Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 28500/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, p.tta Umberto Giordano n. 2
- OPPONENTE contro
Controparte_1
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
La parte costituita concludeva come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “1. Accertarsi la sussistenza dei gravi motivi fondanti la richiesta ex art. 624 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere la procedura esecutiva opposta;
2. Accertarsi e dichiararsi l'assoluta nullità e/o inesistenza del titolo esecutivo sulla cui base controparte ha inteso promuovere l'opposto atto di precetto per i motivi meglio esposti in parte motiva;
3.
Accertare e dichiararsi l'inconfigurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; 4. Condannare la convenuta al pagamento delle spese di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario” (atto di citazione, dep. tel. 25.7.2023).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 20.7.2023 e iscritto a ruolo il 25.7.2023,
[...]
Nel dettaglio, l'opponente deduceva che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nella ingiunzione di pagamento prot. n. 0005939 del 21.5.2021, emessa ai sensi degli artt. 2 e 3 r.d. 639/1910 nonché ai sensi degli artt. 228 e 229 d.lgs. 51/1998 ed indicata come notificata in data 2.7.2021.
Tanto premesso, , con un primo motivo di opposizione, eccepiva Parte_1 la carenza di potere e di legittimazione attiva in capo all'intimante, trattandosi di un soggetto privo di potestà di accertamento in materia tributaria e comunque di un soggetto non riconducibile allo Stato o ad altri Enti pubblici.
Al contempo, l'intimata, con un secondo motivo di opposizione, affermava la nullità dell'ingiunzione c.d. fiscale in controversia a motivo dell'omessa notificazione dei relativi atti presupposti e, con un terzo motivo di opposizione, negava la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in capo a controparte.
Alla luce di tutto ciò, domandava, in via preliminare, di Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e, in via principale, di accertare e di dichiarare la nullità ovvero l'inesistenza del titolo esecutivo azionato dall'opposta nonché l'insussistenza di una pretesa avente i caratteri di cui all'art. 474 c.p.c.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Contr
, pur ritualmente evocata in causa, non si costituiva in giudizio e CP_1 veniva pertanto dichiarata contumace.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'opponente depositava le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1 e n. 2, c.p.c. e precisava le conclusioni come in atti.
Il Tribunale, istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 4.3.2025 e si riservava di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
2 Le domande attoree – che risultano riconducibili in parte ad un giudizio ex art. 615 c.p.c., con riferimento al primo motivo e al terzo motivo di opposizione, ed in altra parte ad un giudizio ex art. 617 c.p.c., con riferimento al secondo motivo di opposizione – devono essere accolte, nei termini di seguito illustrati.
* * *
Il primo motivo di opposizione è fondato.
Occorre invero evidenziare come, pur essendo noto che l'elaborazione della giurisprudenza di merito non sia univoca e che la Suprema Corte non abbia ancora avuto occasione di esprimere un principio di diritto applicabile con specifico riferimento alla questione giuridica in esame, risulti allo stato maggiormente convincente il percorso argomentativo, più volte seguito da questo Tribunale, alla luce del quale non può essere ritenuta un Controparte_1 soggetto abilitato all'emissione di una ingiunzione c.d. fiscale.
In particolare, è già stato osservato – in termini ampi e del tutto condivisibili – che dal tenore testuale delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 r.d. 639/1910 “risulta con chiarezza che il potere di emettere l'ingiunzione è dalla legge riconosciuto alla sola Pubblica amministrazione in senso stretto, intesa come ente amministrativo pubblico, dotato di soggettività pubblicistica. In questo senso, non a caso, le disposizioni in parola sono state interpretate da quarantennale giurisprudenza della Corte di legittimità. La Corte, in particolare, ha statuito, anche a Sezioni Unite, come si tratti di uno strumento speciale della pubblica amministrazione, utilizzabile per il recupero coatto di spettanze di diritto pubblico e di diritto privato: 'Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14.04.1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti' (Cass. civ. SS.UU. del 25.05.2009 n. 11992; sul punto, inoltre: Cass. n. 1226/2007, Cass. n. 2965/1981; Cass. n. 11368/2002; Cass. n.
16855/2004). … Anche di recente, infatti, il Tribunale di Milano ha ribadito che 'La norma delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato 'ingiunzione fiscale', che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile. La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria (…), costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica
3 Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale. In tal senso, la cosiddetta 'ingiunzione fiscale' rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'auto-accertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. L'art. 2 R.D. 639/1910 costituisce, quindi, una legge eccezionale e, in quanto tale, non può essere applicato, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette 'Preleggi') che vieta il ricorso all'analogia per quanto riguarda le norme penali ed eccezionali,
a soggetti diversi ed ulteriori, oltre a quelli specificamente individuati dalla norma, ovvero lo Stato e gli altri Enti
Pubblici. Questi ultimi, in quanto titolari dei poteri di auto-accertamento e di riscossione dei tributi, discendenti dal più ampio potere di autotutela di cui gode la Pubblica Amministrazione, possono giovarsi dell'ingiunzione
'fiscale' di cui agli art.li 2 e 3 R.D. 639/1910, tanto per le entrate di natura pubblicistica quanto per i corrispettivi di natura privatistica, derivanti da un rapporto contrattuale. Tuttavia, titolari di legittimazione attiva nel suddetto procedimento ingiuntivo 'speciale' rimangono esclusivamente i soggetti indicati nella norma, ovvero lo Stato e gli altri enti pubblici, a prescindere dalla tipologia dell'entrata che si intende riscuotere, che può avere tanto natura pubblicistica quanto privatistica' (Trib. Milano, sez. 1, sentenza n. 10875 del 26.11.2019, est. nello stesso senso: sentenza Trib. Milano, sez. 3, n. 12235 del 7.11.2016, est. . In Per_1 Per_2
Contr conclusione, alla stregua dei principi di diritto sopra riportati, che si condividono integralmente, siccome non
è, all'evidenza, una pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo, pur essendo pacificamente esercente, in regime di concessione, un pubblico servizio, ne deriva che la stessa non ha il potere di emettere ex se ingiunzioni di pagamento a proprio favore per i suoi pretesi crediti: del resto, proprio perché la disposizione di cui agli artt. 2
e 3 R.D. 639/1910 è una disposizione speciale che deroga al meccanismo previsto in via generale dal codice di rito per la tutela del credito non appare ipotizzabile un'interpretazione analogica, né estensiva, di tali disposizioni” (Trib. Milano, sez. XI, sent. 24.3.2021, n. 2483; cfr. altresì, ex multis, Trib. Milano, sez. I, sent. 28.8.2024, n. 7788; Trib. Milano, sez. I, sent. 16.7.2024, n. 7104; Trib. Milano, sez. I, sent. 20.3.2024, n. 3071).
In tal senso, anche nel caso di specie l'ingiunzione c.d. fiscale risulta “illegittima, in quanto emessa in totale carenza di potere da un soggetto privato, essendo del tutto irrilevante che sia una società di capitali con capitale interamente pubblico” (Trib. Milano, sez. XI, sent. 24.3.2021, n. 2483, cit.).
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Anche il terzo motivo di opposizione è fondato.
In primo luogo, non risulta ultroneo evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di sottolineare che l'eventuale “decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3
4 del r.d. n. 639 del 1910 … non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, non essendo sancita per la sua inosservanza una decadenza o inammissibilità” (Cass., sez. III, sent. 12.4.2022, n. 11854).
In secondo luogo, è poi noto che, in caso di opposizione ad una ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 3 r.d. 639/1910, “la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente (sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa: così Cass. 20/06/2016, n. 12674), ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento” (Cass., sez. I, ord. 19.4.2024, n. 10629).
In terzo luogo, è stato anche specificato che, “in un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in senso formale, mentre [la] convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori (Cass., sez. 3, 8 aprile 2021, n. 9381): sulla [convenuta] grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c. (Cass., sez. 1, 16 maggio 2016, n.
9989; Cass., sez. 1, 3 novembre 2011, n. 22792; Cass., sez. 1, 9 luglio 1999, n. 7179; Cass., sez. 1, 18 maggio 2001, n. 6813), sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione” (Cass., sez. I, ord. 19.4.2024, n. 10629, cit.).
Orbene, nella fattispecie in esame, ha espressamente contestato la Parte_1 sussistenza di un “credito certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c.” e, in particolare, la
“esattezza dell'importo di € 29.333,80 indicato nel precetto quale complessiva somma dovuta in forza della citata pretesa”, ritenendo – correttamente – che controparte fosse gravata dall'onere di fornire
“ampia ed esaustiva prova” (citazione, p. 3) del credito in controversia.
Di contro, non ha offerto una simile prova, avendo omesso di Controparte_1 costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Ne consegue che il credito recato dall'ingiunzione c.d. fiscale in controversia non può essere ritenuto sussistente.
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Alla luce di tutto ciò, si deve dunque accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 0005939 del 21.5.2021 emessa, nei rapporti con l'opponente, da nonché l'insussistenza del credito dalla stessa recato. Controparte_1
Per l'effetto, poi, va accertata e dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data
1.7.2023 a . Parte_1
5 Tali statuizioni, peraltro, determinano l'assorbimento del secondo motivo di opposizione, il quale è stato d'altro canto articolato per l'ipotesi in cui “si ammettesse, per assurdo, il potere della ad emettere l'ingiunzione di pagamento” (citazione, p. 2) in controversia e, Controparte_1 dunque, in via gradata rispetto al primo motivo di opposizione.
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La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse – anche in considerazione dello svolgimento di una fase sommaria e latu sensu cautelare – vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (cfr. doc. 1, fascicolo opponente), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale e della natura documentale della vertenza, secondo una quantificazione prossima ai minimi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità e l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 0005939 del Contr 21.5.2021 emessa, nei rapporti con l'opponente, da nonché CP_1
l'insussistenza del credito dalla stessa recato;
per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 1.7.2023 a
; Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di Controparte_1 [...]
, nella misura di euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa, Parte_1 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano, 3 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA
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