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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. De Lisio Paola Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 133/2023 r.g.,
proposto da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
loc. Campello n. 6/A, (c.f. , rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Alessandro Bartoli LE;
- appellante contro
nata a Controparte_1 Controparte_2
Foligno Foligno il 12.09.1938 e ivi residente in [...](C.F.
), nato a [...] il [...] e C.F._2 Controparte_3
residente in [...] (C.F. , C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
1 3/A (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto C.F._4
Maria Onori;
- appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la Sentenza n. 536/2022 del 27.07.2022, con la quale il
Tribunale di Spoleto ha parzialmente accolto la domanda dallo stesso proposta,
di risarcimento dei danni derivati a seguito del sinistro avvenuto in il
10.06.2012 sulla SS376 Via Fiammenga direzione Bevagna, all'altezza dell'intersezione con Via Lago di Como. Il Tribunale ha riconosciuto un concorso di colpa dell'attore nella misura del 50% e condannato gli eredi del sig. deceduto a seguito del sinistro, al risarcimento del Controparte_1
danno in suo favore, quantificato in € 4.164,72, oltre a interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
ha compensato tra le parti le spese di lite;
ha posto definitivamente a carico delle parti le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.
L'appellante lamenta con il primo motivo la violazione dell'art. 2054, co. 2,
c.c. nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto un suo concorso di colpa nella causazione del sinistro, pur avendo dimostrato che la circolazione a bordo della sua moto avveniva in ossequio alle norme di circolazione imposte dal codice della strada e del più generale principio di prudenza;
che il ciclista attraversava improvvisamente ed immotivatamente la strada, senza dare la precedenza e/o notare gli altri veicoli in transito e di fatto si poneva di fronte alla moto del tagliandogli la strada e causando il sinistro. Tale dinamica è stata Pt_1
confermata dall'unico testimone oculare - non sentito dai Carabinieri
2 verbalizzanti nonostante avesse lasciato le proprie generalità, sig. Tes_1
Costui ha chiarito che era presente sul posto al momento del sinistro
[...]
dichiarando che il velocipede si dirigeva improvvisamente dalla destra verso la linea di mezzeria, che operava tale manovra senza segnalare la svolta/immissione o altro, che trasversalmente impegnava la carreggiata, che tale manovra e condotta veniva posta in essere in corrispondenza e nell'immediatezza del transito del sig. che il sig. ha tentato Pt_1 Pt_1
di evitare istintivamente il velocipiede.”.
Parte attrice ha depositato anche la Sentenza del Giudice di Pace n. 268/2012
che ha escluso la sussistenza e legittimità di qualsiasi contestazione in capo al sig. di fatto confermava la responsabilità del sig. LE. Pt_1
Il sig. ttivava anche una richiesta di verifica di penale responsabilità, Pt_1
ed in seguito alle indagini dei Magistrati inquirenti veniva confermata (seppure in fase di conclusione di indagini) la responsabilità del sig. Controparte_1
quale imputato nel procedimento penale n. 1469/12 R.G.N.R. innanzi al
Giudice di Pace di Foligno per violazione dell'art. 590 co. 3 c.p. in relazione all'art. 145 co 6 e 10 C.S., “perché in sella al suo velocipede in corrispondenza
del civico 55 si immetteva nella S.S. 316 con direzione di marcia Foligno -
Bevagna omettendo di dare la precedenza al motociclo Yamaha FZ1 tg.
CV90106 condotto da che stava circolando su detta strada, Parte_1
tagliandogli la strada, cagionando al medesimo lesioni personali (rachialgia
cervicale, contusione della spalla destra, ematoma della gamba destra e
sinistra) giudicate guaribili in gg. 10; Fatto commesso per negligenza,
imprudenza, imperizia e con violazione della norma di cui all'art. 145 co 6 e
3 10 C.S. perché uscendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio non
dava la precedenza a chi circolava sulla strada.”
A tali pronunce si aggiungeva una perizia di parte ricostruttiva della dinamica del sinistro assolutamente in linea con le determinazioni assunte dai Magistrati
nei menzionati provvedimenti.
Il Giudice di merito, apoditticamente, da una parte ha negato che sia stata fornita la prova richiesta dall'art. 2054, secondo comma, c.c. e dall'altra parte ha omesso qualsiasi riferimento in ordine alle circostanze del caso in concreto in base alle quali il sig. ha fornito la prova liberatoria ai sensi Parte_1
dell'art. 2054, secondo comma, c.c.
Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in punto di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.
In merito al quantum debeatur, occorre considerare le risultanze della perizia medico legale di parte, effettuata in data 20.02.2015 dalla Dott.ssa Per_1
(all. n. 13 dell'atto di citazione). Tale perizia certifica un'inabilità
[...]
temporanea totale pari a 80 (ottanta) giorni ed una inabilità temporanea parziale pari a 60 (sessanta) giorni, concludendo con l'attestazione di una permanente invalidità, come danno biologico pari al 10 (dieci) %. La perizia documenta inoltre che “in considerazione del lungo periodo intercorso e della sintomatologia dolorosa accompagnata da limitazione funzionale che permane nonostante il percorso riabilitativo effettuato a suo tempo, la patologia della spalla si può definire ormai cronica e pertanto essere posta come aggravante di tutto il quadro patologico post-traumatico dovuto all'evento lesivo scatenato dall'incidente stradale avvenuto in data 10.06.2012”. Pertanto, da quanto
4 indicato dalla Dott.ssa il danno biologico si ritiene quantificabile in €. Per_1
39.502,00 (I.P. 10% ITT 80 gg.; ITP 60 gg.) totali aggiornati ai nuovi parametri.
In punto di spese mediche, le stesse ammontano ad € 2.099,62.
Il Tribunale non ha poi riconosciuto gli ulteriori danni materiali, in particolare i danni alla moto, all'orologio e al telefono e precisamente (all. n. 15 dell'atto di citazione): - riparazione della moto: €. 4.960,19; - riparazione orologio: €.
720,00; - acquisto nuovo telefono cellulare a seguito del danneggiamento irreparabile del precedente: €. 300,00, per un totale di €. 5.980,19.
Si sono costituiti gli eredi LE i quali hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione perché dalla relazione di incidente stradale redatta dai
Carabinieri di Foligno, intervenuti sul luogo teatro del sinistro, si evince in maniera incontrovertibile che la responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa debba essere ascritta esclusivamente al Sig. Il sinistro Pt_1
si è verificato a causa della eccessiva velocità di marcia tenuta dal Sig. Pt_1
che in sella al suo centauro non è stato in grado di porre in essere tutte
[...]
quelle manovre atte ad evitare l'evento. Il Sig. addirittura Controparte_1
ha tentato in tutti i modi di evitare la potente moto Yamaha FZ1 tg CV 90106
mentre percorreva la SS 76 Via Fiamenga in direzione Bevagna, quando lo stesso centauro a causa della eccessiva velocità andava ad impattare con il Sig.
. Risulta evidente per stessa ammissione di controparte Controparte_1
come il Sig. non ha posto in essere tutto quanto era nelle proprie Pt_1
possibilità per evitare il sinistro a causa della eccessiva velocità di marcia sostenuta, in considerazione del fatto che non è stato in grado di avvistare il velocipede e soprattutto non è stato in grado di fermare il potente centauro,
5 segno evidente contrariamente a quanto vorrebbe far credere, di una condotta di guida non consona e contraria alle disposizioni del codice della strada.
Quindi alla luce di quanto esposto ed argomentato risulta palese in base all'articolo 141 del codice della strada la violazione posta in essere dall'attore nel tratto di strada in questione dove vigeva il limite di velocità di 50 Km /h. È
obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.. Infine
si rileva come per il sinistro de quo gli eredi del de cuius Controparte_1
sono stati risarciti da parte dell'assicurazione del veicolo condotto dal Sig.
segno evidente che il medesimo evento si è verificato per Parte_1
responsabilità dell'odierno attore. Tutte queste circostanze, peraltro, venivano confermate anche dai testi indotti da parte convenuta.
Il CTU dott.ssa all'esito dell'espleta consulenza sulla persona del Per_2
Sig. ha valutato il danno biologico in misura pari al 4%, la Parte_1
temporanea inabilità fu parziale al 75% per giorni 30(trenta), parziale al 50%
per giorni 30 (trenta) e parziale al 25% per ulteriori giorni 30 (trenta). La CTU
ha ritenuto congrue per un importo globale pari a 1.665,21 €. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU non appaiono congruamente motivate e non sono condivisibili, perché in realtà il trauma del 10.06.2022 fu certamente più lieve visto che l'attore, a differenza del Sig. deceduto in seguito Controparte_1
all'occorso che ci occupa, ha potuto anche rendere dichiarazioni subito dopo
6 l'impatto. Si confida pertanto che il Giudice, nella sua qualità di “peritus peritorum” riduca notevolmente l'entità delle lesioni riportate dall'attore.
Quanto al danno morale ed esistenziale richiesto dagli attori, si rinvia al noto orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza n. 26972
del 11 novembre del 2008, precisano che “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate”.
Con Ordinanza del 24/05/2024 la Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Il primo motivo d'appello è parzialmente fondato perché la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro trova applicazione solo nel caso in cui non sia possibile stabilire il grado della colpa dei due conducenti, oppure risulti impossibile ricostruire la dinamica del sinistro.
Nella fattispecie, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale svolta, è
emerso che l'attore percorreva la SS 76 in direzione Bevagna, quando in corrispondenza dell'intersezione con Via Lago di Como, entrava in collisione con il velocipede che aveva invaso la corsia di sua pertinenza e deviato verso sinistra. Al riguardo non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste escusso posto che non può escludersi la sua presenza al Testimone_1
momento del sinistro sulla circostanza che costui non era stato sentito nell'immediatezza dai Carabinieri intervenuti.
7 Tale testimonianza è in ogni caso conforme a quella resa dagli altri testi escussi e alla Relazione d'incidente stradale, redatta nell'immediatezza dai Carabinieri
intervenuti.
Dunque non può essere applicato il principio di pari responsabilità ex art. 2054,
II comma c.c., come ritenuto dal giudice di prime cure, posto che l'incidente si
è verificato per responsabilità prevalente del sig. LE il quale ha violato l'art. 145 co. 6 e 10 C.D.S. poiché ometteva di dare la precedenza al centauro che proveniva dall'opposta corsia, tagliandogli la strada.
Al contempo però il sig. non ha a sua volta dimostrato di aver fatto Pt_1
tutto il possibile per evitare il danno. Gravava invero sul danneggiato l'onere di fornire la prova liberatoria che non è stata fornita, poiché il ciclista non ha invaso improvvisamente la corsia ove viaggiava il centauro, come emerge dalla
Relazione dei Carabinieri intervenuti, nella quale sono state rilevate tracce di frenata della moto per mt. 6,60 e tracce di scarrocciamento per mt. 20,00. Le
tracce di frenata e di scarrocciamento attestano che il centauro ha avuto il tempo di avvistare il velocipede che tuttavia non ha potuto evitare poiché teneva una velocità non consona allo stato dei luoghi. La brusca frenata posta in essere induce al riconoscimento di un concorso di colpa a suo carico che può essere riconosciuto in misura pari al 30% per violazione dell'141 CDS. Nel tratto di strada in questione vigeva infatti il limite di velocità di 50 Km /h per cui il conducente avrebbe dovuto regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, venisse evitato ogni pericolo attraverso l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità.
8 Sul punto non è rilevante, per ritenere dimostrata la responsabilità esclusiva del velocipede, la Sentenza emessa dal Giudice di pace penale di Foligno, poiché
in tale procedimento non si è proceduto all'accertamento della responsabilità
dell'imputato, essendosi concluso con sentenza di non doversi procedere per morte del reo.
La sentenza penale dunque non ha efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 651
c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.
Né la responsabilità esclusiva del LE può desumersi dalla Sentenza
con cui il Giudice di Pace civile di Foligno ha annullato il verbale di accertamento della violazione dell'art. 141, c.2 e 11, c.d.s., non essendosi svolta in quella sede una compiuta istruttoria circa la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Il Giudice di pace si è basato infatti solo sulla lettura ed interpretazione del Verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, nel quale non è
stata accertata la velocità tenuta dal centauro.
Tali Sentenze vengono quindi valutate alla stregua degli altri elementi di prova,
ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
2) Il secondo motivo d'appello non è fondato nella parte in cui si chiede un importo a titolo di risarcimento del danno biologico e morale maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di prime cure.
Al riguardo l'appellante insiste nel riconoscimento della percentuale d'invalidità permanente e temporanea, come quantificata dal CTP Dott.ssa
[...
[...] senza operare alcuna censura alla Sentenza di primo grado che ha Per_3
basato la quantificazione del danno sulle risultanze della CTU espletata in corso di causa. Tali risultanze sono congruamente motivate e perfettamente compatibili con il trauma subito dal centauro a seguito del sinistro del
10.06.2022. Esse sono prive di vizi logico-giuridici come ampiamente ed esaurientemente motivato dal giudice di prime cure.
Peraltro l'elaborato tecnico del proprio perito non riveste alcun valore probatorio, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva,
priva di autonomo valore probatorio posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo”
(Cass., sez. un., 3 giugno 2013, n. 13902; Cass. n. 16552 del 2015; Cassazione
del 26 settembre 2016, n. 18770).
Anche in riferimento alle spese mediche l'appellante si limita a ribadire che esse ammontano a € 2.099,62 senza fornire alcuna censura alla CTU che ha invece ritenuto congrue le spese per € 1.665,21. Dunque deve essere confermata la quantificazione operata dal giudice di prime cure che, dopo aver eseguito le operazioni di devalutazione, ha ottenuto l'importo di € 8.329,45. Tale importo deve essere diminuito nella misura del 30% in considerazione del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore, al quale va quindi liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, € 5.830,61.
3) Non è invece condivisibile la sentenza di primo grado laddove è stato negato
in toto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla riparazione del motoveicolo motoveicolo e degli altri oggetti personali dell'attore. Sul punto il
10 Tribunale ha affermato che il mero preventivo di spesa è atto inidoneo ed insufficiente a dimostrare il danno emergente, non potendo il medesimo costituire prova dell'avvenuto effettivo pagamento che, secondo il criterio generale di allocazione dell'onere della prova dei fatti costitutivi, deve essere fornita dal danneggiato (Tribunale Treviso sez. I, 07/06/2018, n. 1187).
La Suprema Corte ha tuttavia precisato che il preventivo prodotto in originale e redatto in maniera completa, firmato e datato, è da considerarsi a tutti gli effetti un documento con un suo valore giuridico. Per questa ragione, la controparte che intende eccepire l'infondatezza della domanda di chi si ritiene danneggiato deve impugnare quel documento e contestarlo specificatamente;
la mancata contestazione di quel documento, infatti, comporta acquiescenza e preclude alla parte stessa di poterlo contestare successivamente (Cass. Civ. n.
27624/2020, 26692/2013).
Nel caso che ci occupa è stato prodotto il preventivo della Burnout Officina
S.n.C. Via Lago Trasimeno Spello (PG) del 13.07.2013 pari a €. 4.960,19 per la riparazione della moto;
il preventivo di - Foligno del Persona_4
09.05.2013 pari a €. 720,00 per la riparazione dell'orologio; il preventivo di
AD Service di del 28.06.2012 pari a €. 300,00 per la Controparte_5
riparazione dell'i-phone.
I primi due preventivi, pur possedendo i requisiti minimi per essere considerati documenti in senso formale e pur non essendo stati contestati specificatamente da parte convenuta, non possono assumere tuttavia rilevanza probatoria. Essi
infatti sono stati redatti dopo un anno dall'incidente e, in considerazione del
11 notevole lasso di tempo trascorso dai lamentanti danni, non si ritiene raggiunta la prova della loro riconducibilità al sinistro subìto dall'attore.
Deve invece essere riconosciuto il danno di € 300,00 pari alla riparazione dell'i-
phone in quanto il relativo preventivo è stato emesso il 28.06.2012 a distanza di qualche giorno dal sinistro e quindi sicuramente riconducibile allo stesso.
Tale importo deve essere diminuito nella misura del 30% in considerazione del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore, al quale va quindi liquidato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, € 210,00.
4) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e per tale motivo devono essere riformate quelle di primo grado, che vanno compensate nella misura del 30%
mentre il restante 70% viene posto a carico degli appellati, unitamente alle spese di secondo grado.
Esse vengono liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00). Per la fase istruttoria nel grado di appello, si applicano i valori minimi, non essendo stata espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e per l'effetto condanna i convenuti in solido tra di loro al risarcimento in favore dell'attore nella somma di € 5.830,61 a titolo di danno non patrimoniale e di € 210,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
12 - condanna i convenuti in solido tra di loro al pagamento del 70% delle spese del primo grado di giudizio in favore dell'attore, liquidate in tale misura in €
3.553,90 oltre 15% rimborso forfettario, 4% CA e 22 % IVA;
- condanna i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese del 70%
delle spese di secondo grado in favore dell'attore, liquidate in tale misura in €
3.421,60 oltre 15% rimborso forfettario, 4% CA e 22 % IVA.
Così deciso in Perugia il 12/02/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. De Lisio Paola Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 133/2023 r.g.,
proposto da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
loc. Campello n. 6/A, (c.f. , rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Alessandro Bartoli LE;
- appellante contro
nata a Controparte_1 Controparte_2
Foligno Foligno il 12.09.1938 e ivi residente in [...](C.F.
), nato a [...] il [...] e C.F._2 Controparte_3
residente in [...] (C.F. , C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
1 3/A (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto C.F._4
Maria Onori;
- appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la Sentenza n. 536/2022 del 27.07.2022, con la quale il
Tribunale di Spoleto ha parzialmente accolto la domanda dallo stesso proposta,
di risarcimento dei danni derivati a seguito del sinistro avvenuto in il
10.06.2012 sulla SS376 Via Fiammenga direzione Bevagna, all'altezza dell'intersezione con Via Lago di Como. Il Tribunale ha riconosciuto un concorso di colpa dell'attore nella misura del 50% e condannato gli eredi del sig. deceduto a seguito del sinistro, al risarcimento del Controparte_1
danno in suo favore, quantificato in € 4.164,72, oltre a interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
ha compensato tra le parti le spese di lite;
ha posto definitivamente a carico delle parti le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.
L'appellante lamenta con il primo motivo la violazione dell'art. 2054, co. 2,
c.c. nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto un suo concorso di colpa nella causazione del sinistro, pur avendo dimostrato che la circolazione a bordo della sua moto avveniva in ossequio alle norme di circolazione imposte dal codice della strada e del più generale principio di prudenza;
che il ciclista attraversava improvvisamente ed immotivatamente la strada, senza dare la precedenza e/o notare gli altri veicoli in transito e di fatto si poneva di fronte alla moto del tagliandogli la strada e causando il sinistro. Tale dinamica è stata Pt_1
confermata dall'unico testimone oculare - non sentito dai Carabinieri
2 verbalizzanti nonostante avesse lasciato le proprie generalità, sig. Tes_1
Costui ha chiarito che era presente sul posto al momento del sinistro
[...]
dichiarando che il velocipede si dirigeva improvvisamente dalla destra verso la linea di mezzeria, che operava tale manovra senza segnalare la svolta/immissione o altro, che trasversalmente impegnava la carreggiata, che tale manovra e condotta veniva posta in essere in corrispondenza e nell'immediatezza del transito del sig. che il sig. ha tentato Pt_1 Pt_1
di evitare istintivamente il velocipiede.”.
Parte attrice ha depositato anche la Sentenza del Giudice di Pace n. 268/2012
che ha escluso la sussistenza e legittimità di qualsiasi contestazione in capo al sig. di fatto confermava la responsabilità del sig. LE. Pt_1
Il sig. ttivava anche una richiesta di verifica di penale responsabilità, Pt_1
ed in seguito alle indagini dei Magistrati inquirenti veniva confermata (seppure in fase di conclusione di indagini) la responsabilità del sig. Controparte_1
quale imputato nel procedimento penale n. 1469/12 R.G.N.R. innanzi al
Giudice di Pace di Foligno per violazione dell'art. 590 co. 3 c.p. in relazione all'art. 145 co 6 e 10 C.S., “perché in sella al suo velocipede in corrispondenza
del civico 55 si immetteva nella S.S. 316 con direzione di marcia Foligno -
Bevagna omettendo di dare la precedenza al motociclo Yamaha FZ1 tg.
CV90106 condotto da che stava circolando su detta strada, Parte_1
tagliandogli la strada, cagionando al medesimo lesioni personali (rachialgia
cervicale, contusione della spalla destra, ematoma della gamba destra e
sinistra) giudicate guaribili in gg. 10; Fatto commesso per negligenza,
imprudenza, imperizia e con violazione della norma di cui all'art. 145 co 6 e
3 10 C.S. perché uscendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio non
dava la precedenza a chi circolava sulla strada.”
A tali pronunce si aggiungeva una perizia di parte ricostruttiva della dinamica del sinistro assolutamente in linea con le determinazioni assunte dai Magistrati
nei menzionati provvedimenti.
Il Giudice di merito, apoditticamente, da una parte ha negato che sia stata fornita la prova richiesta dall'art. 2054, secondo comma, c.c. e dall'altra parte ha omesso qualsiasi riferimento in ordine alle circostanze del caso in concreto in base alle quali il sig. ha fornito la prova liberatoria ai sensi Parte_1
dell'art. 2054, secondo comma, c.c.
Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in punto di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.
In merito al quantum debeatur, occorre considerare le risultanze della perizia medico legale di parte, effettuata in data 20.02.2015 dalla Dott.ssa Per_1
(all. n. 13 dell'atto di citazione). Tale perizia certifica un'inabilità
[...]
temporanea totale pari a 80 (ottanta) giorni ed una inabilità temporanea parziale pari a 60 (sessanta) giorni, concludendo con l'attestazione di una permanente invalidità, come danno biologico pari al 10 (dieci) %. La perizia documenta inoltre che “in considerazione del lungo periodo intercorso e della sintomatologia dolorosa accompagnata da limitazione funzionale che permane nonostante il percorso riabilitativo effettuato a suo tempo, la patologia della spalla si può definire ormai cronica e pertanto essere posta come aggravante di tutto il quadro patologico post-traumatico dovuto all'evento lesivo scatenato dall'incidente stradale avvenuto in data 10.06.2012”. Pertanto, da quanto
4 indicato dalla Dott.ssa il danno biologico si ritiene quantificabile in €. Per_1
39.502,00 (I.P. 10% ITT 80 gg.; ITP 60 gg.) totali aggiornati ai nuovi parametri.
In punto di spese mediche, le stesse ammontano ad € 2.099,62.
Il Tribunale non ha poi riconosciuto gli ulteriori danni materiali, in particolare i danni alla moto, all'orologio e al telefono e precisamente (all. n. 15 dell'atto di citazione): - riparazione della moto: €. 4.960,19; - riparazione orologio: €.
720,00; - acquisto nuovo telefono cellulare a seguito del danneggiamento irreparabile del precedente: €. 300,00, per un totale di €. 5.980,19.
Si sono costituiti gli eredi LE i quali hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione perché dalla relazione di incidente stradale redatta dai
Carabinieri di Foligno, intervenuti sul luogo teatro del sinistro, si evince in maniera incontrovertibile che la responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa debba essere ascritta esclusivamente al Sig. Il sinistro Pt_1
si è verificato a causa della eccessiva velocità di marcia tenuta dal Sig. Pt_1
che in sella al suo centauro non è stato in grado di porre in essere tutte
[...]
quelle manovre atte ad evitare l'evento. Il Sig. addirittura Controparte_1
ha tentato in tutti i modi di evitare la potente moto Yamaha FZ1 tg CV 90106
mentre percorreva la SS 76 Via Fiamenga in direzione Bevagna, quando lo stesso centauro a causa della eccessiva velocità andava ad impattare con il Sig.
. Risulta evidente per stessa ammissione di controparte Controparte_1
come il Sig. non ha posto in essere tutto quanto era nelle proprie Pt_1
possibilità per evitare il sinistro a causa della eccessiva velocità di marcia sostenuta, in considerazione del fatto che non è stato in grado di avvistare il velocipede e soprattutto non è stato in grado di fermare il potente centauro,
5 segno evidente contrariamente a quanto vorrebbe far credere, di una condotta di guida non consona e contraria alle disposizioni del codice della strada.
Quindi alla luce di quanto esposto ed argomentato risulta palese in base all'articolo 141 del codice della strada la violazione posta in essere dall'attore nel tratto di strada in questione dove vigeva il limite di velocità di 50 Km /h. È
obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.. Infine
si rileva come per il sinistro de quo gli eredi del de cuius Controparte_1
sono stati risarciti da parte dell'assicurazione del veicolo condotto dal Sig.
segno evidente che il medesimo evento si è verificato per Parte_1
responsabilità dell'odierno attore. Tutte queste circostanze, peraltro, venivano confermate anche dai testi indotti da parte convenuta.
Il CTU dott.ssa all'esito dell'espleta consulenza sulla persona del Per_2
Sig. ha valutato il danno biologico in misura pari al 4%, la Parte_1
temporanea inabilità fu parziale al 75% per giorni 30(trenta), parziale al 50%
per giorni 30 (trenta) e parziale al 25% per ulteriori giorni 30 (trenta). La CTU
ha ritenuto congrue per un importo globale pari a 1.665,21 €. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU non appaiono congruamente motivate e non sono condivisibili, perché in realtà il trauma del 10.06.2022 fu certamente più lieve visto che l'attore, a differenza del Sig. deceduto in seguito Controparte_1
all'occorso che ci occupa, ha potuto anche rendere dichiarazioni subito dopo
6 l'impatto. Si confida pertanto che il Giudice, nella sua qualità di “peritus peritorum” riduca notevolmente l'entità delle lesioni riportate dall'attore.
Quanto al danno morale ed esistenziale richiesto dagli attori, si rinvia al noto orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza n. 26972
del 11 novembre del 2008, precisano che “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate”.
Con Ordinanza del 24/05/2024 la Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Il primo motivo d'appello è parzialmente fondato perché la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro trova applicazione solo nel caso in cui non sia possibile stabilire il grado della colpa dei due conducenti, oppure risulti impossibile ricostruire la dinamica del sinistro.
Nella fattispecie, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale svolta, è
emerso che l'attore percorreva la SS 76 in direzione Bevagna, quando in corrispondenza dell'intersezione con Via Lago di Como, entrava in collisione con il velocipede che aveva invaso la corsia di sua pertinenza e deviato verso sinistra. Al riguardo non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste escusso posto che non può escludersi la sua presenza al Testimone_1
momento del sinistro sulla circostanza che costui non era stato sentito nell'immediatezza dai Carabinieri intervenuti.
7 Tale testimonianza è in ogni caso conforme a quella resa dagli altri testi escussi e alla Relazione d'incidente stradale, redatta nell'immediatezza dai Carabinieri
intervenuti.
Dunque non può essere applicato il principio di pari responsabilità ex art. 2054,
II comma c.c., come ritenuto dal giudice di prime cure, posto che l'incidente si
è verificato per responsabilità prevalente del sig. LE il quale ha violato l'art. 145 co. 6 e 10 C.D.S. poiché ometteva di dare la precedenza al centauro che proveniva dall'opposta corsia, tagliandogli la strada.
Al contempo però il sig. non ha a sua volta dimostrato di aver fatto Pt_1
tutto il possibile per evitare il danno. Gravava invero sul danneggiato l'onere di fornire la prova liberatoria che non è stata fornita, poiché il ciclista non ha invaso improvvisamente la corsia ove viaggiava il centauro, come emerge dalla
Relazione dei Carabinieri intervenuti, nella quale sono state rilevate tracce di frenata della moto per mt. 6,60 e tracce di scarrocciamento per mt. 20,00. Le
tracce di frenata e di scarrocciamento attestano che il centauro ha avuto il tempo di avvistare il velocipede che tuttavia non ha potuto evitare poiché teneva una velocità non consona allo stato dei luoghi. La brusca frenata posta in essere induce al riconoscimento di un concorso di colpa a suo carico che può essere riconosciuto in misura pari al 30% per violazione dell'141 CDS. Nel tratto di strada in questione vigeva infatti il limite di velocità di 50 Km /h per cui il conducente avrebbe dovuto regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, venisse evitato ogni pericolo attraverso l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità.
8 Sul punto non è rilevante, per ritenere dimostrata la responsabilità esclusiva del velocipede, la Sentenza emessa dal Giudice di pace penale di Foligno, poiché
in tale procedimento non si è proceduto all'accertamento della responsabilità
dell'imputato, essendosi concluso con sentenza di non doversi procedere per morte del reo.
La sentenza penale dunque non ha efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 651
c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.
Né la responsabilità esclusiva del LE può desumersi dalla Sentenza
con cui il Giudice di Pace civile di Foligno ha annullato il verbale di accertamento della violazione dell'art. 141, c.2 e 11, c.d.s., non essendosi svolta in quella sede una compiuta istruttoria circa la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Il Giudice di pace si è basato infatti solo sulla lettura ed interpretazione del Verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, nel quale non è
stata accertata la velocità tenuta dal centauro.
Tali Sentenze vengono quindi valutate alla stregua degli altri elementi di prova,
ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
2) Il secondo motivo d'appello non è fondato nella parte in cui si chiede un importo a titolo di risarcimento del danno biologico e morale maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di prime cure.
Al riguardo l'appellante insiste nel riconoscimento della percentuale d'invalidità permanente e temporanea, come quantificata dal CTP Dott.ssa
[...
[...] senza operare alcuna censura alla Sentenza di primo grado che ha Per_3
basato la quantificazione del danno sulle risultanze della CTU espletata in corso di causa. Tali risultanze sono congruamente motivate e perfettamente compatibili con il trauma subito dal centauro a seguito del sinistro del
10.06.2022. Esse sono prive di vizi logico-giuridici come ampiamente ed esaurientemente motivato dal giudice di prime cure.
Peraltro l'elaborato tecnico del proprio perito non riveste alcun valore probatorio, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva,
priva di autonomo valore probatorio posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo”
(Cass., sez. un., 3 giugno 2013, n. 13902; Cass. n. 16552 del 2015; Cassazione
del 26 settembre 2016, n. 18770).
Anche in riferimento alle spese mediche l'appellante si limita a ribadire che esse ammontano a € 2.099,62 senza fornire alcuna censura alla CTU che ha invece ritenuto congrue le spese per € 1.665,21. Dunque deve essere confermata la quantificazione operata dal giudice di prime cure che, dopo aver eseguito le operazioni di devalutazione, ha ottenuto l'importo di € 8.329,45. Tale importo deve essere diminuito nella misura del 30% in considerazione del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore, al quale va quindi liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, € 5.830,61.
3) Non è invece condivisibile la sentenza di primo grado laddove è stato negato
in toto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla riparazione del motoveicolo motoveicolo e degli altri oggetti personali dell'attore. Sul punto il
10 Tribunale ha affermato che il mero preventivo di spesa è atto inidoneo ed insufficiente a dimostrare il danno emergente, non potendo il medesimo costituire prova dell'avvenuto effettivo pagamento che, secondo il criterio generale di allocazione dell'onere della prova dei fatti costitutivi, deve essere fornita dal danneggiato (Tribunale Treviso sez. I, 07/06/2018, n. 1187).
La Suprema Corte ha tuttavia precisato che il preventivo prodotto in originale e redatto in maniera completa, firmato e datato, è da considerarsi a tutti gli effetti un documento con un suo valore giuridico. Per questa ragione, la controparte che intende eccepire l'infondatezza della domanda di chi si ritiene danneggiato deve impugnare quel documento e contestarlo specificatamente;
la mancata contestazione di quel documento, infatti, comporta acquiescenza e preclude alla parte stessa di poterlo contestare successivamente (Cass. Civ. n.
27624/2020, 26692/2013).
Nel caso che ci occupa è stato prodotto il preventivo della Burnout Officina
S.n.C. Via Lago Trasimeno Spello (PG) del 13.07.2013 pari a €. 4.960,19 per la riparazione della moto;
il preventivo di - Foligno del Persona_4
09.05.2013 pari a €. 720,00 per la riparazione dell'orologio; il preventivo di
AD Service di del 28.06.2012 pari a €. 300,00 per la Controparte_5
riparazione dell'i-phone.
I primi due preventivi, pur possedendo i requisiti minimi per essere considerati documenti in senso formale e pur non essendo stati contestati specificatamente da parte convenuta, non possono assumere tuttavia rilevanza probatoria. Essi
infatti sono stati redatti dopo un anno dall'incidente e, in considerazione del
11 notevole lasso di tempo trascorso dai lamentanti danni, non si ritiene raggiunta la prova della loro riconducibilità al sinistro subìto dall'attore.
Deve invece essere riconosciuto il danno di € 300,00 pari alla riparazione dell'i-
phone in quanto il relativo preventivo è stato emesso il 28.06.2012 a distanza di qualche giorno dal sinistro e quindi sicuramente riconducibile allo stesso.
Tale importo deve essere diminuito nella misura del 30% in considerazione del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attore, al quale va quindi liquidato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, € 210,00.
4) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e per tale motivo devono essere riformate quelle di primo grado, che vanno compensate nella misura del 30%
mentre il restante 70% viene posto a carico degli appellati, unitamente alle spese di secondo grado.
Esse vengono liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00). Per la fase istruttoria nel grado di appello, si applicano i valori minimi, non essendo stata espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e per l'effetto condanna i convenuti in solido tra di loro al risarcimento in favore dell'attore nella somma di € 5.830,61 a titolo di danno non patrimoniale e di € 210,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
12 - condanna i convenuti in solido tra di loro al pagamento del 70% delle spese del primo grado di giudizio in favore dell'attore, liquidate in tale misura in €
3.553,90 oltre 15% rimborso forfettario, 4% CA e 22 % IVA;
- condanna i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese del 70%
delle spese di secondo grado in favore dell'attore, liquidate in tale misura in €
3.421,60 oltre 15% rimborso forfettario, 4% CA e 22 % IVA.
Così deciso in Perugia il 12/02/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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