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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1126/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.1.2025 da
1) Parte_1
Nata a MILANO (MI), il 14.02.1974 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Edmondo Capecelatro presso il quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte_3
Nato a MILANO (MI) il 16.06.1967 cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in MILANO (MI) alla Via ANTONIO MOSCA con l'Avv. Edmondo Capecelatro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 14/06/1997 in MILANO (MI)
(anno 1997 atto n. 0488 reg. 03 parte 2 serie A)
In comunione legale.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/01/2025 e successiva integrazione del 27/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
PATTI E CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) La Signora continuerà a vivere presso l'immobile già adibito a dimora sito in Parte_1
Milano (MI), alla Via Mosca ANTONIO N. 5, per il quale è proprietaria per la quota di un settimo,
e di cui il signor è proprietario per la quota di sei settimi;
Parte_3
3) In particolare la Signora abiterà a titolo gratuito il suindicato immobile vita Parte_1 natural durante assumendosi l'impegno di pagare i relativi oneri e spese relative alla gestione dell'immobile comprensivo delle utenze;
4) Il marito quindi lascerà la casa coniugale andando a vivere altrove impegnandosi a ritirare i propri effetti personali;
5) Il Signor verserà a titolo di mantenimento della Signora la somma di Parte_3 Pt_1
€uro 200,00 (duecento/00) mensilmente, stante la non autosufficienza della stessa, entro il giorno
27 di ciascun mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, in modo da risultare adeguato al potere di acquisto della moneta,
6) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3 che hanno contratto matrimonio in MILANO (MI), in data 14/06/1997;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 26/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.1.2025 da
1) Parte_1
Nata a MILANO (MI), il 14.02.1974 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Edmondo Capecelatro presso il quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte_3
Nato a MILANO (MI) il 16.06.1967 cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in MILANO (MI) alla Via ANTONIO MOSCA con l'Avv. Edmondo Capecelatro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 14/06/1997 in MILANO (MI)
(anno 1997 atto n. 0488 reg. 03 parte 2 serie A)
In comunione legale.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/01/2025 e successiva integrazione del 27/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
PATTI E CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) La Signora continuerà a vivere presso l'immobile già adibito a dimora sito in Parte_1
Milano (MI), alla Via Mosca ANTONIO N. 5, per il quale è proprietaria per la quota di un settimo,
e di cui il signor è proprietario per la quota di sei settimi;
Parte_3
3) In particolare la Signora abiterà a titolo gratuito il suindicato immobile vita Parte_1 natural durante assumendosi l'impegno di pagare i relativi oneri e spese relative alla gestione dell'immobile comprensivo delle utenze;
4) Il marito quindi lascerà la casa coniugale andando a vivere altrove impegnandosi a ritirare i propri effetti personali;
5) Il Signor verserà a titolo di mantenimento della Signora la somma di Parte_3 Pt_1
€uro 200,00 (duecento/00) mensilmente, stante la non autosufficienza della stessa, entro il giorno
27 di ciascun mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, in modo da risultare adeguato al potere di acquisto della moneta,
6) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3 che hanno contratto matrimonio in MILANO (MI), in data 14/06/1997;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 26/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG