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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4239 R.G. dell'anno 2023
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. 2567 RG. anno 2022 TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Soriano, come in Parte_1 atti
- ricorrente - E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, CP_1 [...]
ID NO, Ida Verrengia, come in atti CP_2
- resistente - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato l'istante proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto in sede amministrativa. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, attribuendo una percentuale del 100% di invalidità. Pertanto parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 04.07.2023, proponeva rituale opposizione. L' si costituiva e contestava l'avversa domanda, concludendo per il rigetto del ricorso CP_1 con vittoria delle spese.
**** La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguito si espongono.
A fronte del deposito di nuova documentazione sanitaria, il Tribunale, con provvedimento del 24.07.2024, chiedeva al CTU dott. , già incaricato nella fase per atpo, di Persona_1 valutare un eventuale aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
1 Ebbene, il CTU ha rilevato che “sulla scorta della documentazione sanitaria successiva si rappresenta quanto segue: Nell'ambito della nuova documentazione esibita, invece, è attestato un ricovero per una polmonite lobare, risolta con terapia medica. La nuova documentazione esibita riscontra anche una Fibrillazione Atriale Persistente, condizione patologica non presente in fase di ATPO.
Essa, tuttavia, può essere trattata farmacologicamente o con ulteriori terapie mirate. In data 20.2.2024, tuttavia, in corso di visita Neurologica effettuata dal dr.
[...]
della UO di Neurologia dell' di Caserta, si rileva quanto segue: Persona_2 CP_3
-Paziente di anni 70
-EON: Disorientata nel tempo e nello spazio, bradicinesia, bradipsichismo, tono dell'umore deflesso, andatura a base allargata, incerta, disturbi dell'equilibrio con tendenza a cadere… Valutazione conclusiva: Malattia cerebrovascolare cronica. Sindrome depressiva. Aneurisma del sifone carotideo di sin in follow up diagnostico, FA cronica in Nao, diabete mellito tipo 2 Diagnosi: Aneurisma cerebrale senza rottura
Esito: intervento Una sacca aneurismatica può essere presente lungo il decorso vascolare arterioso cerebrale e non dare alcuna sintomatologia, soprattutto sul versante cognitivo. Trattasi tuttavia di condizione patologica grave sulla quale è opportuno intervenire nel più breve tempo possibile in quanto una sua rottura comporterebbe un'emorragia cerebrale potenzialmente fatale per l'istante. Ai fini della condizione medico legale è l'EO effettuato dal dr. in data Persona_3
20.2.2024 che attesta un… disorientamento temporo-spaziale con disturbi dell'equilibrio e tendenza a cadere che concretizza i requisiti richiesti per la indennità di accompagnamento, almeno per un periodo limitato di tempo, a parere del CTU
…
Sulla scorta della nuova documentazione esibita,ed in particolare della certificazione neurologica rilasciata in data 20.2.2024 dal dott. dell' di Persona_2 CP_3
Caserta,il CTU ritiene che all'istante vada riconosciuta Parte_1
l'indennita' di accompagnamento prevista dalla leggi 18/80 e 508/88, retrodatabile dal 20.2.2024 e per il periodo di un anno,ovvero fino al 19.2.2025,epoca in cui la condizione globale va necessariamente rivalutata.”. Le argomentazioni del consulente, come complessivamente esposte nella integrazione di perizia depositata nel presente giudizio, sono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta, a decorrere dalla suindicata data.
Si evince agevolmente dal tenore della perizia che il CTU ha riscontrato proprio le patologie enunciate dalla ricorrente e, motivando le proprie ragioni, ha accertato che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data indicata.
2 In considerazione del riconoscimento del requisito sanitario solo in epoca successiva alla domanda amministrativa, le spese di lite vanno integralmente compensate. Le spese di CTU liquidate con separato decreto restano a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 20.02.2024 al 19.02.2025; b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
3
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4239 R.G. dell'anno 2023
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. 2567 RG. anno 2022 TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Soriano, come in Parte_1 atti
- ricorrente - E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, CP_1 [...]
ID NO, Ida Verrengia, come in atti CP_2
- resistente - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato l'istante proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto in sede amministrativa. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, attribuendo una percentuale del 100% di invalidità. Pertanto parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 04.07.2023, proponeva rituale opposizione. L' si costituiva e contestava l'avversa domanda, concludendo per il rigetto del ricorso CP_1 con vittoria delle spese.
**** La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguito si espongono.
A fronte del deposito di nuova documentazione sanitaria, il Tribunale, con provvedimento del 24.07.2024, chiedeva al CTU dott. , già incaricato nella fase per atpo, di Persona_1 valutare un eventuale aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
1 Ebbene, il CTU ha rilevato che “sulla scorta della documentazione sanitaria successiva si rappresenta quanto segue: Nell'ambito della nuova documentazione esibita, invece, è attestato un ricovero per una polmonite lobare, risolta con terapia medica. La nuova documentazione esibita riscontra anche una Fibrillazione Atriale Persistente, condizione patologica non presente in fase di ATPO.
Essa, tuttavia, può essere trattata farmacologicamente o con ulteriori terapie mirate. In data 20.2.2024, tuttavia, in corso di visita Neurologica effettuata dal dr.
[...]
della UO di Neurologia dell' di Caserta, si rileva quanto segue: Persona_2 CP_3
-Paziente di anni 70
-EON: Disorientata nel tempo e nello spazio, bradicinesia, bradipsichismo, tono dell'umore deflesso, andatura a base allargata, incerta, disturbi dell'equilibrio con tendenza a cadere… Valutazione conclusiva: Malattia cerebrovascolare cronica. Sindrome depressiva. Aneurisma del sifone carotideo di sin in follow up diagnostico, FA cronica in Nao, diabete mellito tipo 2 Diagnosi: Aneurisma cerebrale senza rottura
Esito: intervento Una sacca aneurismatica può essere presente lungo il decorso vascolare arterioso cerebrale e non dare alcuna sintomatologia, soprattutto sul versante cognitivo. Trattasi tuttavia di condizione patologica grave sulla quale è opportuno intervenire nel più breve tempo possibile in quanto una sua rottura comporterebbe un'emorragia cerebrale potenzialmente fatale per l'istante. Ai fini della condizione medico legale è l'EO effettuato dal dr. in data Persona_3
20.2.2024 che attesta un… disorientamento temporo-spaziale con disturbi dell'equilibrio e tendenza a cadere che concretizza i requisiti richiesti per la indennità di accompagnamento, almeno per un periodo limitato di tempo, a parere del CTU
…
Sulla scorta della nuova documentazione esibita,ed in particolare della certificazione neurologica rilasciata in data 20.2.2024 dal dott. dell' di Persona_2 CP_3
Caserta,il CTU ritiene che all'istante vada riconosciuta Parte_1
l'indennita' di accompagnamento prevista dalla leggi 18/80 e 508/88, retrodatabile dal 20.2.2024 e per il periodo di un anno,ovvero fino al 19.2.2025,epoca in cui la condizione globale va necessariamente rivalutata.”. Le argomentazioni del consulente, come complessivamente esposte nella integrazione di perizia depositata nel presente giudizio, sono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta, a decorrere dalla suindicata data.
Si evince agevolmente dal tenore della perizia che il CTU ha riscontrato proprio le patologie enunciate dalla ricorrente e, motivando le proprie ragioni, ha accertato che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data indicata.
2 In considerazione del riconoscimento del requisito sanitario solo in epoca successiva alla domanda amministrativa, le spese di lite vanno integralmente compensate. Le spese di CTU liquidate con separato decreto restano a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 20.02.2024 al 19.02.2025; b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
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