Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03516/2026REG.PROV.COLL.
N. 04060/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4060 del 2023, proposto dal signor-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo De Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis ) n.-OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il consigliere IN ES;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. L’oggetto del giudizio è il provvedimento del Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare prot. n. 394115 del 7 settembre 2021 con cui è stata disposta la perdita del grado per rimozione del Caporale maggiore dell’Esercito italiano -OMISSIS-.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. In data 16 febbraio 2021 il caporale -OMISSIS- all’epoca dei fatti in servizio presso il centro ippico militare di -OMISSIS- (NA)- veniva fermato dai Carabinieri della Compagnia Napoli Stella e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di gr. 0,64 di sostanza stupefacente tipo “hashish”.
2.2. In data 1 marzo 2021 l’Amministrazione di appartenenza apprendeva, a seguito di ricognizione informativa presso la Legione Carabinieri – Comando Provinciale di Napoli, che il graduato, oltre a risalenti precedenti penali per due reati (furto in concorso e uso di cose sottoposte a sequestro, entrambi consumati in epoca anteriore all’assunzione in servizio), aveva a suo carico i seguenti specifici episodi relativi all’uso di sostanze stupefacenti: 1) in data 12 ottobre 2016 e 7 giugno 2017 era stato segnalato dal I° Gruppo della Guardia di Finanza di Napoli, per “uso personale di sostanze stupefacenti”; 2) in data 24 settembre 2018 era stato raggiunto dalla misura della sospensione della patente di guida per mesi uno (ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 309/90); 3) in data 13 luglio 2020 era stato nuovamente segnalato dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Napoli per “uso personale di sostanze stupefacenti”.
2.3. Alla luce delle sopra indicate circostanze, in data 15 marzo 2021 il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, disponeva un’inchiesta formale ai sensi dell’art. 1378 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare, c.m.), al termine della quale, valutata la relazione finale dell’Ufficiale inquirente, disponeva il deferimento dell’inquisito ad una Commissione di disciplina che, con verbale del 16 giugno 2021, giudicava il militare non meritevole di conservare il grado.
2.4. Nel corso del procedimento disciplinare l’interessato non presentava memorie difensive e con dichiarazione del 16 giugno 2021, sottoscritta unitamente al proprio difensore, affermava di essersi pentito dei fatti a lui ascritti.
2.5. Con provvedimento del 7 settembre 2021 la Direzione generale per il personale militare disponeva la perdita del grado per rimozione, ritenendo che il comportamento del militare fosse connotato da una “ recidiva nella contiguità alle sostanze stupefacenti ” e che lo stesso costituisse “ una gravissima violazione dei doveri propri dello stato di militare e di quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno che sempre deve essere mantenuto da un professionista in armi, tale da risultare del tutto incompatibile con l’ulteriore permanenza in servizio e nel grado rivestito ”.
3. Con ricorso di primo grado l’interessato chiedeva l’annullamento del provvedimento sopra indicato, deducendo, in sintesi, che mancherebbe la prova della natura illecita della sostanza rinvenuta all’esito della perquisizione e che la sanzione sarebbe sproporzionata, oltre che abnorme ed illogica rispetto alle risultanze dell’istruttoria.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , con sentenza del 23 dicembre 2022 n. -OMISSIS-, respingeva il ricorso rilevando che: a) di fronte al rinvenimento di un “oggetto” che aveva comunque l’apparenza (per foggia, colore, confezionamento) di uno stupefacente “tipo hashish”, era onere dell’interessato provare la natura lecita della sostanza detenuta; b) alla luce della pregressa condotta di inerzia informativa e difensiva del ricorrente, l’affermazione dello stesso, secondo cui non si sarebbe trattato, nella specie, di “hashish”, appare poco credibile alla luce dell’“ id quod plerumque accidit ”; c) non è decisivo che il militare sia risultato negativo, in due diverse occasioni, ai test antidroga disposti dall’Amministrazione in quanto la gravità del comportamento è già insita nel solo “possesso” dello stupefacente, tenuto anche conto che non si è trattato di un episodio isolato; d) non è né illogica né irragionevole la scelta di irrogare una sanzione destitutoria al militare appartenente all’Esercito Italiano il quale risulti aver fatto uso di una sostanza stupefacente in maniera non episodica né isolata.
5. Il ricorrente ha interposto appello, corredato da istanza cautelare, articolando i seguenti motivi di gravame:
1.- ERRORE IN JUDICANDO. MANCATA VALUTAZIONE DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEA IRRILEVANZA DEL MANCATO ACCERTAMENTO DELL’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. VIOLAZIONE DELL’ART 1388 SS. CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE. Si censura il capo della sentenza con cui è stato respinto il primo motivo di ricorso, relativo al difetto di prova sia della detenzione che della successiva assunzione di sostanza stupefacente. Il T.a.r. avrebbe erroneamente assegnato rilievo al comportamento dell’interessato- che non avrebbe segnalato, né in sede di perquisizione né in sede disciplinare, la natura lecita della sostanza- piuttosto che al mancato accertamento della natura stupefacente della medesima.
2.- ERRORE IN JUDICANDO. MANCATA VALUTAZIONE DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEA IRRILEVANZA DEL MANCATO ACCERTAMENTO DELL’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. VIOLAZIONE DELL’ART 1388 SS. CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE. Il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nel considerare irrilevanti gli esiti negativi dei due test antidroga a cui è stato sottoposto il militare poiché essi dimostrano che la detenzione non aveva ad oggetto una sostanza stupefacente. Del pari, l’omessa indicazione di fatti rilevanti ai sensi dell’art. 748 d.P.R. n. 90 del 2010 non costituisce valido elemento indiziario che il -OMISSIS- sia stato in possesso o abbia usato sostanze stupefacenti.
3.- ERRORE IN JUDICANDO. MANCATA VALUTAZIONE DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEA IRRILEVANZA DEL MANCATO ACCERTAMENTO DELL’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. VIOLAZIONE DELL’ART 1388 SS. CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE. Si censura il capo della sentenza che ha respinto il terzo motivo di ricorso sul rilievo che “ Il silenzio del ricorrente, in realtà, è anch’esso elemento suscettibile di valutazione negativa da parte dell’Amministrazione in sede disciplinare ”. Ad avviso dell’appellante, la presunzione di innocenza- che si applica anche alle sanzioni disciplinari in quanto di natura punitiva- impone all’amministrazione di fornire idonea prova della responsabilità dell’inquisito il quale può legittimamente avvalersi del diritto al silenzio, ai sensi degli artt. 47 e 48 della Carta di Nizza, dell’art. 6 par. 1 CEDU e della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sulla presunzione di innocenza. Nessuna valenza confessoria potrebbe, inoltre, assegnarsi alla dichiarazione dell’interessato di essersi pentito dei fatti contestati in quanto resa in conformità ad una prassi in essere tra i militari sottoposti a procedimento disciplinare e perché fondata sulla convinzione che mai sarebbe stata inflitta la sanzione della destituzione.
4.- ERRORE IN JUDICANDO. MANCATA VALUTAZIONE DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEA IRRILEVANZA DEL MANCATO ACCERTAMENTO DELL’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. VIOLAZIONE DELL’ART 1388 SS. CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE. Si censura il capo della sentenza che ha respinto il quarto motivo di ricorso relativo al difetto di proporzionalità e di ragionevolezza della sanzione. L’amministrazione sarebbe pervenuta ad una sanzione abnorme e illogica rispetto alle risultanze dell’istruttoria, non avendo valutato la gravità della condotta addebitata, consistente nell’uso di una sostanza del tutto lecita.
6. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
7. In data 26 maggio 2023 l’appellante ha rinunciato all’istanza cautelare.
8. In vista dell’udienza di trattazione il predetto ha, inoltre, depositato: a) in data 16 marzo 2026 l’attestato di frequentazione del corso di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro del 17 novembre 2025; b) in data 24 marzo 2026 una memoria conclusionale e in data 24 aprile 2026 una ulteriore memoria denominata “note di udienza” nonché l’elenco dei rapporti informativi dal 2017 al 2025 e dei giudizi conseguiti.
9. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità della memoria (qualificata come “note di udienza”, sebbene con essa vengano articolate nuove argomentazioni a sostegno della fondatezza del proposto gravame) e della documentazione depositate dall’appellante in data 24 aprile 2026, oltre i termini perentori di cui all’art. 73 c.p.a. Dalla memoria e dai documenti prodotti non emergono, in ogni caso, elementi utili ad una diversa ricostruzione o valutazione dei fatti addebitati.
11. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
12. Secondo la giurisprudenza, la valutazione dei fatti e della loro gravità nonché la determinazione della sanzione da applicare rientrano nella sfera di discrezionalità dell’amministrazione e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, travisamento dei fatti (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 20 febbraio 2026 n. 1358; 23 giugno 2025 n. 5455; 30 dicembre 2025 n. 10437; 25 luglio 2025, n. 6655 e n. 6657).
13. Nel caso di specie, la condotta addebitata all’appellante, consistente nel consumo reiterato di sostanze stupefacenti, risulta provata:
a) dal verbale di perquisizione del 16 febbraio 2021 ove si attesta che il -OMISSIS-- fermato dai Carabinieri durante un normale servizio di controllo a bordo di un’auto e in compagnia di altro soggetto con precedenti per rapina e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti-era in possesso di 0,64 grammi di sostanza stupefacente tipo “hashish”;
b) dal rapporto informativo del Comando provinciale carabinieri di Napoli, da cui emerge l’esistenza, a carico del militare, oltre che di alcuni precedenti penali, anche plurime segnalazioni amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 309 del 1990 (il 12 ottobre 2016, il 7 giugno 2017 e il 13 luglio 2020), mai segnalate all’amministrazione di appartenenza.
14. Le sopra richiamate evidenze istruttorie, chiaramente sintomatiche di consumo non isolato né episodico di sostanze stupefacenti, non risultano smentite dall’interessato che nell’ambito del procedimento disciplinare non ha presentato memorie e ha, anzi, ammesso i fatti addebitati, dichiarandosi pentito.
15. Per tali ragioni, la valutazione dell’amministrazione che, per un verso, ha ritenuto provata la contiguità dell’inquisito alle sostanze stupefacenti e, per altro verso, ha valutato siffatta condotta quale “ gravissima violazione dei propri doveri dello stato militare e di quelli attinenti al giuramento prestato ” non appare affetta da travisamento dei fatti o da palese irragionevolezza.
16. Le considerazioni sopra esposte non sono scalfite dalle censure dell’appellante in ordine al mancato accertamento della natura stupefacente della sostanza, all’esito negativo dei due test antidroga a cui è stato sottoposto e al legittimo esercizio del diritto al silenzio quale declinazione del principio di presunzione di innocenza (cfr. primo, secondo e terzo motivo di appello), atteso che:
a) il reiterato consumo di sostanza stupefacente, contestato al militare, risulta sufficientemente provato dalle plurime segnalazioni amministrative, mai comunicate dall’interessato, indipendentemente dall’episodio di sequestro del 16 febbraio 2021;
b) a fronte di plurimi indizi univocamente convergenti in ordine alla natura stupefacente della sostanza sequestrata, quali l’aspetto esteriore, la modalità di confezionamento e il fatto di essere stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato per reati di spaccio, era onere dell’interessato fornire, nell’ambito delle facoltà difensive ad esso riconosciute in sede disciplinare, elementi di segno contrario atti a comprovare la natura lecita della sostanza detenuta;
c) inconferente è il richiamo all’art. 348 c.p.p. che attiene alle indagini preliminari compiute dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa o su delega del pubblico ministero, e non all’accertamento dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75 d.P.R. 309 del 1990;
d) l’esito negativo dei due test antidroga a cui è stato sottoposto il militare, di cui uno eseguito il giorno successivo alla perquisizione del 16 febbraio 2021 e l’altro nel marzo del 2020, non è incompatibile con la detenzione di stupefacente per uso personale, escludendo unicamente un consumo nell’immediatezza dell’accertamento;
e) la dichiarazione (libera e consapevole) dell’inquisito di essere pentito dei fatti contestati ha significato e valore confessorio, a prescindere dai motivi interiori che l’hanno determinata;
f) la presunzione di innocenza e il diritto al silenzio non sono utilmente invocabili né nell’ambito del procedimento diretto all’accertamento dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75 d.P.R. 309/1990 che non ha natura punitiva, ma preventiva (Cass. pen., sez. VI, 24 ottobre 2023, n. 47787) né nell’ambito del procedimento disciplinare poiché le sanzioni disciplinari non sono “pene” ai sensi della CEDU, ma rilevano solo all’interno dei rispettivi ordinamenti di settore (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 4 luglio 2025, n. 5772) e rispondono non a “ logiche punitive e deterrenti comuni alle pene ”, ma “ quanto meno nei casi concernenti pubblici funzionari cui sono affidati compiti essenziali a garanzia dello Stato di diritto, anche alla finalità di assicurare la definitiva cessazione dal servizio di persone dimostratesi non idonee, o non più idonee, all’assolvimento dei propri doveri ” (Corte cost., 12 novembre 2018, n. 197);
g) la mancanza di una plausibile ricostruzione alternativa degli accadimenti da parte dell’incolpato può essere legittimamente valorizzata dall’autorità disciplinare anche alla luce delle norme sovranazionali richiamate dall’appellante (artt. 47 e 48 della Carta di Nizza, art. 6 par 1 CEDU e Direttiva UE n. 343 del 2016) poiché “ per quanto spetti all’accusa offrire delle prove sufficienti per dare fondamento a una dichiarazione di colpevolezza (…), cionondimeno la difesa può essere tenuta a fornire una spiegazione una volta che l’accusa abbia presentato elementi sufficienti contro l’accusato … ” (Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2025 n. 9278);
h) il procedimento disciplinare ha natura amministrativa ed è retto dal principio inquisitorio, con la conseguenza che il diritto di difesa dell’incolpato non implica necessariamente quel contraddittorio nella formazione della prova che caratterizza il processo penale come attualmente configurato, essendo sufficiente che venga garantito il “nucleo essenziale” di tutela rappresentato dalla previa contestazione e dalla possibilità di partecipazione al procedimento, nella specie assicurato mediante presentazione di memorie e documenti (Cons. Stato, sez. II, 25 luglio 2025 n. 6657; id. 13 novembre 2023, n. 9689).
17. La contestata contiguità con le sostanze stupefacenti, emergente dai plurimi episodi di detenzione per uso personale (mai comunicati dall’interessato all’amministrazione di appartenenza, in violazione dell’art. 748 d.P.R. n. 90 del 2010), giustifica l’irrogazione della sanzione espulsiva, in quanto comportamento contrario alle finalità del corpo di appartenenza (cfr., ex aliis , Consiglio di Stato, sez. II, 23 giugno 2025 n. 5456).
18. Sotto tale profilo e contrariamente da quanto opina l’appellante (pag. 23 dell’appello), è irrilevante la tipologia di sostanza (si tratti di droga “leggera”, tipo hashish, o di “droga pesante”, tipo cocaina) poiché il disvalore disciplinare della condotta risiede nella detenzione e consumo di sostanze illecite da parte dell’appartenente ad un Corpo militare.
19. Ne discende l’infondatezza delle censure articolate con il quarto e ultimo motivo di appello, relative alla violazione del principio di proporzionalità, all’automatismo sanzionatorio e alla violazione del gradualismo sanzionatorio.
20. Come chiarito anche di recente dalla Sezione, (sent. 23 giugno 2025 n. 5457), il principio di adeguatezza della sanzione e di proporzionalità consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di per sé di sindacare il merito dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4381). Di conseguenza, il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo, vieta al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall’autorità disciplinare, soggette solo a sindacato ab externo , qualora trasmodino nell’abnormità, o evidenzino profili di eccesso di potere.
21. Nel caso di specie la sanzione della destituzione non appare manifestatamente sproporzionata rispetto ai fatti addebitati che, come sopra osservato, contrastano frontalmente con i valori dell’Istituzione e con i doveri di ruolo assunti con il giuramento prestato.
22. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione al Ministero della difesa delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI IN, Presidente
IN ES, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IN ES | BI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.