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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5349/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5349/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN Parte_1 P.IVA_1
AN CH e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. AN AN
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN AN Parte_2 P.IVA_2 CH e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. AN AN CH (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN AN Parte_3 P.IVA_3 CH e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. AN AN CH NA FI ED (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN AN
CH e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
AN AN CH (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN AN Parte_4 CH e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. AN AN CH
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis e previa ogni provvidenza di rito, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale: A) ACCERTARE e
DICHIARARE la validità ed efficacia, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n.36 del pagina 1 di 5 28.03.2025, della richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza Italiana iure sanguinis presentata dai signori unitamente al proprio Parte_1 Parte_2
figlio minore FI ED CA e unitamente al proprio figlio Parte_3 minore al Consolato Generale d'Italia in San OL (SP-Brasile), per Parte_4
tutti i motivi dedotti in narrativa. B) Ove ritenuti sussistenti i motivi dedotti in narrativa, RIMETTERE gli atti del presente giudizio, alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.1 comma 1 lett. a) del Decreto Legge n.36 del 28.03.2025, per violazione del principio di legittimo affidamento ex art. 3 Cost., del diritto di difesa ex art.24 Cost. nonché del diritto all'unità familiare ex artt.29 e 30 Cost. rilevante ex art. 117 co. 1 in relazione all'8 e 14 Cedu. C) Ove ritenuti sussistenti i motivi dedotti in narrativa, RIMETTERE gli atti del presente giudizio, alla Corte
Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.1 del Decreto Legge n.36 del
28.03.2025, per violazione degli artt.76 e 77 Cost., per violazione del principio di uguaglianza/ragionevolezza ex art. 3 Cost., per retroattività sostanziale e violazione del principio del legittimo affidamento ex art. 3 Cost. nonché per violazione del diritto all'unità familiare ex art. 29 e 30
Cost., nonché rilevante ex art.117 co. 1 Cost. in relazione agli artt.8 e 14 Cedu e per violazione dell'art. 35 Cost. Nel merito: Previo eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di esperibilità della presenta azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza
Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore dei signori (1) Parte_1
nata in [...]-Brasile), in data 01 Dicembre 1958; - (2) nato in [...]_2
(SP-Brasile), in data 02 Gennaio 1981, unitamente al proprio figlio minore FI ED
CA, nata in [...]-Brasile), in data 13 Agosto 2020 e (3) nato in [...]_3
OL (SP-Brasile), in data 03 Gennaio 1983, unitamente al proprio figlio minore
[...]
nato in [...]-Brasile), in data 06 Novembre 2014, stante la sussistenza dei Parte_4
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.Per l'effetto, ORDINARE al
[...]
, in persona del Ministro pro-tempore e, per esso, all'Autorità Consolare territorialmente CP_1
competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge
07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei signori , unitamente al proprio Parte_1 Parte_2
figlio minore FI ED CA e unitamente al proprio figlio Parte_3
pagina 2 di 5 minore nonché ad emettere - ove di necessità, tenuto conto del Parte_4 riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. In via istruttoria ed unicamente nella denegata ipotesi di omessa evasione della documentata richiesta formulata da parte ricorrente: In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1 del 08.04.1991, ORDINARE al Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane CP_1
territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei signori , e né questi Parte_1 Parte_2 Parte_3
ultimi, hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dalla
Circolare come previsto ai termini dell'art.7 della Legge n.555 del 13.06.1912 e Controparte_1
successive modifiche. In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. Antonio Cattaneo, quale procuratore antistatario”.
I ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendente diretto del sig.
[...]
nato in [...] il [...], nel Comune di Civitella in Val di Chiana,(AR) , Parte_5
figlio legittimo di padre , e di Per_1 Controparte_2 Parte_6
- rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
pagina 3 di 5 inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel momento della richiesta di cittadinanza in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. nato in [...] il 18 Parte_5
Marzo 1865, nel Comune di Civitella in Val di Chiana,(AR) ed emigrato in Brasile dove si è sposato ed deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. nato in [...] il [...], nel Comune di Civitella in Val Parte_5
pagina 4 di 5 di Chiana,(AR), ed emigrato in Brasile dove si è sposato ed deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg.
nata in [...]-Brasile), in data 01 Dicembre 1958, cittadina Parte_1
Brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Rua Benedito da Silva n.123, codice Fiscale/CPF. nr.266.036.938-01; (2) nato in [...]-Brasile), in data 02 Gennaio 1981, Parte_2
cittadino Brasiliano, residente in [...](SP-Brasile), Est. Municipal do Clube, de Campo de
Valinhos, Alameda Pitangueiras, Quadra 22, Lote 34, bairro São Bento do Recreio, codice
Fiscale/CPF. nr.299.402.758-54, unitamente al proprio figlio minore FI ED CA, nata in [...]-Brasile), in data 13 Agosto 2020;-(3) nato in [...]- Parte_3
Brasile), in data 03 Gennaio 1983, cittadino Brasiliano, residente in [...](SP-Brasile), Rua
Moacir MÕ da Rocha n.454, apto 12-A, Santo Amaro, codice Fiscale/CPF. nr.317.643.748-00, unitamente al proprio figlio minore nato in [...]-Brasile), in Parte_4
data 06 Novembre 2014;, sono tutti cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5349/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN Parte_1 P.IVA_1
AN CH e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. AN AN
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN AN Parte_2 P.IVA_2 CH e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. AN AN CH (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN AN Parte_3 P.IVA_3 CH e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. AN AN CH NA FI ED (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN AN
CH e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
AN AN CH (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN AN Parte_4 CH e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. AN AN CH
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis e previa ogni provvidenza di rito, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale: A) ACCERTARE e
DICHIARARE la validità ed efficacia, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n.36 del pagina 1 di 5 28.03.2025, della richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza Italiana iure sanguinis presentata dai signori unitamente al proprio Parte_1 Parte_2
figlio minore FI ED CA e unitamente al proprio figlio Parte_3 minore al Consolato Generale d'Italia in San OL (SP-Brasile), per Parte_4
tutti i motivi dedotti in narrativa. B) Ove ritenuti sussistenti i motivi dedotti in narrativa, RIMETTERE gli atti del presente giudizio, alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.1 comma 1 lett. a) del Decreto Legge n.36 del 28.03.2025, per violazione del principio di legittimo affidamento ex art. 3 Cost., del diritto di difesa ex art.24 Cost. nonché del diritto all'unità familiare ex artt.29 e 30 Cost. rilevante ex art. 117 co. 1 in relazione all'8 e 14 Cedu. C) Ove ritenuti sussistenti i motivi dedotti in narrativa, RIMETTERE gli atti del presente giudizio, alla Corte
Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.1 del Decreto Legge n.36 del
28.03.2025, per violazione degli artt.76 e 77 Cost., per violazione del principio di uguaglianza/ragionevolezza ex art. 3 Cost., per retroattività sostanziale e violazione del principio del legittimo affidamento ex art. 3 Cost. nonché per violazione del diritto all'unità familiare ex art. 29 e 30
Cost., nonché rilevante ex art.117 co. 1 Cost. in relazione agli artt.8 e 14 Cedu e per violazione dell'art. 35 Cost. Nel merito: Previo eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di esperibilità della presenta azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza
Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore dei signori (1) Parte_1
nata in [...]-Brasile), in data 01 Dicembre 1958; - (2) nato in [...]_2
(SP-Brasile), in data 02 Gennaio 1981, unitamente al proprio figlio minore FI ED
CA, nata in [...]-Brasile), in data 13 Agosto 2020 e (3) nato in [...]_3
OL (SP-Brasile), in data 03 Gennaio 1983, unitamente al proprio figlio minore
[...]
nato in [...]-Brasile), in data 06 Novembre 2014, stante la sussistenza dei Parte_4
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.Per l'effetto, ORDINARE al
[...]
, in persona del Ministro pro-tempore e, per esso, all'Autorità Consolare territorialmente CP_1
competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge
07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei signori , unitamente al proprio Parte_1 Parte_2
figlio minore FI ED CA e unitamente al proprio figlio Parte_3
pagina 2 di 5 minore nonché ad emettere - ove di necessità, tenuto conto del Parte_4 riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. In via istruttoria ed unicamente nella denegata ipotesi di omessa evasione della documentata richiesta formulata da parte ricorrente: In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1 del 08.04.1991, ORDINARE al Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane CP_1
territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei signori , e né questi Parte_1 Parte_2 Parte_3
ultimi, hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dalla
Circolare come previsto ai termini dell'art.7 della Legge n.555 del 13.06.1912 e Controparte_1
successive modifiche. In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. Antonio Cattaneo, quale procuratore antistatario”.
I ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendente diretto del sig.
[...]
nato in [...] il [...], nel Comune di Civitella in Val di Chiana,(AR) , Parte_5
figlio legittimo di padre , e di Per_1 Controparte_2 Parte_6
- rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
pagina 3 di 5 inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel momento della richiesta di cittadinanza in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. nato in [...] il 18 Parte_5
Marzo 1865, nel Comune di Civitella in Val di Chiana,(AR) ed emigrato in Brasile dove si è sposato ed deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. nato in [...] il [...], nel Comune di Civitella in Val Parte_5
pagina 4 di 5 di Chiana,(AR), ed emigrato in Brasile dove si è sposato ed deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg.
nata in [...]-Brasile), in data 01 Dicembre 1958, cittadina Parte_1
Brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Rua Benedito da Silva n.123, codice Fiscale/CPF. nr.266.036.938-01; (2) nato in [...]-Brasile), in data 02 Gennaio 1981, Parte_2
cittadino Brasiliano, residente in [...](SP-Brasile), Est. Municipal do Clube, de Campo de
Valinhos, Alameda Pitangueiras, Quadra 22, Lote 34, bairro São Bento do Recreio, codice
Fiscale/CPF. nr.299.402.758-54, unitamente al proprio figlio minore FI ED CA, nata in [...]-Brasile), in data 13 Agosto 2020;-(3) nato in [...]- Parte_3
Brasile), in data 03 Gennaio 1983, cittadino Brasiliano, residente in [...](SP-Brasile), Rua
Moacir MÕ da Rocha n.454, apto 12-A, Santo Amaro, codice Fiscale/CPF. nr.317.643.748-00, unitamente al proprio figlio minore nato in [...]-Brasile), in Parte_4
data 06 Novembre 2014;, sono tutti cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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