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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3869/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Associazione Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4030/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229007120905000 TASSE AUTO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1326/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante:
1. Accogliere l'appello e riformare la sentenza dichiarando inutilizzabile la documentazione prodotta dall'agenzia delle entrate-riscossione in data 29.01.2024, irritualmente acquisita nel giudizio di prime cure RG n. 2697/2023 in violazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/92.
2. Accogliere l'appello e dichiarare e, conseguentemente, dichiarare nulla, illegittima e/o inefficace l'intimazione di pagamento n. 09420229007120905000 opposta in primo grado.
3. Conseguentemente, dichiarare la maturata prescrizione dei sottesi crediti tributari riferiti alla cartella n.
09420180009580833000.
4. Accogliere l'appello e condannare l'appellate al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado e di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non aver avuto corrisposte le seconde.
Appellata: - in accoglimento delle controdeduzioni e documenti – allegati in primo grado- e qui riproposti , giusto art. 58 d.lgs.546/2024 come esposto dal convenuto Agente della Riscossione,
CONFERMARE la Sentenza n. 4030/2024 pronunciata in primo grado, in quanto adeguatamente motivata ed assistita da coerenza logica e giuridica;
nel contempo: - rigettare l'appello proposto avverso la Sentenza
n. 4030/2024 pronunciata dalla Commissione Tributaria di Primo grado di Reggio Calabria in data 09.02.2024.
Spese di giudizio secondo norme di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello l'Associazione Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza n° 4030/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, sez. N° 7, Reg. Generale N° 2697/2023, pronunciata il 09.02.2024 e depositata in segreteria in data 03.06.2024, mai notificata, emessa su ricorso della stessa appellante avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229007120905000 notificata il 06.12.2022, relativamente ai crediti tributari relativi alla cartella di pagamento: n° 09420180009580833000 (TASSE AUTO - anno 2013/2014) dell'importo di
€ 1.421,84.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di primo grado il primo giudice ha ritenuto comprovata la notifica della prodromica cartella di pagamento e, in ragione anche della disciplina emergenziale per il Covid 19, ha ritenuto non maturate l'eccepita prescrizione.
Con il primo motivo d'appello si deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione, sollevata dall'appellante in seno alle memorie illustrative, di decadenza/tardività della produzione documentale effettuata da agenzia delle entrate-riscossione soltanto in data 29.01.2024, in violazione pertanto del disposto di cui all'art. 32 del d. lgs. n. 546/1992. Il giudice ha, nell'occasione, fondato la pronuncia sulla base di documenti che avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili e dunque inutilizzabili ai fini decisori, in quanto irritualmente acquisiti.
Il motivo è infondato poichè la parte appellata ha provveduto a reiterare in questo grado di giudizio la produzione della documentazione di cui si eccepisce la tardività in primo grado.
Con l'atto di controdeduzioni essa ha fornito in questo grado di giudizio la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata, nonchè di ulteriori atti interruttivi, attraverso la produzione, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992, per come modificato dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1, della relativa documentazione , così rendendo vana la doglianza sollevata con il primo motivo.
Ritiene la Corte ritualmente prodotta e utilizzabile la documentazione di parte appellante.
Il nuovo testo dell'art. 58 modificato ai sensi del recente decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 art. 1, prevede che «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo
14 comma 6-bis”. Tuttavia, con la sentenza numero 36, depositata il 27 marzo 2025, la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero
220 e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Ne consegue che la novità legislativa non opera nel caso di specie trattandosi di giudizio instaurato in primo grado prima dell'entrata in vigore del predetto decreto e pertanto non è preclusa la produzione delle notifiche degli atti che costituiscono presupposto di legittimità dell'atto impugnato.
L'intimazione di pagamento impugnata infatti si fonda sulla cartella esattoriale n n. 094 2018 0009580833.000 la quale risulta regolarmente notificata in data 02.07.2018 per compiuta giacenza in base ad avviso con Racc.ta CAN/CAD n.Numero_1 DEL 15.06.2018 ( vedasi distinta Banca_1 raccomandate spedite) depositata presso la Casa Comunale di Gioiosa ON (cfr. allegata Relazione di notifica cartella n. 094
2018 0009580833/000); la Raccomandata CAD restava in giacenza presso lo sportello postale per tutto il termine di legge di compimento della “ Compiuta Giacenza”; la notifica si è perfezionata con il compiersi della compiuta giacenza e nella data in cui essa è stata rimessa alla Mittente Ader. Risulta inoltre dagli atti d'appello che successivamente in data 06.12.2018 al contribuente è stato anche notificato il preavviso di fermo amministrativo n.094 80 201800009209.000 che richiama la predtta cartella n. 09420180009580833.000, a mani del Sig. Nominativo_1 , addetto all'ufficio /azienda che ha sottoscritto per ricevuta, cui ha fatto seguito invio di CAN (comunicazione avvenuta notifica) con racc.ar. n.
57310186605.
Quanto all'eccepita prescrizione, la ricostruzione operata dal primo giudice circa la disciplina applicabile e i relativi tempi di sospensione della prescrizione va, tuttavia, in sede d'integrazione della motivazione corretta.
Ed invero, il termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica, per effetto dell'ultimo atto interruttivo, costituito dal preavviso di fermo amministrativo notificato in data 6.12.2018, andava a scadere in piena emergenza Covid in data 6.12.2021. Di talché i termini di prescrizione e decadenza erano a tale data sospesi per effetto derivante dall'art. 68, c. 1 lett. b), d.l. 18/20 che richiama l'art. 12 d.lgs 159/15 [che dispone: " Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo
157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate]. Ed infatti risultando il carico affidato nel periodo richiamato dalla norma citata, vigeva certamente la proroga innanzi richiamata del termine di prescrizione, che così andava a scadere in data 31.12.2023. Essendo stato l'atto impugnato notificato in data 6.12.2022, il credito non era a tale data prescritto, e la decisione del primo giudice è da confermare con l'opportuna specificazione circa la disciplina emergenziale applicabile.
Pertanto, avendo prodotto in questa sede la parte appellante la documentazione dianzi specificata, l'appello deve trovare accoglimento non essendo maturato il termine di prescrizione in considerazione della notifica degli atti interruttivi prodotti.
La sentenza impugnata quindi deve essere confermata.
In ragione dell'andamento del giudizio, fondato sul diverso comportamento di primo e secondo grado della parte resistente, le spese del doppio grado vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
spese del grado compensate.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.GI TA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3869/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Associazione Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4030/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229007120905000 TASSE AUTO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1326/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante:
1. Accogliere l'appello e riformare la sentenza dichiarando inutilizzabile la documentazione prodotta dall'agenzia delle entrate-riscossione in data 29.01.2024, irritualmente acquisita nel giudizio di prime cure RG n. 2697/2023 in violazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/92.
2. Accogliere l'appello e dichiarare e, conseguentemente, dichiarare nulla, illegittima e/o inefficace l'intimazione di pagamento n. 09420229007120905000 opposta in primo grado.
3. Conseguentemente, dichiarare la maturata prescrizione dei sottesi crediti tributari riferiti alla cartella n.
09420180009580833000.
4. Accogliere l'appello e condannare l'appellate al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado e di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non aver avuto corrisposte le seconde.
Appellata: - in accoglimento delle controdeduzioni e documenti – allegati in primo grado- e qui riproposti , giusto art. 58 d.lgs.546/2024 come esposto dal convenuto Agente della Riscossione,
CONFERMARE la Sentenza n. 4030/2024 pronunciata in primo grado, in quanto adeguatamente motivata ed assistita da coerenza logica e giuridica;
nel contempo: - rigettare l'appello proposto avverso la Sentenza
n. 4030/2024 pronunciata dalla Commissione Tributaria di Primo grado di Reggio Calabria in data 09.02.2024.
Spese di giudizio secondo norme di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello l'Associazione Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza n° 4030/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, sez. N° 7, Reg. Generale N° 2697/2023, pronunciata il 09.02.2024 e depositata in segreteria in data 03.06.2024, mai notificata, emessa su ricorso della stessa appellante avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229007120905000 notificata il 06.12.2022, relativamente ai crediti tributari relativi alla cartella di pagamento: n° 09420180009580833000 (TASSE AUTO - anno 2013/2014) dell'importo di
€ 1.421,84.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di primo grado il primo giudice ha ritenuto comprovata la notifica della prodromica cartella di pagamento e, in ragione anche della disciplina emergenziale per il Covid 19, ha ritenuto non maturate l'eccepita prescrizione.
Con il primo motivo d'appello si deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione, sollevata dall'appellante in seno alle memorie illustrative, di decadenza/tardività della produzione documentale effettuata da agenzia delle entrate-riscossione soltanto in data 29.01.2024, in violazione pertanto del disposto di cui all'art. 32 del d. lgs. n. 546/1992. Il giudice ha, nell'occasione, fondato la pronuncia sulla base di documenti che avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili e dunque inutilizzabili ai fini decisori, in quanto irritualmente acquisiti.
Il motivo è infondato poichè la parte appellata ha provveduto a reiterare in questo grado di giudizio la produzione della documentazione di cui si eccepisce la tardività in primo grado.
Con l'atto di controdeduzioni essa ha fornito in questo grado di giudizio la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata, nonchè di ulteriori atti interruttivi, attraverso la produzione, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992, per come modificato dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1, della relativa documentazione , così rendendo vana la doglianza sollevata con il primo motivo.
Ritiene la Corte ritualmente prodotta e utilizzabile la documentazione di parte appellante.
Il nuovo testo dell'art. 58 modificato ai sensi del recente decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 art. 1, prevede che «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo
14 comma 6-bis”. Tuttavia, con la sentenza numero 36, depositata il 27 marzo 2025, la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero
220 e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Ne consegue che la novità legislativa non opera nel caso di specie trattandosi di giudizio instaurato in primo grado prima dell'entrata in vigore del predetto decreto e pertanto non è preclusa la produzione delle notifiche degli atti che costituiscono presupposto di legittimità dell'atto impugnato.
L'intimazione di pagamento impugnata infatti si fonda sulla cartella esattoriale n n. 094 2018 0009580833.000 la quale risulta regolarmente notificata in data 02.07.2018 per compiuta giacenza in base ad avviso con Racc.ta CAN/CAD n.Numero_1 DEL 15.06.2018 ( vedasi distinta Banca_1 raccomandate spedite) depositata presso la Casa Comunale di Gioiosa ON (cfr. allegata Relazione di notifica cartella n. 094
2018 0009580833/000); la Raccomandata CAD restava in giacenza presso lo sportello postale per tutto il termine di legge di compimento della “ Compiuta Giacenza”; la notifica si è perfezionata con il compiersi della compiuta giacenza e nella data in cui essa è stata rimessa alla Mittente Ader. Risulta inoltre dagli atti d'appello che successivamente in data 06.12.2018 al contribuente è stato anche notificato il preavviso di fermo amministrativo n.094 80 201800009209.000 che richiama la predtta cartella n. 09420180009580833.000, a mani del Sig. Nominativo_1 , addetto all'ufficio /azienda che ha sottoscritto per ricevuta, cui ha fatto seguito invio di CAN (comunicazione avvenuta notifica) con racc.ar. n.
57310186605.
Quanto all'eccepita prescrizione, la ricostruzione operata dal primo giudice circa la disciplina applicabile e i relativi tempi di sospensione della prescrizione va, tuttavia, in sede d'integrazione della motivazione corretta.
Ed invero, il termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica, per effetto dell'ultimo atto interruttivo, costituito dal preavviso di fermo amministrativo notificato in data 6.12.2018, andava a scadere in piena emergenza Covid in data 6.12.2021. Di talché i termini di prescrizione e decadenza erano a tale data sospesi per effetto derivante dall'art. 68, c. 1 lett. b), d.l. 18/20 che richiama l'art. 12 d.lgs 159/15 [che dispone: " Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo
157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate]. Ed infatti risultando il carico affidato nel periodo richiamato dalla norma citata, vigeva certamente la proroga innanzi richiamata del termine di prescrizione, che così andava a scadere in data 31.12.2023. Essendo stato l'atto impugnato notificato in data 6.12.2022, il credito non era a tale data prescritto, e la decisione del primo giudice è da confermare con l'opportuna specificazione circa la disciplina emergenziale applicabile.
Pertanto, avendo prodotto in questa sede la parte appellante la documentazione dianzi specificata, l'appello deve trovare accoglimento non essendo maturato il termine di prescrizione in considerazione della notifica degli atti interruttivi prodotti.
La sentenza impugnata quindi deve essere confermata.
In ragione dell'andamento del giudizio, fondato sul diverso comportamento di primo e secondo grado della parte resistente, le spese del doppio grado vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
spese del grado compensate.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.GI TA