CASS
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2025, n. 13522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13522 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE - Presidente - NI LI TO CO R.G.N. 32202/2024 TO GA SENTENZA Sul ricorso proposto da: TA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/03/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 5 marzo 2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cassino del 18 aprile 2023 che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di AN TA per reati concernenti la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, l’usura e il porto illegale di un coltello e lo aveva condannato alla pena di cinque anni di reclusione e di 26.000 euro di multa, nonché di 800,00 euro di ammenda, ritenuta la continuazione tra gli stessi, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica e applicata la diminuente per il rito. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, AN TA avrebbe: A) detenuto e ceduto a diverse persone sostanza stupefacente del tipo marijuana il 9 novembre 2018 (capo a), del tipo hashish tra il marzo 2017 e il 12 ottobre 2018 (capi b, c, e, f) e del tipo cocaina dal 2018 al 17 gennaio 2022 (capi h, m); B) effettuato prestiti di natura usuraria ad un acquirente di cocaina dall’agosto al 22 novembre 2021 (capo i); C) portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 cm. in data 22 novembre 2021 (capo l). Penale Sent. Sez. 3 Num. 13522 Anno 2025 Presidente: ZZ ST Relatore: CO TO Data Udienza: 21/01/2025 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe AN TA, con atto sottoscritto dall’Avv. Ernesto Cassone, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 81, 110, e 644 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 l. n. 110 del 1975, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cui ai capi a), b), c), e) f), h) e m), del reato di usura di cui al capo i), e del reato di porto ingiustificato di strumento da taglio di cui al capo l). Si deduce che le prove acquisite forniscono elementi assolutamente incerti, come tali inidonei a dare prova della responsabilità per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e per il reato di usura. Si segnala, con riguardo ai reati concernenti gli stupefacenti (capi a, b, c, e, f, h, m), che non vi è precisa prova specie in relazione alla volontà dell’imputato di mettere in vendita la sostanza stupefacente;
si segnala, in particolare, che lo stesso era un assuntore di cocaina, che acquistava e consumava insieme con i soggetti escussi a sommarie informazioni. Si rimarca, in riferimento al reato di usura (capo i), che la prova della condotta dell’attuale ricorrente di aver preteso e riscosso la somma di 3.000,00 euro è incerta, in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, e contrasta con la versione dei fatti resa dall’imputato.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. Si deduce che la Corte ha erroneamente escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, in quanto ha omesso di considerare l’atteggiamento collaborativo dell’imputato.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo al mancato riconoscimento della lieve entità del fatto con riferimento ai reati concernenti gli stupefacenti. Si deduce che la sentenza impugnata si è posta in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite, secondo cui è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la detenzione e cessione di quantitativi di droga non particolarmente significativi (si cita Sez. U, n. 51063 del 2018).
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 131-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto con riferimento al reato di cui al capo l). Si deduce che non vi sono elementi da cui è inferibile la volontà di arrecare danno a terzi, e che, ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è irrilevante il generico richiamo a precedenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Del tutto prive di specificità, oltre che diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nel primo motivo di ricorso, le quali contestano l’affermazione di responsabilità per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi a, b, c, e, f, h, m), nonché per il 2 reato di usura (capo i), deducendo che non vi è prova della volontà dell’imputato di cedere sostanza stupefacente, ma semmai di procedere al c.d. “consumo di gruppo”, e che non vi sono prove affidabili in ordine alla riscossione di 3.000,00 a titolo usurario, in quanto l’accertamento si fonda solo sulle dichiarazioni della persona offesa. 2.1. La sentenza impugnata, innanzitutto, indica i fatti ritenuti accertati e le fonti di prova acquisite relativamente a ciascuna vicenda. Con riferimento alle droghe c.d. leggere, la Corte d’appello ritiene accertata la colpevolezza dell’imputato: 1) per il reato di detenzione a fini di cessione ad ND AS di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di grammi 36, 136, mentre era agli arresti domiciliari, il 9 novembre 2018 (capo a); 2) per il reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo hashish a AC DI in circa venti occasioni tra il marzo 2017 e il 31 agosto 2018, al prezzo di 25,00 euro per volta (capi b e c); 3) per il reato di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso di 1,889 grammi, e per un prezzo di 15,00 euro, a MO El AS il 12 ottobre 2018 (capo e); 4) per il reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo hashish ad ND D’AL in circa dodici occasioni tra il marzo 2017 e il 4 marzo 2018, al prezzo di 25,00 euro per volta (capo f). Con riguardo alle droghe c.d. pesanti, poi, la Corte d’appello ritiene accertata la colpevolezza dell’imputato: 1) per il reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina a AE ES con cadenza di tre o quattro consegne a settimana, dal 2018 e il 22 novembre 2022, per mezzo grammo o un grammo per volta, al prezzo, rispettivamente, di 50,00 e 100,00 euro per volta (capo h); 2) per il reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina a AR BO in due occasioni, entrambe il 23 dicembre 2021, a AE ER in due occasioni, il 24 e il 26 dicembre 2021, a HA OM e a EN AR in cinque occasioni, il 31 dicembre 2021, il 7 gennaio 2022, il 12 gennaio 2022, il 16 gennaio 2022 e il 17 gennaio 2022 (capo m). Ancora, la Corte d’appello ritiene che l’imputato sia colpevole del delitto di usura in danno di AE ES, perché a fronte di un credito per 1.000,00 euro per pregresse cessioni di cocaina, si faceva consegnare la somma di 3.000,00 euro dalla persona offesa, tra l’agosto ed il 22 novembre 2021, mentre era sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale (capo i), nonché del porto, fuori della propria abitazione, di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm., con lama di 7 cm., nascosto nella tasca dei pantaloni, il 22 novembre 2021 (capo l). A fondamento dell’affermazione di responsabilità, in particolare, la sentenza impugnata richiama: 1) per l’episodio di cessione di marijuana di cui al capo a), gli esiti della perquisizione e sequestro a casa dell’imputato (cfr. pagg. 4 e 5); 2) per gli episodi di cessione di hashish di cui ai capi b) e c), gli esiti delle attività di osservazione, perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente effettuate dalla polizia giudiziaria, nonché le precise dichiarazioni di AC DI (cfr. pag. 5); 3) per l’episodio di cessione di hashish di cui al capo e), gli esiti delle attività di osservazione, perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente effettuate dalla polizia giudiziaria, nonché le precise dichiarazioni di MO El AS (cfr. pagg. 5-6); 4) per gli episodi di cessione di hashish di cui al capo f), gli esiti delle attività di osservazione, perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente effettuate dalla polizia giudiziaria, nonché le precise dichiarazioni di ND D’AL (cfr. pagg. 6-7); 5) per gli episodi di cessione di cocaina a AE ES, di usura in danno del medesimo e di porto ingiustificato di coltello di cui ai capi h), i) e l), le dichiarazioni di UL ES, sorella di AE, gli accertamenti di polizia giudiziaria, le successive dichiarazioni di AE ES, la perquisizione ed il sequestro del coltello (cfr. pagg. 7-11); 6) per gli episodi di cessione di cocaina a AR BO, a AE ER, e a HA OM e a EN AR in cinque occasioni, di cui al capo m), gli accertamenti di polizia giudiziaria, le conversazioni 3 intercettate, i messaggi WhatsApp, il sequestro di cocaina nella disponibilità di cocaina nei pressi dell’abitazione dell’imputato, le dichiarazioni di AR BO, di AE ER e di HA OM (cfr. pagg. 11-17).
2.2. La Corte d’appello, inoltre, illustra le ragioni per le quali ritiene le prove acquisite attendibili ed univoche. In particolare, con riguardo ai reati concernenti la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, la sentenza impugnata precisa che le dichiarazioni delle persone escusse sono estremamente precise e dettagliate, e trovano puntuale conferma negli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria, delle perquisizioni, dei sequestri, e delle conversazioni intercettate. Aggiunge che le conversazioni intercettate, in alcuni casi, ad esempio quelle intercorse tra l’imputato e HA OM sono «chiare ed intellegibili», mentre in altri casi sono palesemente e volutamente criptiche perché ricorrono a terminologia convenzionale, come quando si parla di “mozzarelle”, oggetti del tutto estranei all’attività e al tipo di rapporti tra i colloquianti. Segnala, ancora, che a casa dell’attuale ricorrente, in occasione della perquisizione del 9 novembre 2018, è stata rinvenuta un’agenda riportante nomi e cifre, indicative dello svolgimento di attività di spaccio di droga, anche perché non giustificata in alcun modo. Evidenzia, quindi, che l’imputato, sia davanti al G.u.p., sia davanti alla Corte d’appello, rendendo spontanee dichiarazioni, ha ammesso la sua responsabilità in ordine a tutti i delitti contestatigli in materia di stupefacenti. Con specifico riguardo al fatto di usura, avente ad oggetto la restituzione di una somma pari al triplo di quella anticipata tre mesi prima, ossia 3.000,00 euro a fronte di 1.000,00, la sentenza impugnata rappresenta, anzitutto, che le dichiarazioni di AE ES sono precise, logiche, coerenti, e prive di intenti calunniatori, come confermato anche dalla mancata costituzione del medesimo come parte civile. Rimarca, poi, che tali dichiarazioni sono confermate: a) dalle dichiarazioni della sorella UL (e del di lei compagno), la quale ha detto di aver consegnato al fratello la somma di 3.000,00 euro, in banconote del taglio di 100,00 euro proprio per fare fronte alle richiesta di denaro di TA;
b) dalle dichiarazioni dell’agente finanziario della “Compass”, il quale si era occupato della pratica relativa al finanziamento richiesto da AE ES, ed ha riferito di aver notato come questi si fosse sempre recato in agenzia accompagnata dall’imputato; c) dall’esito della perquisizione sulla persona dell’imputato il 22 novembre 2021, siccome lo stesso veniva trovato in possesso della somma di 500,00 euro suddivisa in cinque banconote da 100,00 euro ciascuna, nonché del contratto di finanziamento stipulato tra AE ES e la “Compass” il 16 novembre 2021 per la somma di 3.000,00 euro, e di un elenco dei movimenti del conto corrente intestato a AE ES tra l’1 e il 16 novembre 2021; d) dai messaggi WhatsApp, dai quali risulta come i rapporti tra persona offesa e vittima, inizialmente amichevoli, si erano guastati per questioni economiche. Osserva, quindi, che la versione dell’imputato, secondo cui AE ES si sarebbe inventato tutto per giustificare la richiesta del finanziamento davanti ai propri familiari, non è credibile anche perché l’attuale ricorrente non ha spiegato per quali ragioni abbia costantemente accompagnato la vittima presso l’agenzia finanziaria, abbia tenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di AE ES presso la sede di tale agenzia anche davanti ai familiari di quest’ultimo, e sia stato trovato in possesso di 500,00 euro in contanti in banconote da 100,00 euro, ossia del taglio di quelle da poco consegnategli dalla sorella della persona offesa.
2.3. A fronte delle precise indicazioni della sentenza impugnata, le critiche esposte nei motivi di ricorso in ordine all’affermazione di responsabilità sono del tutto prive di specificità. Le censure, infatti, non si confrontano in alcun modo con le indicazioni fornite dalla Corte d’appello, ma si limitano a mere enunciazioni del tutto parziali, e completamente sganciate da un 4 confronto con le molteplici fonti di prova richiamate dal Giudice di secondo grado, le quali, al più, hanno il significato di una richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, ossia un’operazione non consentita in sede di legittimità. 3. Del tutto prive di specificità sono le censure formulate nel secondo motivo di ricorso, le quali contestano la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, deducendo che non è stato considerato l’atteggiamento collaborativo dell’imputato. La Corte d’appello, infatti, precisa che il buon comportamento dell’imputato è stato già valorizzato per riconoscere le circostanze attenuanti generiche e per ritenerle equivalenti rispetto alla recidiva, applicata in considerazione della pluralità dei suoi precedenti penali, anche specifici. 4. Prive di specificità, oltre che manifestamente infondate, sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano il diniego della lieve entità del fatto, con riguardo ai reati concernenti gli stupefacenti, deducendo che i quantitativi di droga trattati non sono particolarmente significativi. La Corte d’appello, infatti, ha sottolineato, a fondamento dell’esclusione della fattispecie della lieve entità, molteplici elementi, quali: a) la stabile dedizione all’attività di cessione di sostanze stupefacenti tra il 2017 ed il 2022; b) il commercio di più tipologie di sostanze stupefacenti;
c) lo svolgimento dell’attività di cessione in relazione a numerosi clienti;
d) la disponibilità della vendita anche senza preventiva richiesta (cfr. le dichiarazioni di D’AL, il quale ha detto di potersi rifornire di droga dall’imputato anche senza previo contatto, ma semplicemente recandosi a casa del medesimo); e) lo svolgimento dell’attività illecita anche nei periodi di sottoposizione agli arresti domiciliari o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
f) il numero delle cessioni effettuate, ad esempio pari al almeno 600 nei confronti del solo AE ES. È senz’altro corretta l’affermazione secondo cui, in presenza degli elementi appena indicati, l’offensività della condotta non può essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta. 5. Prive di specificità, e comunque diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure proposte con il quarto motivo, le quali contestano l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con riguardo al reato di porto ingiustificato di coltello, deducendo che non vi sono elementi indicativi della volontà di arrecare danni a persone, e che sono irrilevanti i precedenti penali. La Corte d’appello, infatti, ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. valorizzando in modo puntuale e congruo le dimensioni del coltello e le circostanze di tempo e di luogo della condotta, elementi in ordine ai quali nulla obietta il ricorso. In particolare, la sentenza impugnata ha segnalato che il coltello era un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 cm., e che l’arma è stata rinvenuta all’esito di una perquisizione effettuata subito dopo che l’imputato aveva profferito parole di minaccia di AE ES, in quel momento vittima del reato di usura. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/01/2025. Il Presidente ST ZZ
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 5 marzo 2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cassino del 18 aprile 2023 che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di AN TA per reati concernenti la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, l’usura e il porto illegale di un coltello e lo aveva condannato alla pena di cinque anni di reclusione e di 26.000 euro di multa, nonché di 800,00 euro di ammenda, ritenuta la continuazione tra gli stessi, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica e applicata la diminuente per il rito. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, AN TA avrebbe: A) detenuto e ceduto a diverse persone sostanza stupefacente del tipo marijuana il 9 novembre 2018 (capo a), del tipo hashish tra il marzo 2017 e il 12 ottobre 2018 (capi b, c, e, f) e del tipo cocaina dal 2018 al 17 gennaio 2022 (capi h, m); B) effettuato prestiti di natura usuraria ad un acquirente di cocaina dall’agosto al 22 novembre 2021 (capo i); C) portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 cm. in data 22 novembre 2021 (capo l). Penale Sent. Sez. 3 Num. 13522 Anno 2025 Presidente: ZZ ST Relatore: CO TO Data Udienza: 21/01/2025 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe AN TA, con atto sottoscritto dall’Avv. Ernesto Cassone, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 81, 110, e 644 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 l. n. 110 del 1975, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cui ai capi a), b), c), e) f), h) e m), del reato di usura di cui al capo i), e del reato di porto ingiustificato di strumento da taglio di cui al capo l). Si deduce che le prove acquisite forniscono elementi assolutamente incerti, come tali inidonei a dare prova della responsabilità per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e per il reato di usura. Si segnala, con riguardo ai reati concernenti gli stupefacenti (capi a, b, c, e, f, h, m), che non vi è precisa prova specie in relazione alla volontà dell’imputato di mettere in vendita la sostanza stupefacente;
si segnala, in particolare, che lo stesso era un assuntore di cocaina, che acquistava e consumava insieme con i soggetti escussi a sommarie informazioni. Si rimarca, in riferimento al reato di usura (capo i), che la prova della condotta dell’attuale ricorrente di aver preteso e riscosso la somma di 3.000,00 euro è incerta, in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, e contrasta con la versione dei fatti resa dall’imputato.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. Si deduce che la Corte ha erroneamente escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, in quanto ha omesso di considerare l’atteggiamento collaborativo dell’imputato.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo al mancato riconoscimento della lieve entità del fatto con riferimento ai reati concernenti gli stupefacenti. Si deduce che la sentenza impugnata si è posta in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite, secondo cui è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la detenzione e cessione di quantitativi di droga non particolarmente significativi (si cita Sez. U, n. 51063 del 2018).
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 131-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto con riferimento al reato di cui al capo l). Si deduce che non vi sono elementi da cui è inferibile la volontà di arrecare danno a terzi, e che, ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è irrilevante il generico richiamo a precedenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Del tutto prive di specificità, oltre che diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nel primo motivo di ricorso, le quali contestano l’affermazione di responsabilità per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi a, b, c, e, f, h, m), nonché per il 2 reato di usura (capo i), deducendo che non vi è prova della volontà dell’imputato di cedere sostanza stupefacente, ma semmai di procedere al c.d. “consumo di gruppo”, e che non vi sono prove affidabili in ordine alla riscossione di 3.000,00 a titolo usurario, in quanto l’accertamento si fonda solo sulle dichiarazioni della persona offesa. 2.1. La sentenza impugnata, innanzitutto, indica i fatti ritenuti accertati e le fonti di prova acquisite relativamente a ciascuna vicenda. Con riferimento alle droghe c.d. leggere, la Corte d’appello ritiene accertata la colpevolezza dell’imputato: 1) per il reato di detenzione a fini di cessione ad ND AS di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di grammi 36, 136, mentre era agli arresti domiciliari, il 9 novembre 2018 (capo a); 2) per il reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo hashish a AC DI in circa venti occasioni tra il marzo 2017 e il 31 agosto 2018, al prezzo di 25,00 euro per volta (capi b e c); 3) per il reato di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso di 1,889 grammi, e per un prezzo di 15,00 euro, a MO El AS il 12 ottobre 2018 (capo e); 4) per il reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo hashish ad ND D’AL in circa dodici occasioni tra il marzo 2017 e il 4 marzo 2018, al prezzo di 25,00 euro per volta (capo f). Con riguardo alle droghe c.d. pesanti, poi, la Corte d’appello ritiene accertata la colpevolezza dell’imputato: 1) per il reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina a AE ES con cadenza di tre o quattro consegne a settimana, dal 2018 e il 22 novembre 2022, per mezzo grammo o un grammo per volta, al prezzo, rispettivamente, di 50,00 e 100,00 euro per volta (capo h); 2) per il reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina a AR BO in due occasioni, entrambe il 23 dicembre 2021, a AE ER in due occasioni, il 24 e il 26 dicembre 2021, a HA OM e a EN AR in cinque occasioni, il 31 dicembre 2021, il 7 gennaio 2022, il 12 gennaio 2022, il 16 gennaio 2022 e il 17 gennaio 2022 (capo m). Ancora, la Corte d’appello ritiene che l’imputato sia colpevole del delitto di usura in danno di AE ES, perché a fronte di un credito per 1.000,00 euro per pregresse cessioni di cocaina, si faceva consegnare la somma di 3.000,00 euro dalla persona offesa, tra l’agosto ed il 22 novembre 2021, mentre era sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale (capo i), nonché del porto, fuori della propria abitazione, di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm., con lama di 7 cm., nascosto nella tasca dei pantaloni, il 22 novembre 2021 (capo l). A fondamento dell’affermazione di responsabilità, in particolare, la sentenza impugnata richiama: 1) per l’episodio di cessione di marijuana di cui al capo a), gli esiti della perquisizione e sequestro a casa dell’imputato (cfr. pagg. 4 e 5); 2) per gli episodi di cessione di hashish di cui ai capi b) e c), gli esiti delle attività di osservazione, perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente effettuate dalla polizia giudiziaria, nonché le precise dichiarazioni di AC DI (cfr. pag. 5); 3) per l’episodio di cessione di hashish di cui al capo e), gli esiti delle attività di osservazione, perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente effettuate dalla polizia giudiziaria, nonché le precise dichiarazioni di MO El AS (cfr. pagg. 5-6); 4) per gli episodi di cessione di hashish di cui al capo f), gli esiti delle attività di osservazione, perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente effettuate dalla polizia giudiziaria, nonché le precise dichiarazioni di ND D’AL (cfr. pagg. 6-7); 5) per gli episodi di cessione di cocaina a AE ES, di usura in danno del medesimo e di porto ingiustificato di coltello di cui ai capi h), i) e l), le dichiarazioni di UL ES, sorella di AE, gli accertamenti di polizia giudiziaria, le successive dichiarazioni di AE ES, la perquisizione ed il sequestro del coltello (cfr. pagg. 7-11); 6) per gli episodi di cessione di cocaina a AR BO, a AE ER, e a HA OM e a EN AR in cinque occasioni, di cui al capo m), gli accertamenti di polizia giudiziaria, le conversazioni 3 intercettate, i messaggi WhatsApp, il sequestro di cocaina nella disponibilità di cocaina nei pressi dell’abitazione dell’imputato, le dichiarazioni di AR BO, di AE ER e di HA OM (cfr. pagg. 11-17).
2.2. La Corte d’appello, inoltre, illustra le ragioni per le quali ritiene le prove acquisite attendibili ed univoche. In particolare, con riguardo ai reati concernenti la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, la sentenza impugnata precisa che le dichiarazioni delle persone escusse sono estremamente precise e dettagliate, e trovano puntuale conferma negli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria, delle perquisizioni, dei sequestri, e delle conversazioni intercettate. Aggiunge che le conversazioni intercettate, in alcuni casi, ad esempio quelle intercorse tra l’imputato e HA OM sono «chiare ed intellegibili», mentre in altri casi sono palesemente e volutamente criptiche perché ricorrono a terminologia convenzionale, come quando si parla di “mozzarelle”, oggetti del tutto estranei all’attività e al tipo di rapporti tra i colloquianti. Segnala, ancora, che a casa dell’attuale ricorrente, in occasione della perquisizione del 9 novembre 2018, è stata rinvenuta un’agenda riportante nomi e cifre, indicative dello svolgimento di attività di spaccio di droga, anche perché non giustificata in alcun modo. Evidenzia, quindi, che l’imputato, sia davanti al G.u.p., sia davanti alla Corte d’appello, rendendo spontanee dichiarazioni, ha ammesso la sua responsabilità in ordine a tutti i delitti contestatigli in materia di stupefacenti. Con specifico riguardo al fatto di usura, avente ad oggetto la restituzione di una somma pari al triplo di quella anticipata tre mesi prima, ossia 3.000,00 euro a fronte di 1.000,00, la sentenza impugnata rappresenta, anzitutto, che le dichiarazioni di AE ES sono precise, logiche, coerenti, e prive di intenti calunniatori, come confermato anche dalla mancata costituzione del medesimo come parte civile. Rimarca, poi, che tali dichiarazioni sono confermate: a) dalle dichiarazioni della sorella UL (e del di lei compagno), la quale ha detto di aver consegnato al fratello la somma di 3.000,00 euro, in banconote del taglio di 100,00 euro proprio per fare fronte alle richiesta di denaro di TA;
b) dalle dichiarazioni dell’agente finanziario della “Compass”, il quale si era occupato della pratica relativa al finanziamento richiesto da AE ES, ed ha riferito di aver notato come questi si fosse sempre recato in agenzia accompagnata dall’imputato; c) dall’esito della perquisizione sulla persona dell’imputato il 22 novembre 2021, siccome lo stesso veniva trovato in possesso della somma di 500,00 euro suddivisa in cinque banconote da 100,00 euro ciascuna, nonché del contratto di finanziamento stipulato tra AE ES e la “Compass” il 16 novembre 2021 per la somma di 3.000,00 euro, e di un elenco dei movimenti del conto corrente intestato a AE ES tra l’1 e il 16 novembre 2021; d) dai messaggi WhatsApp, dai quali risulta come i rapporti tra persona offesa e vittima, inizialmente amichevoli, si erano guastati per questioni economiche. Osserva, quindi, che la versione dell’imputato, secondo cui AE ES si sarebbe inventato tutto per giustificare la richiesta del finanziamento davanti ai propri familiari, non è credibile anche perché l’attuale ricorrente non ha spiegato per quali ragioni abbia costantemente accompagnato la vittima presso l’agenzia finanziaria, abbia tenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di AE ES presso la sede di tale agenzia anche davanti ai familiari di quest’ultimo, e sia stato trovato in possesso di 500,00 euro in contanti in banconote da 100,00 euro, ossia del taglio di quelle da poco consegnategli dalla sorella della persona offesa.
2.3. A fronte delle precise indicazioni della sentenza impugnata, le critiche esposte nei motivi di ricorso in ordine all’affermazione di responsabilità sono del tutto prive di specificità. Le censure, infatti, non si confrontano in alcun modo con le indicazioni fornite dalla Corte d’appello, ma si limitano a mere enunciazioni del tutto parziali, e completamente sganciate da un 4 confronto con le molteplici fonti di prova richiamate dal Giudice di secondo grado, le quali, al più, hanno il significato di una richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, ossia un’operazione non consentita in sede di legittimità. 3. Del tutto prive di specificità sono le censure formulate nel secondo motivo di ricorso, le quali contestano la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, deducendo che non è stato considerato l’atteggiamento collaborativo dell’imputato. La Corte d’appello, infatti, precisa che il buon comportamento dell’imputato è stato già valorizzato per riconoscere le circostanze attenuanti generiche e per ritenerle equivalenti rispetto alla recidiva, applicata in considerazione della pluralità dei suoi precedenti penali, anche specifici. 4. Prive di specificità, oltre che manifestamente infondate, sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano il diniego della lieve entità del fatto, con riguardo ai reati concernenti gli stupefacenti, deducendo che i quantitativi di droga trattati non sono particolarmente significativi. La Corte d’appello, infatti, ha sottolineato, a fondamento dell’esclusione della fattispecie della lieve entità, molteplici elementi, quali: a) la stabile dedizione all’attività di cessione di sostanze stupefacenti tra il 2017 ed il 2022; b) il commercio di più tipologie di sostanze stupefacenti;
c) lo svolgimento dell’attività di cessione in relazione a numerosi clienti;
d) la disponibilità della vendita anche senza preventiva richiesta (cfr. le dichiarazioni di D’AL, il quale ha detto di potersi rifornire di droga dall’imputato anche senza previo contatto, ma semplicemente recandosi a casa del medesimo); e) lo svolgimento dell’attività illecita anche nei periodi di sottoposizione agli arresti domiciliari o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
f) il numero delle cessioni effettuate, ad esempio pari al almeno 600 nei confronti del solo AE ES. È senz’altro corretta l’affermazione secondo cui, in presenza degli elementi appena indicati, l’offensività della condotta non può essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta. 5. Prive di specificità, e comunque diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure proposte con il quarto motivo, le quali contestano l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con riguardo al reato di porto ingiustificato di coltello, deducendo che non vi sono elementi indicativi della volontà di arrecare danni a persone, e che sono irrilevanti i precedenti penali. La Corte d’appello, infatti, ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. valorizzando in modo puntuale e congruo le dimensioni del coltello e le circostanze di tempo e di luogo della condotta, elementi in ordine ai quali nulla obietta il ricorso. In particolare, la sentenza impugnata ha segnalato che il coltello era un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 cm., e che l’arma è stata rinvenuta all’esito di una perquisizione effettuata subito dopo che l’imputato aveva profferito parole di minaccia di AE ES, in quel momento vittima del reato di usura. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/01/2025. Il Presidente ST ZZ