alla logicità, coerenza e analiticità da cui è formato l'iter logico della pronuncia di prime cure, e neanche evidenziato eventuali contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o altri elementi concretamente accertati con caratteri di certezza;
pertanto, è legittimo affidarsi alla presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui (principio di responsabilità) dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (cfr. in tal senso Cass. n. 9 10600/2024). Non vi è, infatti, motivo alcuno per sconfessare il sovrabbondante compendio istruttorio complessivamente esitato dall'escussione dei testi indicati dalla difesa delle convenute che, a ben guardare, neppure le deposizioni ex adverso acquisite hanno sconfessato, non offrendo elementi utili, come s'è già detto, al perfezionamento dei presupposti fondanti il diritto di acquisto ventennale dei beni per usucapione nel senso rivendicato dall'appellante.
E ciò, si badi, non potendo l'appellante sindacare la valutazione discrezionale operata dal Giudice del merito con riferimento all'espletata istruttoria senza frapporre, peraltro, alcuna rituale critica all'ordinanza istruttoria dell'11.2.2020. L'appellante, invero, non può pretendere alcunché dal punto di vista istruttorio, tantomeno reintroducendo la doglianza “travestita” da duplice motivo di appello diretto a colpire la pronuncia per sua pretesa insufficienza/difetto di motivazione o contraddittorietà.
pagina 9 di 11 Ed alcun vizio di motivazione o contraddittorietà è comunque ravvisabile nella pronuncia che qui si critica, dovendosi anzi osservare che le conclusioni dell'iter logico giuridico dell'argomentazione riposano su abbondanti e non equivoci elementi acquisiti e rivenienti dall'espletamento dell'istruttoria (dodici deposizioni testimoniali sostanzialmente univoche e non equivoche), e di contro l'onere della prova utile alle ragioni dell'appellante, in punto di allegazione, non può ritenersi soddisfatto.
Ed allora, quanto alla pretesa “espunzione” testimoniale per inattendibilità, per la quale non esiste alcun presupposto a provvedere, neppure rituale, difetta anche la dimostrazione che, se dato esito alla prova, nel senso richiesto, gli esiti della lite sarebbero stati, in ipotesi, diversi dagli attuali, rimanendo difficilmente ipotizzabile, altrimenti, un complotto comune tra più testimoni ordito in danno alle ragioni dell'appellante.
Non era (e non è) dunque possibile una “espunzione” dei testi ritenuti immotivatamente non attendibili (primo motivo di appello) e non vi è una “diversa attendibilità” (secondo motivo di appello) in forza della quale sono state valutate complessivamente le risultanze probatorie acquisite, ma piuttosto la motivazione della pronuncia riposa su lineari deposizioni testimoniali, neppure sconfessate dalle testimonianze rese dai testi e intimati dalla parte attrice. Tanto Tes_2 Tes_3 10 evidenzia che trattasi del principio del prudente apprezzamento nella valutazione delle risultanze istruttorie e non invece, come pretenderebbe l'appellante, del valutare in senso sbilanciato e sfavorevole alcune deposizioni testimoniali rispetto le altre, per ragioni che non si riescono a cogliere.
Quanto al terzo motivo di gravame, pur indirettamente citata nel Testimone_1 corso delle deposizioni, ha addotto fatti totalmente sfavorevoli alle ragioni dell'appellante, e non si comprende perché mai avrebbe dovuto essere sentita per contrastare la risposta fornita da proprio su tale proposta di acquisto Testimone_4 dei terreni (v. cap. 20 della comparsa di costituzione) rilevando che, con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c., non ha inteso indicare a prova Parte_1 Testimone_1 contraria del detto capitolo ma, semmai, a prova diretta sui capitoli indicati. Tale motivo, tenuto conto della irrituale proposizione, è inammissibile per intervenuta decadenza della richiesta istruttoria, più che infondato nel merito.
Non esistono, quanto al quarto motivo di appello, ragioni per rivedere la regolamentazione delle spese di causa, giacché l'appello viene rigettato.
pagina 10 di 11 Le spese di lite del grado, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno liquidate in dispositivo tenuto conto della soccombenza, con condanna dell'appellante a rifonderle all'erario stante l'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato ex art. 133 d.P.R. n.
115/2002. Si liquidano avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore effettivo della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n.
55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, e con esclusione della fase istruttoria nei compensi dell'appello perché non è stata svolta, né stata richiesta dalla parte appellata risultata vincitrice.
Si dà atto che l'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna a rifondere all'erario le spese di lite del grado di appello che Parte_1 11 liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 17.6.2025.
Il Presidente est.
Claudio Baglioni
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