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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5273/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 5273/2023
R.G. instaurato da
) con l'avv. COEN RAFFAELE Parte_1 C.F._1
e
con l'avv. COEN RAFFAELE Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 12/11/2024
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “- Dichiarare, decorso il termine previsto dalla legge ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione coniugale, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Piedecuesta (Colombia) il giorno 13.3.2017 dal Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Brescia al N. 598 P. 2 S. C 1. - Anche in questo caso, null'altro disporsi avendo le parti già definito tra loro tutte le questioni personali e patrimoniali afferenti il loro matrimonio e lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto. - Ordinare al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni come per legge”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 13/3/2017, trascritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Brescia (atto n. 598, parte II, serie C/1, anno 2017) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti risultano separate dal 20/7/2023 con sentenza di omologazione della separazione consensuale emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 5273/2023
R.G. instaurato da
) con l'avv. COEN RAFFAELE Parte_1 C.F._1
e
con l'avv. COEN RAFFAELE Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 12/11/2024
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “- Dichiarare, decorso il termine previsto dalla legge ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione coniugale, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Piedecuesta (Colombia) il giorno 13.3.2017 dal Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Brescia al N. 598 P. 2 S. C 1. - Anche in questo caso, null'altro disporsi avendo le parti già definito tra loro tutte le questioni personali e patrimoniali afferenti il loro matrimonio e lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto. - Ordinare al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni come per legge”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 13/3/2017, trascritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Brescia (atto n. 598, parte II, serie C/1, anno 2017) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti risultano separate dal 20/7/2023 con sentenza di omologazione della separazione consensuale emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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