TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente dott. ssa Giulia Dal Pos Giudice relatore dott. ssa Chiara Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2023
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. MIOTTO VALENTINA ricorrente contro
Controparte_1
Contumace convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note in sostituzione di udienza del
24/10/2025, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e cioè, per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Moldavia il 29/01/2022 statuendo altresì che: - nulla è più dovuto dal signor in favore Parte_1
della sig.ra per il mantenimento della figlia , ormai Controparte_2 Persona_1
1 maggiorenne e da ritenersi evidentemente autosufficiente o, comunque, per l'assenza di domanda e del presupposto della attuale convivenza con la madre. - nulla in favore della sig.ra a titolo di contributo al suo mantenimento/assegno divorzile, in Controparte_2
assenza di domanda e comunque dei presupposti di legge. - con vittoria di spese e compensi di causa. Con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale, stante la contumacia della resistente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza presidenziale il procuratore di parte ricorrente, Avv. Miotto, esibiva originale degli atti giudiziari notificato alla resistente, notifica tuttavia non andata a buon fine, benché tentata due volte, in quanto l'Ufficiale Giudiziario rilevava come “sconosciuto” il destinatario della notifica. Esibiva altresì certificato attestante come la resistente risultasse tuttora residente in [...], San Michele al Tagliamento (VE).
L'udienza veniva rinviata al 18.09.2023 per la rinnovazione della notifica, senza successo.
All'udienza il ricorrente confermava la volontà di divorziare, dichiarando di avere contatti saltuari e telefonici con la moglie e con la figlia, e di non essere a conoscenza di cosa facesse la figlia.
Alla successiva udienza, in data 11/12/2023, il Giudice concedeva termine per la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., rinviando all'8/04/2024.
All'udienza dell'8/04/2024 l'Avv. Miotto rappresentava che il suo assistito aveva avuto un infortunio, esibendo certificazione medica, che lo aveva costretto ad assentarsi dal lavoro per circa sei mesi, subendo, al rientro, un demansionamento, con riduzione di orario e di stipendio;
ribadiva di non essere a conoscenza di cosa facesse la figlia, ma di sapere per certo che aveva abbandonato gli studi.
Il giudice, vista la diminuita capacità economica del ricorrente, tenuto conto dell'assenza di notizie sulla figlia ma considerato che ella, essendo maggiorenne, avrebbe potuto, se diligente, reperire un'occupazione che le consentisse di ottenere un reddito proporzionale alle sue competenze, rideterminava in 150 euro il contributo al mantenimento dovuto da in favore della figlia maggiorenne , con decorrenza dal mese di marzo Parte_1 Per_1
2024, confermando, per il resto, i provvedimenti della separazione, per quanto attuali;
concedeva quindi i termini per memorie e ordinava la notifica dell'ordinanza alla resistente.
2 Veniva fissata udienza di comparizione in data 27/09/2024, e disposta trattazione scritta;
con proprie note, il procuratore del ricorrente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
Con memoria integrativa depositata in data 31/10/2024, il deduceva che: “Il Pt_1
ricorrente da anni ormai nulla sa di moglie e figlia, che hanno mantenuto la residenza anagrafica in San Michele al Tagliamento (Ve) Via Piave n. 3 ma ivi non sono reperibili, tanto da rendere necessaria la notifica degli atti relativi al presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art 143 c.p.c. - Da informazioni che il signor può evincere dai social Pt_1
media pare che abbia da tempo lasciato gli studi e sia in grado di provvedere da sé Per_1
al proprio sostentamento. - Dal canto suo il signor lavora sempre come operaio alle Pt_1
dipendenze di Tubificio del Friuli Spa pur percependo una retribuzione media complessivamente più bassa rispetto al passato;
ciò in conseguenza di un importante infortunio al piede sinistro occorsogli nel luglio 2023 che ne ha compromesso sensibilmente e per lungo periodo anche la capacità lavorativa;
ancor oggi deambula con l'ausilio di un bastone e non è in grado di svolgere tutto il lavoro straordinario che in passato gli garantiva un discreto reddito ulteriore rispetto alla paga base. - Il signor continua a risiedere Pt_1
in quella che è la casa coniugale acquistata in comproprietà tra i coniugi (e dalla quale la signora si è allontanata già prima della separazione); detto immobile è gravato CP_1
da mutuo cointestato tra i coniugi e che il ricorrente ha sempre pagato per intero, anche per la parte di competenza della moglie. - Appare equo, dunque, che considerata l'assenza di notizie di moglie e figlia, l'età di quest'ultima e le condizioni economiche del ricorrente, che quest'ultimo sia sollevato da ogni obbligo di mantenimento.”
Veniva infine fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 24/10/2025, a trattazione scritta, alla quale il ricorrente rinunciava ai termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/02/2023 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato il
29/01/2002 con la controparte in Moldavia, mai trascritto in Italia;
matrimonio dal quale in data 9/09/2004 è nata la figlia . Persona_2
3 Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza emessa dal Tribunale di Udine in data 9/08/2017, n. 1097/2017, e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte ricorrente chiedeva inoltre, per le ragioni esposte in ricorso, porsi a suo carico il pagamento di € 300 mensili per concorso al mantenimento ordinario della figlia, qualora la stessa non fosse economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da ricorso. Rappresentava che la figlia non risultava seguire alcun percorso di studi e di non avere notizia se fosse alla ricerca o avesse reperito qualche occupazione lavorativa.
Rappresentava di risiedere in quella che era stata la casa familiare, acquistata in comproprietà dai coniugi e dalla quale la signora si era allontanata già prima della CP_1
separazione, e di continuare a pagare per intero le rate del mutuo a suo tempo contratto e a loro cointestato.
Parte resistente rimaneva contumace.
Va, innanzitutto, affermata la sussistenza della giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3, par.
1, lett. a) Reg. (UE) 2019/1111, poiché entrambi i coniugi hanno la residenza abituale in
Italia. La legge applicabile allo scioglimento del matrimonio è quella italiana, ai sensi dell'art. 8, lett. a), del Reg. (UE) 1259/2010 ('Roma III'), mancando una scelta convenzionale dei coniugi e risultando accertata la loro comune residenza abituale in Italia. La circostanza che il matrimonio celebrato all'estero non sia stato trascritto in Italia non rileva ai fini della sua validità ed efficacia, poiché la trascrizione non ha efficacia costitutiva ma solo di pubblicità notizia, ed è dunque possibile procedere con la causa di divorzio (Trib. Ancona n.
1906/2016 VG).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
4 Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo il ricorrente evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, si osserva quanto segue. L'art. 337 septies c.c. stabilisce che: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto…”.
Sul punto occorre rilevare, stante la contumacia di parte convenuta, l'assenza di domanda rispetto alla statuizione di un contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne.
Nemmeno vi è stato intervento in giudizio da parte della figlia, titolare di un diritto al contributo di mantenimento in via concorrente con il genitore convivente.
In tema di contributo al mantenimento per i figli maggiorenni si richiamano i seguenti principi di diritto ribaditi, da ultimo, dalla Suprema Corte con la sentenza N. 12121/25 RG:
“Il dovere dei genitori di mantenere i figli, stabilito dall'art 315-bis c.c. e correlato alla responsabilità genitoriale, non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica,
o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto. …In tema di mantenimento dei figli maggiorenni, in conformità ai principi generali sull'onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, in primo luogo un onere di allegazione ed in secondo luogo l'onere della dimostrazione delle circostanze allegate ed in ipotesi contestate, onere quest'ultimo che si giova della possibilità di invocare presunzioni precise e univoche, che, laddove presenti, determinano nel controinteressato l'onere di dimostrare il contrario, secondo l'ordinario meccanismo processuale della prova per presunzione semplice. 8.3.- In tale ambito sono destinate a operare semplificazioni probatorie e presunzioni giurisprudenziali, ben potendosi il genitore, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, avvalere di presunzioni che, in ragione del decorso del tempo, operano contro il persistere del diritto al mantenimento, quando il figlio sia lontano dalla minore età.”
5 La Cassazione ha ribadito il principio per cui l'onere di provare il venire meno delle condizioni su cui si fonda la permanenza dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne può essere assolto anche per presunzioni: “Più specificamente, questa
Corte ha affermato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n.
38366/2021); ed ancora, si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023)”.
Gli elementi presuntivi dedotti dal ricorrente e desumibili dagli atti sono tali da dimostrare l'insussistenza dei presupposti per riconoscere un contributo di mantenimento in favore della figlia.
Il padre ha dedotto di avere sporadici rapporti telefonici con la ex moglie e con la figlia, e di avere appurato che quest'ultima non segue più alcun corso di studi.
Ha affermato che da anni ormai nulla sa di moglie e figlia, che hanno mantenuto la residenza anagrafica in San Michele al Tagliamento (Ve) Via Piave n. 3 ma ivi non sono reperibili, tanto da rendere necessaria la notifica degli atti relativi al presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art 143 c.p.c., e che da informazioni che il signor può evincere dai Pt_1
social media pare che abbia da tempo lasciato gli studi e sia in grado di provvedere Per_1
da sé al proprio sostentamento.
La ex moglie non ha ricevuto la notifica presso quella che è, anche attualmente, la sua residenza, e non è dato sapere se ella conviva ancora con la figlia.
La giovane ha ventuno anni e, in considerazione della sua età, può ritenersi in via presuntiva che, in assenza di impegni di studio, la ragazza possa reperire un'attività lavorativa che le
6 consenta di realizzare un'indipendenza economica corrispondente alla professionalità acquisita con il suo percorso formativo.
Ciò premesso, va accolta sul punto la domanda di parte ricorrente e disposto che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne.
Stante l'accoglimento delle domande di parte ricorrente, le spese seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022:
- giudizio di cognizione innanzi al Tribunale, causa di valore indeterminabile, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i minimi tabellari, in riferimento alla complessità bassa della vicenda, e all'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Moldavia in data 29/01/2002 tra e Controparte_1 [...]
e dichiara che nulla è dovuto da parte del ricorrente a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia maggiorenne.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2906,00, di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, 1453,00 per la fase decisoria, stante la sostanziale assenza di fase istruttoria, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 19/12/2025 dal Tribunale di Pordenone.
Il Giudice Relatore Il Presidente
d.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente dott. ssa Giulia Dal Pos Giudice relatore dott. ssa Chiara Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2023
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. MIOTTO VALENTINA ricorrente contro
Controparte_1
Contumace convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note in sostituzione di udienza del
24/10/2025, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., e cioè, per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Moldavia il 29/01/2022 statuendo altresì che: - nulla è più dovuto dal signor in favore Parte_1
della sig.ra per il mantenimento della figlia , ormai Controparte_2 Persona_1
1 maggiorenne e da ritenersi evidentemente autosufficiente o, comunque, per l'assenza di domanda e del presupposto della attuale convivenza con la madre. - nulla in favore della sig.ra a titolo di contributo al suo mantenimento/assegno divorzile, in Controparte_2
assenza di domanda e comunque dei presupposti di legge. - con vittoria di spese e compensi di causa. Con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale, stante la contumacia della resistente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza presidenziale il procuratore di parte ricorrente, Avv. Miotto, esibiva originale degli atti giudiziari notificato alla resistente, notifica tuttavia non andata a buon fine, benché tentata due volte, in quanto l'Ufficiale Giudiziario rilevava come “sconosciuto” il destinatario della notifica. Esibiva altresì certificato attestante come la resistente risultasse tuttora residente in [...], San Michele al Tagliamento (VE).
L'udienza veniva rinviata al 18.09.2023 per la rinnovazione della notifica, senza successo.
All'udienza il ricorrente confermava la volontà di divorziare, dichiarando di avere contatti saltuari e telefonici con la moglie e con la figlia, e di non essere a conoscenza di cosa facesse la figlia.
Alla successiva udienza, in data 11/12/2023, il Giudice concedeva termine per la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., rinviando all'8/04/2024.
All'udienza dell'8/04/2024 l'Avv. Miotto rappresentava che il suo assistito aveva avuto un infortunio, esibendo certificazione medica, che lo aveva costretto ad assentarsi dal lavoro per circa sei mesi, subendo, al rientro, un demansionamento, con riduzione di orario e di stipendio;
ribadiva di non essere a conoscenza di cosa facesse la figlia, ma di sapere per certo che aveva abbandonato gli studi.
Il giudice, vista la diminuita capacità economica del ricorrente, tenuto conto dell'assenza di notizie sulla figlia ma considerato che ella, essendo maggiorenne, avrebbe potuto, se diligente, reperire un'occupazione che le consentisse di ottenere un reddito proporzionale alle sue competenze, rideterminava in 150 euro il contributo al mantenimento dovuto da in favore della figlia maggiorenne , con decorrenza dal mese di marzo Parte_1 Per_1
2024, confermando, per il resto, i provvedimenti della separazione, per quanto attuali;
concedeva quindi i termini per memorie e ordinava la notifica dell'ordinanza alla resistente.
2 Veniva fissata udienza di comparizione in data 27/09/2024, e disposta trattazione scritta;
con proprie note, il procuratore del ricorrente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
Con memoria integrativa depositata in data 31/10/2024, il deduceva che: “Il Pt_1
ricorrente da anni ormai nulla sa di moglie e figlia, che hanno mantenuto la residenza anagrafica in San Michele al Tagliamento (Ve) Via Piave n. 3 ma ivi non sono reperibili, tanto da rendere necessaria la notifica degli atti relativi al presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art 143 c.p.c. - Da informazioni che il signor può evincere dai social Pt_1
media pare che abbia da tempo lasciato gli studi e sia in grado di provvedere da sé Per_1
al proprio sostentamento. - Dal canto suo il signor lavora sempre come operaio alle Pt_1
dipendenze di Tubificio del Friuli Spa pur percependo una retribuzione media complessivamente più bassa rispetto al passato;
ciò in conseguenza di un importante infortunio al piede sinistro occorsogli nel luglio 2023 che ne ha compromesso sensibilmente e per lungo periodo anche la capacità lavorativa;
ancor oggi deambula con l'ausilio di un bastone e non è in grado di svolgere tutto il lavoro straordinario che in passato gli garantiva un discreto reddito ulteriore rispetto alla paga base. - Il signor continua a risiedere Pt_1
in quella che è la casa coniugale acquistata in comproprietà tra i coniugi (e dalla quale la signora si è allontanata già prima della separazione); detto immobile è gravato CP_1
da mutuo cointestato tra i coniugi e che il ricorrente ha sempre pagato per intero, anche per la parte di competenza della moglie. - Appare equo, dunque, che considerata l'assenza di notizie di moglie e figlia, l'età di quest'ultima e le condizioni economiche del ricorrente, che quest'ultimo sia sollevato da ogni obbligo di mantenimento.”
Veniva infine fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 24/10/2025, a trattazione scritta, alla quale il ricorrente rinunciava ai termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/02/2023 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato il
29/01/2002 con la controparte in Moldavia, mai trascritto in Italia;
matrimonio dal quale in data 9/09/2004 è nata la figlia . Persona_2
3 Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza emessa dal Tribunale di Udine in data 9/08/2017, n. 1097/2017, e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte ricorrente chiedeva inoltre, per le ragioni esposte in ricorso, porsi a suo carico il pagamento di € 300 mensili per concorso al mantenimento ordinario della figlia, qualora la stessa non fosse economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da ricorso. Rappresentava che la figlia non risultava seguire alcun percorso di studi e di non avere notizia se fosse alla ricerca o avesse reperito qualche occupazione lavorativa.
Rappresentava di risiedere in quella che era stata la casa familiare, acquistata in comproprietà dai coniugi e dalla quale la signora si era allontanata già prima della CP_1
separazione, e di continuare a pagare per intero le rate del mutuo a suo tempo contratto e a loro cointestato.
Parte resistente rimaneva contumace.
Va, innanzitutto, affermata la sussistenza della giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3, par.
1, lett. a) Reg. (UE) 2019/1111, poiché entrambi i coniugi hanno la residenza abituale in
Italia. La legge applicabile allo scioglimento del matrimonio è quella italiana, ai sensi dell'art. 8, lett. a), del Reg. (UE) 1259/2010 ('Roma III'), mancando una scelta convenzionale dei coniugi e risultando accertata la loro comune residenza abituale in Italia. La circostanza che il matrimonio celebrato all'estero non sia stato trascritto in Italia non rileva ai fini della sua validità ed efficacia, poiché la trascrizione non ha efficacia costitutiva ma solo di pubblicità notizia, ed è dunque possibile procedere con la causa di divorzio (Trib. Ancona n.
1906/2016 VG).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
4 Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo il ricorrente evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, si osserva quanto segue. L'art. 337 septies c.c. stabilisce che: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto…”.
Sul punto occorre rilevare, stante la contumacia di parte convenuta, l'assenza di domanda rispetto alla statuizione di un contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne.
Nemmeno vi è stato intervento in giudizio da parte della figlia, titolare di un diritto al contributo di mantenimento in via concorrente con il genitore convivente.
In tema di contributo al mantenimento per i figli maggiorenni si richiamano i seguenti principi di diritto ribaditi, da ultimo, dalla Suprema Corte con la sentenza N. 12121/25 RG:
“Il dovere dei genitori di mantenere i figli, stabilito dall'art 315-bis c.c. e correlato alla responsabilità genitoriale, non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica,
o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto. …In tema di mantenimento dei figli maggiorenni, in conformità ai principi generali sull'onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, in primo luogo un onere di allegazione ed in secondo luogo l'onere della dimostrazione delle circostanze allegate ed in ipotesi contestate, onere quest'ultimo che si giova della possibilità di invocare presunzioni precise e univoche, che, laddove presenti, determinano nel controinteressato l'onere di dimostrare il contrario, secondo l'ordinario meccanismo processuale della prova per presunzione semplice. 8.3.- In tale ambito sono destinate a operare semplificazioni probatorie e presunzioni giurisprudenziali, ben potendosi il genitore, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, avvalere di presunzioni che, in ragione del decorso del tempo, operano contro il persistere del diritto al mantenimento, quando il figlio sia lontano dalla minore età.”
5 La Cassazione ha ribadito il principio per cui l'onere di provare il venire meno delle condizioni su cui si fonda la permanenza dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne può essere assolto anche per presunzioni: “Più specificamente, questa
Corte ha affermato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n.
38366/2021); ed ancora, si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023)”.
Gli elementi presuntivi dedotti dal ricorrente e desumibili dagli atti sono tali da dimostrare l'insussistenza dei presupposti per riconoscere un contributo di mantenimento in favore della figlia.
Il padre ha dedotto di avere sporadici rapporti telefonici con la ex moglie e con la figlia, e di avere appurato che quest'ultima non segue più alcun corso di studi.
Ha affermato che da anni ormai nulla sa di moglie e figlia, che hanno mantenuto la residenza anagrafica in San Michele al Tagliamento (Ve) Via Piave n. 3 ma ivi non sono reperibili, tanto da rendere necessaria la notifica degli atti relativi al presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art 143 c.p.c., e che da informazioni che il signor può evincere dai Pt_1
social media pare che abbia da tempo lasciato gli studi e sia in grado di provvedere Per_1
da sé al proprio sostentamento.
La ex moglie non ha ricevuto la notifica presso quella che è, anche attualmente, la sua residenza, e non è dato sapere se ella conviva ancora con la figlia.
La giovane ha ventuno anni e, in considerazione della sua età, può ritenersi in via presuntiva che, in assenza di impegni di studio, la ragazza possa reperire un'attività lavorativa che le
6 consenta di realizzare un'indipendenza economica corrispondente alla professionalità acquisita con il suo percorso formativo.
Ciò premesso, va accolta sul punto la domanda di parte ricorrente e disposto che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne.
Stante l'accoglimento delle domande di parte ricorrente, le spese seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022:
- giudizio di cognizione innanzi al Tribunale, causa di valore indeterminabile, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i minimi tabellari, in riferimento alla complessità bassa della vicenda, e all'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Moldavia in data 29/01/2002 tra e Controparte_1 [...]
e dichiara che nulla è dovuto da parte del ricorrente a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia maggiorenne.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2906,00, di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, 1453,00 per la fase decisoria, stante la sostanziale assenza di fase istruttoria, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 19/12/2025 dal Tribunale di Pordenone.
Il Giudice Relatore Il Presidente
d.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
7