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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/03/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13309/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13309/2022: avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DANIELA SABENA, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia nr. 80, presso il difensore avv. DANIELA SABENA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
EDOARDO CAGNO e ROBERTO CAGNO, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Duca degli
Abruzzi n. 16, presso i difensori avv.ti EDOARDO CAGNO e ROBERTO CAGNO
CONVENUTO
nonché in contraddittorio con la minore , ( ), con il patrocinio del Curatore Persona_1 C.F._3 speciale avv. EMMA VERCELLONE, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto 46 bis, presso il Curatore speciale avv. EMMA VERCELLONE
TERZA INTERVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 18/2/2025
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da foglio di precisazione conclusioni del 30.10.2024 depositato per l'udienza cartolare del
5.11.2024
Per parte convenuta
Come da foglio di precisazione conclusioni del 5.11.2024 depositato per l'udienza cartolare del
5.11.2024
Per parte intervenuta
Come da foglio di precisazione conclusioni del 30.10.2024 depositato per l'udienza cartolare del
5.11.2024
Per il Pubblico Ministero
Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e dopo essersi Parte_1 Controparte_1 conosciuti nel 2005 instauravano una relazione dalla quale, in data 28.06.2007 nasceva la figlia
. I due, successivamente, in data 20.07.2014 contraevano matrimonio con rito civile Persona_1 in Villanova Solaro. Il nucleo familiare, concordemente, fissava la propria residenza presso l'immobile di proprietà esclusiva del SI. in Torino, via Ugo Foscolo n. 8. CP_1
Con ricorso depositato in data 12/7/2022 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, in particolare, previa adozione dei provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c., di
- pronunciare la separazione coniugale;
- assegnare la casa familiare sita in Torino, via Ugo Foscolo n. 8 alla madre;
- disporre l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione presso la madre;
- disporre a carico del padre ed a favore della madre la corresponsione di una somma mensile
(da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT) pari ad € 700,00 a titolo di mantenimento della figlia minore;
- disporre a carico del marito ed a favore della moglie la corresponsione di una somma mensile
(da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT) pari a € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento;
- regolare i rapporti di visita tra il padre e la figlia secondo le più opportune e ritenute valutazioni.
Si costituiva ritualmente il sig. con comparsa di costituzione depositata in Controparte_1
PCT in data 28/10/2022 chiedendo, previa attivazione in via d'urgenza dei Servizi Sociali, di:
- pronunciare la separazione coniugale con addebito alla moglie;
- disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a carico del padre;
in subordine disporre l'affidamento condiviso della minore;
- in ogni caso disporre la collocazione della minore presso il padre nella casa coniugale in
Torino, via Ugo Foscolo n. 8;
- assegnare, di conseguenza, la casa coniugale al padre;
pagina 2 di 10 - regolare i rapporti di vista madre e figlia come da programma predisposto (per i dettagli si rinvia alla comparsa di costituzione e risposta);
- disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia minore quando collocatario oltre pagamento delle spese extra nella misura del 70% da disporre a carico del padre.
Avanti a Presidente del Tribunale, in data 9.11.2022, comparivano entrambe le parti, le quali oltre ad insistere sulla richiesta di separazione, evidenziavano che la figlia minore si era resa irreperibile. A questo punto, il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, in considerazione della circostanza riportata da entrambi i genitori fissava udienza al 23.11.2022 per l'audizione della figlia minore Con ordinanza presidenziale del 10.11.2022 in ragione della Per_1 scomparsa della figlia minore, nonché in ragione delle problematiche emerse in merito alla gestione del nucleo familiare, nominava quale Curatore speciale della minore avv. Emma Vercellone e Per_1 disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di
[...]
territorialmente competenti. Controparte_2
All'udienza del 23.11.2022 non si presentava la minore. Il convenuto dichiarava di aver preso contatti telefonici con la minore e che la stessa era momentaneamente ospitata presso Per_1
l'abitazione del proprio fidanzato (anch'egli minorenne), asseritamente sita in Torino, via Oxsilia 23. Il
Curatore speciale precisava di non essere riuscito a prendere contatti con la minore. A questo punto il
Presidente fissava nuova udienza per i medesimi incombenti al 7.12.2022.
A tale udienza, la minore benché contattata da entrambi i genitori, nuovamente non si presentava. Il Curatore rappresentava che nelle more non era riuscito a mettersi in contatto con
A questo punto il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente e si riservava in Per_1 ordine ai provvedimenti da assumere.
Con ordinanza presidenziale del 12.12.2022 in considerazione delle permanenti criticità riscontrate in ordine alla gestione del nucleo familiare, la minore veniva affidata ai Servizi Per_1
Sociali del Comune di Torino territorialmente competenti, con collocazione presso il padre.
Disponeva altresì:
- che i Servizi provvedessero in via d'urgenza ad assicurare il rientro della minore presso la casa familiare;
- che gli incontri madre e figlia avvenissero in luogo neutro, alla presenza del personale educativo, secondo le modalità e tempistiche meglio descritte in ordinanza (cui si rinvia);
- la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di Controparte_3
;
[...]
- al mantenimento, cura ed educazione della minore provvedesse ciascun genitore Per_1 quando collocatario;
- la corresponsione a carico della madre ed a favore del padre del 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa del 15.03.2016;
- l'assegnazione della casa coniugale al padre, ordinando all'altro coniuge di ivi allontanarsi;
- la corresponsione a carico del marito ed a favore della moglie di una somma mensile a titolo di mantenimento pari ad € 400,00 (da rivalutarsi in base agli indici ISTAT). All'udienza del 9.03.2023 innanzi al G.I. le parti richiedevano assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. Il Curatore speciale chiedeva inoltre disporsi CTU psicologia per valutare le pagina 3 di 10 capacità genitoriali di entrambi i genitori in considerazione delle persistenti gravi criticità già riscontrate.
Con ordinanza del 21.03.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice, ritenuto assolutamente necessario, in considerazione della concreta situazione fattuale, disponeva l'audizione della minore rinviando il processo a tal fine all'udienza del 20.04.2023. Per_1
All'udienza del 20.04.2023 compariva la minore Si procedeva pertanto alla sua Per_1 audizione nel corso della quale ripercorreva la sua attuale situazione di vita e scolastica;
in Per_1 particolare la stessa affermava di vivere attualmente con il padre presso la casa familiare (eccetto quale fine settimana durante i quali soggiorna a casa di amiche o del fidanzato), di vedere entrambi i genitori i quali contribuiscono al suo mantenimento secondo le occorrenze.
Alla successiva udienza del 28.09.2023 il Curatore speciale rappresentava al Tribunale le rilevanti difficoltà nella gestione e nella tenuta dei contatti con la minore. Inoltre, evidenziava che la madre, in violazione di quanto disposto con ordinanza presidenziale del 12.12.2022, era solita incontrare la minore al di fuori dei luoghi neutri, secondo modalità e tempistiche non predeterminate.
Infine, in considerazione delle relazioni sociali depositate in giudizio riteneva necessario il collocamento della minore in Comunità.
All'udienza del 2.11.2023 la ricorrente chiedeva la modifica dell'ordinanza presidenziale in punto di affidamento e collocamento della minore, chiedeva inoltre la liberalizzazione degli incontri madre/figlia. Le altre parti si opponevano. In particolare, il Curatore speciale evidenziava come la madre non si fosse mai attenuta alle prescrizioni dei Servizi Sociali, né avesse tantomeno collaborato attivamente con gli stessi.
Il Giudice con ordinanza del 13.11.2023 rigettava la richiesta di modifica avanzata da parte ricorrente sottolineando come “La madre non ha mai dimostrato la propria intenzione di collaborare nell'interesse della minore. I servizi danno atto, in tutte le relazioni, dell'assenza di collaborazione della IG e della difficoltà di reperire la stessa. Non si sono mai svolti incontri in luogo neutro, né
è stato possibile valutare le capacità genitoriali della IG ”. Per_2
All'udienza del 18.11.2024 le parti chiedevano i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. che il Giudice concedeva, fissando udienza al 23.05.2024 (poi anticipata al giorno precedente con separato decreto), ove le parti insistevano per l'ammissione delle prove indicate.
Con ordinanza del 19.07.2024 il Giudice scrivente (nel frattempo divenuto assegnatario del fascicolo) ammetteva le prove richieste nei limiti di cui all'ordinanza (delegando per gli incombenti istruttori il GOT), fissava udienza cartolare di precisazione delle conclusioni al 5.11.2024 ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Inoltre, confermava la presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi sociali.
Alle successive udienze del 11.10.2024 e 21.10.2024 si procedeva alle assunzioni delle testimonianze. Tuttavia, non essendo comparsi alcuni dei testimoni di parte resistente, pur ritualmente citati, quest'ultima chiedeva la prosecuzione dell'attività istruttoria, evidenziando peraltro l'omessa esibizione della documentazione fiscale, del contratto di lavoro nonché delle buste paga di parte ricorrente. Parte ricorrente si opponeva alla richiesta evidenziando la superfluità dell'assunzione delle residue testimonianze in considerazione dell'istruttoria già espletata. Il GOP, a questo punto, in considerazione dell'approssimarsi dell'udienza del 5.11.2024, rimetteva il fascicolo al G.I. per ogni determinazione in merito.
pagina 4 di 10 Con ordinanza del 6.11.2024 il Giudice dava atto che nei termini 127 ter c.p.c. erano state depositate le note di udienza del solo Curatore speciale. Pertanto, rimetteva la causa al Collegio assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. Sul punto occorre tuttavia precisare che, a causa di un disguido di Cancelleria, le parti hanno effettivamente depositato nei termini le rispettive note di udienza nonché il foglio di precisazione delle conclusioni, pertanto di tale documentazione si terrà conto nella decisione della causa.
A questo punto le parti precisavano le conclusioni come da separati fogli cui si rinvia. Occorre tuttavia precisare che la ricorrente ha proceduto ad una modifica delle domande inizialmente proposte nei seguenti termini:
- in punto affidamento della minore ha richiesto lo stesso in via condivisa in luogo dell'affidamento esclusivo;
- in punto di collocamento della minore ha richiesto che lo stesso fosse disposto a Per_1 favore del padre presso l'abitazione familiare, rinunciando contestualmente alla assegnazione della stessa;
- in punto di mantenimento della minore ha richiesto che lo stesso fosse posto interamente a carico del padre;
Infine, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
*****
Preliminarmente, il Tribunale rigetta la richiesta di revoca e riforma dell'ordinanza istruttoria del
19.07.2024 formulata da parte ricorrente poiché le richieste istruttorie così come formulate appaiano generiche e comunque irrilevanti anche in considerazione dell'attività istruttoria espletata.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
La domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione formulata da parte convenuta è accolta per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, parte convenuta domanda che la separazione venga addebitata alla SI.ra in quanto quest'ultima sarebbe venuta meno ai doveri di Parte_1 fedeltà coniugale, assistenza reciproca, morale e materiale, nonché della collaborazione nell'interesse familiare.
Ciò posto, in linea generale, deve innanzitutto osservarsi che presupposto essenziale dell'addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore pagina 5 di 10 convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia riconducibile in maniera esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza (si veda, Tribunale di Roma 17.7.2009). La domanda di addebito non può dunque fondarsi solo sulla violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo necessario, invece, accertare se tale violazione abbia assunto una efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta poi una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618).
In punto di violazione dei doveri di fedeltà coniugale occorre peraltro ricordare che l'infedeltà di un coniuge può essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (si veda, in merito Cass. 23.5.2008, n.
13431). Ne consegue che, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. 10 maggio 2017, n. 11448).
Tornando al caso in esame il compendio probatorio assunto sul punto non consente, di per sé, di fondare la pronuncia di addebito formulata da parte convenuta.
Difatti seppur risulta (come peraltro affermato dalla stessa parte ricorrente), che la SI.ra Pt_1 abbia intrattenuto delle frequentazioni di vario genere con altri soggetti (vedasi sul punto gli esiti delle investigazioni private condotte dal dott. e prodotte agli atti, nonché la testimonianza di Per_3 quest'ultimo) tuttavia non è stato accertato con la dovuta precisione quando tali frequentazioni siano effettivamente iniziate. In merito, infatti, a fronte di una contestazione circa gli asseriti tradimenti, per vero non opportunamente collocata nel tempo da parte del SI. (il quale ha affermato che CP_1 tali frequentazioni sarebbero iniziate quantomeno a partire dagli interventi chirurgici subiti nel 2017 per poi intensificarsi a partire dal 2021), non è stata fornita la prova a dimostrazione di quanto affermato.
Non risultano dirimenti a tal fine:
- né il rapporto dell'investigatore privato in quanto le osservazioni effettuate direttamente da quest'ultimo, seppur certamente significative in ordine alle frequentazioni che la SI.ra ha posto in essere, coprono un arco temporale di poco antecedente alla presentazione Pt_1 del ricorso, ossia in un contesto temporale nel quale la crisi della coppia era ormai acclarata;
pertanto, tali frequentazioni non possono certamente ritenersi causa efficiente della crisi coniugale;
- né la deposizione della teste intima amica della , e colf del SI. , Tes_1 Pt_1 CP_1 la quale ha sì affermato che la SI.ra fosse solita uscire di casa la sera per farvi Pt_1 rientro la mattina seguente, accompagnata nelle occasioni da soggetti maschili, ma non è stata in grado di collocare precisamente nel tempo quando ciò avvenisse;
peraltro non vi è pagina 6 di 10 alcuna prova circa il fatto che tali frequentazioni abbiano dato luogo alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, ciò peraltro se si considera che la stessa ricorrente ha autonomamente affermato di preferire una vita meno sedentaria (se non altro in considerazione dell'età di quest'ultimo, come detto, peraltro anche sottopostosi a due interventi chirurgici) rispetto a quella del marito.
Tanto rilevato, tuttavia, come detto, la domanda di addebito deve trovare accoglimento in considerazione dell'accertata violazione da parte della SI.ra dei doveri di assistenza morale e Pt_1 materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia.
Sul punto infatti, parte convenuta ha affermato che l'odierna ricorrente con il passare del tempo aveva iniziato ad assumere, tanto nei confronti del marito quanto della figlia minore, comportamenti di indifferenza e trascuratezza, omettendo finanche di attendere alle più elementari esigenze della figlia
(come ad esempio provvedere alla sua alimentazione). In questo contesto, la sottoposizione del agli interventi chirurgici nel 2017 aveva acuito ancora di più le già precarie condizioni di CP_1 vita matrimoniale, esasperando gli animi dei coniugi. Difatti, sempre secondo quanto riferito dal convenuto la moglie aveva anche iniziato ad apostrofarlo duramente e ad abbandonare la casa coniugale per periodi di tempo più o meno duraturi, anche durante le festività. Sempre secondo la versione fornita dal SI. , sempre in questo contesto, la SI.ra aveva anche iniziato a CP_1 Pt_1 avanzare pressanti richieste di denaro da devolvere presso una comunità religiosa.
Le contestazioni avanzate sul punto hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria espletata.
Sul punto va nuovamente richiamata la deposizione della teste la quale essendo amica Tes_1 intima della SI.ra (circostanza questa non contestata) nonché prestando servizio presso Pt_1
l'abitazione del SI. assume una posizione certamente privilegiata in ordine alle circostanze CP_1 qui in rilievo.
In particolare, la stessa
- in relazione al capo 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. II (Durante la degenza a casa, conseguenza degli interventi di cui al capo 5, la IG cominciò a lamentarsi Pt_1 quasi quotidianamente con il marito, accusandolo di non essere “degno di essere un marito” (poiché le condizioni di salute non gli consentivano transitoriamente una attività sessuale), dicendogli in particolare, durante una discussione: “tu sei marcio, al contrario di me che sono giovane e con un bel corpo e posso far girare la testa a qualsiasi uomo”) ha testualmente risposto “È vero la stessa sig.ra disse più volte a me che lei era Pt_1 giovane e bella mentre il marito era vecchio, marcio e malato e altre cose del genere. Lo diceva anche in faccia al marito e l'ho visto personalmente.”;
- in relazione al capo 7 (“Nei periodi di convalescenza del marito (uno nel 2016, l'altro nel
2017), la IG uscì di casa la sera almeno tre volte alla settimana, puntualmente Pt_1 salutando il marito con questa affermazione: “io esco e tu stai qui sul divano”.) ha testualmente risposto “è vero lei usciva e andava via senza dire una parola e stava via dal lunedì al mercoledì usciva la sera ed arriva il giorno dopo a volte andava via dal giovedì al lunedì mattina e il mi chiedeva ove fosse la moglie ma io non lo sapevo. Lui la CP_1 chiamava al telefono e lei non le rispondeva anzi chiamava me per dirmi che non dovevo dire nulla al marito di dove fosse”;
- in relazione al capo 11 (“In occasione di ogni visita alla Comunità evangelica, la IG
chiedeva al marito somme, di circa 20/30 euro a volta, per le offerte, chiamate Pt_1
pagina 7 di 10 “decime”, invocando un dovere di solidarietà e fratellanza tra fedeli che le era stato rappresentato presso la Chiesa”) ha testualmente risposto “è vero;
lei chiedeva anche di più
e lui le lasciava i soldi sul tavolo ma quando andavo in chiesa non ho mai visto la sig.ra
mettere soldi per le decime.”; peraltro in relazione al capo 14 (“Vistasi negare le Pt_1 somme per le offerte di cui al capo 11, la IG giunse a farsi consegnare dalla Pt_1 colf il denaro che il signor le lasciava di volta in volta per le ore eseguite, CP_1 promettendole che le avrebbe restituito tutto”) ha testualmente risposto “lei prendeva anche
i miei soldi che il lasciava per me, mi diceva che me li avrebbe ridati ma fino ad CP_1 oggi non mi ha restituito nulla.”;
- in relazione al capo 19 (Sempre nel 2019 le uscite serali da sola della IG si Pt_1 incrementarono sino a 5 (tutte le sere dal lunedì al venerdì), allorché, pressoché con costanza, la stessa si vestiva con minigonne e top scollati, per uscire di casa verso le ore 21, salire su macchine di tipo diverso che la aspettavano sotto casa, e rientrare non prima delle ore 2.00 del mattino) ha testualmente risposto “è vero, usciva quasi sempre con gonne corte e tornava a casa la mattina e quando le chiedevo chi l'avesse accompagnata mi diceva che l'avevano lasciata all'angolo e di non preoccuparmi. Io ero presente soprattutto la mattina quando rientrava a casa, talvolta la vedevo anche uscire alla sera quando fermavo fino alle
10; lei cominciava a prepararsi cambiandosi sovente i vestiti alle 7.00 di sera.”;
- in relazione al capo 22 (A Natale 2021, la IG si allontanò dall'abitazione Pt_1 familiare la sera del 24 dicembre portando con sè per trascorrere il natale da Per_1 amici (come dalla stessa riferito), lasciando il signor solo sino alla sera del 26 CP_1 dicembre, allorchè, rincasata, si cambiava d'abito, lasciava e riusciva per far Per_1 rientro solo la notte del 27 dicembre) ha testualmente risposto “è vero confermo quanto capitolato io ero presente per questo posso riferire ciò che è accaduto io ero li per le pulizie della giornata.”;
- in relazione al capo 24 (Lo stesso anno 2021, la IG si allontanò nuovamente Pt_1 dall'abitazione coniugale nel pomeriggio del 30 dicembre per rientravi solo la sera del 2 gennaio 2022, senza riferire al marito dove sarebbe andata ha testualmente risposto “è vero ricordo che il piangeva perché era stato lasciato da solo durante le feste;
lo so CP_1 in quanto io ero in casa a pulire.”;
- in relazione al capo 30 (A San Valentino del 2022, la IG si allontanò di casa Pt_1 dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, confidando alla figlia che sarebbe andata a
Parigi (si mostri al teste il doc. 20) ha testualmente risposto “è vero siamo andati insieme a
Parigi e mi disse che non dovevo dire nulla al marito”.
Tali ultime circostanze peraltro hanno ricevuto riscontro estrinseco a seguito della testimonianza del SI. nipote dell'odierno convenuto (vedasi sul punto risposte Testimone_2 di cui ai capi 22 e 24 dell'udienza del 21.10.2024. Come parimenti ha ricevuto riscontro la circostanza degli epiteti poco lusinghieri proferiti dalla SI.ra al marito in presenza del nipote in occasione Pt_1 del ricovero del 2017 (vedasi sul punto capo 6).
Da quanto appena riportato, quindi, risulta acclarato che la SI.ra sia venuta meno ai Pt_1 doveri che l'art. 143 pone in capo ad entrambi i coniugi: a fronte, infatti, delle emergenze processuali appena riportate (peraltro non contestate) emerge come l'odierna ricorrente si sia progressivamente disinteressata della vita coniugale preferendo coltivare altri interessi incompatibili con l'ordinaria e pagina 8 di 10 serena conduzione della stessa. La domanda di addebito della separazione in capo alla IG , Pt_1 dunque, deve essere accolta con riferimento a questo secondo profilo.
La pronuncia di addebito, inoltre, determina la conseguenza di carattere patrimoniale, della perdita del diritto all'assegno di mantenimento che discende ex lege dal tenore letterale dell'art. 156 c.
1 c.c.
Nulla, infine, occorre provvedere con riferimento all'assegnazione dell'ex casa coniugale, avendo la parte convenuta rinunciato alla domanda di assegnazione.
L'affidamento della figlia minore ed il contributo al mantenimento della figlia.
Con riferimento alla domanda di affidamento della figlia si accoglie la domanda del curatore speciale di confermare l'affidamento della minore al servizio sociale, dal momento che questo è il migliore regime di affidamento (peraltro destinato a durare ancora pochi mesi a fronte del fatto che tra pochi mesi diventerà maggiorenne), individuando la residenza presso il padre, al quale Per_4 viene assegnata la casa coniugale. gli incontri madre-figlia potranno avvenire liberamente in considerazione dell'età della stessa.
Si conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati finché necessario nell'interesse della prole.
Con riguardo al mantenimento della minore, si dispone che ciascun genitore farà fronte alle necessità della figlia quando la ha con sé e che le eventuali spese mediche, scolastiche e sportive, saranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Le spese processuali
Le spese del curatore speciale devono porsi a carico delle parti, in solido tra di loro, essendo stato il curatore nominato nell'interesse della prole minorenne e tenuto conto dell'attività della stessa
(con la precisazione che al curatore speciale non viene liquidata la fase istruttoria non avendo depositato memorie né istanze istruttorie), da rifondersi a favore dell'Erario.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidale come in dispositivo, ponendole definitivamente per metà a carico della parte convenuta che soccombe in punto domanda di addebito della separazione e assegno di mantenimento per sé, e compensandole per la restante metà trattandosi di provvedimenti assunti nell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, anche in punto istruttorio, così dispone:
PRONUNCIA la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito alla moglie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 comma 2 c.c., in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio;
CONFERMA l'affidamento della minore al servizio sociale, con collocazione principale presso il padre, secondo quanto già disposto con il provvedimento 12.12.2022;
pagina 9 di 10 ASSEGNA la casa coniugale in Torino, via Foscolo n. 8 al signor;
Controparte_1
DISPONE che gli incontri madre e figlia avvengano liberamente;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia quando l'ha con sè e che le spese extra contributo non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – saranno a carico del signor CP_1 nella misura del 50% o migliore ritenuta, secondo il Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del
15.03.2016;
REVOCA in via integrale l'assegno di mantenimento disposto in favore della IG
[...] con il provvedimento del 12.12.2022. Parte_1
Conferma la presa in carico del nucleo da parte di tutti i Servizi incaricati, finché necessario.
Compensa nella misura di metà tra le parti le spese di lite.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere ad Parte_1 [...]
della restante parte di dette spese (metà delle spese) che liquida, per il loro intero CP_1 ammontare, in € 3808,00 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara tenuti e condanna e a Parte_1 Controparte_1 rifondere, in solido fra loro, in favore del curatore speciale, le spese di lite che si liquidano in €
2.970,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Torino in data 18 febbraio 2025
Minuta redatta dal MOT dott. Paolo Roffinella
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Rel.-Est.
Dott. Serafina Aceto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13309/2022: avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DANIELA SABENA, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia nr. 80, presso il difensore avv. DANIELA SABENA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
EDOARDO CAGNO e ROBERTO CAGNO, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Duca degli
Abruzzi n. 16, presso i difensori avv.ti EDOARDO CAGNO e ROBERTO CAGNO
CONVENUTO
nonché in contraddittorio con la minore , ( ), con il patrocinio del Curatore Persona_1 C.F._3 speciale avv. EMMA VERCELLONE, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto 46 bis, presso il Curatore speciale avv. EMMA VERCELLONE
TERZA INTERVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 18/2/2025
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da foglio di precisazione conclusioni del 30.10.2024 depositato per l'udienza cartolare del
5.11.2024
Per parte convenuta
Come da foglio di precisazione conclusioni del 5.11.2024 depositato per l'udienza cartolare del
5.11.2024
Per parte intervenuta
Come da foglio di precisazione conclusioni del 30.10.2024 depositato per l'udienza cartolare del
5.11.2024
Per il Pubblico Ministero
Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e dopo essersi Parte_1 Controparte_1 conosciuti nel 2005 instauravano una relazione dalla quale, in data 28.06.2007 nasceva la figlia
. I due, successivamente, in data 20.07.2014 contraevano matrimonio con rito civile Persona_1 in Villanova Solaro. Il nucleo familiare, concordemente, fissava la propria residenza presso l'immobile di proprietà esclusiva del SI. in Torino, via Ugo Foscolo n. 8. CP_1
Con ricorso depositato in data 12/7/2022 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, in particolare, previa adozione dei provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c., di
- pronunciare la separazione coniugale;
- assegnare la casa familiare sita in Torino, via Ugo Foscolo n. 8 alla madre;
- disporre l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione presso la madre;
- disporre a carico del padre ed a favore della madre la corresponsione di una somma mensile
(da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT) pari ad € 700,00 a titolo di mantenimento della figlia minore;
- disporre a carico del marito ed a favore della moglie la corresponsione di una somma mensile
(da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT) pari a € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento;
- regolare i rapporti di visita tra il padre e la figlia secondo le più opportune e ritenute valutazioni.
Si costituiva ritualmente il sig. con comparsa di costituzione depositata in Controparte_1
PCT in data 28/10/2022 chiedendo, previa attivazione in via d'urgenza dei Servizi Sociali, di:
- pronunciare la separazione coniugale con addebito alla moglie;
- disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a carico del padre;
in subordine disporre l'affidamento condiviso della minore;
- in ogni caso disporre la collocazione della minore presso il padre nella casa coniugale in
Torino, via Ugo Foscolo n. 8;
- assegnare, di conseguenza, la casa coniugale al padre;
pagina 2 di 10 - regolare i rapporti di vista madre e figlia come da programma predisposto (per i dettagli si rinvia alla comparsa di costituzione e risposta);
- disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia minore quando collocatario oltre pagamento delle spese extra nella misura del 70% da disporre a carico del padre.
Avanti a Presidente del Tribunale, in data 9.11.2022, comparivano entrambe le parti, le quali oltre ad insistere sulla richiesta di separazione, evidenziavano che la figlia minore si era resa irreperibile. A questo punto, il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, in considerazione della circostanza riportata da entrambi i genitori fissava udienza al 23.11.2022 per l'audizione della figlia minore Con ordinanza presidenziale del 10.11.2022 in ragione della Per_1 scomparsa della figlia minore, nonché in ragione delle problematiche emerse in merito alla gestione del nucleo familiare, nominava quale Curatore speciale della minore avv. Emma Vercellone e Per_1 disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di
[...]
territorialmente competenti. Controparte_2
All'udienza del 23.11.2022 non si presentava la minore. Il convenuto dichiarava di aver preso contatti telefonici con la minore e che la stessa era momentaneamente ospitata presso Per_1
l'abitazione del proprio fidanzato (anch'egli minorenne), asseritamente sita in Torino, via Oxsilia 23. Il
Curatore speciale precisava di non essere riuscito a prendere contatti con la minore. A questo punto il
Presidente fissava nuova udienza per i medesimi incombenti al 7.12.2022.
A tale udienza, la minore benché contattata da entrambi i genitori, nuovamente non si presentava. Il Curatore rappresentava che nelle more non era riuscito a mettersi in contatto con
A questo punto il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente e si riservava in Per_1 ordine ai provvedimenti da assumere.
Con ordinanza presidenziale del 12.12.2022 in considerazione delle permanenti criticità riscontrate in ordine alla gestione del nucleo familiare, la minore veniva affidata ai Servizi Per_1
Sociali del Comune di Torino territorialmente competenti, con collocazione presso il padre.
Disponeva altresì:
- che i Servizi provvedessero in via d'urgenza ad assicurare il rientro della minore presso la casa familiare;
- che gli incontri madre e figlia avvenissero in luogo neutro, alla presenza del personale educativo, secondo le modalità e tempistiche meglio descritte in ordinanza (cui si rinvia);
- la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di Controparte_3
;
[...]
- al mantenimento, cura ed educazione della minore provvedesse ciascun genitore Per_1 quando collocatario;
- la corresponsione a carico della madre ed a favore del padre del 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa del 15.03.2016;
- l'assegnazione della casa coniugale al padre, ordinando all'altro coniuge di ivi allontanarsi;
- la corresponsione a carico del marito ed a favore della moglie di una somma mensile a titolo di mantenimento pari ad € 400,00 (da rivalutarsi in base agli indici ISTAT). All'udienza del 9.03.2023 innanzi al G.I. le parti richiedevano assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. Il Curatore speciale chiedeva inoltre disporsi CTU psicologia per valutare le pagina 3 di 10 capacità genitoriali di entrambi i genitori in considerazione delle persistenti gravi criticità già riscontrate.
Con ordinanza del 21.03.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice, ritenuto assolutamente necessario, in considerazione della concreta situazione fattuale, disponeva l'audizione della minore rinviando il processo a tal fine all'udienza del 20.04.2023. Per_1
All'udienza del 20.04.2023 compariva la minore Si procedeva pertanto alla sua Per_1 audizione nel corso della quale ripercorreva la sua attuale situazione di vita e scolastica;
in Per_1 particolare la stessa affermava di vivere attualmente con il padre presso la casa familiare (eccetto quale fine settimana durante i quali soggiorna a casa di amiche o del fidanzato), di vedere entrambi i genitori i quali contribuiscono al suo mantenimento secondo le occorrenze.
Alla successiva udienza del 28.09.2023 il Curatore speciale rappresentava al Tribunale le rilevanti difficoltà nella gestione e nella tenuta dei contatti con la minore. Inoltre, evidenziava che la madre, in violazione di quanto disposto con ordinanza presidenziale del 12.12.2022, era solita incontrare la minore al di fuori dei luoghi neutri, secondo modalità e tempistiche non predeterminate.
Infine, in considerazione delle relazioni sociali depositate in giudizio riteneva necessario il collocamento della minore in Comunità.
All'udienza del 2.11.2023 la ricorrente chiedeva la modifica dell'ordinanza presidenziale in punto di affidamento e collocamento della minore, chiedeva inoltre la liberalizzazione degli incontri madre/figlia. Le altre parti si opponevano. In particolare, il Curatore speciale evidenziava come la madre non si fosse mai attenuta alle prescrizioni dei Servizi Sociali, né avesse tantomeno collaborato attivamente con gli stessi.
Il Giudice con ordinanza del 13.11.2023 rigettava la richiesta di modifica avanzata da parte ricorrente sottolineando come “La madre non ha mai dimostrato la propria intenzione di collaborare nell'interesse della minore. I servizi danno atto, in tutte le relazioni, dell'assenza di collaborazione della IG e della difficoltà di reperire la stessa. Non si sono mai svolti incontri in luogo neutro, né
è stato possibile valutare le capacità genitoriali della IG ”. Per_2
All'udienza del 18.11.2024 le parti chiedevano i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. che il Giudice concedeva, fissando udienza al 23.05.2024 (poi anticipata al giorno precedente con separato decreto), ove le parti insistevano per l'ammissione delle prove indicate.
Con ordinanza del 19.07.2024 il Giudice scrivente (nel frattempo divenuto assegnatario del fascicolo) ammetteva le prove richieste nei limiti di cui all'ordinanza (delegando per gli incombenti istruttori il GOT), fissava udienza cartolare di precisazione delle conclusioni al 5.11.2024 ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Inoltre, confermava la presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi sociali.
Alle successive udienze del 11.10.2024 e 21.10.2024 si procedeva alle assunzioni delle testimonianze. Tuttavia, non essendo comparsi alcuni dei testimoni di parte resistente, pur ritualmente citati, quest'ultima chiedeva la prosecuzione dell'attività istruttoria, evidenziando peraltro l'omessa esibizione della documentazione fiscale, del contratto di lavoro nonché delle buste paga di parte ricorrente. Parte ricorrente si opponeva alla richiesta evidenziando la superfluità dell'assunzione delle residue testimonianze in considerazione dell'istruttoria già espletata. Il GOP, a questo punto, in considerazione dell'approssimarsi dell'udienza del 5.11.2024, rimetteva il fascicolo al G.I. per ogni determinazione in merito.
pagina 4 di 10 Con ordinanza del 6.11.2024 il Giudice dava atto che nei termini 127 ter c.p.c. erano state depositate le note di udienza del solo Curatore speciale. Pertanto, rimetteva la causa al Collegio assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. Sul punto occorre tuttavia precisare che, a causa di un disguido di Cancelleria, le parti hanno effettivamente depositato nei termini le rispettive note di udienza nonché il foglio di precisazione delle conclusioni, pertanto di tale documentazione si terrà conto nella decisione della causa.
A questo punto le parti precisavano le conclusioni come da separati fogli cui si rinvia. Occorre tuttavia precisare che la ricorrente ha proceduto ad una modifica delle domande inizialmente proposte nei seguenti termini:
- in punto affidamento della minore ha richiesto lo stesso in via condivisa in luogo dell'affidamento esclusivo;
- in punto di collocamento della minore ha richiesto che lo stesso fosse disposto a Per_1 favore del padre presso l'abitazione familiare, rinunciando contestualmente alla assegnazione della stessa;
- in punto di mantenimento della minore ha richiesto che lo stesso fosse posto interamente a carico del padre;
Infine, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
*****
Preliminarmente, il Tribunale rigetta la richiesta di revoca e riforma dell'ordinanza istruttoria del
19.07.2024 formulata da parte ricorrente poiché le richieste istruttorie così come formulate appaiano generiche e comunque irrilevanti anche in considerazione dell'attività istruttoria espletata.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
La domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione formulata da parte convenuta è accolta per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, parte convenuta domanda che la separazione venga addebitata alla SI.ra in quanto quest'ultima sarebbe venuta meno ai doveri di Parte_1 fedeltà coniugale, assistenza reciproca, morale e materiale, nonché della collaborazione nell'interesse familiare.
Ciò posto, in linea generale, deve innanzitutto osservarsi che presupposto essenziale dell'addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore pagina 5 di 10 convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia riconducibile in maniera esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza (si veda, Tribunale di Roma 17.7.2009). La domanda di addebito non può dunque fondarsi solo sulla violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo necessario, invece, accertare se tale violazione abbia assunto una efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta poi una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618).
In punto di violazione dei doveri di fedeltà coniugale occorre peraltro ricordare che l'infedeltà di un coniuge può essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (si veda, in merito Cass. 23.5.2008, n.
13431). Ne consegue che, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. 10 maggio 2017, n. 11448).
Tornando al caso in esame il compendio probatorio assunto sul punto non consente, di per sé, di fondare la pronuncia di addebito formulata da parte convenuta.
Difatti seppur risulta (come peraltro affermato dalla stessa parte ricorrente), che la SI.ra Pt_1 abbia intrattenuto delle frequentazioni di vario genere con altri soggetti (vedasi sul punto gli esiti delle investigazioni private condotte dal dott. e prodotte agli atti, nonché la testimonianza di Per_3 quest'ultimo) tuttavia non è stato accertato con la dovuta precisione quando tali frequentazioni siano effettivamente iniziate. In merito, infatti, a fronte di una contestazione circa gli asseriti tradimenti, per vero non opportunamente collocata nel tempo da parte del SI. (il quale ha affermato che CP_1 tali frequentazioni sarebbero iniziate quantomeno a partire dagli interventi chirurgici subiti nel 2017 per poi intensificarsi a partire dal 2021), non è stata fornita la prova a dimostrazione di quanto affermato.
Non risultano dirimenti a tal fine:
- né il rapporto dell'investigatore privato in quanto le osservazioni effettuate direttamente da quest'ultimo, seppur certamente significative in ordine alle frequentazioni che la SI.ra ha posto in essere, coprono un arco temporale di poco antecedente alla presentazione Pt_1 del ricorso, ossia in un contesto temporale nel quale la crisi della coppia era ormai acclarata;
pertanto, tali frequentazioni non possono certamente ritenersi causa efficiente della crisi coniugale;
- né la deposizione della teste intima amica della , e colf del SI. , Tes_1 Pt_1 CP_1 la quale ha sì affermato che la SI.ra fosse solita uscire di casa la sera per farvi Pt_1 rientro la mattina seguente, accompagnata nelle occasioni da soggetti maschili, ma non è stata in grado di collocare precisamente nel tempo quando ciò avvenisse;
peraltro non vi è pagina 6 di 10 alcuna prova circa il fatto che tali frequentazioni abbiano dato luogo alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, ciò peraltro se si considera che la stessa ricorrente ha autonomamente affermato di preferire una vita meno sedentaria (se non altro in considerazione dell'età di quest'ultimo, come detto, peraltro anche sottopostosi a due interventi chirurgici) rispetto a quella del marito.
Tanto rilevato, tuttavia, come detto, la domanda di addebito deve trovare accoglimento in considerazione dell'accertata violazione da parte della SI.ra dei doveri di assistenza morale e Pt_1 materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia.
Sul punto infatti, parte convenuta ha affermato che l'odierna ricorrente con il passare del tempo aveva iniziato ad assumere, tanto nei confronti del marito quanto della figlia minore, comportamenti di indifferenza e trascuratezza, omettendo finanche di attendere alle più elementari esigenze della figlia
(come ad esempio provvedere alla sua alimentazione). In questo contesto, la sottoposizione del agli interventi chirurgici nel 2017 aveva acuito ancora di più le già precarie condizioni di CP_1 vita matrimoniale, esasperando gli animi dei coniugi. Difatti, sempre secondo quanto riferito dal convenuto la moglie aveva anche iniziato ad apostrofarlo duramente e ad abbandonare la casa coniugale per periodi di tempo più o meno duraturi, anche durante le festività. Sempre secondo la versione fornita dal SI. , sempre in questo contesto, la SI.ra aveva anche iniziato a CP_1 Pt_1 avanzare pressanti richieste di denaro da devolvere presso una comunità religiosa.
Le contestazioni avanzate sul punto hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria espletata.
Sul punto va nuovamente richiamata la deposizione della teste la quale essendo amica Tes_1 intima della SI.ra (circostanza questa non contestata) nonché prestando servizio presso Pt_1
l'abitazione del SI. assume una posizione certamente privilegiata in ordine alle circostanze CP_1 qui in rilievo.
In particolare, la stessa
- in relazione al capo 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. II (Durante la degenza a casa, conseguenza degli interventi di cui al capo 5, la IG cominciò a lamentarsi Pt_1 quasi quotidianamente con il marito, accusandolo di non essere “degno di essere un marito” (poiché le condizioni di salute non gli consentivano transitoriamente una attività sessuale), dicendogli in particolare, durante una discussione: “tu sei marcio, al contrario di me che sono giovane e con un bel corpo e posso far girare la testa a qualsiasi uomo”) ha testualmente risposto “È vero la stessa sig.ra disse più volte a me che lei era Pt_1 giovane e bella mentre il marito era vecchio, marcio e malato e altre cose del genere. Lo diceva anche in faccia al marito e l'ho visto personalmente.”;
- in relazione al capo 7 (“Nei periodi di convalescenza del marito (uno nel 2016, l'altro nel
2017), la IG uscì di casa la sera almeno tre volte alla settimana, puntualmente Pt_1 salutando il marito con questa affermazione: “io esco e tu stai qui sul divano”.) ha testualmente risposto “è vero lei usciva e andava via senza dire una parola e stava via dal lunedì al mercoledì usciva la sera ed arriva il giorno dopo a volte andava via dal giovedì al lunedì mattina e il mi chiedeva ove fosse la moglie ma io non lo sapevo. Lui la CP_1 chiamava al telefono e lei non le rispondeva anzi chiamava me per dirmi che non dovevo dire nulla al marito di dove fosse”;
- in relazione al capo 11 (“In occasione di ogni visita alla Comunità evangelica, la IG
chiedeva al marito somme, di circa 20/30 euro a volta, per le offerte, chiamate Pt_1
pagina 7 di 10 “decime”, invocando un dovere di solidarietà e fratellanza tra fedeli che le era stato rappresentato presso la Chiesa”) ha testualmente risposto “è vero;
lei chiedeva anche di più
e lui le lasciava i soldi sul tavolo ma quando andavo in chiesa non ho mai visto la sig.ra
mettere soldi per le decime.”; peraltro in relazione al capo 14 (“Vistasi negare le Pt_1 somme per le offerte di cui al capo 11, la IG giunse a farsi consegnare dalla Pt_1 colf il denaro che il signor le lasciava di volta in volta per le ore eseguite, CP_1 promettendole che le avrebbe restituito tutto”) ha testualmente risposto “lei prendeva anche
i miei soldi che il lasciava per me, mi diceva che me li avrebbe ridati ma fino ad CP_1 oggi non mi ha restituito nulla.”;
- in relazione al capo 19 (Sempre nel 2019 le uscite serali da sola della IG si Pt_1 incrementarono sino a 5 (tutte le sere dal lunedì al venerdì), allorché, pressoché con costanza, la stessa si vestiva con minigonne e top scollati, per uscire di casa verso le ore 21, salire su macchine di tipo diverso che la aspettavano sotto casa, e rientrare non prima delle ore 2.00 del mattino) ha testualmente risposto “è vero, usciva quasi sempre con gonne corte e tornava a casa la mattina e quando le chiedevo chi l'avesse accompagnata mi diceva che l'avevano lasciata all'angolo e di non preoccuparmi. Io ero presente soprattutto la mattina quando rientrava a casa, talvolta la vedevo anche uscire alla sera quando fermavo fino alle
10; lei cominciava a prepararsi cambiandosi sovente i vestiti alle 7.00 di sera.”;
- in relazione al capo 22 (A Natale 2021, la IG si allontanò dall'abitazione Pt_1 familiare la sera del 24 dicembre portando con sè per trascorrere il natale da Per_1 amici (come dalla stessa riferito), lasciando il signor solo sino alla sera del 26 CP_1 dicembre, allorchè, rincasata, si cambiava d'abito, lasciava e riusciva per far Per_1 rientro solo la notte del 27 dicembre) ha testualmente risposto “è vero confermo quanto capitolato io ero presente per questo posso riferire ciò che è accaduto io ero li per le pulizie della giornata.”;
- in relazione al capo 24 (Lo stesso anno 2021, la IG si allontanò nuovamente Pt_1 dall'abitazione coniugale nel pomeriggio del 30 dicembre per rientravi solo la sera del 2 gennaio 2022, senza riferire al marito dove sarebbe andata ha testualmente risposto “è vero ricordo che il piangeva perché era stato lasciato da solo durante le feste;
lo so CP_1 in quanto io ero in casa a pulire.”;
- in relazione al capo 30 (A San Valentino del 2022, la IG si allontanò di casa Pt_1 dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, confidando alla figlia che sarebbe andata a
Parigi (si mostri al teste il doc. 20) ha testualmente risposto “è vero siamo andati insieme a
Parigi e mi disse che non dovevo dire nulla al marito”.
Tali ultime circostanze peraltro hanno ricevuto riscontro estrinseco a seguito della testimonianza del SI. nipote dell'odierno convenuto (vedasi sul punto risposte Testimone_2 di cui ai capi 22 e 24 dell'udienza del 21.10.2024. Come parimenti ha ricevuto riscontro la circostanza degli epiteti poco lusinghieri proferiti dalla SI.ra al marito in presenza del nipote in occasione Pt_1 del ricovero del 2017 (vedasi sul punto capo 6).
Da quanto appena riportato, quindi, risulta acclarato che la SI.ra sia venuta meno ai Pt_1 doveri che l'art. 143 pone in capo ad entrambi i coniugi: a fronte, infatti, delle emergenze processuali appena riportate (peraltro non contestate) emerge come l'odierna ricorrente si sia progressivamente disinteressata della vita coniugale preferendo coltivare altri interessi incompatibili con l'ordinaria e pagina 8 di 10 serena conduzione della stessa. La domanda di addebito della separazione in capo alla IG , Pt_1 dunque, deve essere accolta con riferimento a questo secondo profilo.
La pronuncia di addebito, inoltre, determina la conseguenza di carattere patrimoniale, della perdita del diritto all'assegno di mantenimento che discende ex lege dal tenore letterale dell'art. 156 c.
1 c.c.
Nulla, infine, occorre provvedere con riferimento all'assegnazione dell'ex casa coniugale, avendo la parte convenuta rinunciato alla domanda di assegnazione.
L'affidamento della figlia minore ed il contributo al mantenimento della figlia.
Con riferimento alla domanda di affidamento della figlia si accoglie la domanda del curatore speciale di confermare l'affidamento della minore al servizio sociale, dal momento che questo è il migliore regime di affidamento (peraltro destinato a durare ancora pochi mesi a fronte del fatto che tra pochi mesi diventerà maggiorenne), individuando la residenza presso il padre, al quale Per_4 viene assegnata la casa coniugale. gli incontri madre-figlia potranno avvenire liberamente in considerazione dell'età della stessa.
Si conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati finché necessario nell'interesse della prole.
Con riguardo al mantenimento della minore, si dispone che ciascun genitore farà fronte alle necessità della figlia quando la ha con sé e che le eventuali spese mediche, scolastiche e sportive, saranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Le spese processuali
Le spese del curatore speciale devono porsi a carico delle parti, in solido tra di loro, essendo stato il curatore nominato nell'interesse della prole minorenne e tenuto conto dell'attività della stessa
(con la precisazione che al curatore speciale non viene liquidata la fase istruttoria non avendo depositato memorie né istanze istruttorie), da rifondersi a favore dell'Erario.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidale come in dispositivo, ponendole definitivamente per metà a carico della parte convenuta che soccombe in punto domanda di addebito della separazione e assegno di mantenimento per sé, e compensandole per la restante metà trattandosi di provvedimenti assunti nell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, anche in punto istruttorio, così dispone:
PRONUNCIA la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito alla moglie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 comma 2 c.c., in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio;
CONFERMA l'affidamento della minore al servizio sociale, con collocazione principale presso il padre, secondo quanto già disposto con il provvedimento 12.12.2022;
pagina 9 di 10 ASSEGNA la casa coniugale in Torino, via Foscolo n. 8 al signor;
Controparte_1
DISPONE che gli incontri madre e figlia avvengano liberamente;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia quando l'ha con sè e che le spese extra contributo non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – saranno a carico del signor CP_1 nella misura del 50% o migliore ritenuta, secondo il Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del
15.03.2016;
REVOCA in via integrale l'assegno di mantenimento disposto in favore della IG
[...] con il provvedimento del 12.12.2022. Parte_1
Conferma la presa in carico del nucleo da parte di tutti i Servizi incaricati, finché necessario.
Compensa nella misura di metà tra le parti le spese di lite.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere ad Parte_1 [...]
della restante parte di dette spese (metà delle spese) che liquida, per il loro intero CP_1 ammontare, in € 3808,00 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara tenuti e condanna e a Parte_1 Controparte_1 rifondere, in solido fra loro, in favore del curatore speciale, le spese di lite che si liquidano in €
2.970,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Torino in data 18 febbraio 2025
Minuta redatta dal MOT dott. Paolo Roffinella
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Rel.-Est.
Dott. Serafina Aceto
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