Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 27
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irregolare acquisizione documentazione

    La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse vana poiché l'appellata ha reiterato in appello la produzione della documentazione, fornendo prova della regolare notifica della cartella di pagamento e di ulteriori atti interruttivi, rendendo utilizzabile la documentazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992, anche in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025 che ha chiarito l'applicabilità temporale delle modifiche legislative.

  • Rigettato
    Nullità/illegittimità/inefficacia intimazione di pagamento

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione fosse regolare e che il credito non fosse prescritto.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la scadenza triennale della prescrizione fosse avvenuta durante l'emergenza Covid, i termini erano sospesi per effetto dell'art. 68, c. 1 lett. b), d.l. 18/20, che richiama l'art. 12 d.lgs 159/15, prorogando il termine di prescrizione fino al 31.12.2023. Essendo l'atto impugnato notificato in data 06.12.2022, il credito non era prescritto.

  • Rigettato
    Condanna alle spese

    Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione dell'andamento del giudizio e del diverso comportamento delle parti nei due gradi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 27
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo