Articolo 71 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 70Articolo 72
Versione
18 agosto 1967
Art. 71.
Le disposizioni contenute nell'articolo 39 della presente legge si applicano anche per la divulgazione dei dati e delle notizie relative all'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione svolte nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6 .
Entrata in vigore il 18 agosto 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente