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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 2356 /2024
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 06/10/2025 ; tenuto conto che con decreto del 23.9.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico Dott.ssa Renata Russo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 2354/2024, avente ad oggetto: querela di falso e vertente
TRA nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] sca (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bile nato a [...] il [...] (CF: C.F._1
) giusta procura notarile del 22 marzo 2024 per not. in atti, presso il cui CodiceFiscale_2 Per_1 studio elettivamente domiciliato a Napoli alla vis Bausan 36 ;
ATTORE
E
in persona del l..r..p..tt.,, c..f. con sede in Piedimonte Controparte_1 P.IVA_1
Mattese Via San Viittore, in qualità di Concessionaria per la riscossione delle Entrate del Comune di
Tora e Piccilli, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco De Pascale (CF. ) CodiceFiscale_3 del Foro di Santa Maria C.V., elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Portico di Caserta alla Via F. Iodice n. 19, come da procura in atti,
CONVENUTA
E nonché il P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Interventore ex lege
Per le parti: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusive di discussione depositate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il fatto
L'attore, con l'atto di citazione, notificato alla Soc. Pubblialifana srl, ha proposto querela di falso relativamente alla copia delle cartoline di ricevimento raccomandata n. 15447958365-7, con la CP_2 quale veniva notificato l'avviso di accertamento n. 194 del 05.04.2019 relativo al tributo IMU anno 2014 del
Comune di Tora e Piccilli , n. 15447958364-6, con la quale veniva notificato l'avviso di accertamento n. 189 del 05.04.2019 relativo al tributo IMU anno 2015 del Comune di Tora e Piccilli e n. 15447958363-5, con la quale veniva notificato l'avviso di accertamento n. 124 del 05.04.2019 relativo al tributo IMU anno 2016 del
Comune di Tora e Piccilli, che si allegano in copia unitamente agli avvisi di accertamento , costituenti gli atti presupposti dell'ingiunzione di pagamento n. 68 del 22.04.2022;
- ha dedotto di aver preso visione e conoscenza di tali atti solo in sede di contenzioso Tributario pendente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado nel giudizio di appello dallo stesso proposto CP_3 avverso la sentenza n. 816/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta su ricorso avverso l'ingiunzione n. 64, ed a seguito di costituzione, in tale giudizio di II grado, della che Controparte_1 produceva copia degli atti presupposti e ricevute di notifica postale raccomandata;
- che, di fatto, con atto di appello proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria II Grado Campania
l'attore disconosceva il documento di cui sopra e successivamente chiedeva la sospensione del giudizio al fine di proporre querela di falso;
L'attore, tanto premesso, ha contestato la genuinità della sottoscrizione in calce alle cartoline di ricevimento postale e ha proposto querela di falso , concludendo con richiesta di accoglimento della stessa e dichiarare con efficacia erga omes la falsità delle cartoline di ricevimento, presupposti all'ingiunzione impugnata dinanzi la Corte Giust. Tributaria.
Costituitasi in giudizio, la ha a sua volta dedotto quanto segue : che la contestazione Parte_2 dei documenti ,avvenuta nel corso del procedimento di appello, era avvenuta sulla copia fotastatica delle cartoline postali in argomento delle quali cui non era stato né richiesto e né prodotto l'originale,; la querela era inammissibile inoltre per omessa dichiarazione della di volersi avvalere dell'atto contestato. La parte Parte_3 convenuta rappresentava quindi che l'agente postale non era tenuto né a verificare l'identità del sottoscrittore- consegnatario dell'atto e né ad indicare la qualità di chi riceve l'atto quando consegnato al domicilio del destinatario (circostanza non contestata), così come previsto dalle condizioni generali del servizio fornito da
[...]
; evidenziava che gli avvisi di ricevimento in questione non riguardavano la notifica di un atto CP_2 giudiziario, ma trattasi di raccomandate ordinarie regolarmente sottoscritti dal ricevente, soggetto che non deve necessariamente coincidere con il destinatario e di cui l'agente postale non è tenuto a richiedere né a verificare l'identità dello stesso, e né il suo collegamento con il destinatario .
In conseguenza di ciò la Soc. richiedeva di respingere ogni domanda avanzata da parte Controparte_1 attrice in quanto inammissibile ed infondata,
La causa era rimessa in decisione all'esito della udienza del 06.10.2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc
LA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che alcuna conseguenza può derivare dalla mancata presenza del
PM.
Ed invero, per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del p.m. nel processo civile - come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso - è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio di tale organo, per consentirgli di intervenire nel giudizio, ma la concreta partecipazione ad esso è rimessa alla sua diligenza e pertanto non è necessario informarlo della data delle singole udienze ovvero degli atti formatisi nel procedimento, né è nulla la sentenza emessa senza comunicare al predetto ufficio il rinvio dell'udienza collegiale (Cass. civ.,
Sez. II, 19/01/2000, n. 571).
Nondimeno, nella specie, vi è in atti il biglietto di cancelleria di comunicazione della rimessione della causa in decisione e in atti vi è parere del PM del 30.1.2025 con cui concludeva per il rigetto dell'istanza.
2. Va osservato che sussiste la legittimazione passiva di . Ciò in Controparte_1 conformità anche con l'orientamento costante della Corte di Cassazione, infatti, “La querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione” (cfr. Cass. n. 18323/07).
3. Tanto premesso e passando ai motivi della decisione, deve essere osservato l'art. 221 c.p.c. stabilisce che la querela, sia nella ipotesi in cui venga proposta in via principale che in corso di causa, deve contenere a pena di nullità insanabile l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e ciò al fine di consentire al giudice di merito davanti al quale essa sia stata proposta di poter effettuare un accertamento preliminare volto a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la relativa proposizione, evitandosi così una irragionevole dilatazione dei tempi di decisione. In questi termini si è espressa infatti la Suprema Corte con la pronunzia n.2126/2019 per cui “nel giudizio di falso la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante poiché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.
Si distingue una falsità materiale (che investe il profilo estrinseco del documento), da una falsità ideologica (che attiene al suo contenuto).
La falsità materiale (che è diversa dal mero errore materiale) concerne la genuinità del documento: vi può essere contraffazione dello stesso - ad esempio perché esso è stato formato da un soggetto diverso dall'autore apparente - o alterazione successiva alla sua formazione.
La falsità ideologica concerne la verità del contenuto del documento: contro di essa non può essere proposta querela di falso in quanto quest'ultima azione investe i soli profili dell'autenticità/provenienza del documento (vi sono dei casi limite, come quello del notaio che attesta falsamente una dichiarazione compiuta davanti a lui: qui la falsità ideologica ha ricadute anche sull'elemento "estrinseco" del documento).
4. Va accolta l'eccezione di inammissibilità della querela di falso perché proposta in relazione a atti non coperti da pubblica fede.
Ebbene, posto che nel corpo della citazione non è dato desumere l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e ciò al fine di consentire di poter effettuare un accertamento preliminare volto a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la relativa proposizione, emerge come la querela sia stata proposta avverso un atto non coperto da pubblica fede.
Sul punto, infatti, assume rilievo decisivo la circostanza che la sottoscrizione in contestazione - apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata , n. 15447958365-7, n. CP_2
15447958364-6 e n. 15447958363-5, nella parte in cui si indica “firma per esteso del ricevente” non è coperta da attestazione avente efficacia di fede pubblica. Ai sensi del regolamento postale, infatti, non è previsto che l'agente postale effettui l'identificazione del soggetto che riceve l'avviso, che può anche non coincidere con il destinatario dello stesso. In questi termini, Corte di Cassazione, sentenza n. 9111/12:
“In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. conforme anche Cass. n. 14501/16)
Più specificamente, in caso di notifica a mezzo posta e in cui l'atto non sia ritirato in ufficio, l'art. 38 del regolamento di cui al n. 533/82 recante condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di e l'allegato A alla delibera n. 385/13/CONS, approvata CP_2 dall'Autorità Garante nelle Comunicazioni, non prevedono l'identificazione da parte dell'agente postale, ma solo l'apposizione di una firma sull'avviso, come conferma il fatto che nel modulo utilizzato non vi è spazio per indicare la qualità del ricevente, diversamente dal Mod. 23 utilizzato per le notifiche di atti giudiziari. L'art. 38 del citato regolamento prevede che: “Le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari siano alloggiati o addetti”, senza, quindi, che sia identificato l'autore della firma sull'avviso.
In altri termini non vi è, quindi, sull'avviso di ricevimento l'attestazione, sino a querela di falso, che quel segno grafico sia stato apposto dall'odierno querelante. Il segno può essere stato apposto da qualsiasi altra persona rinvenuta presso la sede della società. In effetti, quindi, l'attestazione dell'agente postale, che fa fede fino a querela di falso, riguarda in questo caso la circostanza che la raccomandata contenente l'avviso era pervenuta presso la residenza del destinatario e l'ulteriore circostanza che lo stesso era stato ritirato da una persona ivi rinvenuta rientrante nella cerchia di persone di cui all'art. 37-
38 del regolamento postale;
la querela di falso, pertanto, doveva avere ad oggetto una o entrambe queste attestazioni e non la circostanza che il segno non era stato apposto dal querelante (in termini analoghi cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 1172/17 del 30.01.2017).
Alla luce di ciò, la querela di falso va dichiarata inammissibile.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda r.g.n. 2356/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara inammissibile la querela di falso;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dal convenuto, che liquida in euro 1.278,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, distrarsi in favore dell' avv. Gianfranco De Pascale antistatario.
Così deciso in S. Maria C.V. in data 6.10.2025
Il Giudice dott.ssa Renata Russo
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 2356 /2024
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 06/10/2025 ; tenuto conto che con decreto del 23.9.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico Dott.ssa Renata Russo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 2354/2024, avente ad oggetto: querela di falso e vertente
TRA nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] sca (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bile nato a [...] il [...] (CF: C.F._1
) giusta procura notarile del 22 marzo 2024 per not. in atti, presso il cui CodiceFiscale_2 Per_1 studio elettivamente domiciliato a Napoli alla vis Bausan 36 ;
ATTORE
E
in persona del l..r..p..tt.,, c..f. con sede in Piedimonte Controparte_1 P.IVA_1
Mattese Via San Viittore, in qualità di Concessionaria per la riscossione delle Entrate del Comune di
Tora e Piccilli, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco De Pascale (CF. ) CodiceFiscale_3 del Foro di Santa Maria C.V., elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Portico di Caserta alla Via F. Iodice n. 19, come da procura in atti,
CONVENUTA
E nonché il P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Interventore ex lege
Per le parti: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusive di discussione depositate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il fatto
L'attore, con l'atto di citazione, notificato alla Soc. Pubblialifana srl, ha proposto querela di falso relativamente alla copia delle cartoline di ricevimento raccomandata n. 15447958365-7, con la CP_2 quale veniva notificato l'avviso di accertamento n. 194 del 05.04.2019 relativo al tributo IMU anno 2014 del
Comune di Tora e Piccilli , n. 15447958364-6, con la quale veniva notificato l'avviso di accertamento n. 189 del 05.04.2019 relativo al tributo IMU anno 2015 del Comune di Tora e Piccilli e n. 15447958363-5, con la quale veniva notificato l'avviso di accertamento n. 124 del 05.04.2019 relativo al tributo IMU anno 2016 del
Comune di Tora e Piccilli, che si allegano in copia unitamente agli avvisi di accertamento , costituenti gli atti presupposti dell'ingiunzione di pagamento n. 68 del 22.04.2022;
- ha dedotto di aver preso visione e conoscenza di tali atti solo in sede di contenzioso Tributario pendente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado nel giudizio di appello dallo stesso proposto CP_3 avverso la sentenza n. 816/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta su ricorso avverso l'ingiunzione n. 64, ed a seguito di costituzione, in tale giudizio di II grado, della che Controparte_1 produceva copia degli atti presupposti e ricevute di notifica postale raccomandata;
- che, di fatto, con atto di appello proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria II Grado Campania
l'attore disconosceva il documento di cui sopra e successivamente chiedeva la sospensione del giudizio al fine di proporre querela di falso;
L'attore, tanto premesso, ha contestato la genuinità della sottoscrizione in calce alle cartoline di ricevimento postale e ha proposto querela di falso , concludendo con richiesta di accoglimento della stessa e dichiarare con efficacia erga omes la falsità delle cartoline di ricevimento, presupposti all'ingiunzione impugnata dinanzi la Corte Giust. Tributaria.
Costituitasi in giudizio, la ha a sua volta dedotto quanto segue : che la contestazione Parte_2 dei documenti ,avvenuta nel corso del procedimento di appello, era avvenuta sulla copia fotastatica delle cartoline postali in argomento delle quali cui non era stato né richiesto e né prodotto l'originale,; la querela era inammissibile inoltre per omessa dichiarazione della di volersi avvalere dell'atto contestato. La parte Parte_3 convenuta rappresentava quindi che l'agente postale non era tenuto né a verificare l'identità del sottoscrittore- consegnatario dell'atto e né ad indicare la qualità di chi riceve l'atto quando consegnato al domicilio del destinatario (circostanza non contestata), così come previsto dalle condizioni generali del servizio fornito da
[...]
; evidenziava che gli avvisi di ricevimento in questione non riguardavano la notifica di un atto CP_2 giudiziario, ma trattasi di raccomandate ordinarie regolarmente sottoscritti dal ricevente, soggetto che non deve necessariamente coincidere con il destinatario e di cui l'agente postale non è tenuto a richiedere né a verificare l'identità dello stesso, e né il suo collegamento con il destinatario .
In conseguenza di ciò la Soc. richiedeva di respingere ogni domanda avanzata da parte Controparte_1 attrice in quanto inammissibile ed infondata,
La causa era rimessa in decisione all'esito della udienza del 06.10.2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc
LA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che alcuna conseguenza può derivare dalla mancata presenza del
PM.
Ed invero, per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del p.m. nel processo civile - come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso - è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio di tale organo, per consentirgli di intervenire nel giudizio, ma la concreta partecipazione ad esso è rimessa alla sua diligenza e pertanto non è necessario informarlo della data delle singole udienze ovvero degli atti formatisi nel procedimento, né è nulla la sentenza emessa senza comunicare al predetto ufficio il rinvio dell'udienza collegiale (Cass. civ.,
Sez. II, 19/01/2000, n. 571).
Nondimeno, nella specie, vi è in atti il biglietto di cancelleria di comunicazione della rimessione della causa in decisione e in atti vi è parere del PM del 30.1.2025 con cui concludeva per il rigetto dell'istanza.
2. Va osservato che sussiste la legittimazione passiva di . Ciò in Controparte_1 conformità anche con l'orientamento costante della Corte di Cassazione, infatti, “La querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione” (cfr. Cass. n. 18323/07).
3. Tanto premesso e passando ai motivi della decisione, deve essere osservato l'art. 221 c.p.c. stabilisce che la querela, sia nella ipotesi in cui venga proposta in via principale che in corso di causa, deve contenere a pena di nullità insanabile l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e ciò al fine di consentire al giudice di merito davanti al quale essa sia stata proposta di poter effettuare un accertamento preliminare volto a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la relativa proposizione, evitandosi così una irragionevole dilatazione dei tempi di decisione. In questi termini si è espressa infatti la Suprema Corte con la pronunzia n.2126/2019 per cui “nel giudizio di falso la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante poiché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.
Si distingue una falsità materiale (che investe il profilo estrinseco del documento), da una falsità ideologica (che attiene al suo contenuto).
La falsità materiale (che è diversa dal mero errore materiale) concerne la genuinità del documento: vi può essere contraffazione dello stesso - ad esempio perché esso è stato formato da un soggetto diverso dall'autore apparente - o alterazione successiva alla sua formazione.
La falsità ideologica concerne la verità del contenuto del documento: contro di essa non può essere proposta querela di falso in quanto quest'ultima azione investe i soli profili dell'autenticità/provenienza del documento (vi sono dei casi limite, come quello del notaio che attesta falsamente una dichiarazione compiuta davanti a lui: qui la falsità ideologica ha ricadute anche sull'elemento "estrinseco" del documento).
4. Va accolta l'eccezione di inammissibilità della querela di falso perché proposta in relazione a atti non coperti da pubblica fede.
Ebbene, posto che nel corpo della citazione non è dato desumere l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e ciò al fine di consentire di poter effettuare un accertamento preliminare volto a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la relativa proposizione, emerge come la querela sia stata proposta avverso un atto non coperto da pubblica fede.
Sul punto, infatti, assume rilievo decisivo la circostanza che la sottoscrizione in contestazione - apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata , n. 15447958365-7, n. CP_2
15447958364-6 e n. 15447958363-5, nella parte in cui si indica “firma per esteso del ricevente” non è coperta da attestazione avente efficacia di fede pubblica. Ai sensi del regolamento postale, infatti, non è previsto che l'agente postale effettui l'identificazione del soggetto che riceve l'avviso, che può anche non coincidere con il destinatario dello stesso. In questi termini, Corte di Cassazione, sentenza n. 9111/12:
“In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. conforme anche Cass. n. 14501/16)
Più specificamente, in caso di notifica a mezzo posta e in cui l'atto non sia ritirato in ufficio, l'art. 38 del regolamento di cui al n. 533/82 recante condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di e l'allegato A alla delibera n. 385/13/CONS, approvata CP_2 dall'Autorità Garante nelle Comunicazioni, non prevedono l'identificazione da parte dell'agente postale, ma solo l'apposizione di una firma sull'avviso, come conferma il fatto che nel modulo utilizzato non vi è spazio per indicare la qualità del ricevente, diversamente dal Mod. 23 utilizzato per le notifiche di atti giudiziari. L'art. 38 del citato regolamento prevede che: “Le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari siano alloggiati o addetti”, senza, quindi, che sia identificato l'autore della firma sull'avviso.
In altri termini non vi è, quindi, sull'avviso di ricevimento l'attestazione, sino a querela di falso, che quel segno grafico sia stato apposto dall'odierno querelante. Il segno può essere stato apposto da qualsiasi altra persona rinvenuta presso la sede della società. In effetti, quindi, l'attestazione dell'agente postale, che fa fede fino a querela di falso, riguarda in questo caso la circostanza che la raccomandata contenente l'avviso era pervenuta presso la residenza del destinatario e l'ulteriore circostanza che lo stesso era stato ritirato da una persona ivi rinvenuta rientrante nella cerchia di persone di cui all'art. 37-
38 del regolamento postale;
la querela di falso, pertanto, doveva avere ad oggetto una o entrambe queste attestazioni e non la circostanza che il segno non era stato apposto dal querelante (in termini analoghi cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 1172/17 del 30.01.2017).
Alla luce di ciò, la querela di falso va dichiarata inammissibile.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda r.g.n. 2356/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara inammissibile la querela di falso;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dal convenuto, che liquida in euro 1.278,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, distrarsi in favore dell' avv. Gianfranco De Pascale antistatario.
Così deciso in S. Maria C.V. in data 6.10.2025
Il Giudice dott.ssa Renata Russo