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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
OL LU NA, TO
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 535/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 199/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 1
e pubblicata il 05/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 1T 002502 000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il signor Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 199/2025 - pronunciata in data 20 dicembre 2024 e depositata in segreteria in data 5 maggio 2025 - con la quale la prima sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di liquidazione numero 20211T002502000 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Sassari per imposta di registro anno 2021, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Oggetto della ripresa la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa acquistata in data 21 aprile 2021 e, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, non ultimata entro i successivi tre anni.
Il contribuente proponeva, quindi, appello eccependo la omessa pronuncia e la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile) e la omessa motivazione su atti e fatti (violazione cell'articolo 132 comma 2 numero del codice di procedura civile) nonché la contraddittorietà della motivazione.
L'ufficio si è ritualmente costituito in giudizio per chiedere la conferma della prima sentenza e della pretesa tributaria.
All'udienza in data 9 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è da da rigettare con conseguente conferma della sentenza impugnata della quale questo collegio condivide i contenuti, sia in fatto sia in diritto, e le conclusioni.
Premesso che l'atto è stato emesso nel pieno rispetto della normativa vigente, è motivato e ha messo il contribuente nella condizione di proporre tempestivo e puntuale ricorso introduttivo, va sottolineato che, effettivamente, la mancata ultimazione dei lavori di costruzione nei termini previsti dalla normativa vigente comporta necessariamente la decadenza dai benefici della così detta "prima casa" per mancata destinazione dell'immobile a civile abitazione non di lusso, termine che decorre, nella forma più favorevole al soggetto acquirente, dalla data di registrazione dell'atto di acquisto.
Nella fattispecie in esame l'atto notarile è stato registrato in data 21 aprile 2021 e, lasciati decorrere i tre anni, l'ufficio ha trasmessa la intimazione per la notificazione in data 23 aprile 2024 (notifica poi avvenuta in data 3 maggio 2024).
Il perfezionamento della notificazione è avvenuto con la consegna dell'atto all'agente notificatore.
Il signor Ricorrente_1, in capo al quale gravava l'onere della prova, non ha adempiuto l'obbligo di dimostrare all'ufficio, prima, al Collegio, in sede di contenzioso, dopo, che la ultimazione dei lavori sia avvenuta entro i tre anni dalla registrazione dell'atto.
La stessa Cassazione ha statuito che “con specifico riguardo al requisito dell'ultimazione dei lavori, deve farsi altresì applicazione del principio secondo cui l'onere della prova circa il possesso dei necessari requisiti ai fini della concessione di qualunque beneficio fiscale è a carico del soggetto che lo invoca” (Corte Cassazione numero 18911/2021).
Nella fattispecie in esame la documentazione prodotta è priva di alcuna valenza probatoria: la "comunicazione del 05/04/2022" non è su carta intestata, manca della sottoscrizione e non è determinabile la sua provenienza.
Non è stata presentata alcuna dichiarazione al catasto, onere fissato in trenta giorni dal momento della fine dei lavori ai sensi dell'articolo 1 del dm numero 701/1994 e, a oggi, i fabbricati risultano ancora "in corso di costruzione" così come l'attribuzione della categoria F3 o F4 è ancora provvisoria.
Non è stata attivata alcuna procedura DOCFA.
Non da ultimo la mancata produzione del progetto non consente neppure di verificare se si tratta di una unità abitativa no di lusso, così come è richiesto per l'ottenimento del benificio della "prima casa".
Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della pretesa tributaria.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (euro cinque mila virgola zero) oltre oneri accessori. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 12 febbraio 2026 Il relatore dr. Luisa Anna Cagnoli Il Presidente dr. Gianluigi
Dettori
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
OL LU NA, TO
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 535/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 199/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 1
e pubblicata il 05/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 1T 002502 000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il signor Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 199/2025 - pronunciata in data 20 dicembre 2024 e depositata in segreteria in data 5 maggio 2025 - con la quale la prima sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di liquidazione numero 20211T002502000 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Sassari per imposta di registro anno 2021, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Oggetto della ripresa la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa acquistata in data 21 aprile 2021 e, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, non ultimata entro i successivi tre anni.
Il contribuente proponeva, quindi, appello eccependo la omessa pronuncia e la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile) e la omessa motivazione su atti e fatti (violazione cell'articolo 132 comma 2 numero del codice di procedura civile) nonché la contraddittorietà della motivazione.
L'ufficio si è ritualmente costituito in giudizio per chiedere la conferma della prima sentenza e della pretesa tributaria.
All'udienza in data 9 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è da da rigettare con conseguente conferma della sentenza impugnata della quale questo collegio condivide i contenuti, sia in fatto sia in diritto, e le conclusioni.
Premesso che l'atto è stato emesso nel pieno rispetto della normativa vigente, è motivato e ha messo il contribuente nella condizione di proporre tempestivo e puntuale ricorso introduttivo, va sottolineato che, effettivamente, la mancata ultimazione dei lavori di costruzione nei termini previsti dalla normativa vigente comporta necessariamente la decadenza dai benefici della così detta "prima casa" per mancata destinazione dell'immobile a civile abitazione non di lusso, termine che decorre, nella forma più favorevole al soggetto acquirente, dalla data di registrazione dell'atto di acquisto.
Nella fattispecie in esame l'atto notarile è stato registrato in data 21 aprile 2021 e, lasciati decorrere i tre anni, l'ufficio ha trasmessa la intimazione per la notificazione in data 23 aprile 2024 (notifica poi avvenuta in data 3 maggio 2024).
Il perfezionamento della notificazione è avvenuto con la consegna dell'atto all'agente notificatore.
Il signor Ricorrente_1, in capo al quale gravava l'onere della prova, non ha adempiuto l'obbligo di dimostrare all'ufficio, prima, al Collegio, in sede di contenzioso, dopo, che la ultimazione dei lavori sia avvenuta entro i tre anni dalla registrazione dell'atto.
La stessa Cassazione ha statuito che “con specifico riguardo al requisito dell'ultimazione dei lavori, deve farsi altresì applicazione del principio secondo cui l'onere della prova circa il possesso dei necessari requisiti ai fini della concessione di qualunque beneficio fiscale è a carico del soggetto che lo invoca” (Corte Cassazione numero 18911/2021).
Nella fattispecie in esame la documentazione prodotta è priva di alcuna valenza probatoria: la "comunicazione del 05/04/2022" non è su carta intestata, manca della sottoscrizione e non è determinabile la sua provenienza.
Non è stata presentata alcuna dichiarazione al catasto, onere fissato in trenta giorni dal momento della fine dei lavori ai sensi dell'articolo 1 del dm numero 701/1994 e, a oggi, i fabbricati risultano ancora "in corso di costruzione" così come l'attribuzione della categoria F3 o F4 è ancora provvisoria.
Non è stata attivata alcuna procedura DOCFA.
Non da ultimo la mancata produzione del progetto non consente neppure di verificare se si tratta di una unità abitativa no di lusso, così come è richiesto per l'ottenimento del benificio della "prima casa".
Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della pretesa tributaria.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (euro cinque mila virgola zero) oltre oneri accessori. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 12 febbraio 2026 Il relatore dr. Luisa Anna Cagnoli Il Presidente dr. Gianluigi
Dettori