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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/06/2024, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3039/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3039/2021 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GENTILE MARTINA e dell'avv. MASI LEONARDO
ATTRICE
contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 24/01/2024:
Il procuratore di ha insistito nelle istanze istruttorie di Parte_1 cui alla seconda memoria integrativa e ha concluso, nel merito, come da atto di citazione, chiedendo, pertanto: «- in tesi, accertare e dichiarare l'inadempimento della Società alle Controparte_1 obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura di energia elettrica n. MA14A11926 e dalle relative
Condizioni Generali di Fornitura, nei termini e per le ragioni descritte in narrativa e, il tutto, documentato in atti;
- per l'effetto, condannare la Società convenuta al pagamento della somma di €
28.717,36, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, oggetto della fattura n. 0648542 del 15 novembre 2018, descritta in narrativa e documentata in atti, nonché degli ulteriori danni subiti dalla Società attrice, conseguenti alle condotte della descritte CP_1 in narrativa e documentate in atti, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- in ipotesi, accertare e
pagina 1 di 4 dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. Società per le condotte descritte in Controparte_1 narrativa e documentate in atti e, per l'effetto, condannare la Società convenuta al risarcimento del danno, da quantificarsi in misura almeno pari alla somma di € 28.717,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì del saldo, per le ragioni descritte in narrativa e documentate in atti, nonché degli ulteriori danni subiti dalla Società attrice, conseguenti alle suddette condotte illecite della convenuta , nella misura che sarà ritenuta di giustizia. - in ogni caso, condannare la Società CP_1 convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, CPA e IVA come per legge e successive somme occorrende».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe riportate. Controparte_1
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- che 5.5.15 aveva chiesto la voltura del POD IT001E80417706; Controparte_1
- che il contratto è stato intestato a sino al 31.7.17, data di risoluzione del contratto;
CP_1
- che il distributore di energia elettrica aveva verificato anomalie nei prelievi di energia, conseguenti a manutenzione del contatore, protrattesi dal 18.10.12 al 17.10.18, data di verifica, con constatazione di allaccio abusivo;
- di aver emesso fattura, sulla base del consumo accertato dal distributore, per € 28.717,38, I.V.A. inclusa;
- che la controparte non aveva saldato il dovuto.
Non costituendosi in giudizio all'udienza del 6.4.22, verificata la regolarità Controparte_1 della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante ordine di esibizione ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24/01/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda proposta in via principale è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Risulta provato il rapporto contrattuale tra le parti, essendo stato prodotto l'originario contratto di somministrazione stipulato con (doc. 9 fasc. NWG), e la richiesta di voltura di Persona_1
(doc. 8 fasc. NWG), concernenti il POD IT001E80417706. È altresì stata provata, mediante CP_1 Parte_ produzione del verbale della verifica del 17.10.18 (doc. 11 fasc. , eseguita da alla Controparte_2 presenza della legale rappresentante della , l'esistenza di un allaccio abusivo che consentiva a CP_1
un prelievo di energia elettrica non misurato o fatturato. CP_1
pagina 2 di 4 Senonché, dalla documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c. è emerso come il POD in discorso sia stato Parte_ associato a dal 1.7.15 al 30.9.16 con UDD Free Energy SPA e dal 1.10.16 al 31.3.17 con UDD
Enegan Power Trading s.r.l. e non, come prospettato dalla parte attrice dal maggio 2015 al 31 luglio
2017.
Inoltre, la parte attrice si è limitata a produrre (doc. 12 e 19 fasc. NWG) la comunicazione di E-
Distribuzione contenente la ricostruzione dei prelievi nel periodo in cui il POD è stato associato a FREE
ENERGIA spa (19.5.15-30.9.16), non producendo, invece, con riferimento al successivo periodo, associato all'UDD Enegan Power Trading s.r.l., né la (presumibilmente analoga) comunicazione trasmessa da ad Enegan, né i dati di distribuzione trasmessi in formato .xml dal Controparte_2 distributore.
Ma, a ben vedere, la domanda attorea risulta, a monte, carente sotto il profilo allegatorio. Invero, la parte attrice si è limitata ad allegare che « ha quindi emesso, nei confronti della , la […] Parte_1 CP_1 fattura, contenente il ricalcolo (sulla base delle tariffe contrattuali) di quanto dovuto alla Società a titolo di corrispettivo per i maggiori consumi accertati dal Distributore», senza dare evidenza, in citazione, dei consumi fatturati e dei calcoli compiuti. Né tali elementi emergono dall'esame della fattura (doc. 13 Parte_ fasc. , per il periodo 1.5.15-31.3.17, che espone ricalcoli “per modifica delle componenti di prezzo applicate” e per “lettura precedentemente errata” dando evidenza solo per il periodo da maggio (quando Parte_ ancora il POD non risulta associato a ad agosto 2015 dei “consumi oggetto di modifica”, con storno dei corrispettivi precedentemente applicati, e ricalcolo dei medesimi.
In tale contesto, non possono ammettersi i mezzi istruttori la cui istanza ammissiva è stata reiterata in sede di PC: non la pronuncia dell'ordine di esibizione nei confronti di , in difetto di Controparte_2 completa allegazione di produzione dei (o evidenza di aver richiesto i) dati di consumo ricalcolati trasmessi da ad Enegan, e neppure la CTU, che risulta superflua quanto ai punti a, b, c Controparte_2
(in via assorbente, perché trattasi di circostanze da ritenersi provate) e comunque inammissibile quanto al punto d (essendo il dato di misura, come visto, incompleto) ed e (chiedendosi il raffronto tra un dato non pienamente esposto, i consumi fatturati, e un dato parzialmente non acquisito, i consumi misurati da
) ed in ogni caso non potendo l'ammissione della CTU supplire alle evidenziate carenze, Controparte_2 in termini di allegazione e prova, della parte attrice.
Ne consegue il rigetto della domanda a titolo di responsabilità contrattuale, proposta in via principale da Parte_
2. Del pari deve essere disattesa la domanda proposta, in via subordinata, a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Deve, infatti, escludersi, in considerazione del rapporto contrattuale inter partes, ed alla circostanza che la manomissione del contatore consente all'utente di fruire della somministrazione, che è prestazione oggetto del contratto, a fronte di un minore corrispettivo, incidendo sull'attendibilità del metodo di misurazione convenuto tra le parti, che nel caso di specie venga in rilievo una responsabilità di tipo aquiliano.
pagina 3 di 4 3. A fronte della soccombenza dell'attrice, in difetto di costituzione della convenuta, le spese sostenute Parte_ da debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da . Parte_1
Così deciso in Prato il giorno 24 giugno 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3039/2021 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GENTILE MARTINA e dell'avv. MASI LEONARDO
ATTRICE
contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 24/01/2024:
Il procuratore di ha insistito nelle istanze istruttorie di Parte_1 cui alla seconda memoria integrativa e ha concluso, nel merito, come da atto di citazione, chiedendo, pertanto: «- in tesi, accertare e dichiarare l'inadempimento della Società alle Controparte_1 obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura di energia elettrica n. MA14A11926 e dalle relative
Condizioni Generali di Fornitura, nei termini e per le ragioni descritte in narrativa e, il tutto, documentato in atti;
- per l'effetto, condannare la Società convenuta al pagamento della somma di €
28.717,36, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, oggetto della fattura n. 0648542 del 15 novembre 2018, descritta in narrativa e documentata in atti, nonché degli ulteriori danni subiti dalla Società attrice, conseguenti alle condotte della descritte CP_1 in narrativa e documentate in atti, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- in ipotesi, accertare e
pagina 1 di 4 dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. Società per le condotte descritte in Controparte_1 narrativa e documentate in atti e, per l'effetto, condannare la Società convenuta al risarcimento del danno, da quantificarsi in misura almeno pari alla somma di € 28.717,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì del saldo, per le ragioni descritte in narrativa e documentate in atti, nonché degli ulteriori danni subiti dalla Società attrice, conseguenti alle suddette condotte illecite della convenuta , nella misura che sarà ritenuta di giustizia. - in ogni caso, condannare la Società CP_1 convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, CPA e IVA come per legge e successive somme occorrende».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe riportate. Controparte_1
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- che 5.5.15 aveva chiesto la voltura del POD IT001E80417706; Controparte_1
- che il contratto è stato intestato a sino al 31.7.17, data di risoluzione del contratto;
CP_1
- che il distributore di energia elettrica aveva verificato anomalie nei prelievi di energia, conseguenti a manutenzione del contatore, protrattesi dal 18.10.12 al 17.10.18, data di verifica, con constatazione di allaccio abusivo;
- di aver emesso fattura, sulla base del consumo accertato dal distributore, per € 28.717,38, I.V.A. inclusa;
- che la controparte non aveva saldato il dovuto.
Non costituendosi in giudizio all'udienza del 6.4.22, verificata la regolarità Controparte_1 della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante ordine di esibizione ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24/01/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda proposta in via principale è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Risulta provato il rapporto contrattuale tra le parti, essendo stato prodotto l'originario contratto di somministrazione stipulato con (doc. 9 fasc. NWG), e la richiesta di voltura di Persona_1
(doc. 8 fasc. NWG), concernenti il POD IT001E80417706. È altresì stata provata, mediante CP_1 Parte_ produzione del verbale della verifica del 17.10.18 (doc. 11 fasc. , eseguita da alla Controparte_2 presenza della legale rappresentante della , l'esistenza di un allaccio abusivo che consentiva a CP_1
un prelievo di energia elettrica non misurato o fatturato. CP_1
pagina 2 di 4 Senonché, dalla documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c. è emerso come il POD in discorso sia stato Parte_ associato a dal 1.7.15 al 30.9.16 con UDD Free Energy SPA e dal 1.10.16 al 31.3.17 con UDD
Enegan Power Trading s.r.l. e non, come prospettato dalla parte attrice dal maggio 2015 al 31 luglio
2017.
Inoltre, la parte attrice si è limitata a produrre (doc. 12 e 19 fasc. NWG) la comunicazione di E-
Distribuzione contenente la ricostruzione dei prelievi nel periodo in cui il POD è stato associato a FREE
ENERGIA spa (19.5.15-30.9.16), non producendo, invece, con riferimento al successivo periodo, associato all'UDD Enegan Power Trading s.r.l., né la (presumibilmente analoga) comunicazione trasmessa da ad Enegan, né i dati di distribuzione trasmessi in formato .xml dal Controparte_2 distributore.
Ma, a ben vedere, la domanda attorea risulta, a monte, carente sotto il profilo allegatorio. Invero, la parte attrice si è limitata ad allegare che « ha quindi emesso, nei confronti della , la […] Parte_1 CP_1 fattura, contenente il ricalcolo (sulla base delle tariffe contrattuali) di quanto dovuto alla Società a titolo di corrispettivo per i maggiori consumi accertati dal Distributore», senza dare evidenza, in citazione, dei consumi fatturati e dei calcoli compiuti. Né tali elementi emergono dall'esame della fattura (doc. 13 Parte_ fasc. , per il periodo 1.5.15-31.3.17, che espone ricalcoli “per modifica delle componenti di prezzo applicate” e per “lettura precedentemente errata” dando evidenza solo per il periodo da maggio (quando Parte_ ancora il POD non risulta associato a ad agosto 2015 dei “consumi oggetto di modifica”, con storno dei corrispettivi precedentemente applicati, e ricalcolo dei medesimi.
In tale contesto, non possono ammettersi i mezzi istruttori la cui istanza ammissiva è stata reiterata in sede di PC: non la pronuncia dell'ordine di esibizione nei confronti di , in difetto di Controparte_2 completa allegazione di produzione dei (o evidenza di aver richiesto i) dati di consumo ricalcolati trasmessi da ad Enegan, e neppure la CTU, che risulta superflua quanto ai punti a, b, c Controparte_2
(in via assorbente, perché trattasi di circostanze da ritenersi provate) e comunque inammissibile quanto al punto d (essendo il dato di misura, come visto, incompleto) ed e (chiedendosi il raffronto tra un dato non pienamente esposto, i consumi fatturati, e un dato parzialmente non acquisito, i consumi misurati da
) ed in ogni caso non potendo l'ammissione della CTU supplire alle evidenziate carenze, Controparte_2 in termini di allegazione e prova, della parte attrice.
Ne consegue il rigetto della domanda a titolo di responsabilità contrattuale, proposta in via principale da Parte_
2. Del pari deve essere disattesa la domanda proposta, in via subordinata, a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Deve, infatti, escludersi, in considerazione del rapporto contrattuale inter partes, ed alla circostanza che la manomissione del contatore consente all'utente di fruire della somministrazione, che è prestazione oggetto del contratto, a fronte di un minore corrispettivo, incidendo sull'attendibilità del metodo di misurazione convenuto tra le parti, che nel caso di specie venga in rilievo una responsabilità di tipo aquiliano.
pagina 3 di 4 3. A fronte della soccombenza dell'attrice, in difetto di costituzione della convenuta, le spese sostenute Parte_ da debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da . Parte_1
Così deciso in Prato il giorno 24 giugno 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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