Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 08/01/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 7710 / 2023. R.G. , promossa da:
Partita IVA rapp.to/a e difeso/a dall' Parte_1 P.IVA_1
avv. MAZZELLA VITO ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. CAVALCANTI GIULIANA VIA ALCIDE CP_1
DE GASPERI, 55 80133 NAPOL ed elett.te dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.04.2023, la parte ricorrente in epigrafe adiva l'autorità giudiziaria impugnava l'invito a regolarizzare del 18.04.2023 , notificato in data 18.04.2023, da parte dell' , in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_2
mezzo pec con la quale si intimava il pagamento della somma complessiva di € 1054,06, a titolo di contributi asseritamente accertati e dovuti da parte del ricorrente in riferimento alla
Gestione Commercianti per il periodo 2016 nella sola parte in cui è riferito alla posizione
5114384437 avviso n.3712017000103565700.Deduceva a fondamento dell'opposizione,
l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei contributi nonché inesistenza della notifica a mezzo pec non iscritta nei pubblici registri, sussistenza dell'interesse ad agire.
Chiedeva, pertanto, accogliersi la domanda e dichiarare comunque non dovute le somme per intervenuta prescrizione e per gli altri motivi
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo perché proposto oltre i 40 giorni e nel merito chiedeva rigettarsi lo stesso.
L la cui chiamata in causa da parte dell' è stata Controparte_3 CP_1 autorizzata non si è costituita come rilevato all'udienza del 07.02.2024.
All'odierna udienza istruita la causa sulla base della documentazione in atti, il giudice decideva la causa con sentenza contestuale di cui ha dato lettura in pubblica udienza.
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Preliminarmente va rilevata la regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec sull'indirizzo certificato della società istante che ha, infatti, ritenuto di impugnare l'intimazione in questa sede. Infondata è quindi l'eccezione di inesistenza della notifica perché proveniente da indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri. Sul tema la Cassazione ( ordinanza n.6015/2023) anche recentemente ha affermato che la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa. CP_
L' ha, quindi, provato la regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso all'invito che risulta notificato a mezzo pec all'indirizzo certificato della società : notifica avvenuta in data
28.04.2017. Sulla notifica via pec valga quanto sopra dedotto.
Pertanto, a fronte di una contestazione del ricorrente peraltro del tutto generica di non aver ricevuto la notifica dell'atto presupposto, può, per converso, ritenersi provata l'avvenuta notifica dello stesso.
La presente opposizione va qualificata, quindi, come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, in quanto l'opponente ha fatto valere un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo costituito dall'avviso di addebito sotteso all'intimazione avverso il quale l'opponente non ha proposto azione ex art- 24 Dlgs 46/99 al momento della regolare notifica dell'avviso detto. Infatti se è vero, però, che la mancata opposizione all'avviso di addebito nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 Dlgs 46/99 comporta la cristallizzazione del credito dell'ente impositore, è parimenti consentito al debitore far valere in giudizio, nella forma dell'art. 615 cpc, fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto che siano maturati successivamente all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, come la prescrizione verificatasi successivamente alla notifica del titolo, ormai pacificamente quinquennale (vedi SU sentenza n. 23397 del 17.11.2016).
E' stato chiarito che “a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti
l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per
l'opposizione al provvedimento sanzionatorio” (vedi Cass. civ., Sez. Unite, 13/07/2000, n. 489; vedi anche Cass. civ., Sez. lavoro, 24215 del 17/11/2009).
La questione, in diritto, se il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali
(art. 3, comma nono legge 335/1995) permanga tale anche dopo la notifica di una cartella esattoriale non opposta oppure se alla cartella esattoriale non opposta possa riconoscersi l'effetto del giudicato ex art. 2953 c.c., con applicazione del termine decennale, è stata da tempo risolta dalla Suprema Corte con sentenza n. 23397 del 17.11.2016.
Dunque, deve ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale anche successivamente alla notifica dell'avviso di addebito.
Nel caso concreto, quindi, considerato che la notifica dell'avviso di addebito risale, come detto, al 28.04.2017, alla data di notifica dell'invito a regolarizzare (18.04.2023), era decorso il termine quinquennale di prescrizione. Né vi sono atti interruttivi successivi allegati.
In conclusione, l'opposizione va accolta con conseguente declaratoria di inesistenza del diritto
CP_ dell' riscossore a procedere in sede esecutiva per intervenuta prescrizione relativamente all'avviso di addebito in esame. CP_
In ragione della condotta dell' le spese sono liquidate in considerazione dell'attività svolta, del valore del giudizio e della mancanza di questioni di diritto rilevanti.
Nulla per le spese nei confronti dell' contumace. Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara l'inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva sulla base dell'avviso di addebito n. 37120170001035657000 notificato il 28/04/2017 sotteso all'invito a regolarizzare del 18.04.2023; - condanna l' al pagamento della somma di € 500,00 oltre iva, cpa e spese generali come CP_1
per legge, con attribuzione;
Napoli addì 08.01.2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo