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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 267/2024RG vertente tra
(codice fiscale - partita IVA Parte_1 C.F._1
), residente in [...]ivi elettivamente domiciliato in C.so G. Mazzini, 170, presso P.IVA_1
l'Avv. Francesco Tardella del Foro di Ancona (codice fiscale;
telefax C.F._2
071.2074973; PEC che lo rappresenta e difende;
Email_1
-parte appellante e
, con studio in Macerata, Via dei Velini 14 – c.f. , in qualità CP_1 C.F._3 di Controparte_2 con sede in Cingoli, Via L. Pirandello 5 - p. iva , a ciò
[...] P.IVA_2 autorizzata con decreto del G.D. dott. E. Pannaggi del 09/04/2024 (doc. 01), assistita e difesa dall'Avv. Gerardo Pizzirusso (c.f. – fax 0733/1991429 - pec: C.F._4
, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec Email_2
Email_2
-parte appellata e
Controparte_2
-parte appellata contumace Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
La sentenza di primo grado non appare redatta secondo criteri di proporzionalità, sinteticità e chiarezza espositiva e le argomentazioni del Tribunale appaiono in più punti eccentriche rispetto all'effettivo oggetto del contenzioso e non perspicue.
In tal modo, per ragioni di economia processuale e nel rispetto del principio di ragionevole durata, ritiene la Corte di ricostruire integralmente il percorso argomentativo che conduce alla decisione anche in forza dei poteri derivanti dall'ampio effetto devolutivo connesso al gravame.
3.Sulle questioni dell'ammissibilità della domanda dell'attestatore e della sua legittimazione attiva nel presente giudizio ordinario, vanno integralmente condivise le valutazioni dell'appellante conformi a consolidata giurisprudenza di legittimità.
Vanno qui richiamate: • Cass.n. 641/2019: “1. La disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore (L. Fall., art. 182) e l'esecuzione del concordato (L. Fall., art. 185) non fa rinvio alle norme in tema di riparto dell'attivo in ambito fallimentare. Il mancato richiamo del disposto della L. Fall., artt. 110 e 117, in ambito concordatario non è casuale: nel concordato infatti non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo - ma unicamente, L. Fall., ex art. 176, comma 1, una ricognizione della platea dei creditori "ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi" - e dunque manca il presupposto perché la disciplina del riparto operi (vale a dire uno stato passivo dichiarato esecutivo che produca effetti ai fini del concorso).
4.2 Ne discende che il creditore, ove ritenga di essere stato ingiustamente trascurato o di essere stato preso in considerazione dagli organi della procedura in maniera inesatta - quanto a consistenza e natura del suo credito e misura di soddisfazione riservatagli - nella fase di distribuzione dell'attivo disponibile, dovrà agire in sede ordinaria nei confronti del debitore, in bonis e in concordato, al fine di far accertare in quella sede, con efficacia di giudicato, l'esistenza, la consistenza e la natura del proprio credito (iniziativa che, nel caso di specie, il D. ha già assunto in sede di cognizione) e/o i termini in cui l'intervenuta omologa del concordato ha inciso sul suo diritto di credito, L. Fall., ex art. 184.Il che significa che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni, il debitore tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice di cognizione ordinario la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte. 1 Era, dunque, il giudice ordinario a dover stabilire se D.G., già riconosciuto creditore privilegiato ai sensi dell'art. 2764 c.c., avesse diritto a una soddisfazione integrale o falcidiata in assenza all'interno della proposta della previsione di limitata soddisfazione di cui alla L. Fall., art. 160, comma 2. 4.3 Il provvedimento impugnato in questa sede dal liquidatore giudiziale, con cui si dispone in merito alle modalità di distribuzione delle somme resesi disponibili all'esito della liquidazione dei beni all'attivo, ha invece un carattere ordinatorio interno alla procedura e un'efficacia meramente endoconcorsuale. La mancanza del requisito della decisorietà rende lo stesso non ricorribile in cassazione. La decisorietà consiste infatti nell'attitudine del provvedimento del giudice a incidere su diritti soggettivi delle parti con la particolare efficacia del giudicato, il quale a sua volta è l'effetto tipico della giurisdizione contenziosa, che si esprime su una controversia fra parti contrapposte, chiamate a confrontarsi in contraddittorio nel processo (cfr. Cass., Sez. U., 27073/2016).Il provvedimento impugnato non è il frutto di una giurisdizione contenziosa svoltasi fra la società debitrice (assente qui come avanti al Tribunale in sede di reclamo) e il creditore che assume, sulla base del titolo esecutivo ottenuto in precedenza, di dover essere soddisfatto per l'intero a prescindere dalla presenza all'attivo dei beni su cui la prelazione si esercita. Non era dato perciò all'organo della procedura deputato alla liquidazione secondo le modalità indicate nel decreto di omologa di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento meramente ordinatorio e privo di decisorietà reso dagli organi che vigilano sull'esecuzione del concordato”;
• Cass.n. 26786/2023: “Questa Corte ha avuto modo di precisare che, una volta omologato il concordato fallimentare, i poteri di intervento del Giudice delegato attengono esclusivamente all'attività di sorveglianza e di controllo sull'esecuzione del concordato e si manifestano con provvedimenti privi di carattere decisorio e definitività, e conseguentemente, insuscettibili di ricorso per Cassazione. (cfr. Cass. 13626/1992,
15716/2002,8837/2007, 11153/2012.2.4 Tutte le questioni che involgono situazioni soggettive di natura sostanziale dei soggetti interessati - fallito, terzo assuntore creditori e/o acquirenti - danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. nn.
16598/08, 23271/06 e 12265/2016).
2.5 Ne consegue che il provvedimento del Tribunale barese che, uniformandosi ai suindicati principi, ha correttamente ritenuto che la controversia insorta tra il terzo assuntore e la società tornata in bonis a seguito dell'esecuzione del concordato fallimentare sulla spettanza del credito IVA esorbitasse dai poteri integrativi e di attuazione del G.D. ed appartenesse alla cognizione del giudice ordinario, non ha certo precluso alla ricorrente di far valere il preteso diritto a vedersi riconosciuto il credito Iva maturato nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria mediante il giudizio ordinario di cognizione da svolgersi dinanzi al giudice competente. Sussiste dunque il diritto dell'attestatore di far valere il proprio credito dal giudice ordinario ed anzi esso costituisce lo strumento normale di verifica in sede contenziosa, in disparte l'esercizio di attività di mero impulso interni alla procedura concorsuale.
La sentenza di primo grado va dunque riformata sul punto con necessità di procedere allo scrutinio di merito della domanda.
4.Nel merito ritiene la Corte che non sussista il diritto dell'appellante al pagamento dell'Iva.
E' noto che l'IVA non è un corrispettivo bensì un'imposta riversata allo Stato e dunque l'appellante attestatore riceve l'IVA e la versa all'erario.
La disposizione dell'articolo 6 del Dpr n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto ma individua solo il momento in cui l'operazione è assoggettabile a imposta e può essere emessa fattura (in alternativa al momento di prestazione del servizio), cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima dell'omologazione del concordato resta l'evento generatore anche del credito di rivalsa Iva autonomo rispetto al credito per la prestazione ma a esso soggettivamente e funzionalmente connesso.
5.L'attestatore, come ogni libero professionista:
• può emette la fattura al momento dell'effettiva riscossione o al più tardi dell'incasso certo
(in regime di cassa o per obbligo di legge in fase di pagamento);
• non ha alcun obbligo di emettere fattura “in anticipo” cioè prima di sapere quanto effettivamente sarà riconosciuto e liquidato;
• può emettere la fattura dopo il decreto di liquidazione che legittima l'ammontare;
• in caso contrario, rischierebbe di versare l'IVA senza averla incassata creando un pregiudizio finanziario ingiustificato.
6.La Commissaria liquidatrice ha correttamente esposto le fasi e gli atti della procedura referiti al credito dell'attestatore:
“(i) tale credito risulta pattuito in € 40.000, oltre cnpadc e iva, nella lettera di incarico sottoscritta il 27/01/2012 (doc. 02 fascicolo di parte); (ii) tale credito risulta poi inserito nella domanda di concordato depositata il 18/06/2012 e specificato nell'allegato 1.4, tra le voci spese di giustizia e di gestione della procedura, nella misura complessiva di € 41.600 (senza appostazione dell'iva), con imputazione alla massa mobiliare per € 3.090,82 ed alla massa immobiliare per € 38.509,18 (v. allegato 1.4 al ricorso a pag. 57 del file pdf della domanda di concordato – doc. 03 fascicolo di parte);
Ecco il prospetto delle spese di giustizia e di gestione della procedura inserito nel piano concordatario per un complessivo importo di € 228.483,42.
(iii) il credito dell'appellante è poi menzionato nella relazione ex art. 172 l. fall. del Commissario
Giudiziale, dott. (doc. 04 fascicolo di parte), ove espressamente si legge, a pagina Persona_1
20, che il credito dell'attestatore è stato inserito in via prededucibile nel piano e determinato dal medesimo Commissario Giudiziale nella misura complessiva di € 41.600 (senza appostazione dell'iva). Sempre il medesimo Commissario Giudiziale ha inserito il prospetto che segue nella relazione ex art. 172 l. fall., riassumendo le spese di giustizia e di gestione della procedura in €
228.163,73.
(iv) riguardo a tale credito il decreto di omologa emesso dal Trib. Macerata in data 10/04/2013
(doc. 05 fascicolo di parte) ha affermato che “i debiti oggetto della procedura comprende i soli debiti inseriti nell'elenco del Commissario Giudiziale e che comunque non entrano nel passivo le spese di gestione”. Pertanto, il decreto di omologa espressamente prescrive di prendere in considerazione i debiti elencati dal Commissario Giudiziale.
(v) nella relazione ex art. 180, comma 2 l. fall. contenente il motivato parere del Commissario
Giudiziale (cfr. pag.
7 - doc. 06 fascicolo di parte), si legge che il credito dell'appellante (per la somma di € 41.600 e sempre senza appostazione dell'iva) è parimenti inserito in via prededucibile tra le spese di giustizia e di gestione della procedura quantificate complessivamente in €
228.163,73 (lo stesso importo, cioè, inserito dalla nella domanda di concordato e dal CP_2
Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 l. fall.).
(vi) nel piano di riparto parziale del 07/11/2022 comunicato al ricorrente via pec il 24/11/2022 e successivamente, una vota reso esecutivo, in data 25/03/2023 (cfr. pec al dott. sub Parte_1 doc.ti 08 / 09 fascicolo di parte), il commissario liquidatore ha collocato il credito del dott. in prededuzione e con il rango privilegiato nella misura di € 41.600, al lordo della Parte_1 ritenuta d'acconto e senza appostazione dell'iva”.
7.Ritiene la Corte che l'ammontare del credito de quo sia stato attentamente valutato, esplicitato, voluto e confermato dall'attestatore negli esatti limiti in cui tale indicazione si inseriva nella procedura.
In altri termini la somma deve ritenersi indicata per come si manifesta cioè comprensiva dell'Iva.
Nella relazione si legge:
8.La lettura della Corte – per cui il compenso professionale inserito nel piano concordatario ed attestato dal professionista è pari all'importo di euro 41.600,00 da intendersi comprensivo di Iva – è confermato dal fatto che invece il contributo integrativo previdenziale a favore della è Pt_2 specificamente menzionato.
Le ragioni che hanno condotto ad esporre un corrispettivo comprensivo di Iva ed al netto degli oneri previdenziali sono irrilevanti nei confronti della procedura.
Quello che rileva è l'interpretazione oggettiva dei fatti di rilievo contrattuale inseriti nel contesto proprio della procedura concorsuale.
9.D'altra parte non risulta che la parte appellante, fino al riparto parziale, abbia sollevato alcuna questione o esercitato alcun potere endoprocedimentale per sollecitare la modifica degli atti (ultimo il decreto di omologa) che hanno chiaramente inteso il credito dell'appellante come comprensivo dell'Iva. Ed anche tale condotta appare rilevante in sede interpretativa sia nei confronti della procedura che della debitrice.
10.Va meglio ricordato che l'ammissione del debitore alla procedura concordataria costituisce il presupposto indispensabile (ancorché non sufficiente) per il riconoscimento della prededuzione in favore del professionista incaricato di redigere gli atti necessari all'accesso alla procedura.
Deve dunque sussistere piena identità tra il debito dell'attestatore indicato nel piano e quello concretamente liquidabile in prededuzione.
Sussiste infatti la necessità imprescindibile del requisito della funzionalità della prestazione fornita dal professionista al fine della prededuzione del proprio credito.
La prededuzione attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore, ha natura procedurale perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione. La prededuzione attribuisce quindi una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività da cui il credito consegue agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente.
11.L'appellante argomenta che l'iva “(…) non è stata esposta solo ed esclusivamente per non essere ancora stata emessa fattura a fronte delle prestazioni rese dall'odierno appellante in favore della società concordataria”.
L'assunto urta contro la chiara ed indiscutibile previsione del piano attestato in cui il credito del professionista era indicato in una somma complessiva da maggiorare solo degli oneri previdenziali: era dunque necessariamente comprensivo di Iva.
Come tale ed in tali limiti esso è stato inserito nel concordato e ad esso è stata attribuita la precedenza processuale propria della prededucibilità in ragione della strumentalità dell'attività (da cui il credito consegue) agli scopi della procedura.
12.In definitiva, sia nei confronti della procedura (ai fini della prededucibilità) sia nei confronti della parte committente, l'entità del corrispettivo risulta determinato nel corrispettivo concordato ed attestato nella relazione e pertanto nella somma di euro 41.600,00 da intendersi comprensiva di Iva
e da maggiorare degli oneri previdenziali Tutti i motivi che attendono alla determinazione del corrispettivo vanno dunque respinti.
13.E' invece fondato e va accolto il motivo con cui si censura l'omessa pronuncia sulla questione degli interessi, nel senso che la domanda va accolta perché occorre fare riferimento all'art. 111 bis
LF, il cui secondo comma stabilisce che "I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento".
In applicazione dell'art. 111bis LF quindi, sui crediti prededucibili competono gli interessi corrispettivi (non quelli moratori di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 che non si applicano per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore).
Gli interessi decorrono dal momento in cui i crediti sono liquidi ed esigibili e quindi, nella fattispecie, a far data dal provvedimento di omologa del concordato.
Dopo il pagamento parziale gli interessi continuano a decorrere sul residuo.
Nella presente fattispecie l'appellante ha diritto alla corresponsione degli interessi legali dalla omologazione del concordato al pagamento parziale e sul residuo sino al saldo.
14.La soccombenza della procedura sulle questioni di rito e sulla questione degli interessi e la contrapposta soccombenza dell'appellante sulla determinazione del corrispettivo, impongono l'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra le parti (anche della contumace).
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante agli interessi sul credito come in motivazione indicato;
2- condanna la procedura e la creditrice appellate al pagamento, a favore dell'appellante, degli interessi legali come in motivazione indicato;
3-respinge nel resto le domande dell'appellante;
4-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 1° luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 267/2024RG vertente tra
(codice fiscale - partita IVA Parte_1 C.F._1
), residente in [...]ivi elettivamente domiciliato in C.so G. Mazzini, 170, presso P.IVA_1
l'Avv. Francesco Tardella del Foro di Ancona (codice fiscale;
telefax C.F._2
071.2074973; PEC che lo rappresenta e difende;
Email_1
-parte appellante e
, con studio in Macerata, Via dei Velini 14 – c.f. , in qualità CP_1 C.F._3 di Controparte_2 con sede in Cingoli, Via L. Pirandello 5 - p. iva , a ciò
[...] P.IVA_2 autorizzata con decreto del G.D. dott. E. Pannaggi del 09/04/2024 (doc. 01), assistita e difesa dall'Avv. Gerardo Pizzirusso (c.f. – fax 0733/1991429 - pec: C.F._4
, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec Email_2
Email_2
-parte appellata e
Controparte_2
-parte appellata contumace Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
La sentenza di primo grado non appare redatta secondo criteri di proporzionalità, sinteticità e chiarezza espositiva e le argomentazioni del Tribunale appaiono in più punti eccentriche rispetto all'effettivo oggetto del contenzioso e non perspicue.
In tal modo, per ragioni di economia processuale e nel rispetto del principio di ragionevole durata, ritiene la Corte di ricostruire integralmente il percorso argomentativo che conduce alla decisione anche in forza dei poteri derivanti dall'ampio effetto devolutivo connesso al gravame.
3.Sulle questioni dell'ammissibilità della domanda dell'attestatore e della sua legittimazione attiva nel presente giudizio ordinario, vanno integralmente condivise le valutazioni dell'appellante conformi a consolidata giurisprudenza di legittimità.
Vanno qui richiamate: • Cass.n. 641/2019: “1. La disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore (L. Fall., art. 182) e l'esecuzione del concordato (L. Fall., art. 185) non fa rinvio alle norme in tema di riparto dell'attivo in ambito fallimentare. Il mancato richiamo del disposto della L. Fall., artt. 110 e 117, in ambito concordatario non è casuale: nel concordato infatti non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo - ma unicamente, L. Fall., ex art. 176, comma 1, una ricognizione della platea dei creditori "ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi" - e dunque manca il presupposto perché la disciplina del riparto operi (vale a dire uno stato passivo dichiarato esecutivo che produca effetti ai fini del concorso).
4.2 Ne discende che il creditore, ove ritenga di essere stato ingiustamente trascurato o di essere stato preso in considerazione dagli organi della procedura in maniera inesatta - quanto a consistenza e natura del suo credito e misura di soddisfazione riservatagli - nella fase di distribuzione dell'attivo disponibile, dovrà agire in sede ordinaria nei confronti del debitore, in bonis e in concordato, al fine di far accertare in quella sede, con efficacia di giudicato, l'esistenza, la consistenza e la natura del proprio credito (iniziativa che, nel caso di specie, il D. ha già assunto in sede di cognizione) e/o i termini in cui l'intervenuta omologa del concordato ha inciso sul suo diritto di credito, L. Fall., ex art. 184.Il che significa che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni, il debitore tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice di cognizione ordinario la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte. 1 Era, dunque, il giudice ordinario a dover stabilire se D.G., già riconosciuto creditore privilegiato ai sensi dell'art. 2764 c.c., avesse diritto a una soddisfazione integrale o falcidiata in assenza all'interno della proposta della previsione di limitata soddisfazione di cui alla L. Fall., art. 160, comma 2. 4.3 Il provvedimento impugnato in questa sede dal liquidatore giudiziale, con cui si dispone in merito alle modalità di distribuzione delle somme resesi disponibili all'esito della liquidazione dei beni all'attivo, ha invece un carattere ordinatorio interno alla procedura e un'efficacia meramente endoconcorsuale. La mancanza del requisito della decisorietà rende lo stesso non ricorribile in cassazione. La decisorietà consiste infatti nell'attitudine del provvedimento del giudice a incidere su diritti soggettivi delle parti con la particolare efficacia del giudicato, il quale a sua volta è l'effetto tipico della giurisdizione contenziosa, che si esprime su una controversia fra parti contrapposte, chiamate a confrontarsi in contraddittorio nel processo (cfr. Cass., Sez. U., 27073/2016).Il provvedimento impugnato non è il frutto di una giurisdizione contenziosa svoltasi fra la società debitrice (assente qui come avanti al Tribunale in sede di reclamo) e il creditore che assume, sulla base del titolo esecutivo ottenuto in precedenza, di dover essere soddisfatto per l'intero a prescindere dalla presenza all'attivo dei beni su cui la prelazione si esercita. Non era dato perciò all'organo della procedura deputato alla liquidazione secondo le modalità indicate nel decreto di omologa di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento meramente ordinatorio e privo di decisorietà reso dagli organi che vigilano sull'esecuzione del concordato”;
• Cass.n. 26786/2023: “Questa Corte ha avuto modo di precisare che, una volta omologato il concordato fallimentare, i poteri di intervento del Giudice delegato attengono esclusivamente all'attività di sorveglianza e di controllo sull'esecuzione del concordato e si manifestano con provvedimenti privi di carattere decisorio e definitività, e conseguentemente, insuscettibili di ricorso per Cassazione. (cfr. Cass. 13626/1992,
15716/2002,8837/2007, 11153/2012.2.4 Tutte le questioni che involgono situazioni soggettive di natura sostanziale dei soggetti interessati - fallito, terzo assuntore creditori e/o acquirenti - danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. nn.
16598/08, 23271/06 e 12265/2016).
2.5 Ne consegue che il provvedimento del Tribunale barese che, uniformandosi ai suindicati principi, ha correttamente ritenuto che la controversia insorta tra il terzo assuntore e la società tornata in bonis a seguito dell'esecuzione del concordato fallimentare sulla spettanza del credito IVA esorbitasse dai poteri integrativi e di attuazione del G.D. ed appartenesse alla cognizione del giudice ordinario, non ha certo precluso alla ricorrente di far valere il preteso diritto a vedersi riconosciuto il credito Iva maturato nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria mediante il giudizio ordinario di cognizione da svolgersi dinanzi al giudice competente. Sussiste dunque il diritto dell'attestatore di far valere il proprio credito dal giudice ordinario ed anzi esso costituisce lo strumento normale di verifica in sede contenziosa, in disparte l'esercizio di attività di mero impulso interni alla procedura concorsuale.
La sentenza di primo grado va dunque riformata sul punto con necessità di procedere allo scrutinio di merito della domanda.
4.Nel merito ritiene la Corte che non sussista il diritto dell'appellante al pagamento dell'Iva.
E' noto che l'IVA non è un corrispettivo bensì un'imposta riversata allo Stato e dunque l'appellante attestatore riceve l'IVA e la versa all'erario.
La disposizione dell'articolo 6 del Dpr n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto ma individua solo il momento in cui l'operazione è assoggettabile a imposta e può essere emessa fattura (in alternativa al momento di prestazione del servizio), cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima dell'omologazione del concordato resta l'evento generatore anche del credito di rivalsa Iva autonomo rispetto al credito per la prestazione ma a esso soggettivamente e funzionalmente connesso.
5.L'attestatore, come ogni libero professionista:
• può emette la fattura al momento dell'effettiva riscossione o al più tardi dell'incasso certo
(in regime di cassa o per obbligo di legge in fase di pagamento);
• non ha alcun obbligo di emettere fattura “in anticipo” cioè prima di sapere quanto effettivamente sarà riconosciuto e liquidato;
• può emettere la fattura dopo il decreto di liquidazione che legittima l'ammontare;
• in caso contrario, rischierebbe di versare l'IVA senza averla incassata creando un pregiudizio finanziario ingiustificato.
6.La Commissaria liquidatrice ha correttamente esposto le fasi e gli atti della procedura referiti al credito dell'attestatore:
“(i) tale credito risulta pattuito in € 40.000, oltre cnpadc e iva, nella lettera di incarico sottoscritta il 27/01/2012 (doc. 02 fascicolo di parte); (ii) tale credito risulta poi inserito nella domanda di concordato depositata il 18/06/2012 e specificato nell'allegato 1.4, tra le voci spese di giustizia e di gestione della procedura, nella misura complessiva di € 41.600 (senza appostazione dell'iva), con imputazione alla massa mobiliare per € 3.090,82 ed alla massa immobiliare per € 38.509,18 (v. allegato 1.4 al ricorso a pag. 57 del file pdf della domanda di concordato – doc. 03 fascicolo di parte);
Ecco il prospetto delle spese di giustizia e di gestione della procedura inserito nel piano concordatario per un complessivo importo di € 228.483,42.
(iii) il credito dell'appellante è poi menzionato nella relazione ex art. 172 l. fall. del Commissario
Giudiziale, dott. (doc. 04 fascicolo di parte), ove espressamente si legge, a pagina Persona_1
20, che il credito dell'attestatore è stato inserito in via prededucibile nel piano e determinato dal medesimo Commissario Giudiziale nella misura complessiva di € 41.600 (senza appostazione dell'iva). Sempre il medesimo Commissario Giudiziale ha inserito il prospetto che segue nella relazione ex art. 172 l. fall., riassumendo le spese di giustizia e di gestione della procedura in €
228.163,73.
(iv) riguardo a tale credito il decreto di omologa emesso dal Trib. Macerata in data 10/04/2013
(doc. 05 fascicolo di parte) ha affermato che “i debiti oggetto della procedura comprende i soli debiti inseriti nell'elenco del Commissario Giudiziale e che comunque non entrano nel passivo le spese di gestione”. Pertanto, il decreto di omologa espressamente prescrive di prendere in considerazione i debiti elencati dal Commissario Giudiziale.
(v) nella relazione ex art. 180, comma 2 l. fall. contenente il motivato parere del Commissario
Giudiziale (cfr. pag.
7 - doc. 06 fascicolo di parte), si legge che il credito dell'appellante (per la somma di € 41.600 e sempre senza appostazione dell'iva) è parimenti inserito in via prededucibile tra le spese di giustizia e di gestione della procedura quantificate complessivamente in €
228.163,73 (lo stesso importo, cioè, inserito dalla nella domanda di concordato e dal CP_2
Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 l. fall.).
(vi) nel piano di riparto parziale del 07/11/2022 comunicato al ricorrente via pec il 24/11/2022 e successivamente, una vota reso esecutivo, in data 25/03/2023 (cfr. pec al dott. sub Parte_1 doc.ti 08 / 09 fascicolo di parte), il commissario liquidatore ha collocato il credito del dott. in prededuzione e con il rango privilegiato nella misura di € 41.600, al lordo della Parte_1 ritenuta d'acconto e senza appostazione dell'iva”.
7.Ritiene la Corte che l'ammontare del credito de quo sia stato attentamente valutato, esplicitato, voluto e confermato dall'attestatore negli esatti limiti in cui tale indicazione si inseriva nella procedura.
In altri termini la somma deve ritenersi indicata per come si manifesta cioè comprensiva dell'Iva.
Nella relazione si legge:
8.La lettura della Corte – per cui il compenso professionale inserito nel piano concordatario ed attestato dal professionista è pari all'importo di euro 41.600,00 da intendersi comprensivo di Iva – è confermato dal fatto che invece il contributo integrativo previdenziale a favore della è Pt_2 specificamente menzionato.
Le ragioni che hanno condotto ad esporre un corrispettivo comprensivo di Iva ed al netto degli oneri previdenziali sono irrilevanti nei confronti della procedura.
Quello che rileva è l'interpretazione oggettiva dei fatti di rilievo contrattuale inseriti nel contesto proprio della procedura concorsuale.
9.D'altra parte non risulta che la parte appellante, fino al riparto parziale, abbia sollevato alcuna questione o esercitato alcun potere endoprocedimentale per sollecitare la modifica degli atti (ultimo il decreto di omologa) che hanno chiaramente inteso il credito dell'appellante come comprensivo dell'Iva. Ed anche tale condotta appare rilevante in sede interpretativa sia nei confronti della procedura che della debitrice.
10.Va meglio ricordato che l'ammissione del debitore alla procedura concordataria costituisce il presupposto indispensabile (ancorché non sufficiente) per il riconoscimento della prededuzione in favore del professionista incaricato di redigere gli atti necessari all'accesso alla procedura.
Deve dunque sussistere piena identità tra il debito dell'attestatore indicato nel piano e quello concretamente liquidabile in prededuzione.
Sussiste infatti la necessità imprescindibile del requisito della funzionalità della prestazione fornita dal professionista al fine della prededuzione del proprio credito.
La prededuzione attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore, ha natura procedurale perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione. La prededuzione attribuisce quindi una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività da cui il credito consegue agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente.
11.L'appellante argomenta che l'iva “(…) non è stata esposta solo ed esclusivamente per non essere ancora stata emessa fattura a fronte delle prestazioni rese dall'odierno appellante in favore della società concordataria”.
L'assunto urta contro la chiara ed indiscutibile previsione del piano attestato in cui il credito del professionista era indicato in una somma complessiva da maggiorare solo degli oneri previdenziali: era dunque necessariamente comprensivo di Iva.
Come tale ed in tali limiti esso è stato inserito nel concordato e ad esso è stata attribuita la precedenza processuale propria della prededucibilità in ragione della strumentalità dell'attività (da cui il credito consegue) agli scopi della procedura.
12.In definitiva, sia nei confronti della procedura (ai fini della prededucibilità) sia nei confronti della parte committente, l'entità del corrispettivo risulta determinato nel corrispettivo concordato ed attestato nella relazione e pertanto nella somma di euro 41.600,00 da intendersi comprensiva di Iva
e da maggiorare degli oneri previdenziali Tutti i motivi che attendono alla determinazione del corrispettivo vanno dunque respinti.
13.E' invece fondato e va accolto il motivo con cui si censura l'omessa pronuncia sulla questione degli interessi, nel senso che la domanda va accolta perché occorre fare riferimento all'art. 111 bis
LF, il cui secondo comma stabilisce che "I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento".
In applicazione dell'art. 111bis LF quindi, sui crediti prededucibili competono gli interessi corrispettivi (non quelli moratori di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 che non si applicano per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore).
Gli interessi decorrono dal momento in cui i crediti sono liquidi ed esigibili e quindi, nella fattispecie, a far data dal provvedimento di omologa del concordato.
Dopo il pagamento parziale gli interessi continuano a decorrere sul residuo.
Nella presente fattispecie l'appellante ha diritto alla corresponsione degli interessi legali dalla omologazione del concordato al pagamento parziale e sul residuo sino al saldo.
14.La soccombenza della procedura sulle questioni di rito e sulla questione degli interessi e la contrapposta soccombenza dell'appellante sulla determinazione del corrispettivo, impongono l'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra le parti (anche della contumace).
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante agli interessi sul credito come in motivazione indicato;
2- condanna la procedura e la creditrice appellate al pagamento, a favore dell'appellante, degli interessi legali come in motivazione indicato;
3-respinge nel resto le domande dell'appellante;
4-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 1° luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini