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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/12/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile composta dai magistrati:
AR RE AN Presidente
NA RU Consigliere
GRAZIA AR BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero 270 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2024 promossa da:
(cod. fisc. e partita IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Colomeiciuc, Parte_2
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sara Baroni, entrambi del Foro di ST con studio in
ST, Via delle Mura Urbane n. 30, elettivamente domiciliata nel domicilio digitale dei nominati difensori giusta procura alle liti Email_1 Email_2
allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce all' atto d'appello ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.
APPELLANTE contro
, corrente in Ras Al Kaimah, Dubai (EAU), nella persona del legale rappresentante Sig. CP_1
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Gherardi, con CP_2 C.F._1
studio in ST, Via Curtatone e Montanara n. 63, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce alla comparsa in appello
APPELLATA
e contro
(c.f. e P. IVA Controparte_3
), in persona del Curatore Fallimentare dott. , elettivamente domiciliato P.IVA_2 CP_4
in via dei Conversi n. 1, presso lo studio dell'avv. Roberto Sorcinelli, che lo rappresenta e difende giusta la procura speciale allegata ex artt. 83 comma 3 c.p.c. e 10 D.P.R. 123/2001 alla comparsa in
Pagina 1 appello, rilasciata giusta il decreto ex art. 25 Legge Fallimentare del 25 settembre 2024 con cui il
Giudice Delegato del Tribunale di Cagliari – Sezione Fallimentare ha autorizzato il Curatore a costituirsi in giudizio
APPELLATO
e contro
Controparte_5 Controparte_6
, cod. fisc. e P.IVA
[...] P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 14/11/2025, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- preliminarmente, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in data anteriore a quella fissata per il merito, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
nel merito:
-in tesi, riformare integralmente la sentenza n. 334/2024 pubbl. il 30/01/2024 RG n. 2544/2021
Repert. n. 242/2024 del 31/01/2024, n. cronol. 2152/2024 del 30/01/2024, pronunciata dal
Tribunale di Cagliari, respingendo tutte le domande proposte da perché improcedibili e/o CP_1
inammissibili, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti di CP_1
, altresì disponendo che quest'ultima provveda senza indugio alla restituzione della somma di
[...]
€ 62.205,94 che l'appellante è stato costretto a versare a seguito della procedura di esecuzione forzata nei suoi confronti, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo, condannando altresì al pagamento delle spese di lite del presente giudizio a favore di CP_1 [...]
; Parte_1
Pagina 2 - in ipotesi, riformare la sentenza n. 334/2024 pubbl. il 30/01/2024 RG n. 2544/2021 Repert. n.
242/2024 del 31/01/2024, n. cronol. 2152/2024 del 30/01/2024, pronunciata dal Tribunale di
Cagliari, mandando esente da ogni condanna in punto di Parte_1
spese per la prima fase cautelare, per la fase di reclamo, per il procedimento di mediazione, per il giudizio di primo grado e per la fase esecutiva del sequestro, ovvero in ipotesi rideterminare in proporzione la eventuale minore somma dovuta, anche ai sensi dell'art. 97 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA AST FZE:
“Voglia l'Ecc. Ma Corte d'Appello di Cagliari in tesi dichiarare inammissibile l'appello promosso da avverso la sentenza n. 334/2024 pubbl. il 30/01/2024 RG n. Parte_1
2544/2021 Repert. n. 242/2024 del 31/01/2024, n. cronol. 2152/2024 del 30/01/2024, pronunciata dal Tribunale di Cagliari perché proposto dopo lo spirare del termine di trenta giorni di cui all'art.
325 c.p.c., in ipotesi rigettare l'appello perché infondato.
In ogni caso rigettare la richiesta di inibitoria per la carenza dei presupposti.
Con vittoria di spese”.
NELL'INTERESSE DEL Controparte_3
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza rigettata, accertare e dichiarare che il è estraneo alla vicenda Controparte_3
sostanziale e processuale per cui è causa, essendo la sentenza impugnata inopponibile alla massa dei creditori, e per l'effetto, e in ogni caso, dichiarare che nessuna statuizione può essere emessa nei confronti del , mandandolo assolto da qualsivoglia domanda formulata dalle parti in CP_3
causa; con compensazione di spese e compensi del presente grado di giudizio, salva la resistenza di altre parti alle difese dispiegate con la presente comparsa, insistendosi, in tal caso, per la
Pagina 3 condanna della controparte alle spese di lite”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 12.4.2021 la convenne davanti al Tribunale di Cagliari CP_1
la , la e la al fine Controparte_3 Parte_1 Controparte_5
di ottenere l'accertamento della proprietà in suo capo di due turbine modello PGT5-B, con nn. di serie 05592 e 05321 e relativi pannelli di controllo e per l'effetto la condanna di chiunque tra le convenute le possedesse o detenesse, alla loro restituzione, oltre alla cessazione di ogni turbativa e molestia nell'esercizio del suo diritto di proprietà sui beni di cui sopra, con condanna al risarcimento dei danni subiti da essa attrice.
A sostegno delle suddette domande dedusse che: CP_1
- con ricorso ex art. 670 cpc depositato il 24.11.2020 (ed iscritto al n.7574/2020 RG) aveva chiesto al Tribunale di Cagliari di:
1. autorizzare il sequestro dei beni sopra indicati, in quel momento nella disponibilità della dichiarandosi disponibile a rendersene CP_3
custode giudiziario e a versare cauzione se richiesto;
2. ordinare al terzo detentore CP_5
, ex art.677, terzo comma, cpc, di consentire l'immediata immissione in possesso del
[...]
custode;
- all'esito del suddetto procedimento, nel quale si era costituita la sola per CP_3
chiedere il rigetto del ricorso, quest'ultimo era stato accolto con ordinanza del 24.2.2021, con cui tutte le attuali convenute erano state altresì invitate “…ad evitare un inutile (almeno apparentemente) giudizio di merito, facendo rientrare le turbine nella piena disponibilità della società ricorrente, rinunciando rispettivamente anche alle eventuali, contrapposte pretese in ordine alle spese di lite”;
- non avendo aderito a tale invito, aveva proposto reclamo avverso il CP_3
sequestro, asserendo di non aver potuto rilevare il contenuto riservato dei contratti in corso
Part tra la stessa e ma di avere interesse alla revoca del sequestro.
L'attrice aggiunse che i documenti prodotti nel procedimento cautelare (proposta di vendita dei beni sottoscritta per accettazione da AST-doc. 1, fattura del venditore INARCO s.r.l. -doc. 2, prova
Pagina 4 dell'integrale pagamento della fattura -doc. 3, documenti di trasporto dei beni in cui è indicata come
Cont destinataria AST -doc. 4) avrebbero provato in modo chiaro ed incontrovertibile come fosse la proprietaria delle due turbine e dei relativi pannelli di controllo.
Le società convenute non si costituirono in giudizio, nonostante la rituale e tempestiva notifica della citazione, e vennero dichiarate contumaci.
In corso di causa l'attrice evidenziò che con ordinanza collegiale del 26.5.2022 era stato rigettato il reclamo proposto da contro il provvedimento di sequestro citato in premessa. CP_3
La causa, istruita con produzioni documentali, venne così decisa dal Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 334/2024, pubblicata in data 30/01/2024: “… accerta che è proprietaria delle CP_1
due turbine modello PGT5-B con numeri di serie 05592 e 05321 e relativi pannelli di controllo, come meglio descritto nei documenti allegati al ricorso, e per l'effetto condanna chiunque detiene detti beni alla restituzione in suo favore;
condanna le convenute, in solido tra loro e in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano: per la prima fase cautelare in € 5.200,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 286,00 per esborsi;
per la fase di reclamo in € 5.200,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 200,00 per esborsi;
per il procedimento di mediazione in € 1.305,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 97,60 per esborsi;
per il presente procedimento in € 7.600,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 545,00 per esborsi;
per la fase esecutiva del sequestro in € 42.542,00 per esborsi”.
In sintesi, si riporta il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado.
Rilevato che le domande attrici di accertamento della proprietà della due turbine e della conseguente condanna al rilascio fossero fondate per le medesime ragioni illustrate dall'attrice, anche perché confermate dalla documentazione prodotta e in linea con la normativa in materia di proprietà di beni mobili registrati, il Tribunale ha evidenziato che il diritto di proprietà in questione risultava pienamente provato dall'atto di acquisto dalla Inarco s.r.l. del 3.5.2018 e dalla mancanza di qualsiasi elemento che dimostrasse l'esistenza di un contrapposto diritto che avrebbe legittimato i convenuti alla detenzione qualificata e/o al possesso dei beni in sequestro (ciò che gli stessi
Pagina 5 convenuti, rimasti contumaci, avrebbero dovuto eventualmente dedurre e provare, ex art.2697, comma 2, cc).
La domanda di risarcimento del danno è stata, invece, ritenuta infondata, non avendo l'attrice allegato e tantomeno provato quali danni patrimoniali le sarebbero derivati come conseguenza diretta della condotta delle società convenute.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello , al fine di ottenere, in Parte_1
sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la società eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1
dell'avverso appello per tardività e domandando, in ogni caso, il suo rigetto.
Si è altresì costituito in giudizio il , per Controparte_3
far constare la propria estraneità e carenza di interesse alle vicende sottese all'impugnazione sul rilievo che la era stata dichiarata fallita il 12/17 Controparte_3
ottobre 2022 e, quindi, in epoca ampiamente anteriore alla decisione di primo grado (l'evento interruttivo ex art. 43 comma 3 L.
Fall. non era stato dichiarato da alcuna delle parti costituite, di talché il giudizio era proseguito senza la partecipazione della Curatela, estranea alla vicenda processuale oltre che a quella sostanziale dedotta nei confronti della fallita). Pertanto la sentenza del Tribunale era sicuramente inopponibile alla massa fallimentare, essendo pronunciata nei confronti del fallito in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, e quindi res inter alios acta.
Il fallimento ha quindi domandato di essere dichiarato estraneo alla vicenda processuale per cui è causa.
* * *
Con primo motivo d'appello la società censura la sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui il Giudice non avrebbe rilevato l'inammissibilità o l'improcedibilità delle domande proposte per incapacità di stare in giudizio (art. 75 c.p.c.) dell'attrice: sostiene, sul
Pagina 6 punto, l'appellante che sia “un'entità straniera (extra UE), giuridicamente indefinibile, che CP_1
non ha alcuno stabilimento o rappresentanza in Italia, della quale non è possibile avere alcuna evidenza nei pubblici registri o altra fonte legale del nostro ordinamento”. Soggiunge, inoltre, che agli atti risulterebbe allegata solamente la procura alle liti rilasciata dal sig. che non CP_2
CP_ avrebbe nemmeno dichiarato di agire in qualità di legale rappresentante di
Con secondo motivo di gravame l'appellante censura il provvedimento di primo grado nella parte in cui il Tribunale, in violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all' art. 16 delle preleggi - non avrebbe ravvisato che in presenza di un “soggetto” di diritto straniero, una volta accertata la sua capacità di stare in giudizio, può essere accordata la tutela giurisdizionale esclusivamente con riferimento ai diritti che possono essere riconosciuti a condizione di reciprocità (art. 16 preleggi): in particolare, evidenzia la che controparte avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza Parte_1
della condizione di reciprocità (quale fatto costitutivo della propria pretesa sottratto al principio iura novit curia), ovvero che lo Stato cui lo straniero appartiene riconosca nel proprio ordinamento un diritto uguale o simile a quello esercitato in Italia (accertamento del diritto di proprietà sui beni mobili con annessa tutela diretta alla cessazione delle turbative e condanna alla restituzione dei beni) e che nel riconoscerlo non ponga discriminazioni nei confronti dei cittadini italiani.
Con terzo e ultimo motivo d'appello la società censura il capo della sentenza relativo Parte_1
alla regolamentazione delle spese processuali, contestando, in particolare, che il Giudice abbia condannato le convenute all'integrale rifusione delle spese in favore dell'attrice per le seguenti fasi: cautelare, reclamo, mediazione, primo grado e esecutiva del sequestro, non considerando che
[...]
non potesse “considerarsi soccombente, in quanto non ha tenuto una condotta Pt_1
antigiuridica né processuale (visto che è stata contumace) né extraprocessuale (non avendo in alcun modo dato causa al giudizio o al suo protrarsi)”.
***
Si premette che la sentenza impugnata è stata notificata da ad CP_1 Parte_1
, rimasta contumace innanzi al Tribunale, il 15 aprile 2024 (segnatamente, ha
[...] CP_1
prodotto il messaggio PEC di notifica della sentenza, gli allegati ivi contenuti, l'avviso di accettazione e l'avviso di consegna - pec inviata all'indirizzo - doc. 2, tutta Email_3
documentazione incontestata): da allora sono decorsi i termini brevi per l'impugnazione, spirati il
15 maggio 2024. L'appello è invece stato notificato alle controparti solo il 30 luglio 2024 e depositato il 31 luglio 2024, ben oltre il termine breve utile ad impugnare.
Pagina 7 A fronte dell'eccepita tardività dell'appello, , con memorie autorizzate, ha sostenuto Parte_1
che il termine breve non decorrerebbe qualora la parte a cui viene notificata la sentenza sia rimasta contumace in primo grado. Ha soggiunto, ribadendolo conclusivamente, che nella specie la dichiarazione di contumacia sarebbe stata viziata dalla nullità del procedimento di primo grado.
Ebbene, l'assunto dell'appellante è smentito dal consolidato principio secondo cui “ … nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata (e perfino ancorché erroneamente dichiarata), la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ.” (Cass. 05/12/2018, n.
31516; Cass. 14/03/2013, n. 6571; Cass. 14/02/2012, n. 2113; Cass. 24/02/2011, n. 4485; Cass.
31/08/2009, n. 18915; Cass. 25/01/2007, n. 1647; Cass.15/03/2006, n. 5682).
Ha ulteriormente contestato l'appellante che la notifica della sentenza, nella specie effettuata unitamente all'atto di precetto al contumace, sarebbe comunque inidonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione, richiamando a supporto un precedente della Suprema
Corte (Cass. n. 25217/2011).
Anche tale assunto non merita condivisione: il precedente si limita, in realtà, a sottolineare, in linea generale, la necessità che dalla notifica della sentenza, effettuata per particolari fini, traspaia l'intento acceleratorio della parte notificante in relazione alla possibilità di impugnare.
Pare utile, in proposito, richiamare il principio espresso da Cass. sez. Un., Ord. n. 1717 del
27/01/2020: “Ai fini della determinazione del termine breve per impugnare occorre che la notifica della sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante. ….”. Chiarisce la Corte, in motivazione, che ai fini dell'operatività del termine breve, è, in particolare necessario che la notificazione della sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il “… compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato che del notificante: tale univoca manifestazione di volontà, nel caso di rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 353 o 354 cod. proc. civ., non è certamente desumibile dalla mera inclusione di copia della sentenza nell'atto di riassunzione, la cui notificazione, a meno che non sia accompagnata da specifiche indicazioni testuali, nella specie non sussistenti, non può ritenersi di per sé sintomatica di un intento acceleratorio, e risulta pertanto inidonea a segnare il
Pagina 8 dies a quo del termine in questione (…). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea la notificazione della sentenza compiuta in un diverso processo, pendente tra le stesse parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 372 cod. proc. civ., al dichiarato fine di comprovare che il giudizio non era stato definito con sentenza passata in giudicato”.).
Tanto precisato, la Cassazione, a più riprese, ha affermato che “La notificazione della sentenza
[…] è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell'art. 479 cod. proc. civ.” (Cass. sent. n. 13536 del 20/06/2011; cfr. anche Cass. 18053/2017 e Cass. 25889/2023, che ha chiarito: “Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.”).
Nella specie, la notifica della sentenza nel suo testo integrale, eseguita, unitamente al precetto, necessariamente nei confronti della parte personalmente, siccome non costituita in primo grado, contiene fra gli allegati la procura al difensore Avv. Gherardi, in cui è fatto specifico riferimento anche all'appello oltre che alla procedura esecutiva, così evidenziando inconfutabilmente l'interesse della parte notificante nei confronti del notificato, ad una celere definizione dell'intero procedimento in ogni sua fase e grado.
L'appellante ha poi ribadito, anche conclusivamente, che l'(asserita) inesistenza, come soggetto giuridico della comporti, altresì, l'inesistenza della procura e la nullità della notifica della CP_1
sentenza impugnata, restando comunque aperto il termine lungo per impugnare: “Tutta l'attività processuale della difesa di nel procedimento di primo grado di cui alla sentenza CP_1
impugnata (n. 334/2024 Tribunale di Cagliari) deve considerarsi tamquam non esset, in quanto riferita a soggetto irrimediabilmente privo di capacità giuridica nel nostro ordinamento, per di più posta in essere da un procuratore privo dei poteri (infatti il mandato presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio); di talchè, nessun effetto (neppure ai fini del decorso del termine breve dell'appello) può riconnettersi alla 'notifica' della sentenza
Pagina 9 effettuata in data 15.04.2024 unitamente all'atto di precetto, peraltro ai soli e dichiarati fini dell'esecuzione”.
Ora, va opportunamente dato atto che al fine di confutare la tesi avanzata dall'appellante, CP_1
Cont ha allegato di godere di personalità giuridica, producendo a supporto (docc. 5 e 6) la “License
Cont con l'indicazione del Sig. quale amministratore di , e il “Share Certificate CP_2
Ast”. Ha soggiunto l'appellata, che detta circostanza sarebbe ben nota a controparte, attesi gli intensi rapporti commerciali intrattenuti inter partes per anni (come effettivamente attestato dalle
Parte Cont decine di fatture emesse dalla nei confronti di - doc.
3 - all'uopo prodotte in questa
Parte Cont sede). La inoltre, avrebbe anche intentato nei confronti di una causa innanzi al Tribunale
Cont di ST (prod. doc.4) conclusasi, peraltro, senza alcuna condanna di Ha inoltre fatto rilevare l'appellata che (rappresentata dagli stessi difensori del presente giudizio), dopo aver Parte_1
proposto il gravame, avrebbe notificato ad nella persona del Sig. CP_1 CP_2
un'intimazione di pagamento (doc. 11), relativa a fatti estranei al caso di cui ci si occupa: anche detta circostanza sarebbe sintomatica di un comportamento quantomeno contraddittorio, insistendo,
l'appellante, per l'accertamento dell'inesistenza della società con cui, in realtà, ha intrattenuto per anni rapporti commerciali e notificando dopo il gravame addirittura un'intimazione di pagamento presso il legale rappresentante della società stessa.
Sotto altro profilo, con riguardo alla condizione di reciprocità tra Italia e Emirati Arabi Uniti,
l'appellata ha citato la L. 3 febbraio 1997, n. 32, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti con protocollo siglato ad Abu Dabi il 22 gennaio 1995 (in particolare art. 3
Trattato), ricordando, altresì, quanto alla dedotta mancata tutela del diritto di proprietà negli
Emirati, come gli stessi facciano parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (doc. 7).
Conclusivamente l'appellante ha sostenuto l' inefficacia della notifica della sentenza sull'ulteriore assunto che la stessa promanerebbe non solo da un soggetto privo di capacità giuridica nel nostro ordinamento, ma per di più da un procuratore privo di poteri.
Ora, premessa la piena ammissibilità della documentazione prodotta dall'appellata in questa sede, perché estranea alla pretesa azionata e volta a contrastare la eccezione sollevata in appello dalla controparte, già contumace in primo grado, è sufficiente rilevare che la procura alle liti è stata rilasciata da in rappresentanza della , come attestato dall'indicazione CP_2 CP_1 CP_1
Pagina 10 posta sopra la sottoscrizione del legale rappresentante e dal timbro della apposto a fianco CP_1
alla sottoscrizione stessa.
Ciò detto, circa la necessità di svolgere eventuali indagini sulla personalità giuridica di CP_1
(sigla che sta a significare , situazione tutt'altro che inusuale nel Controparte_7
Cont paese in cui la ha sede e di per sé non indicativa dell'assenza di una soggettività giuridica in
Cont capo alla medesima e sulla condizione di reciprocità, deve ritenersi che eventuali, ulteriori verifiche o acquisizione di altri elementi non potrebbero che presupporre l'esistenza di un appello tempestivo, al cui fine occorre accertare che sia correttamente espletato il procedimento notificatorio -regolato da rigorosi adempimenti formali- della sentenza di primo grado ad opera del soggetto a ciò abilitato: ebbene, alla luce di quanto sopra esposto e argomentato sulle modalità con cui la notifica della sentenza è stata eseguita e fermo quanto appena rilevato in ordine alla sussistenza dei poteri in capo all'avv. Gherardi, come da procura all'uopo rilasciata e allegata, i suddetti requisiti risultano pienamente soddisfatti.
A ciò consegue, inevitabilmente, la tardività dell'appello proposto.
Va per completezza chiarito che decorso il termine per impugnare, l'eventuale vizio della sentenza, in tesi abnorme perché resa nei confronti di soggetto asseritamente inesistente, potrebbe al più essere fatto valere con una autonoma azione di accertamento, cioè con l'actio nullitatis, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un' exceptio nullitatis, o ancora in sede di opposizione all'esecuzione (sul punto cfr. Cass. n. 26040 del 29/11/2005 e Cass. n.
27428 del 28/12/2009 così massimata: “La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere non con il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., bensì, in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"). Ciò non esclude, tuttavia, che tali vizi possano essere fatti valere tempestivamente con i normali mezzi di impugnazione, ove ricorra l'interesse della parte ad una espressa rimozione dell'atto processuale viziato, anche se materialmente esistente, interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall'ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell'interesse della legge, di cui all'art. 363 cod. proc. civ.”.).
Tutto ciò esposto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Pagina 11 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento a quanto previsto dal D.M. 147/2022 e successive modificazioni, in relazione allo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa (alla stregua del primo grado) parametro medio (esclusa la fase trattazione/istruttoria, non tenutasi) con la riduzione del 50% per la pronuncia in rito.
Nulla è dovuto al nei cui confronti non sono state svolte Controparte_3
domande.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.334/2024, pubblicata in data 30/01/2024, del Tribunale di Cagliari:
- Dichiara inammissibile per tardività l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di in persona del suo legale CP_1
rappresentante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), i.v.a. e accessori di legge,
- Nulla sulle spese con quanto al Controparte_3
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1-bis e 1-quater, DPR n. 115/2002, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 comma 17 1-quater.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Grazia M. Bagella
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile composta dai magistrati:
AR RE AN Presidente
NA RU Consigliere
GRAZIA AR BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero 270 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2024 promossa da:
(cod. fisc. e partita IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Colomeiciuc, Parte_2
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sara Baroni, entrambi del Foro di ST con studio in
ST, Via delle Mura Urbane n. 30, elettivamente domiciliata nel domicilio digitale dei nominati difensori giusta procura alle liti Email_1 Email_2
allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce all' atto d'appello ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.
APPELLANTE contro
, corrente in Ras Al Kaimah, Dubai (EAU), nella persona del legale rappresentante Sig. CP_1
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Gherardi, con CP_2 C.F._1
studio in ST, Via Curtatone e Montanara n. 63, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce alla comparsa in appello
APPELLATA
e contro
(c.f. e P. IVA Controparte_3
), in persona del Curatore Fallimentare dott. , elettivamente domiciliato P.IVA_2 CP_4
in via dei Conversi n. 1, presso lo studio dell'avv. Roberto Sorcinelli, che lo rappresenta e difende giusta la procura speciale allegata ex artt. 83 comma 3 c.p.c. e 10 D.P.R. 123/2001 alla comparsa in
Pagina 1 appello, rilasciata giusta il decreto ex art. 25 Legge Fallimentare del 25 settembre 2024 con cui il
Giudice Delegato del Tribunale di Cagliari – Sezione Fallimentare ha autorizzato il Curatore a costituirsi in giudizio
APPELLATO
e contro
Controparte_5 Controparte_6
, cod. fisc. e P.IVA
[...] P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 14/11/2025, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- preliminarmente, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in data anteriore a quella fissata per il merito, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
nel merito:
-in tesi, riformare integralmente la sentenza n. 334/2024 pubbl. il 30/01/2024 RG n. 2544/2021
Repert. n. 242/2024 del 31/01/2024, n. cronol. 2152/2024 del 30/01/2024, pronunciata dal
Tribunale di Cagliari, respingendo tutte le domande proposte da perché improcedibili e/o CP_1
inammissibili, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti di CP_1
, altresì disponendo che quest'ultima provveda senza indugio alla restituzione della somma di
[...]
€ 62.205,94 che l'appellante è stato costretto a versare a seguito della procedura di esecuzione forzata nei suoi confronti, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo, condannando altresì al pagamento delle spese di lite del presente giudizio a favore di CP_1 [...]
; Parte_1
Pagina 2 - in ipotesi, riformare la sentenza n. 334/2024 pubbl. il 30/01/2024 RG n. 2544/2021 Repert. n.
242/2024 del 31/01/2024, n. cronol. 2152/2024 del 30/01/2024, pronunciata dal Tribunale di
Cagliari, mandando esente da ogni condanna in punto di Parte_1
spese per la prima fase cautelare, per la fase di reclamo, per il procedimento di mediazione, per il giudizio di primo grado e per la fase esecutiva del sequestro, ovvero in ipotesi rideterminare in proporzione la eventuale minore somma dovuta, anche ai sensi dell'art. 97 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA AST FZE:
“Voglia l'Ecc. Ma Corte d'Appello di Cagliari in tesi dichiarare inammissibile l'appello promosso da avverso la sentenza n. 334/2024 pubbl. il 30/01/2024 RG n. Parte_1
2544/2021 Repert. n. 242/2024 del 31/01/2024, n. cronol. 2152/2024 del 30/01/2024, pronunciata dal Tribunale di Cagliari perché proposto dopo lo spirare del termine di trenta giorni di cui all'art.
325 c.p.c., in ipotesi rigettare l'appello perché infondato.
In ogni caso rigettare la richiesta di inibitoria per la carenza dei presupposti.
Con vittoria di spese”.
NELL'INTERESSE DEL Controparte_3
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza rigettata, accertare e dichiarare che il è estraneo alla vicenda Controparte_3
sostanziale e processuale per cui è causa, essendo la sentenza impugnata inopponibile alla massa dei creditori, e per l'effetto, e in ogni caso, dichiarare che nessuna statuizione può essere emessa nei confronti del , mandandolo assolto da qualsivoglia domanda formulata dalle parti in CP_3
causa; con compensazione di spese e compensi del presente grado di giudizio, salva la resistenza di altre parti alle difese dispiegate con la presente comparsa, insistendosi, in tal caso, per la
Pagina 3 condanna della controparte alle spese di lite”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 12.4.2021 la convenne davanti al Tribunale di Cagliari CP_1
la , la e la al fine Controparte_3 Parte_1 Controparte_5
di ottenere l'accertamento della proprietà in suo capo di due turbine modello PGT5-B, con nn. di serie 05592 e 05321 e relativi pannelli di controllo e per l'effetto la condanna di chiunque tra le convenute le possedesse o detenesse, alla loro restituzione, oltre alla cessazione di ogni turbativa e molestia nell'esercizio del suo diritto di proprietà sui beni di cui sopra, con condanna al risarcimento dei danni subiti da essa attrice.
A sostegno delle suddette domande dedusse che: CP_1
- con ricorso ex art. 670 cpc depositato il 24.11.2020 (ed iscritto al n.7574/2020 RG) aveva chiesto al Tribunale di Cagliari di:
1. autorizzare il sequestro dei beni sopra indicati, in quel momento nella disponibilità della dichiarandosi disponibile a rendersene CP_3
custode giudiziario e a versare cauzione se richiesto;
2. ordinare al terzo detentore CP_5
, ex art.677, terzo comma, cpc, di consentire l'immediata immissione in possesso del
[...]
custode;
- all'esito del suddetto procedimento, nel quale si era costituita la sola per CP_3
chiedere il rigetto del ricorso, quest'ultimo era stato accolto con ordinanza del 24.2.2021, con cui tutte le attuali convenute erano state altresì invitate “…ad evitare un inutile (almeno apparentemente) giudizio di merito, facendo rientrare le turbine nella piena disponibilità della società ricorrente, rinunciando rispettivamente anche alle eventuali, contrapposte pretese in ordine alle spese di lite”;
- non avendo aderito a tale invito, aveva proposto reclamo avverso il CP_3
sequestro, asserendo di non aver potuto rilevare il contenuto riservato dei contratti in corso
Part tra la stessa e ma di avere interesse alla revoca del sequestro.
L'attrice aggiunse che i documenti prodotti nel procedimento cautelare (proposta di vendita dei beni sottoscritta per accettazione da AST-doc. 1, fattura del venditore INARCO s.r.l. -doc. 2, prova
Pagina 4 dell'integrale pagamento della fattura -doc. 3, documenti di trasporto dei beni in cui è indicata come
Cont destinataria AST -doc. 4) avrebbero provato in modo chiaro ed incontrovertibile come fosse la proprietaria delle due turbine e dei relativi pannelli di controllo.
Le società convenute non si costituirono in giudizio, nonostante la rituale e tempestiva notifica della citazione, e vennero dichiarate contumaci.
In corso di causa l'attrice evidenziò che con ordinanza collegiale del 26.5.2022 era stato rigettato il reclamo proposto da contro il provvedimento di sequestro citato in premessa. CP_3
La causa, istruita con produzioni documentali, venne così decisa dal Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 334/2024, pubblicata in data 30/01/2024: “… accerta che è proprietaria delle CP_1
due turbine modello PGT5-B con numeri di serie 05592 e 05321 e relativi pannelli di controllo, come meglio descritto nei documenti allegati al ricorso, e per l'effetto condanna chiunque detiene detti beni alla restituzione in suo favore;
condanna le convenute, in solido tra loro e in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano: per la prima fase cautelare in € 5.200,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 286,00 per esborsi;
per la fase di reclamo in € 5.200,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 200,00 per esborsi;
per il procedimento di mediazione in € 1.305,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 97,60 per esborsi;
per il presente procedimento in € 7.600,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 545,00 per esborsi;
per la fase esecutiva del sequestro in € 42.542,00 per esborsi”.
In sintesi, si riporta il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado.
Rilevato che le domande attrici di accertamento della proprietà della due turbine e della conseguente condanna al rilascio fossero fondate per le medesime ragioni illustrate dall'attrice, anche perché confermate dalla documentazione prodotta e in linea con la normativa in materia di proprietà di beni mobili registrati, il Tribunale ha evidenziato che il diritto di proprietà in questione risultava pienamente provato dall'atto di acquisto dalla Inarco s.r.l. del 3.5.2018 e dalla mancanza di qualsiasi elemento che dimostrasse l'esistenza di un contrapposto diritto che avrebbe legittimato i convenuti alla detenzione qualificata e/o al possesso dei beni in sequestro (ciò che gli stessi
Pagina 5 convenuti, rimasti contumaci, avrebbero dovuto eventualmente dedurre e provare, ex art.2697, comma 2, cc).
La domanda di risarcimento del danno è stata, invece, ritenuta infondata, non avendo l'attrice allegato e tantomeno provato quali danni patrimoniali le sarebbero derivati come conseguenza diretta della condotta delle società convenute.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello , al fine di ottenere, in Parte_1
sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la società eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1
dell'avverso appello per tardività e domandando, in ogni caso, il suo rigetto.
Si è altresì costituito in giudizio il , per Controparte_3
far constare la propria estraneità e carenza di interesse alle vicende sottese all'impugnazione sul rilievo che la era stata dichiarata fallita il 12/17 Controparte_3
ottobre 2022 e, quindi, in epoca ampiamente anteriore alla decisione di primo grado (l'evento interruttivo ex art. 43 comma 3 L.
Fall. non era stato dichiarato da alcuna delle parti costituite, di talché il giudizio era proseguito senza la partecipazione della Curatela, estranea alla vicenda processuale oltre che a quella sostanziale dedotta nei confronti della fallita). Pertanto la sentenza del Tribunale era sicuramente inopponibile alla massa fallimentare, essendo pronunciata nei confronti del fallito in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, e quindi res inter alios acta.
Il fallimento ha quindi domandato di essere dichiarato estraneo alla vicenda processuale per cui è causa.
* * *
Con primo motivo d'appello la società censura la sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui il Giudice non avrebbe rilevato l'inammissibilità o l'improcedibilità delle domande proposte per incapacità di stare in giudizio (art. 75 c.p.c.) dell'attrice: sostiene, sul
Pagina 6 punto, l'appellante che sia “un'entità straniera (extra UE), giuridicamente indefinibile, che CP_1
non ha alcuno stabilimento o rappresentanza in Italia, della quale non è possibile avere alcuna evidenza nei pubblici registri o altra fonte legale del nostro ordinamento”. Soggiunge, inoltre, che agli atti risulterebbe allegata solamente la procura alle liti rilasciata dal sig. che non CP_2
CP_ avrebbe nemmeno dichiarato di agire in qualità di legale rappresentante di
Con secondo motivo di gravame l'appellante censura il provvedimento di primo grado nella parte in cui il Tribunale, in violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all' art. 16 delle preleggi - non avrebbe ravvisato che in presenza di un “soggetto” di diritto straniero, una volta accertata la sua capacità di stare in giudizio, può essere accordata la tutela giurisdizionale esclusivamente con riferimento ai diritti che possono essere riconosciuti a condizione di reciprocità (art. 16 preleggi): in particolare, evidenzia la che controparte avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza Parte_1
della condizione di reciprocità (quale fatto costitutivo della propria pretesa sottratto al principio iura novit curia), ovvero che lo Stato cui lo straniero appartiene riconosca nel proprio ordinamento un diritto uguale o simile a quello esercitato in Italia (accertamento del diritto di proprietà sui beni mobili con annessa tutela diretta alla cessazione delle turbative e condanna alla restituzione dei beni) e che nel riconoscerlo non ponga discriminazioni nei confronti dei cittadini italiani.
Con terzo e ultimo motivo d'appello la società censura il capo della sentenza relativo Parte_1
alla regolamentazione delle spese processuali, contestando, in particolare, che il Giudice abbia condannato le convenute all'integrale rifusione delle spese in favore dell'attrice per le seguenti fasi: cautelare, reclamo, mediazione, primo grado e esecutiva del sequestro, non considerando che
[...]
non potesse “considerarsi soccombente, in quanto non ha tenuto una condotta Pt_1
antigiuridica né processuale (visto che è stata contumace) né extraprocessuale (non avendo in alcun modo dato causa al giudizio o al suo protrarsi)”.
***
Si premette che la sentenza impugnata è stata notificata da ad CP_1 Parte_1
, rimasta contumace innanzi al Tribunale, il 15 aprile 2024 (segnatamente, ha
[...] CP_1
prodotto il messaggio PEC di notifica della sentenza, gli allegati ivi contenuti, l'avviso di accettazione e l'avviso di consegna - pec inviata all'indirizzo - doc. 2, tutta Email_3
documentazione incontestata): da allora sono decorsi i termini brevi per l'impugnazione, spirati il
15 maggio 2024. L'appello è invece stato notificato alle controparti solo il 30 luglio 2024 e depositato il 31 luglio 2024, ben oltre il termine breve utile ad impugnare.
Pagina 7 A fronte dell'eccepita tardività dell'appello, , con memorie autorizzate, ha sostenuto Parte_1
che il termine breve non decorrerebbe qualora la parte a cui viene notificata la sentenza sia rimasta contumace in primo grado. Ha soggiunto, ribadendolo conclusivamente, che nella specie la dichiarazione di contumacia sarebbe stata viziata dalla nullità del procedimento di primo grado.
Ebbene, l'assunto dell'appellante è smentito dal consolidato principio secondo cui “ … nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata (e perfino ancorché erroneamente dichiarata), la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ.” (Cass. 05/12/2018, n.
31516; Cass. 14/03/2013, n. 6571; Cass. 14/02/2012, n. 2113; Cass. 24/02/2011, n. 4485; Cass.
31/08/2009, n. 18915; Cass. 25/01/2007, n. 1647; Cass.15/03/2006, n. 5682).
Ha ulteriormente contestato l'appellante che la notifica della sentenza, nella specie effettuata unitamente all'atto di precetto al contumace, sarebbe comunque inidonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione, richiamando a supporto un precedente della Suprema
Corte (Cass. n. 25217/2011).
Anche tale assunto non merita condivisione: il precedente si limita, in realtà, a sottolineare, in linea generale, la necessità che dalla notifica della sentenza, effettuata per particolari fini, traspaia l'intento acceleratorio della parte notificante in relazione alla possibilità di impugnare.
Pare utile, in proposito, richiamare il principio espresso da Cass. sez. Un., Ord. n. 1717 del
27/01/2020: “Ai fini della determinazione del termine breve per impugnare occorre che la notifica della sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante. ….”. Chiarisce la Corte, in motivazione, che ai fini dell'operatività del termine breve, è, in particolare necessario che la notificazione della sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il “… compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato che del notificante: tale univoca manifestazione di volontà, nel caso di rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 353 o 354 cod. proc. civ., non è certamente desumibile dalla mera inclusione di copia della sentenza nell'atto di riassunzione, la cui notificazione, a meno che non sia accompagnata da specifiche indicazioni testuali, nella specie non sussistenti, non può ritenersi di per sé sintomatica di un intento acceleratorio, e risulta pertanto inidonea a segnare il
Pagina 8 dies a quo del termine in questione (…). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea la notificazione della sentenza compiuta in un diverso processo, pendente tra le stesse parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 372 cod. proc. civ., al dichiarato fine di comprovare che il giudizio non era stato definito con sentenza passata in giudicato”.).
Tanto precisato, la Cassazione, a più riprese, ha affermato che “La notificazione della sentenza
[…] è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell'art. 479 cod. proc. civ.” (Cass. sent. n. 13536 del 20/06/2011; cfr. anche Cass. 18053/2017 e Cass. 25889/2023, che ha chiarito: “Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.”).
Nella specie, la notifica della sentenza nel suo testo integrale, eseguita, unitamente al precetto, necessariamente nei confronti della parte personalmente, siccome non costituita in primo grado, contiene fra gli allegati la procura al difensore Avv. Gherardi, in cui è fatto specifico riferimento anche all'appello oltre che alla procedura esecutiva, così evidenziando inconfutabilmente l'interesse della parte notificante nei confronti del notificato, ad una celere definizione dell'intero procedimento in ogni sua fase e grado.
L'appellante ha poi ribadito, anche conclusivamente, che l'(asserita) inesistenza, come soggetto giuridico della comporti, altresì, l'inesistenza della procura e la nullità della notifica della CP_1
sentenza impugnata, restando comunque aperto il termine lungo per impugnare: “Tutta l'attività processuale della difesa di nel procedimento di primo grado di cui alla sentenza CP_1
impugnata (n. 334/2024 Tribunale di Cagliari) deve considerarsi tamquam non esset, in quanto riferita a soggetto irrimediabilmente privo di capacità giuridica nel nostro ordinamento, per di più posta in essere da un procuratore privo dei poteri (infatti il mandato presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio); di talchè, nessun effetto (neppure ai fini del decorso del termine breve dell'appello) può riconnettersi alla 'notifica' della sentenza
Pagina 9 effettuata in data 15.04.2024 unitamente all'atto di precetto, peraltro ai soli e dichiarati fini dell'esecuzione”.
Ora, va opportunamente dato atto che al fine di confutare la tesi avanzata dall'appellante, CP_1
Cont ha allegato di godere di personalità giuridica, producendo a supporto (docc. 5 e 6) la “License
Cont con l'indicazione del Sig. quale amministratore di , e il “Share Certificate CP_2
Ast”. Ha soggiunto l'appellata, che detta circostanza sarebbe ben nota a controparte, attesi gli intensi rapporti commerciali intrattenuti inter partes per anni (come effettivamente attestato dalle
Parte Cont decine di fatture emesse dalla nei confronti di - doc.
3 - all'uopo prodotte in questa
Parte Cont sede). La inoltre, avrebbe anche intentato nei confronti di una causa innanzi al Tribunale
Cont di ST (prod. doc.4) conclusasi, peraltro, senza alcuna condanna di Ha inoltre fatto rilevare l'appellata che (rappresentata dagli stessi difensori del presente giudizio), dopo aver Parte_1
proposto il gravame, avrebbe notificato ad nella persona del Sig. CP_1 CP_2
un'intimazione di pagamento (doc. 11), relativa a fatti estranei al caso di cui ci si occupa: anche detta circostanza sarebbe sintomatica di un comportamento quantomeno contraddittorio, insistendo,
l'appellante, per l'accertamento dell'inesistenza della società con cui, in realtà, ha intrattenuto per anni rapporti commerciali e notificando dopo il gravame addirittura un'intimazione di pagamento presso il legale rappresentante della società stessa.
Sotto altro profilo, con riguardo alla condizione di reciprocità tra Italia e Emirati Arabi Uniti,
l'appellata ha citato la L. 3 febbraio 1997, n. 32, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti con protocollo siglato ad Abu Dabi il 22 gennaio 1995 (in particolare art. 3
Trattato), ricordando, altresì, quanto alla dedotta mancata tutela del diritto di proprietà negli
Emirati, come gli stessi facciano parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (doc. 7).
Conclusivamente l'appellante ha sostenuto l' inefficacia della notifica della sentenza sull'ulteriore assunto che la stessa promanerebbe non solo da un soggetto privo di capacità giuridica nel nostro ordinamento, ma per di più da un procuratore privo di poteri.
Ora, premessa la piena ammissibilità della documentazione prodotta dall'appellata in questa sede, perché estranea alla pretesa azionata e volta a contrastare la eccezione sollevata in appello dalla controparte, già contumace in primo grado, è sufficiente rilevare che la procura alle liti è stata rilasciata da in rappresentanza della , come attestato dall'indicazione CP_2 CP_1 CP_1
Pagina 10 posta sopra la sottoscrizione del legale rappresentante e dal timbro della apposto a fianco CP_1
alla sottoscrizione stessa.
Ciò detto, circa la necessità di svolgere eventuali indagini sulla personalità giuridica di CP_1
(sigla che sta a significare , situazione tutt'altro che inusuale nel Controparte_7
Cont paese in cui la ha sede e di per sé non indicativa dell'assenza di una soggettività giuridica in
Cont capo alla medesima e sulla condizione di reciprocità, deve ritenersi che eventuali, ulteriori verifiche o acquisizione di altri elementi non potrebbero che presupporre l'esistenza di un appello tempestivo, al cui fine occorre accertare che sia correttamente espletato il procedimento notificatorio -regolato da rigorosi adempimenti formali- della sentenza di primo grado ad opera del soggetto a ciò abilitato: ebbene, alla luce di quanto sopra esposto e argomentato sulle modalità con cui la notifica della sentenza è stata eseguita e fermo quanto appena rilevato in ordine alla sussistenza dei poteri in capo all'avv. Gherardi, come da procura all'uopo rilasciata e allegata, i suddetti requisiti risultano pienamente soddisfatti.
A ciò consegue, inevitabilmente, la tardività dell'appello proposto.
Va per completezza chiarito che decorso il termine per impugnare, l'eventuale vizio della sentenza, in tesi abnorme perché resa nei confronti di soggetto asseritamente inesistente, potrebbe al più essere fatto valere con una autonoma azione di accertamento, cioè con l'actio nullitatis, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un' exceptio nullitatis, o ancora in sede di opposizione all'esecuzione (sul punto cfr. Cass. n. 26040 del 29/11/2005 e Cass. n.
27428 del 28/12/2009 così massimata: “La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere non con il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., bensì, in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"). Ciò non esclude, tuttavia, che tali vizi possano essere fatti valere tempestivamente con i normali mezzi di impugnazione, ove ricorra l'interesse della parte ad una espressa rimozione dell'atto processuale viziato, anche se materialmente esistente, interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall'ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell'interesse della legge, di cui all'art. 363 cod. proc. civ.”.).
Tutto ciò esposto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Pagina 11 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento a quanto previsto dal D.M. 147/2022 e successive modificazioni, in relazione allo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa (alla stregua del primo grado) parametro medio (esclusa la fase trattazione/istruttoria, non tenutasi) con la riduzione del 50% per la pronuncia in rito.
Nulla è dovuto al nei cui confronti non sono state svolte Controparte_3
domande.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.334/2024, pubblicata in data 30/01/2024, del Tribunale di Cagliari:
- Dichiara inammissibile per tardività l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di in persona del suo legale CP_1
rappresentante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), i.v.a. e accessori di legge,
- Nulla sulle spese con quanto al Controparte_3
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1-bis e 1-quater, DPR n. 115/2002, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 comma 17 1-quater.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Grazia M. Bagella
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Spanu
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