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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Colazingari Presidente dott. Maurizio D'Abrusco Giudice dott.ssa Giulia De Luca Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 212 /2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), elett.te dom.ta in Aosta, via Porta Pretoria Controparte_1 C.F._1
65, presso lo studio dell'avv. Augusta Berthet, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
AMMESSO AL PATROCINIO DELLO STATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In data 09/12/2024 il P.M. ha concluso “esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto”, apponendo altresì un “visto, nulla si oppone” alle note di precisazione delle conclusioni depositate da n data 27/08/2024, nelle quali la resistente ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare la richiesta di interdizione / inabilitazione presentata dal
Pubblico Ministero dott. Manlio D'Ambrosi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 14/03/2024 il P.M. ha chiesto l'interdizione o l'inabilitazione di
, allegando la relazione pervenuta dall'Assessorato Sanità, Salute e Controparte_1
Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
In data 26/04/2024 si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, Controparte_1
evidenziando che la relazione su cui è basato il ricorso riguarda i seguenti episodi (doc. 3 di parte resistente): i) l'ispezione compiuta dall'USL della Valle d'Aosta in data 10/08/2023 presso l'abitazione della resistente, tesa alla verifica delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile, poi,
a seguito della quale l'immobile è stato pulito;
ii) le doglianze di una vicina di casa in merito alla gestione del caminetto nell'alloggio di . Ritiene pertanto che non sussistano Controparte_1
i presupposti per l'adozione delle misure di protezione oggetto di ricorso, non potendosi ritenere sufficienti le argomentazioni di cui alla suddetta relazione, fondate sulle asserite carenze igienico sanitarie e sulla tutela dell'incolumità dei vicini di casa della resistente.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 05/05/2024 si è proceduto all'esame della resistente, a seguito del quale il P.M. ha rinunciato alla domanda.
Il Giudice, ritenuta inammissibile la rinuncia del P.M., fissava l'udienza del 31/10/2024 per la rimessione della causa al collegio, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 26/11/2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che i procedimenti di interdizione e di inabilitazione, in quanto procedimenti speciali volti a tutelare lo status indisponibile della persona e gli interessi pubblici afferenti, presentano peculiarità che riguardano non solo la natura e l'indisponibilità degli interessi coinvolti, ma anche la posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, i quali esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, 09/11/2005, n. 21718). Si esclude pertanto l'applicabilità nei procedimenti de quo della rinuncia all'azione, trattandosi di istituto che presuppone l'esistenza di un diritto soggettivo e la disponibilità dell'interesse oggetto di tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.12.1971, n. 3664). Né sussiste nel caso di specie un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, che ricorre in caso di morte dell'interdicendo o dell'inabilitando, quando viene meno la necessità di giungere ad una pronuncia di accertamento dello status (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 15/03/2022, n. 8464 e, in motivazione, Cass. civ., sez.
pagina 2 di 5 II, 17/02/2006, n. 3570, che rimarca la sostanziale diversità della pronuncia di cessazione della materia del contendere rispetto alla “pronuncia di estinzione del processo in senso tecnico, connessa cioè a rinuncia agli atti del giudizio o all'inattività delle parti”).
Passando all'accertamento dello stato di capacità (di agire) della resistente, la domanda di interdizione o inabilitazione proposta nei confronti di è respinta. Controparte_1
Requisito imprescindibile per l'interdizione e per l'inabilitazione di una persona è infatti una condizione di infermità di mente, che deve quantomeno consistere in una deviazione psichica, tale da rendere il soggetto incapace di gestire autonomamente i propri affari.
Nel caso di specie la sussistenza di tale requisito non trova supporto nella documentazione depositata dalle parti né avuto riguardo alle risultanze dell'esame della resistente.
Sotto il profilo documentale, si osserva infatti che: i) nella relazione allegata al ricorso l'assistente sociale dà atto che “la consulenza psichiatrica effettuata in data 18/1/2024 non pone indicazioni a diagnosi o cure in ambito psichiatrico”; ii) all'esito di visita psichiatrica in data 10/04/2024 la dott.ssa dell' ha concluso che: “non si ravvedono acuzie psichiatriche Per_1 Parte_1 in atto nel corso della visita” (doc. 5 di parte resistente). Da quest'ultimo referto emerge inoltre che “al colloquio si presenta adeguata e tranquilla, lucida, vigile e Controparte_1
orientata nei tre parametri di realtà. Eloquio fluido e spontaneo. Non sono presenti elementi riconducibili alla presenza di dispercezioni e/o allucinazioni in atto al momento del colloquio.
Pensiero corretto per forma e contenuto polarizzato sulle attuali difficoltà economiche e relativo al sequestro degli animali”.
ha poi risposto alle domande che le sono state rivolte in sede di esame, Controparte_1 come risulta dal verbale d'udienza nella parte di seguito riportata: “Il G.I. procede all'esame dell'interdicenda, che interrogata risponde:
D. Come si chiama?
R. ZI SS
D. Quando e dove è nata?
R. Sono nata a [...] il [...]. Abito in Valle d'Aosta da quattro anni
D. Che giorno è oggi?
R. Oggi è il 7 aprile, anzi no siamo in Maggio perché c'è stato il primo Maggio. Mi ricordo perché
è la Festa dei Lavoratori;
me lo ricordo perché non c'erano i bus e devo segnarmi quando non ci sono, visto che li uso.
pagina 3 di 5 D. Dove vive attualmente?
R. Vivo a Sommarese, frazione di Emarese, in Aosta.
D. Sa perché siamo qui adesso?
R. Si, siamo qui perché la USL è venuta in casa mia per una segnalazione fatta dal Comune, dicevano che avevo la casa piena di “blatte”; ho letto la segnalazione che ha fatto l'assistente sociale ed è falsa. Non è vero che non mi faccio curare, sono stata ricoverata all'Ospedale di Aosta per enfisema polmonare e seguo le cure datemi dalla dott.ssa Non ho mai avuto Persona_2
nessuna consulenza psichiatrica all'Ospedale, l'unico accertamento psichiatrico che ho fatto è stato quello che ho fatto per produrlo in questo procedimento. Non sono incapace di intendere e di volere.
D. L'immobile in cui vive è di sua proprietà?
R. Vivo in una casa di mia proprietà. Oltre a quell'immobile, ne ho un altro a Chatillon, che ho affittato a 450,00 euro mensili.
D. Percepisce una pensione?
R. No. Però faccio l'agente immobiliare e ogni tanto mi capita di fare qualche affare. Ad es. qualche anno fa ho incassato quasi 20mila euro. Ho ancora della clientela a Bologna.
D. Ha soldi in banca?
R. Pochi.
D. Quanto costa un caffè al bar?
R. 1,20 €, alla Conad 1 €”.
Alla luce di quanto sopra non sussiste il presupposto sostanziale dell'interdizione e dell'inabilitazione, tenuto anche conto della scarsità del patrimonio della resistente, che non richiede significativi atti di gestione (nella specie, percepisce come unica Controparte_1 entrata economica il canone di locazione pari ad € 450,00 di un alloggio di cui è comproprietaria con i fratelli e la sua certificazione ISEE è pari ad € 13.522,60, come risulta a p. 2 della relazione allegata al ricorso e dalle risultanze istruttorie). Né risulta opportuno ai sensi dell'art. 418 c.c. disporre la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, in quanto l'amministrazione di sostegno presuppone un'infermità o menomazione della persona, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non sussiste nel caso di specie.
Nulla si dispone in punto spese, considerato che il ricorso viene respinto e che il P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, in quanto “L'ufficio del P.M. non può
pagina 4 di 5 essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico” (v.
Cass. civ., sez. I, 02/10/2015, n. 19711 e, con specifico riferimento ad un caso di interdizione, Cass. civ., sez. I, 17/02/2010, n. 3824).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda di interdizione e di inabilitazione proposta dal P.M. nei confronti di CP_1
.
[...]
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Aosta in data 14/01/2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Giulia De Luca
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Colazingari Presidente dott. Maurizio D'Abrusco Giudice dott.ssa Giulia De Luca Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 212 /2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), elett.te dom.ta in Aosta, via Porta Pretoria Controparte_1 C.F._1
65, presso lo studio dell'avv. Augusta Berthet, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
AMMESSO AL PATROCINIO DELLO STATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In data 09/12/2024 il P.M. ha concluso “esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto”, apponendo altresì un “visto, nulla si oppone” alle note di precisazione delle conclusioni depositate da n data 27/08/2024, nelle quali la resistente ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare la richiesta di interdizione / inabilitazione presentata dal
Pubblico Ministero dott. Manlio D'Ambrosi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 14/03/2024 il P.M. ha chiesto l'interdizione o l'inabilitazione di
, allegando la relazione pervenuta dall'Assessorato Sanità, Salute e Controparte_1
Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
In data 26/04/2024 si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, Controparte_1
evidenziando che la relazione su cui è basato il ricorso riguarda i seguenti episodi (doc. 3 di parte resistente): i) l'ispezione compiuta dall'USL della Valle d'Aosta in data 10/08/2023 presso l'abitazione della resistente, tesa alla verifica delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile, poi,
a seguito della quale l'immobile è stato pulito;
ii) le doglianze di una vicina di casa in merito alla gestione del caminetto nell'alloggio di . Ritiene pertanto che non sussistano Controparte_1
i presupposti per l'adozione delle misure di protezione oggetto di ricorso, non potendosi ritenere sufficienti le argomentazioni di cui alla suddetta relazione, fondate sulle asserite carenze igienico sanitarie e sulla tutela dell'incolumità dei vicini di casa della resistente.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 05/05/2024 si è proceduto all'esame della resistente, a seguito del quale il P.M. ha rinunciato alla domanda.
Il Giudice, ritenuta inammissibile la rinuncia del P.M., fissava l'udienza del 31/10/2024 per la rimessione della causa al collegio, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 26/11/2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che i procedimenti di interdizione e di inabilitazione, in quanto procedimenti speciali volti a tutelare lo status indisponibile della persona e gli interessi pubblici afferenti, presentano peculiarità che riguardano non solo la natura e l'indisponibilità degli interessi coinvolti, ma anche la posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, i quali esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, 09/11/2005, n. 21718). Si esclude pertanto l'applicabilità nei procedimenti de quo della rinuncia all'azione, trattandosi di istituto che presuppone l'esistenza di un diritto soggettivo e la disponibilità dell'interesse oggetto di tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.12.1971, n. 3664). Né sussiste nel caso di specie un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, che ricorre in caso di morte dell'interdicendo o dell'inabilitando, quando viene meno la necessità di giungere ad una pronuncia di accertamento dello status (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 15/03/2022, n. 8464 e, in motivazione, Cass. civ., sez.
pagina 2 di 5 II, 17/02/2006, n. 3570, che rimarca la sostanziale diversità della pronuncia di cessazione della materia del contendere rispetto alla “pronuncia di estinzione del processo in senso tecnico, connessa cioè a rinuncia agli atti del giudizio o all'inattività delle parti”).
Passando all'accertamento dello stato di capacità (di agire) della resistente, la domanda di interdizione o inabilitazione proposta nei confronti di è respinta. Controparte_1
Requisito imprescindibile per l'interdizione e per l'inabilitazione di una persona è infatti una condizione di infermità di mente, che deve quantomeno consistere in una deviazione psichica, tale da rendere il soggetto incapace di gestire autonomamente i propri affari.
Nel caso di specie la sussistenza di tale requisito non trova supporto nella documentazione depositata dalle parti né avuto riguardo alle risultanze dell'esame della resistente.
Sotto il profilo documentale, si osserva infatti che: i) nella relazione allegata al ricorso l'assistente sociale dà atto che “la consulenza psichiatrica effettuata in data 18/1/2024 non pone indicazioni a diagnosi o cure in ambito psichiatrico”; ii) all'esito di visita psichiatrica in data 10/04/2024 la dott.ssa dell' ha concluso che: “non si ravvedono acuzie psichiatriche Per_1 Parte_1 in atto nel corso della visita” (doc. 5 di parte resistente). Da quest'ultimo referto emerge inoltre che “al colloquio si presenta adeguata e tranquilla, lucida, vigile e Controparte_1
orientata nei tre parametri di realtà. Eloquio fluido e spontaneo. Non sono presenti elementi riconducibili alla presenza di dispercezioni e/o allucinazioni in atto al momento del colloquio.
Pensiero corretto per forma e contenuto polarizzato sulle attuali difficoltà economiche e relativo al sequestro degli animali”.
ha poi risposto alle domande che le sono state rivolte in sede di esame, Controparte_1 come risulta dal verbale d'udienza nella parte di seguito riportata: “Il G.I. procede all'esame dell'interdicenda, che interrogata risponde:
D. Come si chiama?
R. ZI SS
D. Quando e dove è nata?
R. Sono nata a [...] il [...]. Abito in Valle d'Aosta da quattro anni
D. Che giorno è oggi?
R. Oggi è il 7 aprile, anzi no siamo in Maggio perché c'è stato il primo Maggio. Mi ricordo perché
è la Festa dei Lavoratori;
me lo ricordo perché non c'erano i bus e devo segnarmi quando non ci sono, visto che li uso.
pagina 3 di 5 D. Dove vive attualmente?
R. Vivo a Sommarese, frazione di Emarese, in Aosta.
D. Sa perché siamo qui adesso?
R. Si, siamo qui perché la USL è venuta in casa mia per una segnalazione fatta dal Comune, dicevano che avevo la casa piena di “blatte”; ho letto la segnalazione che ha fatto l'assistente sociale ed è falsa. Non è vero che non mi faccio curare, sono stata ricoverata all'Ospedale di Aosta per enfisema polmonare e seguo le cure datemi dalla dott.ssa Non ho mai avuto Persona_2
nessuna consulenza psichiatrica all'Ospedale, l'unico accertamento psichiatrico che ho fatto è stato quello che ho fatto per produrlo in questo procedimento. Non sono incapace di intendere e di volere.
D. L'immobile in cui vive è di sua proprietà?
R. Vivo in una casa di mia proprietà. Oltre a quell'immobile, ne ho un altro a Chatillon, che ho affittato a 450,00 euro mensili.
D. Percepisce una pensione?
R. No. Però faccio l'agente immobiliare e ogni tanto mi capita di fare qualche affare. Ad es. qualche anno fa ho incassato quasi 20mila euro. Ho ancora della clientela a Bologna.
D. Ha soldi in banca?
R. Pochi.
D. Quanto costa un caffè al bar?
R. 1,20 €, alla Conad 1 €”.
Alla luce di quanto sopra non sussiste il presupposto sostanziale dell'interdizione e dell'inabilitazione, tenuto anche conto della scarsità del patrimonio della resistente, che non richiede significativi atti di gestione (nella specie, percepisce come unica Controparte_1 entrata economica il canone di locazione pari ad € 450,00 di un alloggio di cui è comproprietaria con i fratelli e la sua certificazione ISEE è pari ad € 13.522,60, come risulta a p. 2 della relazione allegata al ricorso e dalle risultanze istruttorie). Né risulta opportuno ai sensi dell'art. 418 c.c. disporre la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, in quanto l'amministrazione di sostegno presuppone un'infermità o menomazione della persona, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non sussiste nel caso di specie.
Nulla si dispone in punto spese, considerato che il ricorso viene respinto e che il P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, in quanto “L'ufficio del P.M. non può
pagina 4 di 5 essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico” (v.
Cass. civ., sez. I, 02/10/2015, n. 19711 e, con specifico riferimento ad un caso di interdizione, Cass. civ., sez. I, 17/02/2010, n. 3824).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda di interdizione e di inabilitazione proposta dal P.M. nei confronti di CP_1
.
[...]
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Aosta in data 14/01/2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Giulia De Luca
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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