Trib. Pordenone, sentenza 23/12/2025, n. 678
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per lo scioglimento del matrimonio

    La Corte ha ritenuto sussistenti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015, dato che è trascorso il prescritto termine dalla comparizione delle parti nella procedura di separazione senza che abbiano ripreso la convivenza, né sia stata eccepita l'interruzione della separazione. Si è altresì ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.

  • Rigettato
    Autosufficienza economica della figlia maggiorenne

    La Corte ha ritenuto che, stante la contumacia della convenuta e l'assenza di intervento della figlia, nonché le informazioni presuntive fornite dal ricorrente (abbandono degli studi, possibile reperimento di un'occupazione lavorativa data l'età di 21 anni), sussistono elementi per ritenere insussistenti i presupposti per un contributo al mantenimento. Si è evidenziato che la figlia, in assenza di impegni di studio, può reperire un'attività lavorativa che le consenta l'indipendenza economica.

  • Rigettato
    Assenza di presupposti per assegno divorzile

    La Corte ha implicitamente rigettato la richiesta di assegno divorzile, pronunciando lo scioglimento del matrimonio e statuendo che nulla è dovuto per il mantenimento della figlia, senza menzionare alcun assegno per il coniuge. La decisione si concentra sull'assenza di domanda esplicita e sui presupposti di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pordenone, sentenza 23/12/2025, n. 678
    Giurisdizione : Trib. Pordenone
    Numero : 678
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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