Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 13/05/2025, alla scadenza del termine per il deposito, delle note per la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13074 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
Parte_2
, Parte_3
[...]
, Parte_4 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Gaetano Galotto, presso il quale elettivamente domiciliano;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti e delibera di incarico, dall'Avv. Arturo Testa presso cui elettivamente domicilia;
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno dedotto di essere dipendenti dell' Centro con contratto di lavoro a tempo indeterminato, CP_1
con inquadramento nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - infermiere, già categoria D;
di svolgere la propria prestazione lavorativa tre turni (mattina, pomeriggio, notte) sia nei giorni feriali che festivi, percependo la relativa indennità giornaliera.
1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022 e, per l'effetto
2. condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: € 640,99; Parte_1
€ 469,36; : € 501,74; : € Parte_2 Parte_3 Parte_4
988,00; : € 740,81; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme Parte_4
maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori
o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ha eccepito, in via preliminare, la Controparte_1
prescrizione quinquennale del credito azionato relativo al periodo antecedente il quinquennio rispetto al deposito del ricorso introduttivo.
Nel merito ha rilevato l'infondatezza della domanda, nell'an e nel quantum, chiedendone l'integrale rigetto.
*****
Il ricorso è fondato e va accolto secondo le motivazioni di seguito riportate, potendosi qui richiamare, in quanto del tutto condivisibili, le argomentazioni già espresse dai giudici di questo Tribunale ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., e fatte proprie da questo Giudice ( cfr sent. versate in atti).
La norma contrattuale invocata, art. 86, comma 3 del C.C.N.L. comparto sanità del 21 maggio 2018, stabilisce che: “al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49”, I ricorrenti sono – per come risulta pacifico in causa – inquadrati con profilo di collaboratore professionale sanitario - infermiere ed operano su tre turni lavorativi.
La doglianza di cui al ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità giornaliera di turno.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020) ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nella specie, l'indennità turno “…è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o
Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Wi.), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, dal momento che “tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare”. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Wi.) con le mansioni svolte;
lo indica tra l'altro la rubrica dell'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
Considerato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_1
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione
Per_ (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216).
Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie.
Ciò posto, in merito al quantum della maggiorazione spettante considerando il computo dell'indennità di turno, va detto che, nella citata sentenza Z.J.R. Lock del 22 maggio 2014, la Corte di Giustizia ha ritenuto certamente dissuasiva dall'esercizio del diritto al godimento delle ferie una diminuzione della retribuzione pari al 60%, ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale possano avere un effetto dissuasivo (cfr. punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è “ancora più probabile” in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione).
Come rilevato dalla pronuncia della Cassazione civile sez. lav. del 23/06/2022 n. 20216, il diritto europeo invocato da parte ricorrente si applica limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane (28 giorni). Per i giorni eccedenti tale durata minima, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione
(sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016,
[...]
C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i principi giurisprudenziali Per_3
eurounitari sopra riportati non sono invocabili.
Pertanto, per i giorni oggetto di domanda, eccedenti la durata tutelata a livello europeo, non deve essere riconosciuta la voce retributiva rivendicata, in quanto per gli stessi non si può procedere alla disapplicazione o all'annullamento del CCNL di categoria per contrasto col diritto UE, spettando agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione.
In adesione a tale pronuncia, poiché la domanda riguarda un numero di giornate di ferie riconosciute annualmente a ciascun ricorrente anche in misura superiore a 28 giorni, alla luce di nuovi conteggi depositati su ordine giudiziale, tenuto conto altresì della variazione dell'importo riconosciuto dal CCNNLL a titolo di indennità di turno succedutesi nell'arco temporale oggetto del presente giudizio a ciascun ricorrente competono i seguenti importi, calcolati per un massimo di 28 giorni di ferie all'anno:
€ 524,25 per ( 28 giorni x € 4,49 per gli anni 2019, 2021, 2022- 24 giorni x€ Parte_1
4,49 per l'anno 2020- 19 giorni x € 2,07 per l'anno 2023)
€ 394,96 per (19 giorni x € 4,49 per l'anno 2020 - 28 giorni x € 4,49 Parte_2 per gli anni 2021 e 2022 – 28 giorni x € 2,07 per anno 2023)
€ 394,01 per (28 giorni x e 4,49 per gli anni 2021 e 2022 – 17 giorni x € 4,49 Parte_3 per l'anno 2020 – 23 giorni x€ 2,07 per l'anno 2023 – 4 giorni x € 2,07 per l'anno 2024)
€ 573,26 per ( 28 giorni x€ 4,49 per gli anni dal 2019 al 2022 – 28 giorni Parte_4
x € 2,07 per l'anno 2023 – 6 giorni x € 2.07 per l'anno 2024)
€ 577, 40 per ( 28 giorni x € 4,49 per gli anni dal 2019 al 2022- 28 Parte_4 giorni per € 2.07 per anno 2023 – 8 giorni x € 2,07 per l'anno 2024)
Conclusivamente in conformità agli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, previa declaratoria di nullità delle norme contrattuali sopra richiamate nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera, di cui al comma 3 dell'art. 86 del CCNL comparto sanità del 21 maggio 2018, nella retribuzione utile per il calcolo del quantum spettante per i giorni di fruizione di un numero di ferie non superiore a
28 giorni all'anno, la convenuta va condannata al pagamento in favore Controparte_1 di ciascun ricorrente dell'importo sopra indicato, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014 tenuto conto della presenza di più parti con la medesima posizione processuale e della riformulazione del conteggio ad opera dei ricorrenti in corso di giudizio.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna, per le causali di cui in motivazione, la CENTRO al pagamento di: CP_1
€ 524,25 in favore di Parte_1
€ 394,96 in favore di Parte_2
€ 394,01 in favore di Parte_3
€ 573,26 in favore di Parte_4
€ 577, 40 in favore di Parte_4
oltre interessi legali, dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
Contr b) condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in complessivi € 1.410,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli 13.05.2025
Il giudice del lavoro
(dott. A. Bonfiglio)