Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01754/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2025, proposto da
Studio di Cardioangiologia del Dr. Michele Rinaldo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Accetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 2087 del 4/7/2024, adottato dal Tribunale di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, dichiarato definitivamente esecutivo, a seguito di mancata opposizione, giusto decreto dell’1/2 ottobre 2024, e in tale forma notificato in data 3 ottobre 2024, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania è stata condannato al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di €. 82.684,00 oltre agli interessi di mora ex art.1284 c. 4 c.c., a far data dal 9 aprile 2024 fino all’effettivo soddisfo, oltre alle spese del procedimento monitorio.
Precisava la parte ricorrente che, medio tempore , l’Azienda aveva provveduto ad effettuare pagamenti parziali che avrebbero ridotto il proprio credito ad €.19.549,22 per sorte capitale oltre interessi di mora ex art. 1284 c.4 da calcolarsi a decorrere dal 6 febbraio 2025, oltre spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive.
Ciò premesso, in assenza di spontanea integrale esecuzione del titolo in epigrafe da parte dell’Ente ingiunto, la società ricorrente ha proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere il dovuto pagamento, in caso di perdurante inottemperanza, anche a mezzo di commissario ad acta , con vittoria di spese, da distrarsi in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
L’Amministrazione, benché destinataria di regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Rileva il Collegio, alla luce della dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo portato in esecuzione e della notifica dello stesso, che la procedura debba ritenersi ritualmente incardinata, con il decorso, altresì, del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell’adempimento solo parziale dell’Azienda intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo, in capo alla stessa, di dare completa ottemperanza al titolo divenuto oramai inoppugnabile.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata, per il debito residuo, sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa.
Il Comune convenuto dovrà dare esecuzione al provvedimento in epigrafe, al netto delle somme già oggetto dei pagamenti parziali sopra indicati, entro il termine di giorni novanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà, in via sostitutiva, un commissario ad acta , individuato nel Dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie dell’Assessorato della salute della Regione siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria personalità.
A seguito di istanza della parte interessata, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni novanta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del difensore distrattario della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l'obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania di dare integrale esecuzione al decreto indicato in epigrafe, al netto dei pagamenti già effettuati a parziale soddisfazione del credito, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina, fin da ora, Commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie dell’Assessorato della salute della Regione siciliana, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 700,00 (settecento/00) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della società ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO