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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1129/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1129/2021
promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Francesco Gesess, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Bimbi come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Pontedera (PI) presso lo studio dell'Avv. Controparte_3
Alessandro Brini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 744/2021 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectiis, in accoglimento dei suesposti motivi: previa l'assunzione dei mezzi di prova richiesti e ritenuti rilevanti ai fini della decisione, annullare e/o riformare anche in punto di spese- la sentenza del Tribunale di Pisa, dr. nr. nr. 744/2021 del CP_4
21.05.2021, pubblicata in data 25.05.2021, non notificata., e per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte, perché infondate in fatto e diritto e rigettare conseguentemente la domanda proposta dalla sig.ra Con vittoria di spese ed CP_3
onorari di entrambi i gradi giudizio e conseguente condanna alla refusione delle spese di lite e delle somme tutte eventualmente liquidate per effetto della pronuncia di primo grado”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, -Previo rigetto della richiesta ex art. 356 c.p.c. di assunzione delle prove e della
CTU avanzata da e respingere l'appello proposto dalla stessa CP_1 CP_1
perché infondato in fatto e diritto, con conseguenza conferma della sentenza del Tribunale di Pisa. Dr. nr. 744/2021 del 21.5.20021, pubblicata in data 25.5.2021, così CP_4
come corretta in data 7.3.2022. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre iva e cnap come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 744/2021 del Tribunale CP_1
di Pisa.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla sig.ra con Controparte_3
ricorso ex art. 702 bis c.p.c., allegando preliminarmente di essere proprietaria di un terreno sito nel comune di Vicopisano (PI) e quindi precisando che:
• con scrittura privata del 7.9.2009 aveva concesso ad l'occupazione CP_1
temporanea di tale terreno, al fine di consentire la realizzazione di un cantiere per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione della rete fognaria di Vicopisano;
• dopo la restituzione del fondo e la liberazione del cantiere (nel settembre 2011), la aveva constatato la presenza su tale terreno: CP_3
o di una notevole quantità di detriti, tali da impedire l'utilizzo agricolo del terreno stesso;
o di un pozzo (o comunque di un “carotaggio”) munito di tubazione stabile e tappo con sigillo, prima inesistente, della cui realizzazione la non CP_3
era stata informata;
2 • rimaste senza esito le comunicazioni inviate ad la aveva CP_1 CP_3
instaurato una procedura per accertamento tecnico preventivo sulle condizioni dei luoghi, per accertare le stesse, determinare il danno complessivamente subito, valutare l'utilità dei lavori svolti per il sistema fognario e stabilire il costo dei lavori di rimozione del pozzo;
• nell'ambito di tale procedimento le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, in data 23.6.2016, con cui si era impegnata (a proprie cure e spese): CP_1
o ad eseguire il piano di caratterizzazione dell'area (oggetto dell'occupazione temporanea) e dei materiali presenti sulla medesima area;
o ad ottenere tutti i necessari permessi per la realizzazione di detto piano e/o all'analisi delle terre;
o a ripristinare l'area, una volta eseguito il piano di caratterizzazione, mediante esecuzione degli interventi che sarebbero risultati necessari sulla base del piano di caratterizzazione ed a consegnare alla sig.ra CP_3
documentazione attestante la regolare esecuzione degli stessi ed assenza di materiale inquinante;
o a liberare l'area dalla folta vegetazione presente, restituendo l'area nella stessa situazione di fatto presente al momento dell'inizio dell'occupazione;
o a terminare i lavori, in parte, entro tre mesi e, in parte (ed al massimo) entro sei mesi;
o a riconsegnare il terreno, mediante apposito verbale;
o a versare alla vari importi, a titolo indennitario, per complessivi € CP_3
12.600,00;
o al pagamento dei compensi, come indicati nella transazione, ai professionisti della CP_3
o a versare una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
• si era resa inadempiente alle obbligazioni previste nella predetta CP_1
transazione, non compiendo alcuno dei lavori ivi indicati, né provvedendo alla riconsegna del terreno.
1.1.1) Sulla base di tali allegazioni, la aveva chiesto al Tribunale di Pisa CP_3
di: “...emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art.702 bis cpc con la quale, accertato l'inadempimento di alle obbligazioni previste nell'atto di CP_1
transazione sottoscritto tra le parti in data 23 Giugno 2013, condannare la stessa CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Empoli via
[...]
Garigliano n.1 (p.iva , ad eseguire i lavori sul terreno della sig.ra P.IVA_1 [...]
e previsti nell'atto di transazione sottoscritto tra le parti in data 23 Giugno 2013 CP_3
3 ai punti 2),3),4), entro un termine stabilito dal Giudice, nonché condannare la stessa
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Empoli CP_1 via Garigliano n.1 (p.iva ), ai sensi dell'art. 6) dell'atto di transazione, al P.IVA_1 pagamento in favore della sig.ra della somma di € 36.200,00 a titolo di Controparte_3
penale ex art. 1382 c.c., o a quella maggiore che risulterà dovuta a seguito della durata del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva e
Cnap come per legge”.
1.2) Si era costituita che aveva contestato le allegazioni e le domande CP_1
di controparte, in particolare esponendo che:
o nel periodo luglio – settembre 2016 erano stati eseguiti tutti i pagamenti previsti dalla transazione ed il pagamento a favore della era avvenuto il CP_3
29.8.2016;
o i lavori di sfalcio della vegetazione e pulizia del terreno dai materiali estranei erano avvenuti nell'agosto 2016;
o non essendo stata riscontrata la presenza di fonti di contaminazione erano risultati insussistenti i presupposti per la caratterizzazione dell'area, dato che:
→ non sussistevano infatti i presupposti normativamente previsti (ex artt. 242
e 244 del d.lgs. n. 152/2006) per la presentazione del piano di caratterizzazione, non essendo avvenuto il superamento della CSC;
→ in assenza del riscontro del superamento delle CSC, nessun piano di caratterizzazione doveva essere presentato;
→ non incombeva comunque su procedere alla verifica CP_1
preliminare del superamento delle CSC, trattandosi di incombente non previsto nella transazione ed essendo eventualmente a carico della CP_3
dare corso a tale verifica;
o nessun inadempimento era dunque ravvisabile a carico di essendo CP_1
stati adempiuti gli altri obblighi previsti nella convenzione.
1.2.1) In forza di tali assunti, era stato chiesto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Pisa, contrariis rejectis, rigettare le domande tutte ex adverso proposte, perché inammissibili ed infondate in fatto e diritto e rigettare conseguentemente il ricorso proposto dalla signora Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. CP_3
1.3) Il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− nel caso di specie doveva farsi applicazione dell'art. 1362 c.c., nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità (con richiamo a Cass. 20294/2019), e dunque ponendo la valutazione della comune intenzione delle parti in una prospettiva di indagine estesa “...ai criteri logici, teleologici e sistematici anche
4 laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti”;
− in tale ottica, non era condivisibile l'impostazione difensiva della convenuta, secondo cui la transazione intercorsa tra le parti avrebbe previsto un obbligo, in capo ad di dare corso al piano di caratterizzazione solo in presenza di CP_1 sostanze contaminanti: siffatto approccio ricostruttivo era infatti in contrasto “...i. con la professionalità della Convenuta, che in atto di costituzione si definisce gestore del servizio idrico integrato in un ambito territoriale che include, tra gli altri, il , e deve dunque ritenersi particolarmente versata in Controparte_5 materia di prevenzione dell'inquinamento; ii. con il chiaro tenore di quella clausola della transazione che prevede l'obbligo di consegna all'Attrice di un'attestazione relativa all'assenza di materiali inquinanti, incompatibile con la mancata assunzione (non solo dell'obbligo di predisporre, all'occorrenza, un piano di caratterizzazione, ma anche) dell'obbligo di valutare la presenza di inquinanti, e la necessità o meno di procedere alla predisposizione di un piano di caratterizzazione”;
− ciò anche in considerazione del fatto che “L'assunzione di un'obbligazione maggiormente onerosa, e interamente inclusiva di una meno onerosa, prodromica rispetto all'adempimento della prima o, eventualmente, all'accertamento dell'inutilità dell'adempimento di quella parte dell'obbligazione che esuli dal perimetro di quella meno onerosa (come la predisposizione di un piano di caratterizzazione rispetto alla verifica della necessità della predisposizione di esso) deve intendersi includere, per necessità logica, la meno onerosa, anche laddove, adempiuta questa, si riveli del tutto inutile adempiere al restante obbligo, che viene meno solo per l'eccedenza non ancora adempiuta (e di cui è risultato ex post inutile l'adempimento)”;
− dunque “Alla luce delle prove documentali prodotte deve ritenersi che parte
Convenuta abbia proceduto esclusivamente al taglio della vegetazione presso il terreno per il quale è causa, taglio il quale, peraltro, non adempie neppure alla specifica obbligazione di ripulitura, in quanto non può considerarsi utilmente
5 effettuato in assenza: a) dell'accertamento dell'assenza di inquinanti sul terreno o, in alternativa, dell'eliminazione dell'inquinamento; b) della rimozione del materiale, anche non rilevante ai fini della (valutazione della necessità della) predisposizione di un piano di caratterizzazione, che le parti hanno riconosciuto essere presente sul terreno”;
− doveva pertanto ritenersi inadempiente rispetto a “tutte le CP_1 obbligazioni assunte con l'atto di transazione”, con conseguente condanna
“...all'esecuzione delle prestazioni di cui alla transazione e al pagamento della penale richiesta, riguardo alla quale non è stato fornito in giudizio alcun elemento perché fosse ritenuta sproporzionata, neppure attraverso il richiamo a documenti allegati, motivo per il quale non sussistono i presupposti per la riduzione
d'ufficio”.
1.3.1) Previo mutamento di rito ed espletamento di istruttoria esclusivamente in via documentale, il Tribunale di Pisa aveva infine reso la seguente statuizione: “...Dichiara la
Convenuta tenuta all'adempimento delle prestazioni non pecuniarie dedotte nell'atto di transazione di cui in motivazione;
- Dichiara la Convenuta tenuta al pagamento della penale contrattuale dal giorno del dovuto all'adempimento; - Dichiara tenuta e condanna la Convenuta a rifondere all'Attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 5.300,00, oltre IVA, CPA e spese forfetarie, oltre successive occorrende, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha, come detto, proposto appello CP_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Error in iudicando. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 191 cpc in relazione all'art. 242 del D.lgs nr. 152/2006. Erroneità della sentenza per perplessità, contraddittorietà ed apoditticità della motivazione.
Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 c.c. e dei principi generali in tema d'interpretazione del contratto. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 comma 2 c.c. Errata valutazione dei fatti ed atti di causa”, censurando preliminarmente l'omesso espletamento di qualsivoglia attività istruttoria diversa dalla mera acquisizione documentale e rilevando poi, tra l'altro, come la valutazione operata dal giudice di prime avesse omesso di prendere in considerazione la necessità dell'insorgenza dell'obbligo (legale) della presentazione del piano di caratterizzazione ed avesse ritenuto, invece, che tale presentazione fosse sostanzialmente dovuta “a prescindere”;
2°. “Error in iudicando. Erroneità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei principi in tema di “coercizione
6 indiretta”. Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione e falsa applicazione de, dell'art. 1383 c.c. e dell'art. 1384 c.c. e dei principi generali in tema di riduzione
d'ufficio della penale contrattuale”, contestando la decisione assunta dal giudice di prime cure con riferimento alla condanna al pagamento della penale, trattandosi di condanna impartita “dal giorno del dovuto all'adempimento”, con connotazione che l'avrebbe dunque resa possibile solo nell'ambito del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., peraltro andando ultra petita rispetto alle domande della e comunque avendo a riferimento un importo del tutto CP_3
sproporzionato rispetto alla vicenda;
3°. “Erroneità della sentenza anche sul capo afferente alla condanna alle spese di lite”, rilevando come l'erroneità della decisione, in punto di merito, comportasse anche l'erroneità della decisione in punto di regolazione delle spese di lite.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, chiedendo sotto il profilo istruttorio di “ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. DCV che in data
11.07.2016 e 12.07.2016 personale della si è recato – su incarico Parte_1
di in Vicopisano, nel terreno antistante il viale vittorio Veneto, adiacente CP_1 all'impianto di depurazione esistente;
2. DCV che l'intervento eseguito è consistito nello sfalcio della vegetazione, nell'asporto dei materiali estranei, nella ricavatura delle fosse di scolo del terreno;
3. DCV che ebbe ad individuare – quale CP_1
referente/responsabile dei lavori in questione- il geom sui suddetti Controparte_6
capitoli di prova sindica a teste il dr. ing. responsabile di commessa di Tes_1 CP_1
4. DCV che avete sovrainteso ai lavori di sfalcio del verde eseguiti dall'impresa
[...] in data 11 e 12 luglio 2016 nel terreno adiacente all'impianto di depurazione Parte_1 esistente di Vicopisano;
5. DCV che all'esito di tale attività il personale dell'impresa ha segnalato la presenza di potenziali fonti di contaminazione nel terreno de Parte_1
quo; Sui suddetti capitoli di prova si indica a teste il geom della Controparte_6
società Ingegnerie Toscane srl, CTU Tecnica Si chiede che venga ammessa CTU tecnica, finalizzata accertare l'insussistenza del superamento di CSC nel terreno di proprietà ricorrente e –conseguentemente- dell'obbligo di presentazione del piano di cui all'art.
242 comma 3 del D.lgs nr. 152/2006”
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la sig.ra ha contestato le censure mosse CP_3
dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
7 3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti solo parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
3.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato sotto vari profili la decisione del Tribunale di Pisa di ritenere inadempiente rispetto all'obbligo CP_1
di presentazione di un piano di caratterizzazione.
3.1.1) Tali censure risultano così articolate:
a) il predetto Tribunale aveva ritenuto di decidere sul punto in questione senza tuttavia procedere all'espletamento di alcuna attività istruttoria, ulteriore rispetto alle produzioni documentali delle parti, mentre avrebbe invece dovuto accogliere le istanze istruttorie di prova per testi avanzate da (nei termini CP_1 reiterati nella presente sede) e dare corso alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla stessa odierna appellante, volta all'accertamento del superamento o meno delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nel terreno oggetto di causa;
b) la presentazione di un piano di caratterizzazione da parte del responsabile dell'inquinamento implicava il previo accertamento del superamento delle CSC, dal momento che il riferimento – nella transazione in oggetto – ad un piano di caratterizzazione non poteva che essere inteso in senso formale e dunque al piano contemplato dagli artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006;
c) l'interpretazione fornita dal Tribunale di Pisa si poneva invece in contrasto sia con le predette norme di legge, sia con la (pur invocata) “comune volontà delle parti”, che non poteva essere quella di dare corso, comunque ed al netto della presenza di sostanze contaminanti tali da superare le CSC, alla presentazione di un piano di caratterizzazione;
d) non vi era alcun riscontro alla conclusione del predetto Tribunale secondo cui avrebbe assunto anche l'obbligazione (indicata in sentenza come CP_1
“meno gravosa”) di dare corso agli accertamenti necessari alla verifica o meno dell'esistenza dei presupposti per la presentazione del piano di caratterizzazione;
e) era comunque errata la conclusione del Tribunale secondo cui era CP_1 rimasta inadempiente a “tutte” le obbligazioni assunte nella transazione predetta, risultando invece documentalmente dimostrata l'esecuzione dei lavori in questione, quantomeno con riferimento al “taglio del verde”, mediante l'impresa Parte_1
3.1.2) Il motivo, pur argomentato, non è suscettibile di accoglimento.
A) In primo luogo, deve rilevarsi come sia convincente l'assunto dell'appellante secondo cui il riferimento alla presentazione di un piano di caratterizzazione trova il
8 proprio referente logico-giuridico nelle previsioni di cui agli artt. 242 e 244 del d.lgs. n.
152/2006.
A1) Tale esito, tuttavia, non comporta la fondatezza dei rilievi critici della stessa appellante.
Deve infatti ricordarsi come la transazione del 23.6.2016 preveda, tra l'altro, che si impegna, a propria cura e spese, ad eseguire il piano di caratterizzazione CP_1
dell'area (oggetto dell'occupazione temporanea) e dei materiali presenti sulla medesima area, nonché ad ottenere tutti i necessari permessi, sempre a propria cura e spese, per la realizzazione di detto piano e/o all'analisi delle terre”.
L'obbligo assunto da dunque, non risulta solamente quello di dare CP_1 corso all'esecuzione del piano di caratterizzazione, in sé e per sé considerato, essendo invece affiancato (“...nonchè...”) da due ulteriori impegni:
→ quello di ottenere tutti i necessari permessi per la realizzazione del piano;
→ quello, in aggiunta o in alternativa al primo (“e/o”), “...all'analisi delle terre”.
Avendo a riferimento il tenore letterale e la struttura delle espressioni utilizzate si può in effetti rilevare come la clausola in esame comprenda una previsione articolata degli impegni assunti da da cui emerge, dapprima, l'indicazione di un impegno CP_1 con valenza primaria (quello “ad eseguire il piano di caratterizzazione dell'area (oggetto dell'occupazione temporanea) e dei materiali presenti sulla medesima area”), seguita dalla congiunzione aggiuntiva “nonché” (e dunque con valenza volta ad incrementare il numero degli impegni assunti) e quindi dall'indicazione di tali ulteriori impegni, aventi valenza accessoria, che risultano quelli “...ad ottenere tutti i necessari permessi, sempre a propria cura e spese, per la realizzazione di detto piano e/o all'analisi delle terre” (- con enfasi grafica del collegio, volta ad evidenziare l'utilizzo delle preposizioni “ad” e “al”, introduttive dei due distinti impegni accessori, la cui valenza aggiuntiva o disgiuntiva rispetto all'impegno principale, riferita ad ognuno di essi, è all'evidenza rimessa alle condizioni fattuali del terreno, con riferimento all'ipotesi che fosse o meno necessaria una previa analisi dello stesso o si ritenesse di dare immediatamente corso alla presentazione del piano di caratterizzazione, dopo aver ottenuto i necessari permessi -).
A2) Tale ricostruzione appare in effetti congruente anche con l'intenzione delle parti e con l'allocazione formale (come sostenuto dalla stessa parte appellante) del piano di caratterizzazione nella cornice normativa del Testo Unico Ambiente (d.lgs. n.
152/2006).
È infatti lo stesso art. 242 del predetto T.U. che prevede che sia il “responsabile dell'inquinamento” (ruolo che, nella presente vicenda, non può che attribuirsi ad Acque
9 S.p.a.) che, in presenza di un evento anche solo potenzialmente in grado di inquinare un sito, deve (per quanto qui interessa):
a) dapprima, mettere in opera le misure di prevenzione;
b) poi, svolgere un'indagine preliminare sui parametri oggetto di inquinamento, per accertare se il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione sia stato superato o meno;
c) in seguito, a seconda dell'esito del predetto accertamento:
a. dare corso all'immediato ripristino della zona (in caso di mancato superamento);
b. procedere alla presentazione del piano di caratterizzazione (in caso di superamento).
Dunque, l'architettura della norma e la sequenza degli obblighi ivi indicati risultano corrispondere all'articolazione degli impegni oggetto della transazione oggetto di causa, in cui la presentazione del piano di caratterizzazione è affiancata all'ottenimento dei permessi a ciò necessari e/o all'analisi delle terre del sito oggetto di causa ed in cui l'obbligo di dare corso a quest'ultimo accertamento incombe sul responsabile dell'inquinamento.
Appare pertanto pienamente corrispondente proprio alle caratteristiche degli obblighi normativamente stabiliti dal d.lgs 152/2006 il fatto che le parti hanno previsto l'impegno di a dare corso all'analisi delle terre, in unione o disgiunzione CP_1 rispetto all'impegno a presentare il piano di caratterizzazione e ad ottenere i permessi per tale presentazione.
3.1.3) In quest'ottica, quindi, viene ad essere destituito di fondamento l'assunto cardine della difesa dell'appellante, concernente la mancata assunzione – da parte di
– dell'impegno a procedere agli accertamenti necessari alla verifica o meno CP_1 dell'esistenza dei presupposti per la presentazione del piano di caratterizzazione, dal momento che – al contrario – tale impegno risulta espressamente indicato nella transazione, con valenza reiterativa della sequenza normativa correlata all'adozione del piano di caratterizzazione ai sensi del T.U. Ambiente.
L'unica ipotesi in cui non avrebbe dovuto dare corso a tale analisi CP_1
appare ravvisabile, avendo a riferimento la struttura della transazione in oggetto, nel caso in cui non si fosse ritenuto necessario dare corso all'analisi stessa, procedendo dunque direttamente all'ottenimento, prima, dei permessi necessari per la presentazione del piano di caratterizzazione e, poi, alla presentazione stessa.
10 3.1.4) In quest'ottica, peraltro, si presentano privi di rilevanza i capitoli di prova la cui ammissione è stata richiesta dall'appellante anche nel presente grado di giudizio (come ricordati al pregresso paragrafo 2.1).
Il contenuto degli stessi e, in particolare, il fatto che il personale dell'impresa avesse o meno segnalato la presenza di potenziali fonti di contaminazione sul Parte_1
terreno in questione, non risulta infatti rilevante nella presente causa, dal momento che anche l'eventuale positivo riscontro di tale circostanza non eliderebbe l'impegno transattivamente assunto da di dare corso all'analisi delle terre. CP_1
Pare quasi pleonastico rilevare la differenza esistente tra la circostanza che il personale di una ditta incaricato di procedere allo sfalcio della vegetazione non abbia segnalato la presenza di fonti di contaminazione e la circostanza dell'esecuzione di una compiuta analisi del terreno al fine della ricerca di fonti di tale genere.
3.1.4.1) Per quanto poi attiene alla richiesta di esecuzione di una consulenza tecnica d'ufficio “finalizzata accertare l'insussistenza del superamento di CSC nel terreno di proprietà ricorrente e –conseguentemente- dell'obbligo di presentazione del piano di cui all'art. 242 comma 3 del D.lgs nr. 152/2006”, si osserva come il contenuto dell'accertamento richiesto (pur del tutto congruente con l'impostazione difensiva di parte appellante) non assuma più, all'esito delle conclusioni sopra esposte, una valenza meramente processuale (quale indagine tecnica volta ad accertare se sussistevano i motivi per procedere alla presentazione del piano di caratterizzazione) ma risulti direttamente costituire l'oggetto dell'impegno assunto da il cui adempimento non può CP_1
pertanto avvenire in sede processuale.
3.2) Il secondo motivo di gravame concerne poi la decisione del Tribunale di Pisa di condannare al pagamento della penale (prevista nella transazione) con CP_1 decorrenza “dal giorno del dovuto all'adempimento”.
Sul punto l'appellante ha dedotto che:
− la condanna in questione, in relazione all'arco temporale preso in considerazione,
“...assume le caratteristiche della c.d. “astreinte” o “penalità di mora”.”;
− ma “...una tale forma di “coercizione indiretta” è prevista solo nell'ambito del processo di esecuzione (art. 614 bis cpc) e non in quello di cognizione. Una simile pronuncia dunque -oltre a risultare evidentemente ultra petita (dal momento che la stessa controparte aveva quantificato in € 36.200 l'importo della penale contrattuale dovuta in caso di accoglimento della domanda)- risulta assunta in totale carenza di potere giurisdizionale”;
− in ogni caso, “...la condanna al pagamento della penale contrattuale di €
112.300,00, oltre a risultare in contrasto con l'art. 1383 c.c. (avendo il giudicante
11 dichiarato tenuta all'adempimento dell'obbligazione principale) – CP_1
risulta manifestamente eccessiva ed ingiustamente gravatoria per un molteplice ordine di ragioni”, tra cui:
o tale importo “...non è solo ampiamente superiore ai costi che la signora si troverebbe a sopportare per eseguire “in proprio” la CP_3 caratterizzazione dell'area di sua proprietà, ma appare di gran lunga superiore all'indennizzo che le parti avevano pattiziamente convenuto per
l'indisponibilità dello stesso”;
o ed infatti, “...per un periodo di occupazione (e dunque d'indisponibilità totale del terreno) di circa 5 anni (avendo la pregressa scrittura del 2009 avuto efficacia biennale) – ossia dal 2011 al 2016- ha CP_1 riconosciuto alla signora la somma complessiva di € 12.600 (che CP_3
in realtà – a ben vedere- sarebbero 9.600, perché una parte di tali somme costituivano un contributo per le spese legali e tecniche aggiuntivo rispetto
a quelle liquidate per l'accertamento tecnico preventivo)”;
o la condanna emessa dal Tribunale di Pisa risulta ammontare ad un importo circa 10 volte superiore e, se del caso, l'importo dovuto a titolo di penale avrebbe dovuto essere parametrato a quello dovuto a titolo di occupazione convenzionale;
o sussistevano, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale di Pisa, adeguati elementi per fare applicazione dell'art. 1384 c.c.;
o l'importo era esorbitante anche rispetto al valore del terreno in considerazione.
3.2.1) Le censure mosse dall'appellante in ordine alla statuizione in oggetto risultano dunque sussumibili nell'alveo di due differenti contestazioni.
3.2.1.1) Anzitutto, l'appellante ha contestato in termini generali la condivisibilità della decisione in questione, negando la possibilità di rendere la pronuncia stessa.
Tale doglianza è stata articolata allegando che:
→ non è possibile emettere una condanna al pagamento della penale, ove computata a decorrere “dal giorno del dovuto all'adempimento”, dato che una simile modalità di condanna assumerebbe i connotati di una “astreinte” impartita al di fuori delle ipotesi di legge;
→ nel caso di specie, la condanna è stata resa “ultra petita”, avendo a riferimento un importo ben superiore all'importo specificamente chiesto dalla CP_3
A) Quanto alla prima censura si osserva come la stessa, per quanto suggestiva, non possa trovare accoglimento.
12 Nel caso di specie, in effetti, non si è in presenza di una condanna emessa dal
Tribunale in forza di una previsione di legge, con funzione coercitiva volta ad indurre all'adempimento, ma di una condanna resa in applicazione delle previsioni contrattuali tra le parti, che avevano stabilito una penale per il ritardo – e solo per quello – nell'adempimento.
La Suprema Corte (cfr Cass. 7613 del 15.4.2015, in motivazione) ha del resto avuto modo di rilevare come l'astreinte risulti oggi contemplata da una pluralità di norme, esponendo che “Anche l'ordinamento italiano conosce, a fronte dell'inadempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, misure generali e speciali volte ad ottenerne
l'adempimento mediante la pressione esercitata sulla volontà dell'inadempiente a mezzo della minaccia di una sanzione pecuniaria, che si accresce con il protrarsi o il reiterarsi della condotta indesiderata. Senza pretese di completezza, si ricordano quelle norme secondo cui il provvedimento che accerta la violazione fissa una somma per ogni inosservanza o violazione successiva o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei comandi in esso contenuti: così, in tema di brevetto e marchio, gli art. 86 r.d. 29 giugno
1127, n. 1939 e 66 r.d. 21 giugno 1942, n. 929, abrogati dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n.
30, che ha dettato a tal fine le misure degli art. 124, 2 ° comma, e 131, 2 ° comma;
l'art.
140, 7 ° comma, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, cd. codice del consumo, dove si tiene conto della «gravità del fatto»; secondo alcuni, l'art. 709 ter, n. 2 e n. 3, c.p.c., introdotto dalla 1. 8 febbraio 2006, n. 54, per le inadempienze agli obblighi di affidamento della prole;
l'art. 614 bis c.p.c., introdotto dall'art. 49 1. 18 giugno 2009, n. 69, il quale contempla il potere del giudice di fissare una somma pecuniaria per ogni violazione ulteriore o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, «tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile»; l'art. 114 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, redatto sulla falsariga della norma appena ricordata, che attribuisce analogo potere al giudice amministrativo dell'ottemperanza”.
In tale ottica argomentativa, la Suprema Corte (sempre nella medesima, e condivisibile, pronuncia) ha quindi esposto che, per quanto al risarcimento del danno siano state via via attribuite funzioni anche eterogenee rispetto a quella della riparazione del pregiudizio subito dal danneggiato “quali la deterrenza o prevenzione generale dei fatti illeciti”, nondimeno “Risarcimento del danno ed astreinte costituiscono misure fra loro diverse, con funzione l'uno reintegrativa e l'altra coercitiva al di fuori del processo esecutivo, volta a propiziare l'induzione all'adempimento”.
La clausola penale, quale pattuizione contrattuale volta al risarcimento forfetario del danno presunto (cfr Cass. 21398 del 26.7.2021), deve quindi essere distinta
13 dall'astreinte e tale differenza strutturale non è suscettibile di essere superata in forza di rilievi correlati all'arco temporale di riferimento della condanna al pagamento della penale stessa.
B) Con riferimento al secondo profilo qui in esame – e cioè la pronuncia ultra petita – deve rilevarsi come la avesse in prime cure: CP_3
→ allegato che “...ad oggi, i giorni di ritardo sono 362, a decorrere dal giorno
21/3/2017(termine ultimo dei 9 mesi stabiliti in transazione ed entro il quale avrebbe dovuto eseguire i lavori previsti), e pertanto la penale maturata CP_1 ammonta ad € 36.200,00”;
→ chiesto (nel ricorso introduttivo) che venisse condannata “...al CP_1 pagamento in favore della sig.ra della somma di € 36.200,00 a Controparte_3
titolo di penale ex art. 1382 c.c., o a quella maggiore che risulterà dovuta a seguito della durata del presente giudizio”;
→ precisato le conclusioni chiedendo di “...condannare la stessa in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Empoli via
Garigliano n.1(p.iva ), ai sensi dell'art. 6) dell'atto di transazione, al P.IVA_1 pagamento in favore della sig.ra della somma di € 36.200,00 a Controparte_3 titolo di penale ex art. 1382 c.c., o a quella maggiore pari ad € 97.000,00 che risulterà dovuta a seguito della durata del presente giudizio(gg. 970), oltre interessi moratori sulla somma riconosciuta dal dì dell'introduzione del presente giudizio(30.4.2018) al saldo”.
B1) L'analisi delle domande avanzate dalla in prime cure, sia nell'ambito CP_3 del ricorso introduttivo che nella precisazione fattane nelle note dell'11.1.2021, evidenzia come effettivamente la stessa avesse perimetrato l'arco temporale della domanda CP_3 di condanna al pagamento della penale riferendosi alla “durata del presente giudizio”.
Dunque, il contenuto concreto della condanna emessa dal Tribunale di Pisa risulta porsi al di fuori di tale limite, essendo stato preso in considerazione l'arco temporale intercorrente dal “giorno del dovuto” (e ciò non crea problemi) sino “all'adempimento”: tale ultimo referente cronologico crea invece problemi, ove raccordato con il tenore della domanda, essendo all'evidenza ravvisabile una divergenza, concettuale prima ancora che giuridica, tra la durata del giudizio ed il giorno dell'adempimento.
Dunque, in questo senso, il motivo di gravame è fondato.
3.2.1.2) La seconda censura mossa in termini generali dall'appellante alla condanna in esame risulta invece imperniata, come già detto, sul lamentato carattere eccessivo dell'importo oggetto della condanna stessa.
14 A) Il Tribunale di Pisa ha esposto, con riferimento alla misura della penale, che
“...non è stato fornito in giudizio alcun elemento perché fosse ritenuta sproporzionata, neppure attraverso il richiamo a documenti allegati, motivo per il quale non sussistono i presupposti per la riduzione d'ufficio (cfr. Cass., SS.UU., Sent. n. 18128/2005, per la quale il potere di riduzione d'ufficio della penale opera “con riferimento alla penale manifestamente eccessiva [e] con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita” – nel caso di specie le parti non hanno fornito elementi perché, in assenza di un'indagine esplorativa del Tribunale, possa rilevarsi una manifesta eccessività della penale)”.
B) Sul punto deve rilevarsi come non avesse, nel corso del primo CP_1
grado di giudizio, sollevato contestazioni in ordine al quantum dell'importo richiesto da controparte a titolo di penale sino al momento del deposito della comparsa conclusionale, dove è invece in proposito indicato che “...in ogni caso- la domanda di condanna al pagamento della penale non potrebbe essere comunque accolta nella misura richiesta da parte ricorrente (€ 36.200) risultando all'evidenza “manifestamente eccessiva”. La cifra pretesa da controparte infatti rappresenta un importo certamente superiore ai costi che la signora si troverebbe a sopportare per eseguire “in proprio” la CP_3 caratterizzazione e/o la riduzione in pristino dell'area di sua proprietà. Del resto, ai fini della quantificazione della penale il giudicante non potrebbe che aver riguardo
“all'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto”: e, nel caso di specie, l'interesse era – quello di “rendere il terreno idoneo alla coltivazione” all'esito dell'attività di riduzione in pristino (che comunque, come si è detto è stata puntualmente eseguita)”.
In proposito va tuttavia ricordato come la riduzione dell'importo della penale contrattualmente prevista possa anche avvenire d'ufficio, ex art. 1384 c.c., sì che non riveste particolare momento, nella presente causa, il fatto che non avesse CP_1
sollevato questioni sul punto sino al momento del deposito della comparsa conclusionale.
La Corte di Cassazione, del resto, ha espressamente indicato che “In tema di clausola penale, la relativa domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo anzi il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa” (cfr Cass. 19320 del 19.7.2018).
D) In quest'ottica occorre quindi rilevare come la giurisprudenza di legittimità risulti orientata, nella tematica in esame, nel senso che “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è
15 subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio” (così Cass. 34021 del 19.12.2019), con l'ulteriore precisazione per cui “Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost.,
1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (cfr Cass. 11908 del 19.6.2020).
Dunque, avendo a riferimento le predette coordinate interpretative, va evidenziato come le allegazioni poste dall'appellante a sostegno del dedotto carattere eccessivo dell'importo della penale risultino tutte congruenti con il contenuto del materiale già acquisito al processo (con l'unica eccezione del valore complessivo del terreno in questione, che rappresenta un elemento ignoto) e risultano suscettibili di essere prese in considerazione onde procedere ad una valutazione di tale lamentata eccessività della penale stessa.
In questo senso, pertanto, la motivazione addotta dal Tribunale di Pisa non può essere condivisa.
E) Ciò stabilito, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
− risulta documentato che, nell'originaria convenzione intercorsa tra le parti in data
7.9.2009, il corrispettivo per l'occupazione del terreno era stato pattuito in complessivi € 2.405,54 (art 2) per un periodo di due anni (art. 1), con la specificazione che l'importo predetto era comprensivo anche “...di ogni eventuale danno alle cose, alle piantagioni ed ai frutti...”;
− risulta parimenti documentato che, in sede transattiva, le parti si sono accordate per il pagamento da parte di di € 9.600,00, di cui € 4.800,00 a titolo di CP_1 indennità di occupazione ed € 4.800,00 a titolo di indennità aggiuntiva per il mancato godimento dei frutti.
Deve dunque ritenersi accertato che:
16 a) per l'occupazione stabilita in via convenzionale, era stato stabilito un importo che, sia pure indicato “una tantum” (€ 2.405,54) per il periodo di due anni, ammontava a circa € 3,3 al giorno, previo arrotondamento (€ 2.405,54: giorni 730 = €
3,295260273972603 al giorno);
b) per l'occupazione conseguente all'inadempimento alla mancata restituzione del terreno, era stato stabilito in sede transattiva un importo pari ad € 9.600,00 da riferirsi all'arco temporale compreso tra la scadenza dell'occupazione
“convenzionale” (e cioè il 7.9.2011, decorsi due anni dal 7.9.2009) e la transazione
(23.6.2016), e dunque pari a giorni 1751, con importo giornaliero pari – previo arrotondamento – ad € 5,5 (€ 9600:giorni 1751: € 5,48258138206739 al giorno).
Le considerazioni che precedono consentono dunque di rilevare come la sig.ra avesse ritenuto satisfattivo il pagamento di € 3,3 al giorno per l'occupazione del CP_3 terreno concessa volontariamente ad ed € 5,5 al giorno per l'occupazione del CP_1
terreno posta in essere da in violazione degli obblighi assunti con la CP_1
convenzione del 2009.
Nel secondo caso, peraltro, la determinazione della misura dell'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione è comunque avvenuta in via consensuale, con un accordo avente valenza retroattiva al fine di individuare un equivalente economico per l'occupazione non precedentemente autorizzata.
F) È in questa prospettiva, dunque, che deve prendersi in considerazione l'individuazione dell'importo di € 100,00 per ogni giorno di occupazione, stabilito invece a titolo di penale per gli ulteriori periodi di occupazione indebita.
La discrasia tra tale importo e quelli precedentemente indicati risulta in effetti di immediata percepibilità, nei termini dedotti da parte appellante.
Gli elementi precedentemente indicati consentono infatti di individuare quale era
(sotto il profilo della quantificazione monetaria) l'interesse della sig.ra CP_3 all'adempimento dell'obbligazione di restituzione originariamente assunta da CP_1
con riferimento ad un momento addirittura successivo (di cinque anni)
[...] all'inadempimento di tale obbligazione.
Valutando la rilevanza economica dell'inadempimento all'obbligazione di restituzione originaria e dunque, per converso, stimando quale fosse l'interesse alla corretta esecuzione dell'obbligazione di restituzione, dopo cinque anni dall'inadempimento, la sig.ra ha dunque accettato una quantificazione pari ad € CP_3
5,5 al giorno.
17 Tale conclusione comporta che, su un piano generale, alla data del 23.6.2016 la sig.ra ha ritenuto che il proprio interesse all'adempimento fosse superato dalla CP_3 corresponsione di € 5,5 al giorno.
Tale importo, tuttavia, non appare suscettibile di essere automaticamente preso quale importo di riferimento per stimare l'equità della misura economica della penale, dal momento che intervengono in tale sequenza argomentativa anche gli elementi rappresentati da:
− la circostanza per cui difetta, nel caso di specie, una manifestazione di volontà della sig.ra che, nel caso della transazione, ha espresso la propria CP_3 determinazione nell'ambito di un più vasto complesso di considerazioni e nell'ottica della composizione di una controversia già in atto (mediante la proposizione della procedura di ATP);
− nel caso di specie si è in presenza, dal punto di vista della sig.ra del CP_3
secondo inadempimento di alle proprie obbligazioni, a distanza di CP_1
nove anni dal primo accordo e di due anni dalla transazione.
Pur dovendo tenere conto di tali elementi, tuttavia, non appare possibile ritenere che gli stessi possano elidere il riscontro dell'oggettiva macroscopica differenza tra gli importi precedentemente ascritti all'occupazione giornaliera (anche con riferimento ad un inadempimento all'obbligo restitutorio) e quelli indicati a titolo di penale, dal momento che il passaggio dall'importo di € 5,5 al giorno a quello di € 100,00 al giorno implica un aumento del 1700% circa del primo.
In questo senso, e valutando gli elementi sin qui descritti, ritiene il collegio di stimare equa la diminuzione dell'importo della penale pervenendo ad una quantificazione della stessa in € 11,00 al giorno (in misura, cioè doppia rispetto all'importo indicato nella transazione a titolo di indennità per l'occupazione).
G) In base a quanto sin qui esposto, l'importo dovuto a titolo di penale da parte di alla sig.ra deve quindi stimarsi nella misura di € 16.742,00, avendo CP_1 CP_3
a riferimento:
→ l'importo dell'indennità giornaliera (€ 11,00);
→ la “durata del processo” di primo grado che, come detto, risulta il referente cronologico cui ancorare la domanda di condanna in oggetto e che corrisponde all'arco temporale compreso tra il 21.3.2017 (quale “dì del dovuto” ai sensi della transazione, in quanto termine entro il quale avrebbe dovuto CP_1
adempiere alle obbligazioni assunte con la transazione stessa) ed il 21.5.2021 (data di deposito della sentenza), pari a 1522 giorni.
18 Su tale importo risultano poi dovuti gli interessi legali, computati dalla domanda al saldo effettivo, rilevando come la Suprema Corte abbia in proposito indicato che “In tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale” (cfr Cass. 12188 del 16.5.2017).
3.3) Il terzo motivo di gravame, concernente la decisione sulle spese di lite, risulta assorbito per effetto della necessità di dare corso nella presente sede, all'esito dell'accoglimento parziale dell'appello, ad una nuova complessiva determinazione della ripartizione del carico delle spese di lite anche per il primo grado di giudizio.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), deve rilevarsi come il pur parziale accoglimento dell'appello non incida sull'individuazione di quale parte soccombente rispetto alle CP_1
domande della che risultano comunque accolte. CP_3
Tuttavia, l'accoglimento in misura largamente inferiore (rispetto alla misura richiesta) della condanna al pagamento della penale, appare valorizzabile al fine di procedere ad una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 20%.
4.1) Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono dunque essere poste a carico della parte appellante nella misura dell'80% e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile “basso”, in considerazione del complesso delle domande svolte dalla sig.ra e che hanno CP_3 comunque trovato accoglimento all'esito anche del presente giudizio) di cui alle tabelle 2
e 12 allegate al predetto D.M..
4.2) Va tuttavia rilevato come i criteri sopra ricordati non possano trovare concreta applicazione con riferimento al primo grado di giudizio, ove la liquidazione delle spese (in misura omnicomprensiva, senza distinzioni per le singole fasi e senza che consti lo scaglione di riferimento ritenuto applicabile) è stata operata ponendo a carico di CP_1 il pagamento di “euro 5.300,00, oltre IVA, CPA e spese forfetarie, oltre successive
[...] occorrende”.
L'applicazione dei criteri sopra indicati, in termini generali, comporterebbe invece la quantificazione delle spese in oggetto nella misura di € 7.616,00 per compenso (di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario
19 spese ed oltre IVA e CPA come per legge) poi ridotte ad € 6.092,80 in forza della compensazione parziale predetta.
Dunque, all'esito del presente giudizio e pur in presenza del parziale accoglimento del gravame e con la compensazione parziale delle spese (anche) del primo grado di giudizio, l'appellante si troverebbe ad essere gravato di una condanna alle spese maggiore di quella emessa in prime cure.
Ciò, in assenza di un appello incidentale, non risulta tuttavia possibile, sì che la liquidazione delle spese per il primo grado di giudizio deve avvenire con riferimento al dedotto importo di € 5.300,00, da ridurre del 20%, sino all'importo pertanto di € 4.240,00
e da maggiorare poi degli accessori già sopra ricordati.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 744/2021 del Tribunale di Pisa, così statuisce: CP_1
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata e con conferma del residuo, condanna parte appellante a versare a parte appellata CP_1
, a titolo di penale contrattualmente prevista, l'importo di € 16.742,00 da Controparte_3
maggiore degli interessi al tasso di legge computati a decorrere dalla domanda al saldo effettivo;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata CP_1 Controparte_3
l'80% delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, con compensazione del residuo 20%, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 4.240,00 (pari all'80% dell'importo di €
5.300,00 per compenso) da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 6.092,80 per compenso (pari all'80% di €
7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
20 Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1129/2021
promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Francesco Gesess, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Bimbi come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Pontedera (PI) presso lo studio dell'Avv. Controparte_3
Alessandro Brini, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 744/2021 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectiis, in accoglimento dei suesposti motivi: previa l'assunzione dei mezzi di prova richiesti e ritenuti rilevanti ai fini della decisione, annullare e/o riformare anche in punto di spese- la sentenza del Tribunale di Pisa, dr. nr. nr. 744/2021 del CP_4
21.05.2021, pubblicata in data 25.05.2021, non notificata., e per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte, perché infondate in fatto e diritto e rigettare conseguentemente la domanda proposta dalla sig.ra Con vittoria di spese ed CP_3
onorari di entrambi i gradi giudizio e conseguente condanna alla refusione delle spese di lite e delle somme tutte eventualmente liquidate per effetto della pronuncia di primo grado”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, -Previo rigetto della richiesta ex art. 356 c.p.c. di assunzione delle prove e della
CTU avanzata da e respingere l'appello proposto dalla stessa CP_1 CP_1
perché infondato in fatto e diritto, con conseguenza conferma della sentenza del Tribunale di Pisa. Dr. nr. 744/2021 del 21.5.20021, pubblicata in data 25.5.2021, così CP_4
come corretta in data 7.3.2022. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre iva e cnap come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 744/2021 del Tribunale CP_1
di Pisa.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla sig.ra con Controparte_3
ricorso ex art. 702 bis c.p.c., allegando preliminarmente di essere proprietaria di un terreno sito nel comune di Vicopisano (PI) e quindi precisando che:
• con scrittura privata del 7.9.2009 aveva concesso ad l'occupazione CP_1
temporanea di tale terreno, al fine di consentire la realizzazione di un cantiere per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione della rete fognaria di Vicopisano;
• dopo la restituzione del fondo e la liberazione del cantiere (nel settembre 2011), la aveva constatato la presenza su tale terreno: CP_3
o di una notevole quantità di detriti, tali da impedire l'utilizzo agricolo del terreno stesso;
o di un pozzo (o comunque di un “carotaggio”) munito di tubazione stabile e tappo con sigillo, prima inesistente, della cui realizzazione la non CP_3
era stata informata;
2 • rimaste senza esito le comunicazioni inviate ad la aveva CP_1 CP_3
instaurato una procedura per accertamento tecnico preventivo sulle condizioni dei luoghi, per accertare le stesse, determinare il danno complessivamente subito, valutare l'utilità dei lavori svolti per il sistema fognario e stabilire il costo dei lavori di rimozione del pozzo;
• nell'ambito di tale procedimento le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, in data 23.6.2016, con cui si era impegnata (a proprie cure e spese): CP_1
o ad eseguire il piano di caratterizzazione dell'area (oggetto dell'occupazione temporanea) e dei materiali presenti sulla medesima area;
o ad ottenere tutti i necessari permessi per la realizzazione di detto piano e/o all'analisi delle terre;
o a ripristinare l'area, una volta eseguito il piano di caratterizzazione, mediante esecuzione degli interventi che sarebbero risultati necessari sulla base del piano di caratterizzazione ed a consegnare alla sig.ra CP_3
documentazione attestante la regolare esecuzione degli stessi ed assenza di materiale inquinante;
o a liberare l'area dalla folta vegetazione presente, restituendo l'area nella stessa situazione di fatto presente al momento dell'inizio dell'occupazione;
o a terminare i lavori, in parte, entro tre mesi e, in parte (ed al massimo) entro sei mesi;
o a riconsegnare il terreno, mediante apposito verbale;
o a versare alla vari importi, a titolo indennitario, per complessivi € CP_3
12.600,00;
o al pagamento dei compensi, come indicati nella transazione, ai professionisti della CP_3
o a versare una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
• si era resa inadempiente alle obbligazioni previste nella predetta CP_1
transazione, non compiendo alcuno dei lavori ivi indicati, né provvedendo alla riconsegna del terreno.
1.1.1) Sulla base di tali allegazioni, la aveva chiesto al Tribunale di Pisa CP_3
di: “...emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art.702 bis cpc con la quale, accertato l'inadempimento di alle obbligazioni previste nell'atto di CP_1
transazione sottoscritto tra le parti in data 23 Giugno 2013, condannare la stessa CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Empoli via
[...]
Garigliano n.1 (p.iva , ad eseguire i lavori sul terreno della sig.ra P.IVA_1 [...]
e previsti nell'atto di transazione sottoscritto tra le parti in data 23 Giugno 2013 CP_3
3 ai punti 2),3),4), entro un termine stabilito dal Giudice, nonché condannare la stessa
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Empoli CP_1 via Garigliano n.1 (p.iva ), ai sensi dell'art. 6) dell'atto di transazione, al P.IVA_1 pagamento in favore della sig.ra della somma di € 36.200,00 a titolo di Controparte_3
penale ex art. 1382 c.c., o a quella maggiore che risulterà dovuta a seguito della durata del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva e
Cnap come per legge”.
1.2) Si era costituita che aveva contestato le allegazioni e le domande CP_1
di controparte, in particolare esponendo che:
o nel periodo luglio – settembre 2016 erano stati eseguiti tutti i pagamenti previsti dalla transazione ed il pagamento a favore della era avvenuto il CP_3
29.8.2016;
o i lavori di sfalcio della vegetazione e pulizia del terreno dai materiali estranei erano avvenuti nell'agosto 2016;
o non essendo stata riscontrata la presenza di fonti di contaminazione erano risultati insussistenti i presupposti per la caratterizzazione dell'area, dato che:
→ non sussistevano infatti i presupposti normativamente previsti (ex artt. 242
e 244 del d.lgs. n. 152/2006) per la presentazione del piano di caratterizzazione, non essendo avvenuto il superamento della CSC;
→ in assenza del riscontro del superamento delle CSC, nessun piano di caratterizzazione doveva essere presentato;
→ non incombeva comunque su procedere alla verifica CP_1
preliminare del superamento delle CSC, trattandosi di incombente non previsto nella transazione ed essendo eventualmente a carico della CP_3
dare corso a tale verifica;
o nessun inadempimento era dunque ravvisabile a carico di essendo CP_1
stati adempiuti gli altri obblighi previsti nella convenzione.
1.2.1) In forza di tali assunti, era stato chiesto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Pisa, contrariis rejectis, rigettare le domande tutte ex adverso proposte, perché inammissibili ed infondate in fatto e diritto e rigettare conseguentemente il ricorso proposto dalla signora Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. CP_3
1.3) Il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− nel caso di specie doveva farsi applicazione dell'art. 1362 c.c., nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità (con richiamo a Cass. 20294/2019), e dunque ponendo la valutazione della comune intenzione delle parti in una prospettiva di indagine estesa “...ai criteri logici, teleologici e sistematici anche
4 laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti”;
− in tale ottica, non era condivisibile l'impostazione difensiva della convenuta, secondo cui la transazione intercorsa tra le parti avrebbe previsto un obbligo, in capo ad di dare corso al piano di caratterizzazione solo in presenza di CP_1 sostanze contaminanti: siffatto approccio ricostruttivo era infatti in contrasto “...i. con la professionalità della Convenuta, che in atto di costituzione si definisce gestore del servizio idrico integrato in un ambito territoriale che include, tra gli altri, il , e deve dunque ritenersi particolarmente versata in Controparte_5 materia di prevenzione dell'inquinamento; ii. con il chiaro tenore di quella clausola della transazione che prevede l'obbligo di consegna all'Attrice di un'attestazione relativa all'assenza di materiali inquinanti, incompatibile con la mancata assunzione (non solo dell'obbligo di predisporre, all'occorrenza, un piano di caratterizzazione, ma anche) dell'obbligo di valutare la presenza di inquinanti, e la necessità o meno di procedere alla predisposizione di un piano di caratterizzazione”;
− ciò anche in considerazione del fatto che “L'assunzione di un'obbligazione maggiormente onerosa, e interamente inclusiva di una meno onerosa, prodromica rispetto all'adempimento della prima o, eventualmente, all'accertamento dell'inutilità dell'adempimento di quella parte dell'obbligazione che esuli dal perimetro di quella meno onerosa (come la predisposizione di un piano di caratterizzazione rispetto alla verifica della necessità della predisposizione di esso) deve intendersi includere, per necessità logica, la meno onerosa, anche laddove, adempiuta questa, si riveli del tutto inutile adempiere al restante obbligo, che viene meno solo per l'eccedenza non ancora adempiuta (e di cui è risultato ex post inutile l'adempimento)”;
− dunque “Alla luce delle prove documentali prodotte deve ritenersi che parte
Convenuta abbia proceduto esclusivamente al taglio della vegetazione presso il terreno per il quale è causa, taglio il quale, peraltro, non adempie neppure alla specifica obbligazione di ripulitura, in quanto non può considerarsi utilmente
5 effettuato in assenza: a) dell'accertamento dell'assenza di inquinanti sul terreno o, in alternativa, dell'eliminazione dell'inquinamento; b) della rimozione del materiale, anche non rilevante ai fini della (valutazione della necessità della) predisposizione di un piano di caratterizzazione, che le parti hanno riconosciuto essere presente sul terreno”;
− doveva pertanto ritenersi inadempiente rispetto a “tutte le CP_1 obbligazioni assunte con l'atto di transazione”, con conseguente condanna
“...all'esecuzione delle prestazioni di cui alla transazione e al pagamento della penale richiesta, riguardo alla quale non è stato fornito in giudizio alcun elemento perché fosse ritenuta sproporzionata, neppure attraverso il richiamo a documenti allegati, motivo per il quale non sussistono i presupposti per la riduzione
d'ufficio”.
1.3.1) Previo mutamento di rito ed espletamento di istruttoria esclusivamente in via documentale, il Tribunale di Pisa aveva infine reso la seguente statuizione: “...Dichiara la
Convenuta tenuta all'adempimento delle prestazioni non pecuniarie dedotte nell'atto di transazione di cui in motivazione;
- Dichiara la Convenuta tenuta al pagamento della penale contrattuale dal giorno del dovuto all'adempimento; - Dichiara tenuta e condanna la Convenuta a rifondere all'Attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 5.300,00, oltre IVA, CPA e spese forfetarie, oltre successive occorrende, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha, come detto, proposto appello CP_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Error in iudicando. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 191 cpc in relazione all'art. 242 del D.lgs nr. 152/2006. Erroneità della sentenza per perplessità, contraddittorietà ed apoditticità della motivazione.
Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 c.c. e dei principi generali in tema d'interpretazione del contratto. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 comma 2 c.c. Errata valutazione dei fatti ed atti di causa”, censurando preliminarmente l'omesso espletamento di qualsivoglia attività istruttoria diversa dalla mera acquisizione documentale e rilevando poi, tra l'altro, come la valutazione operata dal giudice di prime avesse omesso di prendere in considerazione la necessità dell'insorgenza dell'obbligo (legale) della presentazione del piano di caratterizzazione ed avesse ritenuto, invece, che tale presentazione fosse sostanzialmente dovuta “a prescindere”;
2°. “Error in iudicando. Erroneità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei principi in tema di “coercizione
6 indiretta”. Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione e falsa applicazione de, dell'art. 1383 c.c. e dell'art. 1384 c.c. e dei principi generali in tema di riduzione
d'ufficio della penale contrattuale”, contestando la decisione assunta dal giudice di prime cure con riferimento alla condanna al pagamento della penale, trattandosi di condanna impartita “dal giorno del dovuto all'adempimento”, con connotazione che l'avrebbe dunque resa possibile solo nell'ambito del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., peraltro andando ultra petita rispetto alle domande della e comunque avendo a riferimento un importo del tutto CP_3
sproporzionato rispetto alla vicenda;
3°. “Erroneità della sentenza anche sul capo afferente alla condanna alle spese di lite”, rilevando come l'erroneità della decisione, in punto di merito, comportasse anche l'erroneità della decisione in punto di regolazione delle spese di lite.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, chiedendo sotto il profilo istruttorio di “ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. DCV che in data
11.07.2016 e 12.07.2016 personale della si è recato – su incarico Parte_1
di in Vicopisano, nel terreno antistante il viale vittorio Veneto, adiacente CP_1 all'impianto di depurazione esistente;
2. DCV che l'intervento eseguito è consistito nello sfalcio della vegetazione, nell'asporto dei materiali estranei, nella ricavatura delle fosse di scolo del terreno;
3. DCV che ebbe ad individuare – quale CP_1
referente/responsabile dei lavori in questione- il geom sui suddetti Controparte_6
capitoli di prova sindica a teste il dr. ing. responsabile di commessa di Tes_1 CP_1
4. DCV che avete sovrainteso ai lavori di sfalcio del verde eseguiti dall'impresa
[...] in data 11 e 12 luglio 2016 nel terreno adiacente all'impianto di depurazione Parte_1 esistente di Vicopisano;
5. DCV che all'esito di tale attività il personale dell'impresa ha segnalato la presenza di potenziali fonti di contaminazione nel terreno de Parte_1
quo; Sui suddetti capitoli di prova si indica a teste il geom della Controparte_6
società Ingegnerie Toscane srl, CTU Tecnica Si chiede che venga ammessa CTU tecnica, finalizzata accertare l'insussistenza del superamento di CSC nel terreno di proprietà ricorrente e –conseguentemente- dell'obbligo di presentazione del piano di cui all'art.
242 comma 3 del D.lgs nr. 152/2006”
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la sig.ra ha contestato le censure mosse CP_3
dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
7 3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti solo parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
3.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato sotto vari profili la decisione del Tribunale di Pisa di ritenere inadempiente rispetto all'obbligo CP_1
di presentazione di un piano di caratterizzazione.
3.1.1) Tali censure risultano così articolate:
a) il predetto Tribunale aveva ritenuto di decidere sul punto in questione senza tuttavia procedere all'espletamento di alcuna attività istruttoria, ulteriore rispetto alle produzioni documentali delle parti, mentre avrebbe invece dovuto accogliere le istanze istruttorie di prova per testi avanzate da (nei termini CP_1 reiterati nella presente sede) e dare corso alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla stessa odierna appellante, volta all'accertamento del superamento o meno delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nel terreno oggetto di causa;
b) la presentazione di un piano di caratterizzazione da parte del responsabile dell'inquinamento implicava il previo accertamento del superamento delle CSC, dal momento che il riferimento – nella transazione in oggetto – ad un piano di caratterizzazione non poteva che essere inteso in senso formale e dunque al piano contemplato dagli artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006;
c) l'interpretazione fornita dal Tribunale di Pisa si poneva invece in contrasto sia con le predette norme di legge, sia con la (pur invocata) “comune volontà delle parti”, che non poteva essere quella di dare corso, comunque ed al netto della presenza di sostanze contaminanti tali da superare le CSC, alla presentazione di un piano di caratterizzazione;
d) non vi era alcun riscontro alla conclusione del predetto Tribunale secondo cui avrebbe assunto anche l'obbligazione (indicata in sentenza come CP_1
“meno gravosa”) di dare corso agli accertamenti necessari alla verifica o meno dell'esistenza dei presupposti per la presentazione del piano di caratterizzazione;
e) era comunque errata la conclusione del Tribunale secondo cui era CP_1 rimasta inadempiente a “tutte” le obbligazioni assunte nella transazione predetta, risultando invece documentalmente dimostrata l'esecuzione dei lavori in questione, quantomeno con riferimento al “taglio del verde”, mediante l'impresa Parte_1
3.1.2) Il motivo, pur argomentato, non è suscettibile di accoglimento.
A) In primo luogo, deve rilevarsi come sia convincente l'assunto dell'appellante secondo cui il riferimento alla presentazione di un piano di caratterizzazione trova il
8 proprio referente logico-giuridico nelle previsioni di cui agli artt. 242 e 244 del d.lgs. n.
152/2006.
A1) Tale esito, tuttavia, non comporta la fondatezza dei rilievi critici della stessa appellante.
Deve infatti ricordarsi come la transazione del 23.6.2016 preveda, tra l'altro, che si impegna, a propria cura e spese, ad eseguire il piano di caratterizzazione CP_1
dell'area (oggetto dell'occupazione temporanea) e dei materiali presenti sulla medesima area, nonché ad ottenere tutti i necessari permessi, sempre a propria cura e spese, per la realizzazione di detto piano e/o all'analisi delle terre”.
L'obbligo assunto da dunque, non risulta solamente quello di dare CP_1 corso all'esecuzione del piano di caratterizzazione, in sé e per sé considerato, essendo invece affiancato (“...nonchè...”) da due ulteriori impegni:
→ quello di ottenere tutti i necessari permessi per la realizzazione del piano;
→ quello, in aggiunta o in alternativa al primo (“e/o”), “...all'analisi delle terre”.
Avendo a riferimento il tenore letterale e la struttura delle espressioni utilizzate si può in effetti rilevare come la clausola in esame comprenda una previsione articolata degli impegni assunti da da cui emerge, dapprima, l'indicazione di un impegno CP_1 con valenza primaria (quello “ad eseguire il piano di caratterizzazione dell'area (oggetto dell'occupazione temporanea) e dei materiali presenti sulla medesima area”), seguita dalla congiunzione aggiuntiva “nonché” (e dunque con valenza volta ad incrementare il numero degli impegni assunti) e quindi dall'indicazione di tali ulteriori impegni, aventi valenza accessoria, che risultano quelli “...ad ottenere tutti i necessari permessi, sempre a propria cura e spese, per la realizzazione di detto piano e/o all'analisi delle terre” (- con enfasi grafica del collegio, volta ad evidenziare l'utilizzo delle preposizioni “ad” e “al”, introduttive dei due distinti impegni accessori, la cui valenza aggiuntiva o disgiuntiva rispetto all'impegno principale, riferita ad ognuno di essi, è all'evidenza rimessa alle condizioni fattuali del terreno, con riferimento all'ipotesi che fosse o meno necessaria una previa analisi dello stesso o si ritenesse di dare immediatamente corso alla presentazione del piano di caratterizzazione, dopo aver ottenuto i necessari permessi -).
A2) Tale ricostruzione appare in effetti congruente anche con l'intenzione delle parti e con l'allocazione formale (come sostenuto dalla stessa parte appellante) del piano di caratterizzazione nella cornice normativa del Testo Unico Ambiente (d.lgs. n.
152/2006).
È infatti lo stesso art. 242 del predetto T.U. che prevede che sia il “responsabile dell'inquinamento” (ruolo che, nella presente vicenda, non può che attribuirsi ad Acque
9 S.p.a.) che, in presenza di un evento anche solo potenzialmente in grado di inquinare un sito, deve (per quanto qui interessa):
a) dapprima, mettere in opera le misure di prevenzione;
b) poi, svolgere un'indagine preliminare sui parametri oggetto di inquinamento, per accertare se il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione sia stato superato o meno;
c) in seguito, a seconda dell'esito del predetto accertamento:
a. dare corso all'immediato ripristino della zona (in caso di mancato superamento);
b. procedere alla presentazione del piano di caratterizzazione (in caso di superamento).
Dunque, l'architettura della norma e la sequenza degli obblighi ivi indicati risultano corrispondere all'articolazione degli impegni oggetto della transazione oggetto di causa, in cui la presentazione del piano di caratterizzazione è affiancata all'ottenimento dei permessi a ciò necessari e/o all'analisi delle terre del sito oggetto di causa ed in cui l'obbligo di dare corso a quest'ultimo accertamento incombe sul responsabile dell'inquinamento.
Appare pertanto pienamente corrispondente proprio alle caratteristiche degli obblighi normativamente stabiliti dal d.lgs 152/2006 il fatto che le parti hanno previsto l'impegno di a dare corso all'analisi delle terre, in unione o disgiunzione CP_1 rispetto all'impegno a presentare il piano di caratterizzazione e ad ottenere i permessi per tale presentazione.
3.1.3) In quest'ottica, quindi, viene ad essere destituito di fondamento l'assunto cardine della difesa dell'appellante, concernente la mancata assunzione – da parte di
– dell'impegno a procedere agli accertamenti necessari alla verifica o meno CP_1 dell'esistenza dei presupposti per la presentazione del piano di caratterizzazione, dal momento che – al contrario – tale impegno risulta espressamente indicato nella transazione, con valenza reiterativa della sequenza normativa correlata all'adozione del piano di caratterizzazione ai sensi del T.U. Ambiente.
L'unica ipotesi in cui non avrebbe dovuto dare corso a tale analisi CP_1
appare ravvisabile, avendo a riferimento la struttura della transazione in oggetto, nel caso in cui non si fosse ritenuto necessario dare corso all'analisi stessa, procedendo dunque direttamente all'ottenimento, prima, dei permessi necessari per la presentazione del piano di caratterizzazione e, poi, alla presentazione stessa.
10 3.1.4) In quest'ottica, peraltro, si presentano privi di rilevanza i capitoli di prova la cui ammissione è stata richiesta dall'appellante anche nel presente grado di giudizio (come ricordati al pregresso paragrafo 2.1).
Il contenuto degli stessi e, in particolare, il fatto che il personale dell'impresa avesse o meno segnalato la presenza di potenziali fonti di contaminazione sul Parte_1
terreno in questione, non risulta infatti rilevante nella presente causa, dal momento che anche l'eventuale positivo riscontro di tale circostanza non eliderebbe l'impegno transattivamente assunto da di dare corso all'analisi delle terre. CP_1
Pare quasi pleonastico rilevare la differenza esistente tra la circostanza che il personale di una ditta incaricato di procedere allo sfalcio della vegetazione non abbia segnalato la presenza di fonti di contaminazione e la circostanza dell'esecuzione di una compiuta analisi del terreno al fine della ricerca di fonti di tale genere.
3.1.4.1) Per quanto poi attiene alla richiesta di esecuzione di una consulenza tecnica d'ufficio “finalizzata accertare l'insussistenza del superamento di CSC nel terreno di proprietà ricorrente e –conseguentemente- dell'obbligo di presentazione del piano di cui all'art. 242 comma 3 del D.lgs nr. 152/2006”, si osserva come il contenuto dell'accertamento richiesto (pur del tutto congruente con l'impostazione difensiva di parte appellante) non assuma più, all'esito delle conclusioni sopra esposte, una valenza meramente processuale (quale indagine tecnica volta ad accertare se sussistevano i motivi per procedere alla presentazione del piano di caratterizzazione) ma risulti direttamente costituire l'oggetto dell'impegno assunto da il cui adempimento non può CP_1
pertanto avvenire in sede processuale.
3.2) Il secondo motivo di gravame concerne poi la decisione del Tribunale di Pisa di condannare al pagamento della penale (prevista nella transazione) con CP_1 decorrenza “dal giorno del dovuto all'adempimento”.
Sul punto l'appellante ha dedotto che:
− la condanna in questione, in relazione all'arco temporale preso in considerazione,
“...assume le caratteristiche della c.d. “astreinte” o “penalità di mora”.”;
− ma “...una tale forma di “coercizione indiretta” è prevista solo nell'ambito del processo di esecuzione (art. 614 bis cpc) e non in quello di cognizione. Una simile pronuncia dunque -oltre a risultare evidentemente ultra petita (dal momento che la stessa controparte aveva quantificato in € 36.200 l'importo della penale contrattuale dovuta in caso di accoglimento della domanda)- risulta assunta in totale carenza di potere giurisdizionale”;
− in ogni caso, “...la condanna al pagamento della penale contrattuale di €
112.300,00, oltre a risultare in contrasto con l'art. 1383 c.c. (avendo il giudicante
11 dichiarato tenuta all'adempimento dell'obbligazione principale) – CP_1
risulta manifestamente eccessiva ed ingiustamente gravatoria per un molteplice ordine di ragioni”, tra cui:
o tale importo “...non è solo ampiamente superiore ai costi che la signora si troverebbe a sopportare per eseguire “in proprio” la CP_3 caratterizzazione dell'area di sua proprietà, ma appare di gran lunga superiore all'indennizzo che le parti avevano pattiziamente convenuto per
l'indisponibilità dello stesso”;
o ed infatti, “...per un periodo di occupazione (e dunque d'indisponibilità totale del terreno) di circa 5 anni (avendo la pregressa scrittura del 2009 avuto efficacia biennale) – ossia dal 2011 al 2016- ha CP_1 riconosciuto alla signora la somma complessiva di € 12.600 (che CP_3
in realtà – a ben vedere- sarebbero 9.600, perché una parte di tali somme costituivano un contributo per le spese legali e tecniche aggiuntivo rispetto
a quelle liquidate per l'accertamento tecnico preventivo)”;
o la condanna emessa dal Tribunale di Pisa risulta ammontare ad un importo circa 10 volte superiore e, se del caso, l'importo dovuto a titolo di penale avrebbe dovuto essere parametrato a quello dovuto a titolo di occupazione convenzionale;
o sussistevano, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale di Pisa, adeguati elementi per fare applicazione dell'art. 1384 c.c.;
o l'importo era esorbitante anche rispetto al valore del terreno in considerazione.
3.2.1) Le censure mosse dall'appellante in ordine alla statuizione in oggetto risultano dunque sussumibili nell'alveo di due differenti contestazioni.
3.2.1.1) Anzitutto, l'appellante ha contestato in termini generali la condivisibilità della decisione in questione, negando la possibilità di rendere la pronuncia stessa.
Tale doglianza è stata articolata allegando che:
→ non è possibile emettere una condanna al pagamento della penale, ove computata a decorrere “dal giorno del dovuto all'adempimento”, dato che una simile modalità di condanna assumerebbe i connotati di una “astreinte” impartita al di fuori delle ipotesi di legge;
→ nel caso di specie, la condanna è stata resa “ultra petita”, avendo a riferimento un importo ben superiore all'importo specificamente chiesto dalla CP_3
A) Quanto alla prima censura si osserva come la stessa, per quanto suggestiva, non possa trovare accoglimento.
12 Nel caso di specie, in effetti, non si è in presenza di una condanna emessa dal
Tribunale in forza di una previsione di legge, con funzione coercitiva volta ad indurre all'adempimento, ma di una condanna resa in applicazione delle previsioni contrattuali tra le parti, che avevano stabilito una penale per il ritardo – e solo per quello – nell'adempimento.
La Suprema Corte (cfr Cass. 7613 del 15.4.2015, in motivazione) ha del resto avuto modo di rilevare come l'astreinte risulti oggi contemplata da una pluralità di norme, esponendo che “Anche l'ordinamento italiano conosce, a fronte dell'inadempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, misure generali e speciali volte ad ottenerne
l'adempimento mediante la pressione esercitata sulla volontà dell'inadempiente a mezzo della minaccia di una sanzione pecuniaria, che si accresce con il protrarsi o il reiterarsi della condotta indesiderata. Senza pretese di completezza, si ricordano quelle norme secondo cui il provvedimento che accerta la violazione fissa una somma per ogni inosservanza o violazione successiva o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei comandi in esso contenuti: così, in tema di brevetto e marchio, gli art. 86 r.d. 29 giugno
1127, n. 1939 e 66 r.d. 21 giugno 1942, n. 929, abrogati dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n.
30, che ha dettato a tal fine le misure degli art. 124, 2 ° comma, e 131, 2 ° comma;
l'art.
140, 7 ° comma, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, cd. codice del consumo, dove si tiene conto della «gravità del fatto»; secondo alcuni, l'art. 709 ter, n. 2 e n. 3, c.p.c., introdotto dalla 1. 8 febbraio 2006, n. 54, per le inadempienze agli obblighi di affidamento della prole;
l'art. 614 bis c.p.c., introdotto dall'art. 49 1. 18 giugno 2009, n. 69, il quale contempla il potere del giudice di fissare una somma pecuniaria per ogni violazione ulteriore o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, «tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile»; l'art. 114 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, redatto sulla falsariga della norma appena ricordata, che attribuisce analogo potere al giudice amministrativo dell'ottemperanza”.
In tale ottica argomentativa, la Suprema Corte (sempre nella medesima, e condivisibile, pronuncia) ha quindi esposto che, per quanto al risarcimento del danno siano state via via attribuite funzioni anche eterogenee rispetto a quella della riparazione del pregiudizio subito dal danneggiato “quali la deterrenza o prevenzione generale dei fatti illeciti”, nondimeno “Risarcimento del danno ed astreinte costituiscono misure fra loro diverse, con funzione l'uno reintegrativa e l'altra coercitiva al di fuori del processo esecutivo, volta a propiziare l'induzione all'adempimento”.
La clausola penale, quale pattuizione contrattuale volta al risarcimento forfetario del danno presunto (cfr Cass. 21398 del 26.7.2021), deve quindi essere distinta
13 dall'astreinte e tale differenza strutturale non è suscettibile di essere superata in forza di rilievi correlati all'arco temporale di riferimento della condanna al pagamento della penale stessa.
B) Con riferimento al secondo profilo qui in esame – e cioè la pronuncia ultra petita – deve rilevarsi come la avesse in prime cure: CP_3
→ allegato che “...ad oggi, i giorni di ritardo sono 362, a decorrere dal giorno
21/3/2017(termine ultimo dei 9 mesi stabiliti in transazione ed entro il quale avrebbe dovuto eseguire i lavori previsti), e pertanto la penale maturata CP_1 ammonta ad € 36.200,00”;
→ chiesto (nel ricorso introduttivo) che venisse condannata “...al CP_1 pagamento in favore della sig.ra della somma di € 36.200,00 a Controparte_3
titolo di penale ex art. 1382 c.c., o a quella maggiore che risulterà dovuta a seguito della durata del presente giudizio”;
→ precisato le conclusioni chiedendo di “...condannare la stessa in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Empoli via
Garigliano n.1(p.iva ), ai sensi dell'art. 6) dell'atto di transazione, al P.IVA_1 pagamento in favore della sig.ra della somma di € 36.200,00 a Controparte_3 titolo di penale ex art. 1382 c.c., o a quella maggiore pari ad € 97.000,00 che risulterà dovuta a seguito della durata del presente giudizio(gg. 970), oltre interessi moratori sulla somma riconosciuta dal dì dell'introduzione del presente giudizio(30.4.2018) al saldo”.
B1) L'analisi delle domande avanzate dalla in prime cure, sia nell'ambito CP_3 del ricorso introduttivo che nella precisazione fattane nelle note dell'11.1.2021, evidenzia come effettivamente la stessa avesse perimetrato l'arco temporale della domanda CP_3 di condanna al pagamento della penale riferendosi alla “durata del presente giudizio”.
Dunque, il contenuto concreto della condanna emessa dal Tribunale di Pisa risulta porsi al di fuori di tale limite, essendo stato preso in considerazione l'arco temporale intercorrente dal “giorno del dovuto” (e ciò non crea problemi) sino “all'adempimento”: tale ultimo referente cronologico crea invece problemi, ove raccordato con il tenore della domanda, essendo all'evidenza ravvisabile una divergenza, concettuale prima ancora che giuridica, tra la durata del giudizio ed il giorno dell'adempimento.
Dunque, in questo senso, il motivo di gravame è fondato.
3.2.1.2) La seconda censura mossa in termini generali dall'appellante alla condanna in esame risulta invece imperniata, come già detto, sul lamentato carattere eccessivo dell'importo oggetto della condanna stessa.
14 A) Il Tribunale di Pisa ha esposto, con riferimento alla misura della penale, che
“...non è stato fornito in giudizio alcun elemento perché fosse ritenuta sproporzionata, neppure attraverso il richiamo a documenti allegati, motivo per il quale non sussistono i presupposti per la riduzione d'ufficio (cfr. Cass., SS.UU., Sent. n. 18128/2005, per la quale il potere di riduzione d'ufficio della penale opera “con riferimento alla penale manifestamente eccessiva [e] con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita” – nel caso di specie le parti non hanno fornito elementi perché, in assenza di un'indagine esplorativa del Tribunale, possa rilevarsi una manifesta eccessività della penale)”.
B) Sul punto deve rilevarsi come non avesse, nel corso del primo CP_1
grado di giudizio, sollevato contestazioni in ordine al quantum dell'importo richiesto da controparte a titolo di penale sino al momento del deposito della comparsa conclusionale, dove è invece in proposito indicato che “...in ogni caso- la domanda di condanna al pagamento della penale non potrebbe essere comunque accolta nella misura richiesta da parte ricorrente (€ 36.200) risultando all'evidenza “manifestamente eccessiva”. La cifra pretesa da controparte infatti rappresenta un importo certamente superiore ai costi che la signora si troverebbe a sopportare per eseguire “in proprio” la CP_3 caratterizzazione e/o la riduzione in pristino dell'area di sua proprietà. Del resto, ai fini della quantificazione della penale il giudicante non potrebbe che aver riguardo
“all'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto”: e, nel caso di specie, l'interesse era – quello di “rendere il terreno idoneo alla coltivazione” all'esito dell'attività di riduzione in pristino (che comunque, come si è detto è stata puntualmente eseguita)”.
In proposito va tuttavia ricordato come la riduzione dell'importo della penale contrattualmente prevista possa anche avvenire d'ufficio, ex art. 1384 c.c., sì che non riveste particolare momento, nella presente causa, il fatto che non avesse CP_1
sollevato questioni sul punto sino al momento del deposito della comparsa conclusionale.
La Corte di Cassazione, del resto, ha espressamente indicato che “In tema di clausola penale, la relativa domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo anzi il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa” (cfr Cass. 19320 del 19.7.2018).
D) In quest'ottica occorre quindi rilevare come la giurisprudenza di legittimità risulti orientata, nella tematica in esame, nel senso che “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è
15 subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio” (così Cass. 34021 del 19.12.2019), con l'ulteriore precisazione per cui “Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost.,
1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (cfr Cass. 11908 del 19.6.2020).
Dunque, avendo a riferimento le predette coordinate interpretative, va evidenziato come le allegazioni poste dall'appellante a sostegno del dedotto carattere eccessivo dell'importo della penale risultino tutte congruenti con il contenuto del materiale già acquisito al processo (con l'unica eccezione del valore complessivo del terreno in questione, che rappresenta un elemento ignoto) e risultano suscettibili di essere prese in considerazione onde procedere ad una valutazione di tale lamentata eccessività della penale stessa.
In questo senso, pertanto, la motivazione addotta dal Tribunale di Pisa non può essere condivisa.
E) Ciò stabilito, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
− risulta documentato che, nell'originaria convenzione intercorsa tra le parti in data
7.9.2009, il corrispettivo per l'occupazione del terreno era stato pattuito in complessivi € 2.405,54 (art 2) per un periodo di due anni (art. 1), con la specificazione che l'importo predetto era comprensivo anche “...di ogni eventuale danno alle cose, alle piantagioni ed ai frutti...”;
− risulta parimenti documentato che, in sede transattiva, le parti si sono accordate per il pagamento da parte di di € 9.600,00, di cui € 4.800,00 a titolo di CP_1 indennità di occupazione ed € 4.800,00 a titolo di indennità aggiuntiva per il mancato godimento dei frutti.
Deve dunque ritenersi accertato che:
16 a) per l'occupazione stabilita in via convenzionale, era stato stabilito un importo che, sia pure indicato “una tantum” (€ 2.405,54) per il periodo di due anni, ammontava a circa € 3,3 al giorno, previo arrotondamento (€ 2.405,54: giorni 730 = €
3,295260273972603 al giorno);
b) per l'occupazione conseguente all'inadempimento alla mancata restituzione del terreno, era stato stabilito in sede transattiva un importo pari ad € 9.600,00 da riferirsi all'arco temporale compreso tra la scadenza dell'occupazione
“convenzionale” (e cioè il 7.9.2011, decorsi due anni dal 7.9.2009) e la transazione
(23.6.2016), e dunque pari a giorni 1751, con importo giornaliero pari – previo arrotondamento – ad € 5,5 (€ 9600:giorni 1751: € 5,48258138206739 al giorno).
Le considerazioni che precedono consentono dunque di rilevare come la sig.ra avesse ritenuto satisfattivo il pagamento di € 3,3 al giorno per l'occupazione del CP_3 terreno concessa volontariamente ad ed € 5,5 al giorno per l'occupazione del CP_1
terreno posta in essere da in violazione degli obblighi assunti con la CP_1
convenzione del 2009.
Nel secondo caso, peraltro, la determinazione della misura dell'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione è comunque avvenuta in via consensuale, con un accordo avente valenza retroattiva al fine di individuare un equivalente economico per l'occupazione non precedentemente autorizzata.
F) È in questa prospettiva, dunque, che deve prendersi in considerazione l'individuazione dell'importo di € 100,00 per ogni giorno di occupazione, stabilito invece a titolo di penale per gli ulteriori periodi di occupazione indebita.
La discrasia tra tale importo e quelli precedentemente indicati risulta in effetti di immediata percepibilità, nei termini dedotti da parte appellante.
Gli elementi precedentemente indicati consentono infatti di individuare quale era
(sotto il profilo della quantificazione monetaria) l'interesse della sig.ra CP_3 all'adempimento dell'obbligazione di restituzione originariamente assunta da CP_1
con riferimento ad un momento addirittura successivo (di cinque anni)
[...] all'inadempimento di tale obbligazione.
Valutando la rilevanza economica dell'inadempimento all'obbligazione di restituzione originaria e dunque, per converso, stimando quale fosse l'interesse alla corretta esecuzione dell'obbligazione di restituzione, dopo cinque anni dall'inadempimento, la sig.ra ha dunque accettato una quantificazione pari ad € CP_3
5,5 al giorno.
17 Tale conclusione comporta che, su un piano generale, alla data del 23.6.2016 la sig.ra ha ritenuto che il proprio interesse all'adempimento fosse superato dalla CP_3 corresponsione di € 5,5 al giorno.
Tale importo, tuttavia, non appare suscettibile di essere automaticamente preso quale importo di riferimento per stimare l'equità della misura economica della penale, dal momento che intervengono in tale sequenza argomentativa anche gli elementi rappresentati da:
− la circostanza per cui difetta, nel caso di specie, una manifestazione di volontà della sig.ra che, nel caso della transazione, ha espresso la propria CP_3 determinazione nell'ambito di un più vasto complesso di considerazioni e nell'ottica della composizione di una controversia già in atto (mediante la proposizione della procedura di ATP);
− nel caso di specie si è in presenza, dal punto di vista della sig.ra del CP_3
secondo inadempimento di alle proprie obbligazioni, a distanza di CP_1
nove anni dal primo accordo e di due anni dalla transazione.
Pur dovendo tenere conto di tali elementi, tuttavia, non appare possibile ritenere che gli stessi possano elidere il riscontro dell'oggettiva macroscopica differenza tra gli importi precedentemente ascritti all'occupazione giornaliera (anche con riferimento ad un inadempimento all'obbligo restitutorio) e quelli indicati a titolo di penale, dal momento che il passaggio dall'importo di € 5,5 al giorno a quello di € 100,00 al giorno implica un aumento del 1700% circa del primo.
In questo senso, e valutando gli elementi sin qui descritti, ritiene il collegio di stimare equa la diminuzione dell'importo della penale pervenendo ad una quantificazione della stessa in € 11,00 al giorno (in misura, cioè doppia rispetto all'importo indicato nella transazione a titolo di indennità per l'occupazione).
G) In base a quanto sin qui esposto, l'importo dovuto a titolo di penale da parte di alla sig.ra deve quindi stimarsi nella misura di € 16.742,00, avendo CP_1 CP_3
a riferimento:
→ l'importo dell'indennità giornaliera (€ 11,00);
→ la “durata del processo” di primo grado che, come detto, risulta il referente cronologico cui ancorare la domanda di condanna in oggetto e che corrisponde all'arco temporale compreso tra il 21.3.2017 (quale “dì del dovuto” ai sensi della transazione, in quanto termine entro il quale avrebbe dovuto CP_1
adempiere alle obbligazioni assunte con la transazione stessa) ed il 21.5.2021 (data di deposito della sentenza), pari a 1522 giorni.
18 Su tale importo risultano poi dovuti gli interessi legali, computati dalla domanda al saldo effettivo, rilevando come la Suprema Corte abbia in proposito indicato che “In tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale” (cfr Cass. 12188 del 16.5.2017).
3.3) Il terzo motivo di gravame, concernente la decisione sulle spese di lite, risulta assorbito per effetto della necessità di dare corso nella presente sede, all'esito dell'accoglimento parziale dell'appello, ad una nuova complessiva determinazione della ripartizione del carico delle spese di lite anche per il primo grado di giudizio.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), deve rilevarsi come il pur parziale accoglimento dell'appello non incida sull'individuazione di quale parte soccombente rispetto alle CP_1
domande della che risultano comunque accolte. CP_3
Tuttavia, l'accoglimento in misura largamente inferiore (rispetto alla misura richiesta) della condanna al pagamento della penale, appare valorizzabile al fine di procedere ad una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 20%.
4.1) Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono dunque essere poste a carico della parte appellante nella misura dell'80% e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile “basso”, in considerazione del complesso delle domande svolte dalla sig.ra e che hanno CP_3 comunque trovato accoglimento all'esito anche del presente giudizio) di cui alle tabelle 2
e 12 allegate al predetto D.M..
4.2) Va tuttavia rilevato come i criteri sopra ricordati non possano trovare concreta applicazione con riferimento al primo grado di giudizio, ove la liquidazione delle spese (in misura omnicomprensiva, senza distinzioni per le singole fasi e senza che consti lo scaglione di riferimento ritenuto applicabile) è stata operata ponendo a carico di CP_1 il pagamento di “euro 5.300,00, oltre IVA, CPA e spese forfetarie, oltre successive
[...] occorrende”.
L'applicazione dei criteri sopra indicati, in termini generali, comporterebbe invece la quantificazione delle spese in oggetto nella misura di € 7.616,00 per compenso (di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario
19 spese ed oltre IVA e CPA come per legge) poi ridotte ad € 6.092,80 in forza della compensazione parziale predetta.
Dunque, all'esito del presente giudizio e pur in presenza del parziale accoglimento del gravame e con la compensazione parziale delle spese (anche) del primo grado di giudizio, l'appellante si troverebbe ad essere gravato di una condanna alle spese maggiore di quella emessa in prime cure.
Ciò, in assenza di un appello incidentale, non risulta tuttavia possibile, sì che la liquidazione delle spese per il primo grado di giudizio deve avvenire con riferimento al dedotto importo di € 5.300,00, da ridurre del 20%, sino all'importo pertanto di € 4.240,00
e da maggiorare poi degli accessori già sopra ricordati.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 744/2021 del Tribunale di Pisa, così statuisce: CP_1
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata e con conferma del residuo, condanna parte appellante a versare a parte appellata CP_1
, a titolo di penale contrattualmente prevista, l'importo di € 16.742,00 da Controparte_3
maggiore degli interessi al tasso di legge computati a decorrere dalla domanda al saldo effettivo;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata CP_1 Controparte_3
l'80% delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, con compensazione del residuo 20%, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 4.240,00 (pari all'80% dell'importo di €
5.300,00 per compenso) da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 6.092,80 per compenso (pari all'80% di €
7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
20 Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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