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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/12/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1766/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. dott.ssa Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/07/2025 da
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARTA FILIPPO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
contro
(C.F./P.I. ), contumace CP_1 C.F._2
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
OGGETTO: Divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra
[...]
e il Signor in Alghero (SS), il 30.09.2012 - trascritto nel Registro Parte_1 CP_1 degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alghero al n. 5 P.1 Uff. 1
pagina 1 di 7 dell'anno 2012 - ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) l'affidamento in forma esclusiva della figlia alla madre, presso la quale Persona_1 avrà la dimora e la residenza privilegiata nell'appartamento sito in Alghero (SS), via Casa Sea n. 24.
c) potrà vedere e tenere con sé la figlia - durante la settimana, il giorno del CP_1 compleanno e durante le vacanze pasquali, natalizie ed estive – così come verrà concordato dai genitori in corso di causa e/o come verrà stabilito dal Tribunale. d) Stabilire che sia CP_1 tenuto a contribuire al mantenimento della figlia , mediante la corresponsione della somma Per_1 mensile, complessiva di € 400,00 (quattrocento/00) da corrispondere a favore della sig.ra
[...]
entro e non oltre il cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT, oltre a contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, così come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense con il protocollo del 29.11.2017”.
parte resistente: nessuna conclusione stante la contumacia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 25.7.2025, ritualmente notificato, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in Alghero (SS), il 30.09.2012 (trascritto nel Registro CP_1 degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alghero al n. 5 P.1 Uff. 1 dell'anno 2012), che da tale unione nasceva il 28.03.2014 la figlia e dal quale si era separata Per_1 con accordo di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Sassari del
20/07/2017, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Più nel dettaglio, la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo a sé, nonché la predisposizione del CP_ calendario di visita (ove non raggiunto l'accordo con l' nelle more del giudizio); chiedeva, infine, di fissare l'assegno di mantenimento a favore della figlia per la somma di € 400,00 mensile, Per_1 oltre il 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione del 100% dell'assegno unico. CP_ La giustificava tali richieste, atteso che l dal mese di ottobre 2022 all'attualità, si era Pt_1 completamente disinteressato della figlia minore, non rispettando il calendario di visite concordato in sede di separazione - fondamentale per il benessere psicologico di - ed omettendo di versare Per_1 spontaneamente a favore di quest'ultima l'indennità mensile di mantenimento (fissato in sede di separazione in Euro 200,00 mensili) ed il 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 7 inoltre, era risultato il tentativo della di ottenere forzosamente quanto dovuto, a titolo di Pt_2 Pt_1 mantenimento, dal padre della minore (v. copia c/c pignorati presso le Poste Italiane spa e Money spa, in seguito alla notifica all'atto di precetto dell'importo di € 13.707,49, risultati incapienti e querela sporta nei confronti di , ove la ricorrente denunciava il ripetuto e costante CP_1 inadempimento di quest'ultimo).
Il resistente non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica (eseguita a mani proprie dall'Ufficiale giudiziario il 18.9.2025 presso l'indirizzo di residenza), ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 4.12.2025.
Alla stessa udienza, il Giudice rel. sentiva personalmente la parte ricorrente che nel confermare il contenuto del ricorso, aggiungeva: “il padre non mi vuole né vedere né sentire;
percepisco solo il 50% dell'assegno unico (100,00 euro) presumo che la restante parte venga percepita dal padre nonostante non si occupi in nessun modo della figlia;
solo in rarissime occasioni la figlia sente il padre al telefono per iniziativa della minore, ma non lo frequenta ormai dal 2022. La figlia, di recente, gli aveva anche chiesto di partecipare alla sua prima comunione e nonostante la promessa che sarebbe passato non si
è fatto vivo”. Non versa alcun tipo di mantenimento né provvede ai bisogni della figlia in altro modo”.
Ella riferiva, infine, di aver riscontrato gravi difficoltà nell'assumere decisioni importanti per la figlia a causa della totale assenza di contatti con il padre, completamente disinteressato;
dichiarava di svolgere il lavoro di cameriera e di sapere che l' stagionalmente lavori come cuoco, non aggiungendo CP_1 dettagli precisi sui redditi, stante l'assenza di rapporti e l'esito poco proficuo dell'azione esecutiva.
All'esito, il Giudice rel. tratteneva la causa in decisione, disponendo in via temporanea ed urgente in conformità alle richieste della ricorrente, ricorrendone i presupposti.
***
La domanda di divorzio
Ciò premesso la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Alghero (SS), il 30.09.2012 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Alghero al n. 5 P.1 Uff. 1 dell'anno 2012), dalla cui unione è nata la figlia Per_1
(28.03.2014).
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari del
20.07.2017. pagina 3 di 7 Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la parte ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett. b),
L. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Responsabilità genitoriale.
Per quanto concerne la responsabilità genitoriale, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore Per_1
Sul punto, si osserva come il regime di affidamento condiviso rappresenta il regime generale di esercizio della responsabilità genitoriale, privilegiato dal legislatore, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi e comprovati motivi, sicché l'affidamento esclusivo dei minori ad un solo genitore costituisce un'ipotesi residuale in presenza di ragioni che lo rendano necessario.
Peraltro, l'affidamento condiviso dei figli minori non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i genitori, che spesso connota i procedimenti di divorzio, bensì, tale regime può essere derogato allorquando sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psicofisico.
In particolare, l'applicazione del principio dell'affidamento esclusivo presuppone una duplice verifica, da un lato, l'inadeguatezza di un genitore e, dall'altro lato, della capacità dell'altro genitore di esercitare in autonomia la responsabilità genitoriale sul minore.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene la conformità di tale regime nell'interesse esclusivo della minore.
È, infatti, emerso dalle dichiarazioni rese dalla madre, come quest'ultimo - a partire dal mese di ottobre
2022 - si sia reso sostanzialmente irreperibile, interrompendo totalmente i rapporti con la Pt_1
(rendendo, di fatto, impossibile l'esercizio della responsabilità genitoriale in modo condiviso, creando non poche difficoltà alla donna, quando si è trattato di assumere decisioni rilevanti per la minore, ad esempio sotto il profilo sanitario o scolastico) e limitando i contatti con la figlia a sporadiche telefonate CP_ (contatti cercati esclusivamente da;
di fatto, l' non vede e non frequenta la minore da anni, Per_1 con chiaro disinteresse nei suoi confronti sotto tutti gli aspetti (arrivando, perfino, a mancare ad eventi importanti, come la prima comunione, nonostante la promessa, non mantenuta, di esserci), con evidenti risvolti negativi per il benessere psicofisico della minore.
pagina 4 di 7 Preme, dunque, evidenziare come tali allegazioni non siano state contraddette da diversi elementi di valutazione;
del resto, il comportamento processuale del resistente, perfettamente a conoscenza delle richieste avanzate dalla (avendo ricevuto a mani proprie il 18 settembre 2025 la notifica del Pt_1 ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) non fa che rendere ancor più manifesto il suo distacco e la volontà di non occuparsi della figlia, non solo sotto il profilo prettamente economico.
Tale situazione è certamente pregiudizievole per la minore, la cui crescita, educazione e cura nonché
l'accesso alle opportunità di studio e/o extrascolastiche rischiano di essere rallentate e/o impedite dall'assenza del padre.
Di contro, non sono emerse criticità in ordine all'idoneità della madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, atteso che - di fatto - ella si occupa autonomamente della figlia ormai da diversi anni, senza poter affidamento sulla figura paterna nella gestione quotidiana, cura ed educazione della minore.
E' evidente la centralità della nella vita di trattandosi dell'unica figura genitoriale di Pt_1 Per_1 riferimento;
per tale motivo, si ritiene conforme all'interesse della minore il suo affidamento esclusivo alla madre, presso cui sarà collocata ed ove continuerà ad avere la residenza anagrafica.
In ordine alle visite, vista l'età della minore ed essendo il padre assente ormai da diverso tempo dalla sua vita, il Tribunale non ritiene opportuno regolare un calendario di visita.
Qualora il padre decida di riprendere la frequentazione con la figlia, previo consenso di quest'ultima
(ormai preadolescente) - egli potrà contattare la madre per concordare modalità e tempi, compatibilmente con gli impegni e le attività svolte dalla minore.
Mantenimento dei figli
Passando poi al mantenimento dei figli, la ricorrente ha chiesto di fissare un contributo al mantenimento per la somma mensile di € 400, oltre rivalutazione ISTAT, il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
Ai sensi di quanto previsto dall'art 147 c.c., il genitore non collocatario è tenuto a mantenere economicamente i figli contribuendo indirettamente e periodicamente alle spese connesse ai bisogni ordinari della prole (cfr. C. Cass. n. 16739/2020: l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento pagina 5 di 7 correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”).
A tal proposito, la ricorrente ha rappresentato di svolgere il lavoro di cameriera.
Stante la contumacia, non sono emersi indici reddituali del resistente;
soltanto la ha riferito di Pt_1
CP_ essere a conoscenza del fatto che l' lavori stagionalmente come cuoco.
In assenza di ulteriori dati patrimoniali, tenuto conto delle esigenze della minore, strettamente correlate alla sua età e dell'attuale costo della vita, il Collegio ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento in € 400,00 mensili.
Dunque, si pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondi gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida CNF.
Inoltre, considerato che l'assegno unico familiare ha natura di sostegno nell'interesse esclusivo della minore e rilevato che, nel caso di specie, è collocata in via esclusiva presso la madre, si ritiene Per_1 di dover a lei riconoscere il diritto di percepire integralmente l'assegno unico erogato dall' . CP_2
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti ammissibili e rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Alghero (SS), il 30.09.2012 (trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alghero al n. 5 P.1 Uff. 1 dell'anno
2012);
2) affida la minore in modo esclusivo alla madre presso cui sarà Per_1 Parte_1 collocata, mantenendo la residenza anagrafica all'indirizzo di via Casa Sea n. 24 (Alghero), con attribuzione alla medesima della facoltà di rapportarsi autonomamente con le autorità scolastiche, sanitarie ed amministrative e di assumere tutte le decisioni necessarie nell'interesse della minore;
pagina 6 di 7 3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore CP_1 mediante versamento di un assegno mensile pari a € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee Guida del CNF;
4) accerta e dichiara il diritto di , in qualità di genitore collocatario con Parte_1 poteri autonomi, di percepire integralmente l'assegno unico universale erogato dall' CP_2 nell'interesse del figlio;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Claudia Manconi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. dott.ssa Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/07/2025 da
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARTA FILIPPO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
contro
(C.F./P.I. ), contumace CP_1 C.F._2
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
OGGETTO: Divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra
[...]
e il Signor in Alghero (SS), il 30.09.2012 - trascritto nel Registro Parte_1 CP_1 degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alghero al n. 5 P.1 Uff. 1
pagina 1 di 7 dell'anno 2012 - ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) l'affidamento in forma esclusiva della figlia alla madre, presso la quale Persona_1 avrà la dimora e la residenza privilegiata nell'appartamento sito in Alghero (SS), via Casa Sea n. 24.
c) potrà vedere e tenere con sé la figlia - durante la settimana, il giorno del CP_1 compleanno e durante le vacanze pasquali, natalizie ed estive – così come verrà concordato dai genitori in corso di causa e/o come verrà stabilito dal Tribunale. d) Stabilire che sia CP_1 tenuto a contribuire al mantenimento della figlia , mediante la corresponsione della somma Per_1 mensile, complessiva di € 400,00 (quattrocento/00) da corrispondere a favore della sig.ra
[...]
entro e non oltre il cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT, oltre a contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, così come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense con il protocollo del 29.11.2017”.
parte resistente: nessuna conclusione stante la contumacia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 25.7.2025, ritualmente notificato, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in Alghero (SS), il 30.09.2012 (trascritto nel Registro CP_1 degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alghero al n. 5 P.1 Uff. 1 dell'anno 2012), che da tale unione nasceva il 28.03.2014 la figlia e dal quale si era separata Per_1 con accordo di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Sassari del
20/07/2017, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Più nel dettaglio, la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo a sé, nonché la predisposizione del CP_ calendario di visita (ove non raggiunto l'accordo con l' nelle more del giudizio); chiedeva, infine, di fissare l'assegno di mantenimento a favore della figlia per la somma di € 400,00 mensile, Per_1 oltre il 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione del 100% dell'assegno unico. CP_ La giustificava tali richieste, atteso che l dal mese di ottobre 2022 all'attualità, si era Pt_1 completamente disinteressato della figlia minore, non rispettando il calendario di visite concordato in sede di separazione - fondamentale per il benessere psicologico di - ed omettendo di versare Per_1 spontaneamente a favore di quest'ultima l'indennità mensile di mantenimento (fissato in sede di separazione in Euro 200,00 mensili) ed il 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 7 inoltre, era risultato il tentativo della di ottenere forzosamente quanto dovuto, a titolo di Pt_2 Pt_1 mantenimento, dal padre della minore (v. copia c/c pignorati presso le Poste Italiane spa e Money spa, in seguito alla notifica all'atto di precetto dell'importo di € 13.707,49, risultati incapienti e querela sporta nei confronti di , ove la ricorrente denunciava il ripetuto e costante CP_1 inadempimento di quest'ultimo).
Il resistente non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica (eseguita a mani proprie dall'Ufficiale giudiziario il 18.9.2025 presso l'indirizzo di residenza), ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 4.12.2025.
Alla stessa udienza, il Giudice rel. sentiva personalmente la parte ricorrente che nel confermare il contenuto del ricorso, aggiungeva: “il padre non mi vuole né vedere né sentire;
percepisco solo il 50% dell'assegno unico (100,00 euro) presumo che la restante parte venga percepita dal padre nonostante non si occupi in nessun modo della figlia;
solo in rarissime occasioni la figlia sente il padre al telefono per iniziativa della minore, ma non lo frequenta ormai dal 2022. La figlia, di recente, gli aveva anche chiesto di partecipare alla sua prima comunione e nonostante la promessa che sarebbe passato non si
è fatto vivo”. Non versa alcun tipo di mantenimento né provvede ai bisogni della figlia in altro modo”.
Ella riferiva, infine, di aver riscontrato gravi difficoltà nell'assumere decisioni importanti per la figlia a causa della totale assenza di contatti con il padre, completamente disinteressato;
dichiarava di svolgere il lavoro di cameriera e di sapere che l' stagionalmente lavori come cuoco, non aggiungendo CP_1 dettagli precisi sui redditi, stante l'assenza di rapporti e l'esito poco proficuo dell'azione esecutiva.
All'esito, il Giudice rel. tratteneva la causa in decisione, disponendo in via temporanea ed urgente in conformità alle richieste della ricorrente, ricorrendone i presupposti.
***
La domanda di divorzio
Ciò premesso la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Alghero (SS), il 30.09.2012 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Alghero al n. 5 P.1 Uff. 1 dell'anno 2012), dalla cui unione è nata la figlia Per_1
(28.03.2014).
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari del
20.07.2017. pagina 3 di 7 Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la parte ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett. b),
L. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Responsabilità genitoriale.
Per quanto concerne la responsabilità genitoriale, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore Per_1
Sul punto, si osserva come il regime di affidamento condiviso rappresenta il regime generale di esercizio della responsabilità genitoriale, privilegiato dal legislatore, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi e comprovati motivi, sicché l'affidamento esclusivo dei minori ad un solo genitore costituisce un'ipotesi residuale in presenza di ragioni che lo rendano necessario.
Peraltro, l'affidamento condiviso dei figli minori non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i genitori, che spesso connota i procedimenti di divorzio, bensì, tale regime può essere derogato allorquando sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psicofisico.
In particolare, l'applicazione del principio dell'affidamento esclusivo presuppone una duplice verifica, da un lato, l'inadeguatezza di un genitore e, dall'altro lato, della capacità dell'altro genitore di esercitare in autonomia la responsabilità genitoriale sul minore.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene la conformità di tale regime nell'interesse esclusivo della minore.
È, infatti, emerso dalle dichiarazioni rese dalla madre, come quest'ultimo - a partire dal mese di ottobre
2022 - si sia reso sostanzialmente irreperibile, interrompendo totalmente i rapporti con la Pt_1
(rendendo, di fatto, impossibile l'esercizio della responsabilità genitoriale in modo condiviso, creando non poche difficoltà alla donna, quando si è trattato di assumere decisioni rilevanti per la minore, ad esempio sotto il profilo sanitario o scolastico) e limitando i contatti con la figlia a sporadiche telefonate CP_ (contatti cercati esclusivamente da;
di fatto, l' non vede e non frequenta la minore da anni, Per_1 con chiaro disinteresse nei suoi confronti sotto tutti gli aspetti (arrivando, perfino, a mancare ad eventi importanti, come la prima comunione, nonostante la promessa, non mantenuta, di esserci), con evidenti risvolti negativi per il benessere psicofisico della minore.
pagina 4 di 7 Preme, dunque, evidenziare come tali allegazioni non siano state contraddette da diversi elementi di valutazione;
del resto, il comportamento processuale del resistente, perfettamente a conoscenza delle richieste avanzate dalla (avendo ricevuto a mani proprie il 18 settembre 2025 la notifica del Pt_1 ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) non fa che rendere ancor più manifesto il suo distacco e la volontà di non occuparsi della figlia, non solo sotto il profilo prettamente economico.
Tale situazione è certamente pregiudizievole per la minore, la cui crescita, educazione e cura nonché
l'accesso alle opportunità di studio e/o extrascolastiche rischiano di essere rallentate e/o impedite dall'assenza del padre.
Di contro, non sono emerse criticità in ordine all'idoneità della madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, atteso che - di fatto - ella si occupa autonomamente della figlia ormai da diversi anni, senza poter affidamento sulla figura paterna nella gestione quotidiana, cura ed educazione della minore.
E' evidente la centralità della nella vita di trattandosi dell'unica figura genitoriale di Pt_1 Per_1 riferimento;
per tale motivo, si ritiene conforme all'interesse della minore il suo affidamento esclusivo alla madre, presso cui sarà collocata ed ove continuerà ad avere la residenza anagrafica.
In ordine alle visite, vista l'età della minore ed essendo il padre assente ormai da diverso tempo dalla sua vita, il Tribunale non ritiene opportuno regolare un calendario di visita.
Qualora il padre decida di riprendere la frequentazione con la figlia, previo consenso di quest'ultima
(ormai preadolescente) - egli potrà contattare la madre per concordare modalità e tempi, compatibilmente con gli impegni e le attività svolte dalla minore.
Mantenimento dei figli
Passando poi al mantenimento dei figli, la ricorrente ha chiesto di fissare un contributo al mantenimento per la somma mensile di € 400, oltre rivalutazione ISTAT, il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
Ai sensi di quanto previsto dall'art 147 c.c., il genitore non collocatario è tenuto a mantenere economicamente i figli contribuendo indirettamente e periodicamente alle spese connesse ai bisogni ordinari della prole (cfr. C. Cass. n. 16739/2020: l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento pagina 5 di 7 correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”).
A tal proposito, la ricorrente ha rappresentato di svolgere il lavoro di cameriera.
Stante la contumacia, non sono emersi indici reddituali del resistente;
soltanto la ha riferito di Pt_1
CP_ essere a conoscenza del fatto che l' lavori stagionalmente come cuoco.
In assenza di ulteriori dati patrimoniali, tenuto conto delle esigenze della minore, strettamente correlate alla sua età e dell'attuale costo della vita, il Collegio ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento in € 400,00 mensili.
Dunque, si pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondi gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida CNF.
Inoltre, considerato che l'assegno unico familiare ha natura di sostegno nell'interesse esclusivo della minore e rilevato che, nel caso di specie, è collocata in via esclusiva presso la madre, si ritiene Per_1 di dover a lei riconoscere il diritto di percepire integralmente l'assegno unico erogato dall' . CP_2
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti ammissibili e rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Alghero (SS), il 30.09.2012 (trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Alghero al n. 5 P.1 Uff. 1 dell'anno
2012);
2) affida la minore in modo esclusivo alla madre presso cui sarà Per_1 Parte_1 collocata, mantenendo la residenza anagrafica all'indirizzo di via Casa Sea n. 24 (Alghero), con attribuzione alla medesima della facoltà di rapportarsi autonomamente con le autorità scolastiche, sanitarie ed amministrative e di assumere tutte le decisioni necessarie nell'interesse della minore;
pagina 6 di 7 3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore CP_1 mediante versamento di un assegno mensile pari a € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee Guida del CNF;
4) accerta e dichiara il diritto di , in qualità di genitore collocatario con Parte_1 poteri autonomi, di percepire integralmente l'assegno unico universale erogato dall' CP_2 nell'interesse del figlio;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Claudia Manconi
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