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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dr.ssa. Serafina Aceto Giudice dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16497/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Cataldo Antonella presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 25/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 691 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 17.06.2008. Per_1
Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_2 esercizio, anche disgiunto, della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) e la scelta della residenza abituale della figlia minore saranno prese concordemente da entrambi i genitori.
DISPONE che la figlia minore continui ad abitare stabilmente con la madre, mantenendo la propria residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
DISPONE l'assegnazione dell'immobile sito a Torino (TO), Via Val Della Torre 49 int. 3, già casa coniugale ed in comproprietà tra i coniugi, alla signora , con tutti i mobili e gli Parte_1 arredi ivi presenti, dandosi atto che il signor se ne è già allontanato, provvedendo Parte_2 all'asporto di tutti i propri beni e effetti personali.
DÀ ATTO dell'impegno reciproco dei coniugi a mantenere i buoni rapporti tra la figlia minore ed i nonni/parenti di entrambi i rami genitoriali.
DISPONE che, salvo ogni diverso e più ampio accordo con la madre, nel rispetto delle richieste della minore ormai sedicenne, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti Per_1 modalità:
1. a fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 21,00) con accompagnamento della figlia presso l'abitazione materna.
2. Durante la settimana, il padre terrà con sé la figlia , il martedì ed il venerdì, dall'uscita di Per_1 scuola sino alla mattina del giorno successivo, con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna in caso di vacanze o chiusura scolastica.
3. Nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, ad anni alterni, pagina 2 di 4 una settimana dalla mattina del 24 dicembre sino alla sera del 30 dicembre o dalla mattina del 31 dicembre sino alla sera del 6 gennaio.
4. Metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando annualmente i giorni di Pasqua e Pasquetta;
5. ponti scolastici ed altre festività alternandosi con la madre, salvo diverso accordo tra le parti.
6. Durante le vacanze scolastiche estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane, Per_1 anche non consecutive, nel periodo che sarà concordato tra le parti, entro il 31 maggio di ogni anno, con indicazione del luogo di villeggiatura e relativi recapiti di riferimento. Fatta eccezione per i periodi di vacanza che saranno trascorsi con ciascuno dei genitori, per il restante periodo delle vacanze estive troverà applicazione il calendario di visita ordinario con copertura delle intere giornate di propria spettanza.
7. Il padre potrà incontrare la figlia in ogni altra circostanza, previo accordo con la madre, compatibilmente con le richieste ed esigenze della minore.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza e variazione dei propri recapiti, anche telefonici, e a informarsi in merito agli spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore.
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento, all'educazione ed alla cura della figlia nei rispettivi periodi di permanenza concordati e che il signor corrisponda Per_1 Parte_2 mensilmente alla signora a titolo di concorso al mantenimento della figlia Parte_1
, l'importo di € 300,00 (euro trecento//00), da versare entro il giorno 5 di ciascun mese e così per Per_1 le dodici mensilità, importo da rivalutarsi annualmente in funzione della variazione degli Indici Istat.
DÀ ATTO che le parti prevedono che l'assegno unico sia richiesto e percepito per l'intero ammontare dalla signora con espressa rinuncia da parte del signor a Parte_1 Parte_2 richiedere la quota di propria spettanza.
DISPONE che le spese medico-sanitarie non coperte da SSN, scolastiche e extrascolastiche, così come specificate ed individuate dal protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino del
15/03/2016, che s'intende qui integralmente richiamato, trascritto ed accettato, siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e rimborsate secondo tempi e modalità ivi indicate.
DÀ ATTO che i signori e si concedono reciproco consenso al Parte_1 Parte_2 rilascio dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità), propri e della figlia minore
. Per_1
DÀ ATTO che a risoluzione di tutti i reciproci rapporti economici e patrimoniali, sorti durante ed a causa del matrimonio ed ancora pendenti tra le parti, il signor si obbliga a trasferire, senza Parte_2 corrispettivo, a favore della signora che accetta, la propria quota di Parte_1 proprietà, pari al 50%, dell'immobile già casa coniugale e box auto, siti in Torino, alla Via Val Della
Torre n. 49, pervenuti in forza di atto a rogito Notaio del 2 agosto 2013, rep. n.165/47, Persona_3 così come di seguito individuati:
- Casa di civile abitazione: censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, foglio 1154, particella 160, subalterno 92, Via Val Della Torre 49, int. 3, scala L, piano S2-3, zona censuaria 2, cat. A/2, classe
2, consistenza vani: 4,5, rendita 964,48; alloggio distinto nella planimetria allegata all'atto di deposito del regolamento di condominio a rogito del notaio di Torino in data 28.12.2005 Persona_4
(repertorio 214235/17488 registrato a Torino 1 in data 13.01.2006 al n. 327, serie 1) con la sigla L.
3.2 della scala L, int. 3 composto da ingresso su cucina, disimpegno, locale wc, due camere, bagno e balcone a livello angolare, il tutto confinante in unico corpo con vano scala L comune, prospetto esterno su via pagina 3 di 4 Val Della Torre, altra unità immobiliare in ditta della società venditrice, affaccio su area pedonale con accesso da via Val Della Torre, salvo altri;
con annessa cantina pertinenziale al piano secondo interrato, distinta nella planimetria allegata all'atto di deposito del regolamento di condominio con la sigla CL19, confinante con corridoio comune di accesso, altre unità immobiliari in ditta della società venditrice sui due lati, altra unità immobiliare altra ditta, salvo altri.
- Box auto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, foglio 1154, particella 160, subalterno
38, Via Val Della Torre 49, int. 19A, piano S2, zona censuaria 2, cat. C/6, classe 4, consistenza 17 mq, rendita 151,01, distinto nella planimetria allegata all'atto di deposito del regolamento di condomino con la sigla B26 (numero interno 19A), confinante con area di manovra, box auto in ditta della società venditrice sui due lati, ancora area di manovra, salvo altri.
- il trasferimento delle unità immobiliari così come sopra individuate, verrà formalizzato mediante atto notarile che le parti si impegnano a stipulare entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, avanti a Notaio che sarà scelto dalla signora con relativi oneri (spese notarili e oneri relativi al passaggio di proprietà) a Parte_1 carico di quest'ultima.
- in vista di tale atto, i signori e chiedono, sin d'ora, Parte_1 Parte_2
l'applicazione della normativa fiscale prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 6/3/1987 (regime di esenzione dall'imposta di registro, bolli e per quanto in ragione, INVIM, imposte ipotecarie e catastali etc).
- a fronte della predetta cessione, la signora si obbliga a corrispondere in via Parte_1 integrale le rate residue del mutuo ipotecario contratto con la Banca Intesa San Paolo per l'acquisto del predetto immobile e così sino ad estinzione, ed a non richiedere al signor la restituzione Parte_2 del 50% delle rate di mutuo di propria spettanza, sostenute interamente dalla medesima con decorrenza dal 2015.
DÀ ATTO che le parti concordano che con riferimento all'immobile, già casa coniugale, le spese tutte - condominiali ordinarie e straordinarie, di riscaldamento, per utenze domestiche e TARI – continueranno ad essere sostenute in via esclusiva dalla signora . Parte_1
DÀ ATTO che i signori e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti, e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento, dando, altresì, atto che con l'esatto adempimento delle condizioni ivi previste null'altro avranno a pretendere l'una dall'altro.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dr.ssa. Serafina Aceto Giudice dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16497/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Cataldo Antonella presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 25/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 691 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 17.06.2008. Per_1
Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_2 esercizio, anche disgiunto, della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) e la scelta della residenza abituale della figlia minore saranno prese concordemente da entrambi i genitori.
DISPONE che la figlia minore continui ad abitare stabilmente con la madre, mantenendo la propria residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
DISPONE l'assegnazione dell'immobile sito a Torino (TO), Via Val Della Torre 49 int. 3, già casa coniugale ed in comproprietà tra i coniugi, alla signora , con tutti i mobili e gli Parte_1 arredi ivi presenti, dandosi atto che il signor se ne è già allontanato, provvedendo Parte_2 all'asporto di tutti i propri beni e effetti personali.
DÀ ATTO dell'impegno reciproco dei coniugi a mantenere i buoni rapporti tra la figlia minore ed i nonni/parenti di entrambi i rami genitoriali.
DISPONE che, salvo ogni diverso e più ampio accordo con la madre, nel rispetto delle richieste della minore ormai sedicenne, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti Per_1 modalità:
1. a fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 21,00) con accompagnamento della figlia presso l'abitazione materna.
2. Durante la settimana, il padre terrà con sé la figlia , il martedì ed il venerdì, dall'uscita di Per_1 scuola sino alla mattina del giorno successivo, con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna in caso di vacanze o chiusura scolastica.
3. Nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, ad anni alterni, pagina 2 di 4 una settimana dalla mattina del 24 dicembre sino alla sera del 30 dicembre o dalla mattina del 31 dicembre sino alla sera del 6 gennaio.
4. Metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando annualmente i giorni di Pasqua e Pasquetta;
5. ponti scolastici ed altre festività alternandosi con la madre, salvo diverso accordo tra le parti.
6. Durante le vacanze scolastiche estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane, Per_1 anche non consecutive, nel periodo che sarà concordato tra le parti, entro il 31 maggio di ogni anno, con indicazione del luogo di villeggiatura e relativi recapiti di riferimento. Fatta eccezione per i periodi di vacanza che saranno trascorsi con ciascuno dei genitori, per il restante periodo delle vacanze estive troverà applicazione il calendario di visita ordinario con copertura delle intere giornate di propria spettanza.
7. Il padre potrà incontrare la figlia in ogni altra circostanza, previo accordo con la madre, compatibilmente con le richieste ed esigenze della minore.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza e variazione dei propri recapiti, anche telefonici, e a informarsi in merito agli spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore.
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento, all'educazione ed alla cura della figlia nei rispettivi periodi di permanenza concordati e che il signor corrisponda Per_1 Parte_2 mensilmente alla signora a titolo di concorso al mantenimento della figlia Parte_1
, l'importo di € 300,00 (euro trecento//00), da versare entro il giorno 5 di ciascun mese e così per Per_1 le dodici mensilità, importo da rivalutarsi annualmente in funzione della variazione degli Indici Istat.
DÀ ATTO che le parti prevedono che l'assegno unico sia richiesto e percepito per l'intero ammontare dalla signora con espressa rinuncia da parte del signor a Parte_1 Parte_2 richiedere la quota di propria spettanza.
DISPONE che le spese medico-sanitarie non coperte da SSN, scolastiche e extrascolastiche, così come specificate ed individuate dal protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino del
15/03/2016, che s'intende qui integralmente richiamato, trascritto ed accettato, siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e rimborsate secondo tempi e modalità ivi indicate.
DÀ ATTO che i signori e si concedono reciproco consenso al Parte_1 Parte_2 rilascio dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità), propri e della figlia minore
. Per_1
DÀ ATTO che a risoluzione di tutti i reciproci rapporti economici e patrimoniali, sorti durante ed a causa del matrimonio ed ancora pendenti tra le parti, il signor si obbliga a trasferire, senza Parte_2 corrispettivo, a favore della signora che accetta, la propria quota di Parte_1 proprietà, pari al 50%, dell'immobile già casa coniugale e box auto, siti in Torino, alla Via Val Della
Torre n. 49, pervenuti in forza di atto a rogito Notaio del 2 agosto 2013, rep. n.165/47, Persona_3 così come di seguito individuati:
- Casa di civile abitazione: censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, foglio 1154, particella 160, subalterno 92, Via Val Della Torre 49, int. 3, scala L, piano S2-3, zona censuaria 2, cat. A/2, classe
2, consistenza vani: 4,5, rendita 964,48; alloggio distinto nella planimetria allegata all'atto di deposito del regolamento di condominio a rogito del notaio di Torino in data 28.12.2005 Persona_4
(repertorio 214235/17488 registrato a Torino 1 in data 13.01.2006 al n. 327, serie 1) con la sigla L.
3.2 della scala L, int. 3 composto da ingresso su cucina, disimpegno, locale wc, due camere, bagno e balcone a livello angolare, il tutto confinante in unico corpo con vano scala L comune, prospetto esterno su via pagina 3 di 4 Val Della Torre, altra unità immobiliare in ditta della società venditrice, affaccio su area pedonale con accesso da via Val Della Torre, salvo altri;
con annessa cantina pertinenziale al piano secondo interrato, distinta nella planimetria allegata all'atto di deposito del regolamento di condominio con la sigla CL19, confinante con corridoio comune di accesso, altre unità immobiliari in ditta della società venditrice sui due lati, altra unità immobiliare altra ditta, salvo altri.
- Box auto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, foglio 1154, particella 160, subalterno
38, Via Val Della Torre 49, int. 19A, piano S2, zona censuaria 2, cat. C/6, classe 4, consistenza 17 mq, rendita 151,01, distinto nella planimetria allegata all'atto di deposito del regolamento di condomino con la sigla B26 (numero interno 19A), confinante con area di manovra, box auto in ditta della società venditrice sui due lati, ancora area di manovra, salvo altri.
- il trasferimento delle unità immobiliari così come sopra individuate, verrà formalizzato mediante atto notarile che le parti si impegnano a stipulare entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, avanti a Notaio che sarà scelto dalla signora con relativi oneri (spese notarili e oneri relativi al passaggio di proprietà) a Parte_1 carico di quest'ultima.
- in vista di tale atto, i signori e chiedono, sin d'ora, Parte_1 Parte_2
l'applicazione della normativa fiscale prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 6/3/1987 (regime di esenzione dall'imposta di registro, bolli e per quanto in ragione, INVIM, imposte ipotecarie e catastali etc).
- a fronte della predetta cessione, la signora si obbliga a corrispondere in via Parte_1 integrale le rate residue del mutuo ipotecario contratto con la Banca Intesa San Paolo per l'acquisto del predetto immobile e così sino ad estinzione, ed a non richiedere al signor la restituzione Parte_2 del 50% delle rate di mutuo di propria spettanza, sostenute interamente dalla medesima con decorrenza dal 2015.
DÀ ATTO che le parti concordano che con riferimento all'immobile, già casa coniugale, le spese tutte - condominiali ordinarie e straordinarie, di riscaldamento, per utenze domestiche e TARI – continueranno ad essere sostenute in via esclusiva dalla signora . Parte_1
DÀ ATTO che i signori e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti, e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento, dando, altresì, atto che con l'esatto adempimento delle condizioni ivi previste null'altro avranno a pretendere l'una dall'altro.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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