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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/10/2024, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1368/2023 R.G., promossa nato a [...], il giorno 07/09/1974, residente in [...]Parte_1
(ME), fraz. Rocca, alla Via Nazionale 239, codice fiscale , elett.te dom.to in C.F._1
Capo d'Orlando, Via del Piave 125, presso lo studio dell'avv. Carmelo PORTALE, giusta procura in atti;
-ricorrente
contro
Controparte_1
-resistente contumace
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premettendo di avere contratto matrimonio con Controparte_1
- atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ucria (ME), al N. 7, Parte II, Serie A,
Anno 2000 - che dalla loro unione erano nate due figlie, ancora oggi minorenne, che venuta meno la comunione materiale e spirituale, il Tribunale di Patti con sentenza aveva disposto la separazione personale dei coniugi, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nella separazione.
nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non Controparte_1
si è costituita in giudizio e pertanto deve essere dichiarata contumace.
Con provvedimento del 10.10.2024 la causa è stata assunta in decisione, non essendo necessaria l'istruttoria.
Il Collegio ritiene la domanda meritevole di accoglimento.
In tema di divorzio il Tribunale, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno definitivamente – e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898/70 – emette la sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale.
Invero, la legge n. 898/70 dispone che se tra i coniugi è stata emessa la sentenza passata in giudicato di separazione giudiziale, oppure è stata omologata la separazione consensuale, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo la domanda di divorzio deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione con sentenza e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo di tempo minimo per l'ammissibilità dell'azione, ex art. 3, comma 3,
n. 2, lett. b) e comma 4, della l. n. 898/70, modificata dalla legge n. 55/15.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modifiche, e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, ritenuto che le condizioni della separazione non si pongono in contrasto né con norme imperative né ledono gli intessi della prole le stesse possono essere confermate.
Nulla sulle spese stante le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1368/2023 R.G., così provvede:
1) dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e
[...] Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ucria di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) conferma le disposizioni della separazione;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1368/2023 R.G., promossa nato a [...], il giorno 07/09/1974, residente in [...]Parte_1
(ME), fraz. Rocca, alla Via Nazionale 239, codice fiscale , elett.te dom.to in C.F._1
Capo d'Orlando, Via del Piave 125, presso lo studio dell'avv. Carmelo PORTALE, giusta procura in atti;
-ricorrente
contro
Controparte_1
-resistente contumace
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premettendo di avere contratto matrimonio con Controparte_1
- atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ucria (ME), al N. 7, Parte II, Serie A,
Anno 2000 - che dalla loro unione erano nate due figlie, ancora oggi minorenne, che venuta meno la comunione materiale e spirituale, il Tribunale di Patti con sentenza aveva disposto la separazione personale dei coniugi, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nella separazione.
nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non Controparte_1
si è costituita in giudizio e pertanto deve essere dichiarata contumace.
Con provvedimento del 10.10.2024 la causa è stata assunta in decisione, non essendo necessaria l'istruttoria.
Il Collegio ritiene la domanda meritevole di accoglimento.
In tema di divorzio il Tribunale, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno definitivamente – e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898/70 – emette la sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale.
Invero, la legge n. 898/70 dispone che se tra i coniugi è stata emessa la sentenza passata in giudicato di separazione giudiziale, oppure è stata omologata la separazione consensuale, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo la domanda di divorzio deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione con sentenza e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo di tempo minimo per l'ammissibilità dell'azione, ex art. 3, comma 3,
n. 2, lett. b) e comma 4, della l. n. 898/70, modificata dalla legge n. 55/15.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modifiche, e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, ritenuto che le condizioni della separazione non si pongono in contrasto né con norme imperative né ledono gli intessi della prole le stesse possono essere confermate.
Nulla sulle spese stante le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1368/2023 R.G., così provvede:
1) dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e
[...] Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ucria di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) conferma le disposizioni della separazione;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi