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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/06/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4105/2022
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 17/06/2025, alle ore 09:15, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ( ), l'avv. SABELLINI PIERO oggi sostituito dall'avv. Parte_1 C.F._1
CANDIDA MASCARA;
per , nessuno compare;
Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa riportandosi al piaccia di cui all'atto di citazione, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera del 27/5/2022, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora. In subordine, dichiararne l'invalidità e/o l'illegittimità. Chiede che la causa venga decisa.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 4105/2022 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SABELLINI PIERO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro pagina 1 di 4 (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO COSTITUITO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato onveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo: “
1. Preliminarmente sospendere la efficacia esecutiva della opposta delibera
[...] assembleare del 27 maggio 2022. Fumus boni iudiris: scaturisce dalla fondatezza della domanda.
Periculum in mora: deriva dal fatto che la esecuzione della delibera potrebbe certamente comportare per il Sig. delle inevitabili conseguenze negative ove venisse portata ad esecuzione, essendo lo Pt_1 stesso portato a dover effettuare degli esborsi economici;
2. Accertare e dichiarare per i motivi meglio dedotti in narrativa la nullità o comunque la illegittimità della delibera del 27 maggio 2022; 3. Con ogni conseguente effetto e conseguenza, anche in ordine alle spese”.
Allegava, a tal fine, che:
- aveva ricevuto, in data 25/10/2022, il verbale dell'assemblea del 27/5/2022, impugnato, alla quale non aveva preso parte;
- nella predetta erano state applicate erroneamente le tabelle millesimali e, contrariamente all'ordine del giudice, era stata deliberata la sostituzione dell'impresa di pulizia;
- essendo egli mero chiamato all'eredità “dei Sigg.ri (p. 5, citazioni), non poteva Parte_2 esser tenuto al pagamento “delle somme ad esso richieste”.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Il giudice istruttore, dichiarata la contumacia del convenuto e concessi i tre termini ex art. CP_1
183, co. 6, c.p.c., in mancanza di istanze istruttorie rinviava la causa all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
La domanda non è fondata.
In primo luogo, si rammenta che l'applicazione dell'art. 115 c.p.c., nella parte in cui dispensa dalla prova i fatti storici non specificamente contestati, presuppone la costituzione della controparte, come da tenore letterale del suo primo comma: “[s]alvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” (cfr., Cass. civ., sez. I, ord., 28/06/2023, n. 18453, punto 2.2.1.: “l'art.
115 c.p.c., comma 1, obbliga il giudice a porre "a fondamento della decisione, (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ne consegue che la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore a fondamento delle prerogative azionate in giudizio vale a esonerare quest'ultimo pagina 2 di 4 dall'assolvimento del corrispondente onere probatorio unicamente nei casi in cui il difetto di contestazione sia predicabile in capo alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio. Viceversa, là dove nel processo siano rimaste contumaci talune parti, l'applicazione del ridetto principio di non contestazione (riferito a fatti comuni ai soggetti costituiti e a quelli rimasti contumaci) non può trovare accoglimento, non potendo ascriversi alla scelta processuale del contumace alcuna conseguenza negativa diversa dalla mancata possibilità di esercitare le prerogative assicurate dall'attiva partecipazione al processo e, in particolare, la conseguenza di sollevare per ciò solo l'attore dall'onere di fornire in modo specifico la prova dei fatti su cui lo stesso abbia fondato le proprie pretese”; Cass. civ., sez. lav., ord., 03/07/2023, n. 18666: “invero, il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita, sicchè non è preclusa la contestazione, per la prima volta in appello, sia per la parte rimasta contumace che per quella costituitasi tardivamente in primo grado (tra le altre: Cass. n. 14623 del 2009; Cass. n. 4161 del 2014; Cass. n. 461 del 2015); l'art. 115
c.p.c. impone, infatti, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita"; il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (da ultimo Cass. n. 42035 del 2021, che richiama Cass. SS.UU.
n. 2951 del 2016)”).
In secondo luogo, si osserva che la domanda proposta in questo giudizio è di annullamento di una delibera condominiale, e non chiede alcun accertamento negativo dei crediti determinati in base alla stessa (cfr., conclusioni di cui all'atto di citazione).
Ciò premesso, si deve ritenere che:
- non vi è prova del giorno in cui l'attore ha ricevuto la comunicazione della delibera impugnata, la quale, in ogni caso, deve essere impugnata nel termine perentorio di trenta giorni (cfr., art. 1137, co. 2,
c.c.);
- non vi è prova che sia lui colui che avrebbe dovuto partecipare all'assemblea (non vi sono codici fiscali nei pochi atti condominiali prodotti);
- non vi è prova di quale de cuius sia egli chiamato all'eredità (non sono nemmeno stati indicati i nomi);
- non vi è prova di quale immobile fossero proprietari i e/o il de cuius;
- non vi è prova, pertanto, nemmeno della legittimità dell'attore;
- non sono prodotte le tabelle millesimali.
Deve, pertanto, rigettarsi la domanda. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda di ). Parte_1 C.F._1
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa 17/6/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 17/06/2025, alle ore 09:15, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ( ), l'avv. SABELLINI PIERO oggi sostituito dall'avv. Parte_1 C.F._1
CANDIDA MASCARA;
per , nessuno compare;
Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa riportandosi al piaccia di cui all'atto di citazione, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera del 27/5/2022, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora. In subordine, dichiararne l'invalidità e/o l'illegittimità. Chiede che la causa venga decisa.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 4105/2022 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SABELLINI PIERO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro pagina 1 di 4 (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO COSTITUITO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato onveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo: “
1. Preliminarmente sospendere la efficacia esecutiva della opposta delibera
[...] assembleare del 27 maggio 2022. Fumus boni iudiris: scaturisce dalla fondatezza della domanda.
Periculum in mora: deriva dal fatto che la esecuzione della delibera potrebbe certamente comportare per il Sig. delle inevitabili conseguenze negative ove venisse portata ad esecuzione, essendo lo Pt_1 stesso portato a dover effettuare degli esborsi economici;
2. Accertare e dichiarare per i motivi meglio dedotti in narrativa la nullità o comunque la illegittimità della delibera del 27 maggio 2022; 3. Con ogni conseguente effetto e conseguenza, anche in ordine alle spese”.
Allegava, a tal fine, che:
- aveva ricevuto, in data 25/10/2022, il verbale dell'assemblea del 27/5/2022, impugnato, alla quale non aveva preso parte;
- nella predetta erano state applicate erroneamente le tabelle millesimali e, contrariamente all'ordine del giudice, era stata deliberata la sostituzione dell'impresa di pulizia;
- essendo egli mero chiamato all'eredità “dei Sigg.ri (p. 5, citazioni), non poteva Parte_2 esser tenuto al pagamento “delle somme ad esso richieste”.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Il giudice istruttore, dichiarata la contumacia del convenuto e concessi i tre termini ex art. CP_1
183, co. 6, c.p.c., in mancanza di istanze istruttorie rinviava la causa all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
La domanda non è fondata.
In primo luogo, si rammenta che l'applicazione dell'art. 115 c.p.c., nella parte in cui dispensa dalla prova i fatti storici non specificamente contestati, presuppone la costituzione della controparte, come da tenore letterale del suo primo comma: “[s]alvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” (cfr., Cass. civ., sez. I, ord., 28/06/2023, n. 18453, punto 2.2.1.: “l'art.
115 c.p.c., comma 1, obbliga il giudice a porre "a fondamento della decisione, (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ne consegue che la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore a fondamento delle prerogative azionate in giudizio vale a esonerare quest'ultimo pagina 2 di 4 dall'assolvimento del corrispondente onere probatorio unicamente nei casi in cui il difetto di contestazione sia predicabile in capo alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio. Viceversa, là dove nel processo siano rimaste contumaci talune parti, l'applicazione del ridetto principio di non contestazione (riferito a fatti comuni ai soggetti costituiti e a quelli rimasti contumaci) non può trovare accoglimento, non potendo ascriversi alla scelta processuale del contumace alcuna conseguenza negativa diversa dalla mancata possibilità di esercitare le prerogative assicurate dall'attiva partecipazione al processo e, in particolare, la conseguenza di sollevare per ciò solo l'attore dall'onere di fornire in modo specifico la prova dei fatti su cui lo stesso abbia fondato le proprie pretese”; Cass. civ., sez. lav., ord., 03/07/2023, n. 18666: “invero, il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita, sicchè non è preclusa la contestazione, per la prima volta in appello, sia per la parte rimasta contumace che per quella costituitasi tardivamente in primo grado (tra le altre: Cass. n. 14623 del 2009; Cass. n. 4161 del 2014; Cass. n. 461 del 2015); l'art. 115
c.p.c. impone, infatti, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita"; il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (da ultimo Cass. n. 42035 del 2021, che richiama Cass. SS.UU.
n. 2951 del 2016)”).
In secondo luogo, si osserva che la domanda proposta in questo giudizio è di annullamento di una delibera condominiale, e non chiede alcun accertamento negativo dei crediti determinati in base alla stessa (cfr., conclusioni di cui all'atto di citazione).
Ciò premesso, si deve ritenere che:
- non vi è prova del giorno in cui l'attore ha ricevuto la comunicazione della delibera impugnata, la quale, in ogni caso, deve essere impugnata nel termine perentorio di trenta giorni (cfr., art. 1137, co. 2,
c.c.);
- non vi è prova che sia lui colui che avrebbe dovuto partecipare all'assemblea (non vi sono codici fiscali nei pochi atti condominiali prodotti);
- non vi è prova di quale de cuius sia egli chiamato all'eredità (non sono nemmeno stati indicati i nomi);
- non vi è prova di quale immobile fossero proprietari i e/o il de cuius;
- non vi è prova, pertanto, nemmeno della legittimità dell'attore;
- non sono prodotte le tabelle millesimali.
Deve, pertanto, rigettarsi la domanda. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda di ). Parte_1 C.F._1
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa 17/6/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 4 di 4