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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3889/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3889 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 25.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, Via Tosco Parte_1 C.F._1
Romagnola n. 1896, presso lo studio dell'Avv. Corinna Daini, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attore contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Via Dalmazia n. 6 presso lo studio dell'Avv. Stefania Del Macchia, che la rappresenta e la difende unitamente all'Avv. Filippo Martini in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- convenuta nonché contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
); C.F._3
- convenute contumaci
Oggetto: “Assicurazione contro i danni”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 11.09.2019, ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti di e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
[...] Tribunale adito, ogni contraria eccezione o deduzione rigettata: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della signora in ordine alla produzione dell'incidente in Controparte_2 premessa e per l'effetto, condannare i convenuti e Controparte_2 [...]
per i veicoli a motore in circolazione Controparte_4
internazionale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite dal sig. Pt_1
a causa del sinistro occorso, quantificati nella somma di € 25.916,51, comprensivi di spese
[...]
mediche sostenute e danno al mezzo, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di compensi e spese”.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato che in data 22.10.2018, mentre transitava lungo il
Viale Giovanni Pisano (PI) a bordo del proprio ciclomotore Piaggio Liberty – Tg BH47444, era stato costretto ad effettuare una manovra di emergenza per evitare di collidere con un cane di grossa taglia, il quale era improvvisamente sceso dall'autovettura Peugeot 107 – Tg. 80076KK di proprietà di nell'occasione condotta da Controparte_3 CP_2 CP_2
A causa della manovra, l'attore ha riferito di essere caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni personali a causa delle quali ha subito un ricovero ospedaliero e un intervento chirurgico che ha interessato il ginocchio sinistro.
In particolare, l'attore ha dedotto che il sinistro, dovuto ad esclusiva alla responsabilità della convenuta ha cagionato danni per complessivi € 25.916,51, tra i quali: - danno biologico CP_2
permanente e temporaneo, da liquidarsi con personalizzazione stante la cenestesi lavorativa;
- danno morale per la perdita del lavoro derivata dall'invalidità che ha fatto seguito al sinistro;
- danno patrimoniale pari ai costi di riparazione del motociclo e alle spese mediche sostenute.
Con comparsa di costituzione del 12.03.2020 si è costituita in giudizio
[...]
che ha chiesto rigettarsi la domanda ex adverso proposta. Controparte_5
La difesa convenuta, in particolare, ha precisato che il sinistro è avvenuto per la discesa improvvisa di un cane da un'autovettura in sosta, senza che vi fosse scontro tra veicoli e, pertanto detto evento: - non rientra nel concetto di circolazione stradale;
- di talché, non rientra tra le garanzie della polizza
RCA; - non è ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 2054 c.c. bensì a quella di cui all'art. 2052 c.c.
e l'unico soggetto chiamato a risarcire il danno è il proprietario del cane.
Circa il quantum debeatur, la difesa convenuta ha contestato: - l'efficacia probatoria della perizia di parte;
- l'assenza di prova circa i requisiti per la personalizzazione del danno e per la liquidazione del danno morale;
- il difetto di prova circa la mansione lavorativa svolta e il nesso di causa tra la perdita di questa e il sinistro de quo; - la fondatezza delle spese mediche asseritamente sostenute dall'attore; - l'assenza di documentazione idonea a provare i danni al mezzo, nonché la necessità di ricorrere al servizio di soccorso stradale.
pur ritualmente citate in giudizio, non si Controparte_3 Controparte_2
sono costituite;
ne è stata quindi dichiarata la contumacia rispettivamente all'udienza del 16.07.2020
e con ordinanza del 19.07.2021.
La causa è stata istruita mediante prova per testi, nonché a mezzo di CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 21.11.2024; infine, la causa
è stata trattenuta in decisione in data 25.11.2024 con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. La controversia trae origine dal sinistro occorso in data 22.10.2018 in Pisa, sul Viale Giovanni
Pisano, all'altezza del civico 49. L'attore, transitando a bordo del proprio motociclo Piaggio Liberty
Tg BH47444 ha effettuato una manovra di emergenza per evitare di collidere con un cane comparso sulla careggiata. L'animale, secondo la ricostruzione attorea, sarebbe sceso dall'autovettura Peugeot
107 Tg 80076KK, assicurata presso di proprietà di e condotto, CP_1 Controparte_3 nell'occasione, da Controparte_2
Le parti controvertono della qualificazione giuridica della conseguente responsabilità risarcitoria, poiché l'attore ha domandato liquidarsi il danno ai sensi dell'art. 2054 c.c., mentre la difesa convenuta ha ritenuto applicabile la fattispecie di cui all'art. 2052 c.c., deducendo la responsabilità esclusiva in capo alla custode dell'animale. Sono inoltre controverse le plurime voci di danno domandate dall'attore.
2. Il thema decidendum verte, dunque, della qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio, del conseguente accertamento della responsabilità delle parti e della determinazione del danno risarcibile.
3. Il caso rientra pacificamente entro la disciplina dell'illecito civile.
Il fatto posto a fondamento della domanda – e la relativa causa petendi – è ascrivibile al regime di cui all'art. 2052 c.c., se si considera che secondo la tesi attorea il sinistro sarebbe stato cagionato dall'improvvisa comparsa al centro della carreggiata di un animale (un cane domestico), sceso da un'autovettura in sosta sulla strada ove il medesimo attore si trovava a transitare.
La fattispecie non può essere ricondotta nell'ambito della circolazione stradale, atteso che la circostanza per cui il cane sarebbe sceso da un'autovettura rappresenta solo l'occasione della presenza del cane sulla carreggiata e che l'autovettura in sosta non ha assunto un autonomo ruolo causale nel sinistro. Tuttavia, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità, in casi in parte analoghi a quello che ne occupa, ha chiarito come le fattispecie di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. trovino contestuale applicazione, dal momento che una delle parti – nella specie, l'attore – stava effettivamente circolando a bordo di un ciclomotore, dunque tenendo una condotta inquadrabile nella circolazione stradale.
Costituisce principio ormai consolidato della Suprema Corte quello per il quale “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione” (Cass. Civ. ordinanza n. 16550 del 23.05.2022); infatti, “il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma
1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno – se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto” (Cass. Civ. ordinanza n. 6539 del 12.03.2024). Tali principi possono estendersi in via analogica al caso che ne occupa, ancorché non vi sia stato impatto tra il conducente odierno attore e l'animale domestico presente sulla carreggiata (non essendovi dubbi sul fatto che la nozione di sinistro stradale includa anche quello di urto senza collisione).
3.1 Conseguentemente, il riparto dell'onere probatorio è quello di cui all'art. 2052 c.c. con un adattamento, dovendo in ogni caso l'attore dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare il verificarsi del danno, sì da superare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c.
4. La dinamica del sinistro, ricostruita all'esito dell'istruttoria, consente innanzitutto di escludere qualsivoglia profilo di responsabilità in capo alla compagnia CP_1
Quest'ultima, infatti, è stata convenuta in giudizio in ragione del contratto di assicurazione per il veicolo Peugeot 107 a bordo del quale si trovava originariamente il cane. Trattandosi di assicurazione
RCA, essa ha il precipuo scopo di indennizzare i soli danni da circolazione stradale e, dunque, non può operare nel caso di specie atteso che, lo si ricorda, il veicolo non ha assunto alcun ruolo causalmente determinante nel sinistro oggetto di causa. Per la stessa ragione, è esente da responsabilità la proprietaria del veicolo, Controparte_3 4.1 Di contro, è fondata nei limiti di cui si dirà infra la domanda proposta in via subordinata dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.
L'attore ha fornito prova dei fatti costitutivi della propria pretesa risarcitoria e, in primis, del rapporto di custodia tra la convenuta e il cane e del nesso di causalità tra la presenza dell'animale domestico sul manto stradale e la caduta, quale evento lesivo.
Risulta dal verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale (doc. 3 attore) che il sinistro è avvenuto secondo le circostanze di tempo e luogo descritte dall'attore: nel dettaglio, emerge che
, mentre percorreva Viale Giovanni Pisano in direzione via Luigi Bianchi, è Parte_1 stato costretto ad effettuare una manovra d'emergenza che ha cagionato la perdita di controllo del proprio ciclomotore e quindi la rovinosa caduta a terra. Dalle dichiarazioni assunte sul luogo del sinistro da parte della Polizia Municipale, risulta che detta manovra è stata resa necessaria dell'improvvisa comparsa, sulla carreggiata, di un cane di grossa taglia. È la stessa
[...]
d avere dichiarato agli agenti accertatori: “mi accingevo ad aprire la portiera CP_2 posteriore lato guida per far uscire il mio cane che si trovava dietro” e ancora “al momento che il cane, rigorosamente legato al guinzaglio, scendeva dall'auto lato strada, giungeva da tergo uno scooter a velocità sostenuta che effettuava una manovra per evitare di investirmi e di conseguenza perdeva il controllo del veicolo finendo a terra” (doc. 20 attore). Analoghe dichiarazioni ha rilasciato la testimone , che transitava sui luoghi di causa nella direzione opposta a quella Testimone_1 percorsa dall'attore, assistendo alla caduta.
Può dirsi dunque provato il nesso di causa tra la presenza del cane sulla carreggiata e la caduta del ciclomotore Piaggio Liberty.
Ai sensi dell'art. 2052 c.c., tenuta a risarcire il danno cagionato Controparte_2 dall'animale domestico. La convenuta contumace, infatti, in qualità di custode, per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto fornire prova del caso fortuito, non essendo a tal fine sufficiente indicare una condotta repentina o impulsiva dell'animale. La convenuta, non costituendosi in giudizio, nulla ha eccepito sul punto;
di talché la prova liberatoria non può dirsi raggiunta.
Sono dunque integrati i requisiti fattuali e giuridici per l'accertamento della responsabilità del custode dell'animale ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la concorrente responsabilità del conducente del motociclo ai sensi dell'art. 2054 c.c.
4.1 Deve riconoscersi un concorso di colpa in capo all'attore.
Questi, infatti, ha chiesto accertarsi che il sinistro sia avvenuto per esclusiva responsabilità della convenuta, senza tuttavia dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per evitare il sinistro e, dunque, il danno evento. Gli elementi istruttori, peraltro, dimostrano che sussiste una corresponsabilità di Pt_1
. Risulta per tabulas (doc. 3 attore) che teatro del sinistro è stata una strada rettilinea,
[...]
asfaltata e asciutta. La visibilità, al momento dei fatti, era buona e le condizioni metereologiche serene, come accertato dalla Polizia Municipale intervenuta nelle immediatezze del sinistro. In tali circostanze, il conducente del mezzo, utilizzando la diligenza del conducente medio, ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi della presenza del cane il quale, per sua stessa ammissione, “stazionava” al centro della carreggiata, dopo essere sceso dalla macchina parcheggiata al bordo della strada.
Alcuna argomentazione difensiva è stata spesa dall'attore in merito, di talché, in applicazione dei richiamati insegnamenti giurisprudenziali supra richiamati, deve operare il principio di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
5. Questo giudice reputa equo, alla luce delle circostanze del caso concreto e comparate le condotte di entrambe le parti, porre in capo all'attore una responsabilità del 30% e in capo alla convenuta l restante 70%, avuto riguardo alla maggiore efficienza causale che la propria condotta CP_2
(omessa diligente custodia del cane) ha assunto nella causazione del sinistro.
6. Si liquidano ora le singole poste risarcitorie.
6.1 Quanto al danno non patrimoniale, si richiamano le risultanze della CTU medico-legale in atti, i cui esiti si condividono in quanto completi, logici ed immuni da vizi metodologici. L'ausiliario del giudice ha riconosciuto un danno biologico permanente pari all'8%, dato da circostanze quali dolorabilità, esiti cicatriziali e lieve limitazione funzionale. Trattasi di esiti permanenti che “appaiono causalmente compatibili con le riferite modalità del sinistro” (pag. 8 CTU).
Quanto all'inabilità temporanea, il consulente ha quantificato un totale di 195 giorni, di cui: 5 di ITT,
60 di ITP al 75%, 60 di ITP al 50% e 70 di ITP al 25%.
Non può riconoscersi alcuna personalizzazione del danno. In tal senso, era necessaria la prova che il pregiudizio sofferto dall'attore è stato altro e diverso da quello che avrebbe subito qualsiasi altro soggetto in analoghe condizioni (“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” – Cass. civ. ordinanza n. 31681 del 09.12.2024).
Né l'attore ha diritto al risarcimento del danno morale. Quest'ultimo, quale componente della categoria unitaria del danno non patrimoniale, non può liquidarsi autonomamente in via automatica.
Serve, a tal fine, apposita prova della sofferenza interiore patita dal soggetto danneggiato, sì da evitare la duplicazione di poste risarcitorie già liquidate. Né, nel caso di specie, il grado della lesione fisica riscontrata sulla persona dell'attore è tale da consentire, mediante un ragionamento inferenziale, di ritenere sussistente in via presuntiva il danno morale.
Non è provato, ancora, il danno alla cenestesi lavorativa dedotto dalla difesa attrice. Diversamente da quanto osservato dalla stessa, il CTU ha correttamente considerato la capacità lavorativa del periziando, escludendo chiaramente che il sinistro possa aver avuto conseguenze pregiudizievoli su tale aspetto personale del danneggiato. Del tutto generica, poi, l'allegazione per cui a causa del sinistro l'attore avrebbe perso la possibilità di rinnovo del contratto di lavoro, originariamente instaurato a tempo determinato con mansione di cameriere.
Il danno non patrimoniale si liquida secondo le tabelle per lesioni micro-permanenti, avuto riguardo all'invalidità temporanea e permanente accertata dal CTU e tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (28 anni): si ottiene così l'importo di € 19.868,22. Tale importo deve essere devalutato alla data del sinistro (€ 16.794,78) e sulla somma devalutata si applicano rivalutazione e interessi, che ammontano ad € 1.933,04.
Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale ammonta ad € 21.801,26.
Tenuto conto delle percentuali di responsabilità suindicate, l'attore – in concreto - ha diritto all'importo di € 15.260,88 (ossia il 70% di € 21.801,26) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, al netto della propria corresponsabilità.
6.2 ha chiesto, altresì, il ristoro del danno patrimoniale dato dalle spese mediche Parte_1
sostenute, dei costi per il soccorso stradale e delle riparazioni effettuate sul mezzo incidentato.
Quanto alle spese mediche, il CTU ha ritenuto congrue quelle documentate in atti dall'attore per €
1.084,82 (doc. 16 attore); la spesa per la consulenza tecnica di parte, invece, non può essere rimborsata atteso che, seppur congrua, è documentata da una mera notula di pagamento inidonea ad attestare l'avvenuto esborso (danno emergente) da parte dell'attore.
Quanto alle spese di soccorso stradale, si riconosce il relativo importo pari ad € 160,00 (doc. 2 attore).
La necessità del soccorso è sufficientemente provata tenuto conto che, in esito al sinistro, la Polizia
Municipale ha riscontrato la rottura della leva del freno sinistro e la perdita di liquami. Trattasi di circostanze dalle quali desumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che il veicolo non poteva circolare in sicurezza autonomamente.
Spetta, inoltre, il ristoro per i costi di riparazione del mezzo che, stando alla documentazione in atti
(doc. 17 attore) ammontano ad € 354,00. Tale somma può rimborsarsi anche alla luce del fatto che le riparazioni indicate nel già citato buono di consegna corrispondono a quelle necessarie alla luce dei danni riportati dal ciclomotore, si come attestati dalla Polizia Municipale. Il danno patrimoniale sofferto dall'attore ammonta a complessivi € 1.598,82. Anche tale somma, tuttavia, deve essere rimborsata in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità addebitabile alla convenuta. L'attore ha diritto, dunque, alla minor somma di € 1.119,17 (ottenuta calcolando il 70% di 1.598,82)
7. Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.). In particolare, stante il rigetto della domanda principale, le spese della compagnia assicurativa sono poste a carico dell'attore; in forza dell'accoglimento della domanda subordinata, le spese di lite dell'attore sono poste a carico della convenuta contumace, Controparte_2
La liquidazione delle spese avviene in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (in base al decisum), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU, infine, sono poste definitivamente a carico solidale dell'attore e della convenuta
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda principale;
ACCOGLIE parzialmente a domanda subordinata e, per l'effetto,
ACCERTA il concorso di responsabilità tra e Parte_1 Controparte_2
ella causazione del sinistro del 22.10.2018 nella misura rispettivamente del 30% e del
[...]
70%;
CONDANNA pagare all'attore € 15.260,88, oltre interessi legali Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché € 1.119,17 oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
CONDANNA, altresì, lla rifusione delle spese di lite dell'attore, Controparte_2 che si liquidano in € 264,00 per spese vive, € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
IVA e Cpa come per legge;
CONDANNA l'attore alla rifusione delle spese di lite della convenuta che si liquidano in € CP_1
5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e Cpa come per legge;
PONE definitivamente le spese di CTU a carico solidale dell'attore e della convenuta
[...]
CP_2
Pisa, 21/03/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3889 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 25.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, Via Tosco Parte_1 C.F._1
Romagnola n. 1896, presso lo studio dell'Avv. Corinna Daini, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attore contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Via Dalmazia n. 6 presso lo studio dell'Avv. Stefania Del Macchia, che la rappresenta e la difende unitamente all'Avv. Filippo Martini in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- convenuta nonché contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
); C.F._3
- convenute contumaci
Oggetto: “Assicurazione contro i danni”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 11.09.2019, ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti di e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
[...] Tribunale adito, ogni contraria eccezione o deduzione rigettata: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della signora in ordine alla produzione dell'incidente in Controparte_2 premessa e per l'effetto, condannare i convenuti e Controparte_2 [...]
per i veicoli a motore in circolazione Controparte_4
internazionale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite dal sig. Pt_1
a causa del sinistro occorso, quantificati nella somma di € 25.916,51, comprensivi di spese
[...]
mediche sostenute e danno al mezzo, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di compensi e spese”.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato che in data 22.10.2018, mentre transitava lungo il
Viale Giovanni Pisano (PI) a bordo del proprio ciclomotore Piaggio Liberty – Tg BH47444, era stato costretto ad effettuare una manovra di emergenza per evitare di collidere con un cane di grossa taglia, il quale era improvvisamente sceso dall'autovettura Peugeot 107 – Tg. 80076KK di proprietà di nell'occasione condotta da Controparte_3 CP_2 CP_2
A causa della manovra, l'attore ha riferito di essere caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni personali a causa delle quali ha subito un ricovero ospedaliero e un intervento chirurgico che ha interessato il ginocchio sinistro.
In particolare, l'attore ha dedotto che il sinistro, dovuto ad esclusiva alla responsabilità della convenuta ha cagionato danni per complessivi € 25.916,51, tra i quali: - danno biologico CP_2
permanente e temporaneo, da liquidarsi con personalizzazione stante la cenestesi lavorativa;
- danno morale per la perdita del lavoro derivata dall'invalidità che ha fatto seguito al sinistro;
- danno patrimoniale pari ai costi di riparazione del motociclo e alle spese mediche sostenute.
Con comparsa di costituzione del 12.03.2020 si è costituita in giudizio
[...]
che ha chiesto rigettarsi la domanda ex adverso proposta. Controparte_5
La difesa convenuta, in particolare, ha precisato che il sinistro è avvenuto per la discesa improvvisa di un cane da un'autovettura in sosta, senza che vi fosse scontro tra veicoli e, pertanto detto evento: - non rientra nel concetto di circolazione stradale;
- di talché, non rientra tra le garanzie della polizza
RCA; - non è ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 2054 c.c. bensì a quella di cui all'art. 2052 c.c.
e l'unico soggetto chiamato a risarcire il danno è il proprietario del cane.
Circa il quantum debeatur, la difesa convenuta ha contestato: - l'efficacia probatoria della perizia di parte;
- l'assenza di prova circa i requisiti per la personalizzazione del danno e per la liquidazione del danno morale;
- il difetto di prova circa la mansione lavorativa svolta e il nesso di causa tra la perdita di questa e il sinistro de quo; - la fondatezza delle spese mediche asseritamente sostenute dall'attore; - l'assenza di documentazione idonea a provare i danni al mezzo, nonché la necessità di ricorrere al servizio di soccorso stradale.
pur ritualmente citate in giudizio, non si Controparte_3 Controparte_2
sono costituite;
ne è stata quindi dichiarata la contumacia rispettivamente all'udienza del 16.07.2020
e con ordinanza del 19.07.2021.
La causa è stata istruita mediante prova per testi, nonché a mezzo di CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 21.11.2024; infine, la causa
è stata trattenuta in decisione in data 25.11.2024 con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. La controversia trae origine dal sinistro occorso in data 22.10.2018 in Pisa, sul Viale Giovanni
Pisano, all'altezza del civico 49. L'attore, transitando a bordo del proprio motociclo Piaggio Liberty
Tg BH47444 ha effettuato una manovra di emergenza per evitare di collidere con un cane comparso sulla careggiata. L'animale, secondo la ricostruzione attorea, sarebbe sceso dall'autovettura Peugeot
107 Tg 80076KK, assicurata presso di proprietà di e condotto, CP_1 Controparte_3 nell'occasione, da Controparte_2
Le parti controvertono della qualificazione giuridica della conseguente responsabilità risarcitoria, poiché l'attore ha domandato liquidarsi il danno ai sensi dell'art. 2054 c.c., mentre la difesa convenuta ha ritenuto applicabile la fattispecie di cui all'art. 2052 c.c., deducendo la responsabilità esclusiva in capo alla custode dell'animale. Sono inoltre controverse le plurime voci di danno domandate dall'attore.
2. Il thema decidendum verte, dunque, della qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio, del conseguente accertamento della responsabilità delle parti e della determinazione del danno risarcibile.
3. Il caso rientra pacificamente entro la disciplina dell'illecito civile.
Il fatto posto a fondamento della domanda – e la relativa causa petendi – è ascrivibile al regime di cui all'art. 2052 c.c., se si considera che secondo la tesi attorea il sinistro sarebbe stato cagionato dall'improvvisa comparsa al centro della carreggiata di un animale (un cane domestico), sceso da un'autovettura in sosta sulla strada ove il medesimo attore si trovava a transitare.
La fattispecie non può essere ricondotta nell'ambito della circolazione stradale, atteso che la circostanza per cui il cane sarebbe sceso da un'autovettura rappresenta solo l'occasione della presenza del cane sulla carreggiata e che l'autovettura in sosta non ha assunto un autonomo ruolo causale nel sinistro. Tuttavia, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità, in casi in parte analoghi a quello che ne occupa, ha chiarito come le fattispecie di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. trovino contestuale applicazione, dal momento che una delle parti – nella specie, l'attore – stava effettivamente circolando a bordo di un ciclomotore, dunque tenendo una condotta inquadrabile nella circolazione stradale.
Costituisce principio ormai consolidato della Suprema Corte quello per il quale “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione” (Cass. Civ. ordinanza n. 16550 del 23.05.2022); infatti, “il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma
1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno – se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto” (Cass. Civ. ordinanza n. 6539 del 12.03.2024). Tali principi possono estendersi in via analogica al caso che ne occupa, ancorché non vi sia stato impatto tra il conducente odierno attore e l'animale domestico presente sulla carreggiata (non essendovi dubbi sul fatto che la nozione di sinistro stradale includa anche quello di urto senza collisione).
3.1 Conseguentemente, il riparto dell'onere probatorio è quello di cui all'art. 2052 c.c. con un adattamento, dovendo in ogni caso l'attore dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per evitare il verificarsi del danno, sì da superare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c.
4. La dinamica del sinistro, ricostruita all'esito dell'istruttoria, consente innanzitutto di escludere qualsivoglia profilo di responsabilità in capo alla compagnia CP_1
Quest'ultima, infatti, è stata convenuta in giudizio in ragione del contratto di assicurazione per il veicolo Peugeot 107 a bordo del quale si trovava originariamente il cane. Trattandosi di assicurazione
RCA, essa ha il precipuo scopo di indennizzare i soli danni da circolazione stradale e, dunque, non può operare nel caso di specie atteso che, lo si ricorda, il veicolo non ha assunto alcun ruolo causalmente determinante nel sinistro oggetto di causa. Per la stessa ragione, è esente da responsabilità la proprietaria del veicolo, Controparte_3 4.1 Di contro, è fondata nei limiti di cui si dirà infra la domanda proposta in via subordinata dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.
L'attore ha fornito prova dei fatti costitutivi della propria pretesa risarcitoria e, in primis, del rapporto di custodia tra la convenuta e il cane e del nesso di causalità tra la presenza dell'animale domestico sul manto stradale e la caduta, quale evento lesivo.
Risulta dal verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale (doc. 3 attore) che il sinistro è avvenuto secondo le circostanze di tempo e luogo descritte dall'attore: nel dettaglio, emerge che
, mentre percorreva Viale Giovanni Pisano in direzione via Luigi Bianchi, è Parte_1 stato costretto ad effettuare una manovra d'emergenza che ha cagionato la perdita di controllo del proprio ciclomotore e quindi la rovinosa caduta a terra. Dalle dichiarazioni assunte sul luogo del sinistro da parte della Polizia Municipale, risulta che detta manovra è stata resa necessaria dell'improvvisa comparsa, sulla carreggiata, di un cane di grossa taglia. È la stessa
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d avere dichiarato agli agenti accertatori: “mi accingevo ad aprire la portiera CP_2 posteriore lato guida per far uscire il mio cane che si trovava dietro” e ancora “al momento che il cane, rigorosamente legato al guinzaglio, scendeva dall'auto lato strada, giungeva da tergo uno scooter a velocità sostenuta che effettuava una manovra per evitare di investirmi e di conseguenza perdeva il controllo del veicolo finendo a terra” (doc. 20 attore). Analoghe dichiarazioni ha rilasciato la testimone , che transitava sui luoghi di causa nella direzione opposta a quella Testimone_1 percorsa dall'attore, assistendo alla caduta.
Può dirsi dunque provato il nesso di causa tra la presenza del cane sulla carreggiata e la caduta del ciclomotore Piaggio Liberty.
Ai sensi dell'art. 2052 c.c., tenuta a risarcire il danno cagionato Controparte_2 dall'animale domestico. La convenuta contumace, infatti, in qualità di custode, per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto fornire prova del caso fortuito, non essendo a tal fine sufficiente indicare una condotta repentina o impulsiva dell'animale. La convenuta, non costituendosi in giudizio, nulla ha eccepito sul punto;
di talché la prova liberatoria non può dirsi raggiunta.
Sono dunque integrati i requisiti fattuali e giuridici per l'accertamento della responsabilità del custode dell'animale ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la concorrente responsabilità del conducente del motociclo ai sensi dell'art. 2054 c.c.
4.1 Deve riconoscersi un concorso di colpa in capo all'attore.
Questi, infatti, ha chiesto accertarsi che il sinistro sia avvenuto per esclusiva responsabilità della convenuta, senza tuttavia dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per evitare il sinistro e, dunque, il danno evento. Gli elementi istruttori, peraltro, dimostrano che sussiste una corresponsabilità di Pt_1
. Risulta per tabulas (doc. 3 attore) che teatro del sinistro è stata una strada rettilinea,
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asfaltata e asciutta. La visibilità, al momento dei fatti, era buona e le condizioni metereologiche serene, come accertato dalla Polizia Municipale intervenuta nelle immediatezze del sinistro. In tali circostanze, il conducente del mezzo, utilizzando la diligenza del conducente medio, ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi della presenza del cane il quale, per sua stessa ammissione, “stazionava” al centro della carreggiata, dopo essere sceso dalla macchina parcheggiata al bordo della strada.
Alcuna argomentazione difensiva è stata spesa dall'attore in merito, di talché, in applicazione dei richiamati insegnamenti giurisprudenziali supra richiamati, deve operare il principio di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
5. Questo giudice reputa equo, alla luce delle circostanze del caso concreto e comparate le condotte di entrambe le parti, porre in capo all'attore una responsabilità del 30% e in capo alla convenuta l restante 70%, avuto riguardo alla maggiore efficienza causale che la propria condotta CP_2
(omessa diligente custodia del cane) ha assunto nella causazione del sinistro.
6. Si liquidano ora le singole poste risarcitorie.
6.1 Quanto al danno non patrimoniale, si richiamano le risultanze della CTU medico-legale in atti, i cui esiti si condividono in quanto completi, logici ed immuni da vizi metodologici. L'ausiliario del giudice ha riconosciuto un danno biologico permanente pari all'8%, dato da circostanze quali dolorabilità, esiti cicatriziali e lieve limitazione funzionale. Trattasi di esiti permanenti che “appaiono causalmente compatibili con le riferite modalità del sinistro” (pag. 8 CTU).
Quanto all'inabilità temporanea, il consulente ha quantificato un totale di 195 giorni, di cui: 5 di ITT,
60 di ITP al 75%, 60 di ITP al 50% e 70 di ITP al 25%.
Non può riconoscersi alcuna personalizzazione del danno. In tal senso, era necessaria la prova che il pregiudizio sofferto dall'attore è stato altro e diverso da quello che avrebbe subito qualsiasi altro soggetto in analoghe condizioni (“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” – Cass. civ. ordinanza n. 31681 del 09.12.2024).
Né l'attore ha diritto al risarcimento del danno morale. Quest'ultimo, quale componente della categoria unitaria del danno non patrimoniale, non può liquidarsi autonomamente in via automatica.
Serve, a tal fine, apposita prova della sofferenza interiore patita dal soggetto danneggiato, sì da evitare la duplicazione di poste risarcitorie già liquidate. Né, nel caso di specie, il grado della lesione fisica riscontrata sulla persona dell'attore è tale da consentire, mediante un ragionamento inferenziale, di ritenere sussistente in via presuntiva il danno morale.
Non è provato, ancora, il danno alla cenestesi lavorativa dedotto dalla difesa attrice. Diversamente da quanto osservato dalla stessa, il CTU ha correttamente considerato la capacità lavorativa del periziando, escludendo chiaramente che il sinistro possa aver avuto conseguenze pregiudizievoli su tale aspetto personale del danneggiato. Del tutto generica, poi, l'allegazione per cui a causa del sinistro l'attore avrebbe perso la possibilità di rinnovo del contratto di lavoro, originariamente instaurato a tempo determinato con mansione di cameriere.
Il danno non patrimoniale si liquida secondo le tabelle per lesioni micro-permanenti, avuto riguardo all'invalidità temporanea e permanente accertata dal CTU e tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (28 anni): si ottiene così l'importo di € 19.868,22. Tale importo deve essere devalutato alla data del sinistro (€ 16.794,78) e sulla somma devalutata si applicano rivalutazione e interessi, che ammontano ad € 1.933,04.
Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale ammonta ad € 21.801,26.
Tenuto conto delle percentuali di responsabilità suindicate, l'attore – in concreto - ha diritto all'importo di € 15.260,88 (ossia il 70% di € 21.801,26) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, al netto della propria corresponsabilità.
6.2 ha chiesto, altresì, il ristoro del danno patrimoniale dato dalle spese mediche Parte_1
sostenute, dei costi per il soccorso stradale e delle riparazioni effettuate sul mezzo incidentato.
Quanto alle spese mediche, il CTU ha ritenuto congrue quelle documentate in atti dall'attore per €
1.084,82 (doc. 16 attore); la spesa per la consulenza tecnica di parte, invece, non può essere rimborsata atteso che, seppur congrua, è documentata da una mera notula di pagamento inidonea ad attestare l'avvenuto esborso (danno emergente) da parte dell'attore.
Quanto alle spese di soccorso stradale, si riconosce il relativo importo pari ad € 160,00 (doc. 2 attore).
La necessità del soccorso è sufficientemente provata tenuto conto che, in esito al sinistro, la Polizia
Municipale ha riscontrato la rottura della leva del freno sinistro e la perdita di liquami. Trattasi di circostanze dalle quali desumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che il veicolo non poteva circolare in sicurezza autonomamente.
Spetta, inoltre, il ristoro per i costi di riparazione del mezzo che, stando alla documentazione in atti
(doc. 17 attore) ammontano ad € 354,00. Tale somma può rimborsarsi anche alla luce del fatto che le riparazioni indicate nel già citato buono di consegna corrispondono a quelle necessarie alla luce dei danni riportati dal ciclomotore, si come attestati dalla Polizia Municipale. Il danno patrimoniale sofferto dall'attore ammonta a complessivi € 1.598,82. Anche tale somma, tuttavia, deve essere rimborsata in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità addebitabile alla convenuta. L'attore ha diritto, dunque, alla minor somma di € 1.119,17 (ottenuta calcolando il 70% di 1.598,82)
7. Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.). In particolare, stante il rigetto della domanda principale, le spese della compagnia assicurativa sono poste a carico dell'attore; in forza dell'accoglimento della domanda subordinata, le spese di lite dell'attore sono poste a carico della convenuta contumace, Controparte_2
La liquidazione delle spese avviene in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (in base al decisum), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU, infine, sono poste definitivamente a carico solidale dell'attore e della convenuta
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda principale;
ACCOGLIE parzialmente a domanda subordinata e, per l'effetto,
ACCERTA il concorso di responsabilità tra e Parte_1 Controparte_2
ella causazione del sinistro del 22.10.2018 nella misura rispettivamente del 30% e del
[...]
70%;
CONDANNA pagare all'attore € 15.260,88, oltre interessi legali Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché € 1.119,17 oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
CONDANNA, altresì, lla rifusione delle spese di lite dell'attore, Controparte_2 che si liquidano in € 264,00 per spese vive, € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
IVA e Cpa come per legge;
CONDANNA l'attore alla rifusione delle spese di lite della convenuta che si liquidano in € CP_1
5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e Cpa come per legge;
PONE definitivamente le spese di CTU a carico solidale dell'attore e della convenuta
[...]
CP_2
Pisa, 21/03/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino