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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5101 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5101 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO Parte_1
CAROTENUTO
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] con l'Avv. GUIDO EUDIZI
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2022, ritualmente notificato all' , il CP_1 ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici agli arti inferiori,” dal medesimo asseritamente contratta a causa dell'attività lavorativa espletata dal
01/03/1978 al 30/11/2021, in qualità di operaio fabbro, alle dipendenze delle ditte specificamente indicate in ricorso, patologia che avrebbe determinato una compromissione della propria integrità psicofisica nella misura del 15%.
Deducendo di aver denunciato tale malattia all' e di avere infruttuosamente CP_1 esperito i rimedi amministrativi, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento di un indennizzo in conto capitale rapportato al predetto grado di invalidità, oltre accessori di legge.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, espletata la prova per testi e disposta una
CTU medico-legale, la causa è stata discussa all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria e dell'espletata CTU, la domanda formulata con il ricorso deve ritenersi fondata, seppur nei limiti di seguito indicati.
Giova premettere, in via generale, che nel nostro ordinamento le malattie professionali sono regolamentate dal c.d. sistema misto: per quelle tabellate
(risultanti dagli elenchi allegati al T.U. 1124/65 come modificate ed integrate dal
DM del 09.04.2008), entro certi limiti di tempo e per determinate lavorazioni,
l'origine professionale è presunta;
per le patologie non tabellate, invece, è onere del lavoratore dimostrare la presenza di un rischio lavorativo, nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la patologia sviluppata.
Per quanto riguarda in particolare le seconde, come quelle che vengono in rilievo nell'odierno giudizio, la giurisprudenza consolidata ha affermato che qualora sia le lavorazioni sia la malattia di cui è affetto l'assicurato non siano incluse nelle richiamate tabelle, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di presunzioni ma di una specifica dimostrazione che deve però essere fornita in termini di rilevante probabilità e non di mera possibilità.
Al riguardo, si veda, da ultimo, Cassazione Sez. Lav. n. 29975/2022, con la quale è stato ribadito che “in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia) è necessario pur sempre che si tratti di una probabilità qualificata da verificarsi attraverso ulteriori dati (come ad esempio i dati epidemiologici) in grado di tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziaria”.
Nel caso di specie, costituendo la patologia descritta in ricorso malattia non tabellata ad eziologia cd. multifattoriale, era onere di parte ricorrente indicare e provare le concrete modalità di lavoro che l'hanno visto impegnato negli anni e dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la particolarità delle mansioni svolte in qualità di autista di linea e la patologia da cui il medesimo è affetto.
Sotto il primo profilo, le risultanze dell'istruttoria consentono di ritenere provate le mansioni del ricorrente con le modalità descritte in ricorso, avendo i testi escussi confermato che il , nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative di Pt_1 fabbro, era costantemente esposto ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale di carichi anche molto pesanti e dall'inevitabile adozione di posture incongrue.
Quanto all'accertamento della correlabilità patogenetica tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e l'insorgenza dell'infermità denunciata, il CTU nominato in questa sede, dott. all'esito di un'attenta analisi delle mansioni svolte Persona_1
e del relativo rischio lavorativo, ha concluso che “la spondilopatia lombare dalla quale il Sig. risulta affetto può ritenersi realizzata nell'esercizio e a Pt_1 causa di una lavorazione tutelata dall' , poiché correlabile ai fattori di rischio CP_1
(movimentazione manuale di carichi) attribuibili all'attività lavorativa dedotta in ricorso.”. In ordine, poi, alla valutazione del danno, il CTU, premesso che “la voce n. 213 della “Tabella delle menomazioni” ascrive la “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” ad una percentuale di invalidità fino al 12%, valore massimo di una fascia che, ovviamente, in caso di estrinsecazione clinica non particolarmente accentuata può e deve essere proporzionalmente ridotto”, ha evidenziato come, nel caso di specie, “considerando che allo stato attuale
l'interessamento funzionale del rachide lombare su base antalgica risulta di moderata media entità” e che “i segni strumentali di interessamento radicolare lombare depongono per un danno neurogeno irritativo e per sfumato interessamento motorio a sinistra in assenza di documentata denervazione in atto, coerenti con
l'obiettività rilevata”, “in via proporzionale alla citata voce n. 213 è possibile formulare un giudizio di danno biologico permanente nella misura del 7% (sette per cento).”.
Orbene, alla luce della consulenza tecnica in atti, le cui conclusioni devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi, nonché immuni da vizi logici, deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere dall' un indennizzo in conto capitale per il danno biologico subito, ex CP_1 art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. 23.2.2000 n. 38, commisurato ad una invalidità permanente complessiva del 7% decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dal dovuto a saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda attorea, possono essere compensate per ½, con condanna dell' alla refusione della CP_1 restante metà, liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono invece essere poste ad esclusivo carico dell' , avendo consentito di valutare l'effettiva incidenza sulla CP_1 salute del ricorrente della malattia professionale dal medesimo sviluppata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - accerta e dichiara l'origine professionale della patologia “spondilosi lombare plurisegmentaria;
discopatie degenerative L1-S1; ernie discali protruse e contenute
a livello L2-L3, L3-L4 e L4-L5 con maggiore estrinsecazione verso sinistra;
protrusione discale ad ampio raggio L5-S1 con impegno foraminale sinistro”, da cui il ricorrente è affetto;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore di un indennizzo in CP_1 conto capitale ex art. 13 comma 2 lett. a) del d.lgs. 38/2000, rapportato ad un grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari al 7%, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dalla data della domanda amministrativa al saldo;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' alla rifusione della restante CP_1 metà, liquidata in complessivi € 1.348,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Tivoli, 22/12/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5101 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO Parte_1
CAROTENUTO
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] con l'Avv. GUIDO EUDIZI
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2022, ritualmente notificato all' , il CP_1 ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici agli arti inferiori,” dal medesimo asseritamente contratta a causa dell'attività lavorativa espletata dal
01/03/1978 al 30/11/2021, in qualità di operaio fabbro, alle dipendenze delle ditte specificamente indicate in ricorso, patologia che avrebbe determinato una compromissione della propria integrità psicofisica nella misura del 15%.
Deducendo di aver denunciato tale malattia all' e di avere infruttuosamente CP_1 esperito i rimedi amministrativi, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento di un indennizzo in conto capitale rapportato al predetto grado di invalidità, oltre accessori di legge.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, espletata la prova per testi e disposta una
CTU medico-legale, la causa è stata discussa all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria e dell'espletata CTU, la domanda formulata con il ricorso deve ritenersi fondata, seppur nei limiti di seguito indicati.
Giova premettere, in via generale, che nel nostro ordinamento le malattie professionali sono regolamentate dal c.d. sistema misto: per quelle tabellate
(risultanti dagli elenchi allegati al T.U. 1124/65 come modificate ed integrate dal
DM del 09.04.2008), entro certi limiti di tempo e per determinate lavorazioni,
l'origine professionale è presunta;
per le patologie non tabellate, invece, è onere del lavoratore dimostrare la presenza di un rischio lavorativo, nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la patologia sviluppata.
Per quanto riguarda in particolare le seconde, come quelle che vengono in rilievo nell'odierno giudizio, la giurisprudenza consolidata ha affermato che qualora sia le lavorazioni sia la malattia di cui è affetto l'assicurato non siano incluse nelle richiamate tabelle, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di presunzioni ma di una specifica dimostrazione che deve però essere fornita in termini di rilevante probabilità e non di mera possibilità.
Al riguardo, si veda, da ultimo, Cassazione Sez. Lav. n. 29975/2022, con la quale è stato ribadito che “in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia) è necessario pur sempre che si tratti di una probabilità qualificata da verificarsi attraverso ulteriori dati (come ad esempio i dati epidemiologici) in grado di tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziaria”.
Nel caso di specie, costituendo la patologia descritta in ricorso malattia non tabellata ad eziologia cd. multifattoriale, era onere di parte ricorrente indicare e provare le concrete modalità di lavoro che l'hanno visto impegnato negli anni e dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la particolarità delle mansioni svolte in qualità di autista di linea e la patologia da cui il medesimo è affetto.
Sotto il primo profilo, le risultanze dell'istruttoria consentono di ritenere provate le mansioni del ricorrente con le modalità descritte in ricorso, avendo i testi escussi confermato che il , nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative di Pt_1 fabbro, era costantemente esposto ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale di carichi anche molto pesanti e dall'inevitabile adozione di posture incongrue.
Quanto all'accertamento della correlabilità patogenetica tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e l'insorgenza dell'infermità denunciata, il CTU nominato in questa sede, dott. all'esito di un'attenta analisi delle mansioni svolte Persona_1
e del relativo rischio lavorativo, ha concluso che “la spondilopatia lombare dalla quale il Sig. risulta affetto può ritenersi realizzata nell'esercizio e a Pt_1 causa di una lavorazione tutelata dall' , poiché correlabile ai fattori di rischio CP_1
(movimentazione manuale di carichi) attribuibili all'attività lavorativa dedotta in ricorso.”. In ordine, poi, alla valutazione del danno, il CTU, premesso che “la voce n. 213 della “Tabella delle menomazioni” ascrive la “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” ad una percentuale di invalidità fino al 12%, valore massimo di una fascia che, ovviamente, in caso di estrinsecazione clinica non particolarmente accentuata può e deve essere proporzionalmente ridotto”, ha evidenziato come, nel caso di specie, “considerando che allo stato attuale
l'interessamento funzionale del rachide lombare su base antalgica risulta di moderata media entità” e che “i segni strumentali di interessamento radicolare lombare depongono per un danno neurogeno irritativo e per sfumato interessamento motorio a sinistra in assenza di documentata denervazione in atto, coerenti con
l'obiettività rilevata”, “in via proporzionale alla citata voce n. 213 è possibile formulare un giudizio di danno biologico permanente nella misura del 7% (sette per cento).”.
Orbene, alla luce della consulenza tecnica in atti, le cui conclusioni devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi, nonché immuni da vizi logici, deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere dall' un indennizzo in conto capitale per il danno biologico subito, ex CP_1 art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. 23.2.2000 n. 38, commisurato ad una invalidità permanente complessiva del 7% decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dal dovuto a saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda attorea, possono essere compensate per ½, con condanna dell' alla refusione della CP_1 restante metà, liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono invece essere poste ad esclusivo carico dell' , avendo consentito di valutare l'effettiva incidenza sulla CP_1 salute del ricorrente della malattia professionale dal medesimo sviluppata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - accerta e dichiara l'origine professionale della patologia “spondilosi lombare plurisegmentaria;
discopatie degenerative L1-S1; ernie discali protruse e contenute
a livello L2-L3, L3-L4 e L4-L5 con maggiore estrinsecazione verso sinistra;
protrusione discale ad ampio raggio L5-S1 con impegno foraminale sinistro”, da cui il ricorrente è affetto;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore di un indennizzo in CP_1 conto capitale ex art. 13 comma 2 lett. a) del d.lgs. 38/2000, rapportato ad un grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari al 7%, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dalla data della domanda amministrativa al saldo;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' alla rifusione della restante CP_1 metà, liquidata in complessivi € 1.348,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Tivoli, 22/12/2025
Il Giudice
GI Busoli