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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/09/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione civile - nella persona della giudice Caterina Stasi, all'esito dell'udienza del 7.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2806/2024 R.G., avente ad oggetto: responsabilità aquiliana,
promossa da
rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Manuela Toma Parte 1 e Parte 2
,
e Ivana Maria Quarta;
attore -
contro
Controparte 1 , rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Siniscalchi, Simona
Valentini e Lara Pellegrini;
convenuto
*****
Fatto e diritto
Con atto introduttivo del presente giudizio, Parte 1 ha esperito azione di risarcimento danni da reato, per aver subito la diffamazione a mezzo stampa, nei confronti
- in qualità, di Controparte_1
, Controparte_2 e Controparte_3
rispettivamente, di giornalista, direttore responsabile e proprietaria della testata giornalistica "Corriere del Mezzogiorno Puglia" - a causa della pubblicazione degli articoli del
7.2.2023 dal titolo Parte 3 nomine in famiglia", del 8.2.2023 dal titolo “Regione "
Part
, 9.2.2023 "Incarico imbarazzata, Cgil all'attacco. Bufera sulle nomine in famiglia dell Part all dal marito manager La moglie di Pt 1 ora si dimette", del 14.2.2023, dal titolo
"Cambiare la sanità o dimettersi. Prima la salute, dopo le poltrone" firmato da ES 1
,
EStimone 2 e del del 31.1.2024 dal titolo "Non disturbare il manovratore" a firma
18.2.2024, con articolo dal titolo: "Ex avversari al comando, Persona 1 ha messo la sanità pugliese nelle mani del centrodestra per allargare il suo consenso” pubblicato su La
Repubblica Bari.
-, introducendo autonomo giudizio – poi riunito al presente - Anche Parte 2
nei confronti degli stessi convenuti, ha svolto le medesime domande.
Costituitisi in giudizio, Controparte_1 Controparte_2 e Controparte_3
[...] hanno contestato in fatto ed in diritto la pretesa attorea, chiedendo in via preliminare la riunione con la causa promossa da Parte 2 coniuge di nei Parte 1
,
confronti dei medesimi convenuti, e, quanto a il Controparte_3 Controparte_2 e
proprio difetto di legittimazione passiva, il proprio per non essere il direttore responsabile delle testate Controparte 4 e "Corriere del Mezzogiorno" e, la seconda, per essere mera " "
concessionaria degli spazi pubblicitari, su incarico di Controparte_5
Con sentenze parziali datate 10.1.2025 è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti Controparte_3 ed il giudizio iscritto al n.Controparte_2 e
2903/2024 r.g. è stato riunito al presente.
Data la natura documentale della controversia che ha reso superflua l'istruttoria orale, all'udienza del 26.9.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Le domande risarcitorie formulate da Parte 1 e Parte 2 sono infondate.
Gli odierni attori si dolgono di essere state vittime del reato di diffamazione a mezzo stampa per via della pubblicazione dei sei articoli giornalistici sopra citati nell'arco temporale intercorrente tra il 7.2.2023 e il 18.2.2023 sul Corriere del Mezzogiorno Puglia e su
Controparte_6 aventi ad oggetto la nomina di Parte 2 , dirigente responsabile '
Amministrativi Distrettuale nonché coniuge di [...]UOSVD Parte 4 Pt 1 all'epoca dei fatti commissario straordinario di Parte_3 quale responsabile dell'Ufficio Gare, in virtù di deliberazione DG n. 436 del 25.5.2022 a firma del marito.
Occorre innanzitutto precisare che, in seguito alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva dei summenzionati convenuti, gli articoli giornalistici oggetto del presente scrutinio sono esclusivamente quelli a firma di ovverosia gli Controparte_1
,
articoli datati 7.2.2023, 8.2.2023 e 9.2.2023 e pubblicati sul Corriere del Mezzogiorno Puglia.
Ebbene, in tema di risarcimento del danno da reato che non sia stato accertato in sede penale, al giudice civile è demandato il compito, in assenza di giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p., di accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo;
ne consegue che non è sufficiente alla parte attrice, che si affermi danneggiata dall'altrui fatto illecito costituente reato, la mera allegazione del fatto, ma è necessario che la parte stessa ne fornisca la prova, che dovrà essere valutata dal giudice civile al fine
dell'accertamento soltanto incidentale della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, individuandone l'autore e procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei precetti della legge penale (tra le altre, Cass. 20684/2011, 13972/2005 e 13425/2000).
Il quadro normativo di riferimento deve essere dunque integrato attraverso i canoni ermeneutici posti dalla copiosa ed esigente giurisprudenza in materia di diffamazione a mezzo stampa, secondo cui, in primis, oggetto di accertamento giudiziale sono "la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la considerazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali (anche non costituenti cosa giudicata),
l'apprezzamento, in concreto, delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione,
l'esclusione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica" (Cass. n. 4543/2019 e n. 5811/2019, tenuto conto che “l'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante in riguardo al fatto diffamatorio a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, il che implica che sia riportata in modo completo" (tra le altre, Cass. 4 novembre 2010, n. 44024).
Ancora, secondo i principi elaborati dalla Suprema Corte, “in tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ridotto l'entità del risarcimento riconosciuto in primo grado ritenendo notevolmente attenuata la gravità del fatto e, quindi, del danno, dalla circostanza che la notizia era stata riportata in poche righe, senza particolare enfasi, così omettendo, però, di considerare il contesto in cui tale notizia si collocava, quale delineato, innanzitutto, dai titoli e sottotitoli)" (Cass. n. 29640/2017). Più di recente: “in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive" (Cass. n. 19091/2025); "in tema di esercizio del diritto di cronaca il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati"
(Cass. n. 29265/2022).
Può dunque dirsi che il diritto di cronaca, garantito dal rango costituzionale della sua tutela, perché sia lecito e non sconfini nella fattispecie di reato - deve svolgersi nel rispetto dei tre criteri di verità, di continenza e dell'interesse pubblico alla conoscenza dell'informazione che veicola.
Viceversa, non v'è spazio per la fattispecie penale se il diritto di cronaca è correttamente esercitato.
Nel caso di specie non ricorre nessuno degli elementi costitutivi dell'art. 595 c.p. e non v'è spazio per il riconoscimento della sussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana.
L'esame del carteggio processuale, infatti, consente di appurare che con atto del
30.12.2022, sottoscritto anche dal direttore amministrativo dell'ente pubblico, l'avv. Pt 1
[...]_nella sua qualità di commissario straordinario Parte 3 nominava sua moglie, la
'dirigente di Unità Operativa Parte_5 e responsabile di dott.ssa Parte 2
Coordinamento Servizi Amministrativi Distrettuali da circa sei mesi (ossia dal 25.5.2022) - quale responsabile dell' istituito con il medesimoParte 6
,
provvedimento, alla luce “delle sue notevoli esperienze nella gestione e nel coordinamento delle procedure amministrative per l'approvvigionamento di beni e servizi, sia in qualità di responsabile del procedimento in numerose procedure di gara sia quale Referente aziendale di specifiche schede di progetti di investimento".
In data 5.1.2023, l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), chiarito il ruolo eminentemente collaborativo della suddetta Autorità, che non dispone di poteri sanzionatori, prendeva atto della comunicazione del R.P.C.T. (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) della Parte_3 il quale, ricevuta la segnalazione da parte del sindacato CISAL della nomina della dott.ssa istruiva la Pt 2
pratica, valutando l'eventuale rischio di conflitto di interessi tra Pt 1 e Pt 2 come
Part irrilevante alla luce del Piano Integrato di Attività e Organizzazione elaborato dalla e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) adottato dall' Pt 7 e, comunque, garantiva che in caso di conflitto di interessi in concreto sarebbe stata garantita l'astensione da parte della Pt 2
In data 7 febbraio 2023, dunque, il Corriere del Mezzogiorno, pubblicava l'articolo Part titolato "All di Lecce nomine in famiglia”; nell'occhiello, “Sanità. Il caso segnalato a Per 1 e all'Anticorruzione. Il Manager: la mia consorte ha già ricoperto l'incarico in passato" e al sommario: “Con un atto del 30 dicembre scorso il dg Pt 1 ha affidato alla moglie la gestione degli appalti"; nella sintesi dell'articolo di pag. 3 si legge: “Arriva sul tavolo dell'Autorità anticorruzione un atto firmato dal neo direttore generale della Parte 3
Parte 1 (ieri promosso ufficialmente dalla giunta regionale), con cui viene individuata sua moglie, Parte_2 quale responsabile dell'ufficio Parte_6 Cioè, la gestione degli appalti presso le strutture sanitarie leccesi. Il documento risale al 30 dicembre. Il sindacato Cisal, oltre che all'Anticorruzione, ha segnalato la nota al Governatore Per 1 e all'assessore Palese. Così si difende il manager: Ho già risposto in passato ai dubbi sollevati dalla Cisal, lo farò anche stavolta. La mia consorte ha già ricoperto lo stesso incarico”; e ancora, a pagina 3 dell'edizione cartacea, il titolo dell'articolo è "Lecce, 30 dicembre 2022.
Pt 1 nomina la moglie a gestire gli appalti. Il caso segnalato ad Per_1 e all'Anticorruzione.
Il dg: incarico già ricoperto"; appare anche la foto di Pt 1 al lato.
Orbene, la narrazione dei fatti, oltre che veritiera e completa, appare rispondere al Part canone della continenza, avendo effettivamente il commissario straordinario della prescelto sua moglie per il ruolo di responsabile dell'ufficio gare territoriali;
altrettanto vero
è che tale accadimento fosse stato segnalato all' CP_7 (ed alla Corte dei Conti, che poi il 3.4.2024 avrebbe archiviato il relativo procedimento); viene altresì riportata la replica di
Pt1 in maniera fedele al contenuto dello stesso provvedimento amministrativo con cui la nomina veniva motivata dal dirigente (ossia in base alla notevole esperienza della dipendente).
Insomma, la condotta del convenuto non appare affatto esorbitare dal diritto di cronaca giornalistica, certamente sussistendo, tra l'altro, l'interesse pubblico alla comunicazione della notizia ossia il controllo pubblico in ordine alla correttezza,
-
all'imparzialità ed alla trasparenza dell'azione amministrativa dirigenziale.
Considerazioni del tutto analoghe valgono per gli altri due articoli.
Il giorno successivo, 8 febbraio, il Corriere del Mezzogiorno titolava "Regione Part imbarazzata, Cgil all'attacco. Bufera sulle nomine in famiglia dell l'articolo di CP 1 Part
[...] nella versione online dello stesso articolo, invece, il titolo è "Pt 3 il dg dell nomina la moglie e nell'atto scrive: «La dottoressa ha notevole esperienza»”.
Infine, il 9 febbraio il Corriere, ancora con un articolo a firma CP 1 affronta
,
Part nuovamente sull'argomento, con un articolo dal titolo: "Incarico all dal marito manager
La moglie di Pt 1 ora si dimette".
Pt 2 con la quale la dirigente, inParte attrice ha depositato (all. 5) missiva a firma data febbraio 2023, a causa del clamore mediatico della vicenda relativa alla sua nomina
Part quale responsabile dell'ufficio gare per la da parte del marito, richiedeva la nomina di altra figura quale responsabile dell'ufficio gare, essendole venuta meno la serenità necessaria per lo svolgimento dell'incarico affidatole dal marito in qualità di commissario straordinario Part sostanzialmente, rinunciava all'incarico.
Anche il contenuto di tali articoli, dunque, appare rispondente alla verità e completo, senza che si esorbiti da un linguaggio improntato a canoni di continenza e sobrietà:
l'utilizzo del gergo giornalistico - telegrafico, immediato e vagamente ironico - infatti, non sembra sufficiente a degradare la condotta del cronista da legittimamente critica ad illegittimamente offensiva, ciò che non appare in nessun modo, non traducendosi né in insulti né in espressioni sconvenenti o dileggianti.
A ben vedere, Pt 1 e Pt 2 si dolgono proprio della “notiziabilità" del fatto, ossia che la nomina della Pt 2 da parte del marito, nelle rispettive qualità di dipendenti pubblici, sia stata portata a conoscenza della collettività locale, comportando un controllo sul provvedimento amministrativo dirigenziale da parte del pubblico dei lettori, oltreché delle autorità istituzionali preposte, ed indignando parte dell'opinione pubblica, che ha ritenuto sconveniente e inopportuna tale nomina proprio in virtù del rapporto di coniugio che lega i protagonisti della vicenda in quanto indice di parzialità della scelta dell'amministratore di vertice (che dovrebbe invece garantire l'imparzialità della p.a.), sì da sollevare quel "clamore mediatico" che ha indotto Pt 2 a rinunciare all'incarico.
In altre parole, è l'oggettività del rapporto di coniugio tra chi conferisce l'incarico e chi lo assume che ha negativamente colpito l'opinione pubblica gettando un'ombra sull'immagine dei vertici della p.a., non il linguaggio utilizzato dal giornalista.
Eppure, proprio questo è lo scopo dei media: informare.
Part Del resto, com'è noto, la dirigenza risponde a titolo di responsabilità politica del proprio operato: il carattere fiduciario delle nomine, diversamente dagli incarichi per i quali
è previsto il concorso pubblico, impone e necessita del controllo da parte della collettività, le proprie chiamata ad esprimere attraverso un voto consapevole, ossia informato indicazioni politiche nella scelta dei propri rappresentanti regionali.
Tali dinamiche appartengono, insomma, alla fisiologia del nostro ordinamento democratico, andando a costituire uno dei meccanismi di check and balance indispensabili in ogni Stato contemporaneo per evitare deragliamenti personalistici o assolutistici nell'esercizio dei poteri pubblicistici e non sembra, nella specie, che abbiano ecceduto i confini legali sconfinando nell'illiceità della patologia denigratoria lamentata dagli attori.
Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, al rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta la domanda.
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
liquidate in € 5.500,00 oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti competenza.
Lecce, 26.9.2025
La giudice
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione civile - nella persona della giudice Caterina Stasi, all'esito dell'udienza del 7.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2806/2024 R.G., avente ad oggetto: responsabilità aquiliana,
promossa da
rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Manuela Toma Parte 1 e Parte 2
,
e Ivana Maria Quarta;
attore -
contro
Controparte 1 , rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Siniscalchi, Simona
Valentini e Lara Pellegrini;
convenuto
*****
Fatto e diritto
Con atto introduttivo del presente giudizio, Parte 1 ha esperito azione di risarcimento danni da reato, per aver subito la diffamazione a mezzo stampa, nei confronti
- in qualità, di Controparte_1
, Controparte_2 e Controparte_3
rispettivamente, di giornalista, direttore responsabile e proprietaria della testata giornalistica "Corriere del Mezzogiorno Puglia" - a causa della pubblicazione degli articoli del
7.2.2023 dal titolo Parte 3 nomine in famiglia", del 8.2.2023 dal titolo “Regione "
Part
, 9.2.2023 "Incarico imbarazzata, Cgil all'attacco. Bufera sulle nomine in famiglia dell Part all dal marito manager La moglie di Pt 1 ora si dimette", del 14.2.2023, dal titolo
"Cambiare la sanità o dimettersi. Prima la salute, dopo le poltrone" firmato da ES 1
,
EStimone 2 e del del 31.1.2024 dal titolo "Non disturbare il manovratore" a firma
18.2.2024, con articolo dal titolo: "Ex avversari al comando, Persona 1 ha messo la sanità pugliese nelle mani del centrodestra per allargare il suo consenso” pubblicato su La
Repubblica Bari.
-, introducendo autonomo giudizio – poi riunito al presente - Anche Parte 2
nei confronti degli stessi convenuti, ha svolto le medesime domande.
Costituitisi in giudizio, Controparte_1 Controparte_2 e Controparte_3
[...] hanno contestato in fatto ed in diritto la pretesa attorea, chiedendo in via preliminare la riunione con la causa promossa da Parte 2 coniuge di nei Parte 1
,
confronti dei medesimi convenuti, e, quanto a il Controparte_3 Controparte_2 e
proprio difetto di legittimazione passiva, il proprio per non essere il direttore responsabile delle testate Controparte 4 e "Corriere del Mezzogiorno" e, la seconda, per essere mera " "
concessionaria degli spazi pubblicitari, su incarico di Controparte_5
Con sentenze parziali datate 10.1.2025 è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti Controparte_3 ed il giudizio iscritto al n.Controparte_2 e
2903/2024 r.g. è stato riunito al presente.
Data la natura documentale della controversia che ha reso superflua l'istruttoria orale, all'udienza del 26.9.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Le domande risarcitorie formulate da Parte 1 e Parte 2 sono infondate.
Gli odierni attori si dolgono di essere state vittime del reato di diffamazione a mezzo stampa per via della pubblicazione dei sei articoli giornalistici sopra citati nell'arco temporale intercorrente tra il 7.2.2023 e il 18.2.2023 sul Corriere del Mezzogiorno Puglia e su
Controparte_6 aventi ad oggetto la nomina di Parte 2 , dirigente responsabile '
Amministrativi Distrettuale nonché coniuge di [...]UOSVD Parte 4 Pt 1 all'epoca dei fatti commissario straordinario di Parte_3 quale responsabile dell'Ufficio Gare, in virtù di deliberazione DG n. 436 del 25.5.2022 a firma del marito.
Occorre innanzitutto precisare che, in seguito alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva dei summenzionati convenuti, gli articoli giornalistici oggetto del presente scrutinio sono esclusivamente quelli a firma di ovverosia gli Controparte_1
,
articoli datati 7.2.2023, 8.2.2023 e 9.2.2023 e pubblicati sul Corriere del Mezzogiorno Puglia.
Ebbene, in tema di risarcimento del danno da reato che non sia stato accertato in sede penale, al giudice civile è demandato il compito, in assenza di giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p., di accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo;
ne consegue che non è sufficiente alla parte attrice, che si affermi danneggiata dall'altrui fatto illecito costituente reato, la mera allegazione del fatto, ma è necessario che la parte stessa ne fornisca la prova, che dovrà essere valutata dal giudice civile al fine
dell'accertamento soltanto incidentale della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, individuandone l'autore e procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei precetti della legge penale (tra le altre, Cass. 20684/2011, 13972/2005 e 13425/2000).
Il quadro normativo di riferimento deve essere dunque integrato attraverso i canoni ermeneutici posti dalla copiosa ed esigente giurisprudenza in materia di diffamazione a mezzo stampa, secondo cui, in primis, oggetto di accertamento giudiziale sono "la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la considerazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali (anche non costituenti cosa giudicata),
l'apprezzamento, in concreto, delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione,
l'esclusione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica" (Cass. n. 4543/2019 e n. 5811/2019, tenuto conto che “l'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante in riguardo al fatto diffamatorio a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, il che implica che sia riportata in modo completo" (tra le altre, Cass. 4 novembre 2010, n. 44024).
Ancora, secondo i principi elaborati dalla Suprema Corte, “in tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ridotto l'entità del risarcimento riconosciuto in primo grado ritenendo notevolmente attenuata la gravità del fatto e, quindi, del danno, dalla circostanza che la notizia era stata riportata in poche righe, senza particolare enfasi, così omettendo, però, di considerare il contesto in cui tale notizia si collocava, quale delineato, innanzitutto, dai titoli e sottotitoli)" (Cass. n. 29640/2017). Più di recente: “in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive" (Cass. n. 19091/2025); "in tema di esercizio del diritto di cronaca il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati"
(Cass. n. 29265/2022).
Può dunque dirsi che il diritto di cronaca, garantito dal rango costituzionale della sua tutela, perché sia lecito e non sconfini nella fattispecie di reato - deve svolgersi nel rispetto dei tre criteri di verità, di continenza e dell'interesse pubblico alla conoscenza dell'informazione che veicola.
Viceversa, non v'è spazio per la fattispecie penale se il diritto di cronaca è correttamente esercitato.
Nel caso di specie non ricorre nessuno degli elementi costitutivi dell'art. 595 c.p. e non v'è spazio per il riconoscimento della sussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana.
L'esame del carteggio processuale, infatti, consente di appurare che con atto del
30.12.2022, sottoscritto anche dal direttore amministrativo dell'ente pubblico, l'avv. Pt 1
[...]_nella sua qualità di commissario straordinario Parte 3 nominava sua moglie, la
'dirigente di Unità Operativa Parte_5 e responsabile di dott.ssa Parte 2
Coordinamento Servizi Amministrativi Distrettuali da circa sei mesi (ossia dal 25.5.2022) - quale responsabile dell' istituito con il medesimoParte 6
,
provvedimento, alla luce “delle sue notevoli esperienze nella gestione e nel coordinamento delle procedure amministrative per l'approvvigionamento di beni e servizi, sia in qualità di responsabile del procedimento in numerose procedure di gara sia quale Referente aziendale di specifiche schede di progetti di investimento".
In data 5.1.2023, l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), chiarito il ruolo eminentemente collaborativo della suddetta Autorità, che non dispone di poteri sanzionatori, prendeva atto della comunicazione del R.P.C.T. (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) della Parte_3 il quale, ricevuta la segnalazione da parte del sindacato CISAL della nomina della dott.ssa istruiva la Pt 2
pratica, valutando l'eventuale rischio di conflitto di interessi tra Pt 1 e Pt 2 come
Part irrilevante alla luce del Piano Integrato di Attività e Organizzazione elaborato dalla e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) adottato dall' Pt 7 e, comunque, garantiva che in caso di conflitto di interessi in concreto sarebbe stata garantita l'astensione da parte della Pt 2
In data 7 febbraio 2023, dunque, il Corriere del Mezzogiorno, pubblicava l'articolo Part titolato "All di Lecce nomine in famiglia”; nell'occhiello, “Sanità. Il caso segnalato a Per 1 e all'Anticorruzione. Il Manager: la mia consorte ha già ricoperto l'incarico in passato" e al sommario: “Con un atto del 30 dicembre scorso il dg Pt 1 ha affidato alla moglie la gestione degli appalti"; nella sintesi dell'articolo di pag. 3 si legge: “Arriva sul tavolo dell'Autorità anticorruzione un atto firmato dal neo direttore generale della Parte 3
Parte 1 (ieri promosso ufficialmente dalla giunta regionale), con cui viene individuata sua moglie, Parte_2 quale responsabile dell'ufficio Parte_6 Cioè, la gestione degli appalti presso le strutture sanitarie leccesi. Il documento risale al 30 dicembre. Il sindacato Cisal, oltre che all'Anticorruzione, ha segnalato la nota al Governatore Per 1 e all'assessore Palese. Così si difende il manager: Ho già risposto in passato ai dubbi sollevati dalla Cisal, lo farò anche stavolta. La mia consorte ha già ricoperto lo stesso incarico”; e ancora, a pagina 3 dell'edizione cartacea, il titolo dell'articolo è "Lecce, 30 dicembre 2022.
Pt 1 nomina la moglie a gestire gli appalti. Il caso segnalato ad Per_1 e all'Anticorruzione.
Il dg: incarico già ricoperto"; appare anche la foto di Pt 1 al lato.
Orbene, la narrazione dei fatti, oltre che veritiera e completa, appare rispondere al Part canone della continenza, avendo effettivamente il commissario straordinario della prescelto sua moglie per il ruolo di responsabile dell'ufficio gare territoriali;
altrettanto vero
è che tale accadimento fosse stato segnalato all' CP_7 (ed alla Corte dei Conti, che poi il 3.4.2024 avrebbe archiviato il relativo procedimento); viene altresì riportata la replica di
Pt1 in maniera fedele al contenuto dello stesso provvedimento amministrativo con cui la nomina veniva motivata dal dirigente (ossia in base alla notevole esperienza della dipendente).
Insomma, la condotta del convenuto non appare affatto esorbitare dal diritto di cronaca giornalistica, certamente sussistendo, tra l'altro, l'interesse pubblico alla comunicazione della notizia ossia il controllo pubblico in ordine alla correttezza,
-
all'imparzialità ed alla trasparenza dell'azione amministrativa dirigenziale.
Considerazioni del tutto analoghe valgono per gli altri due articoli.
Il giorno successivo, 8 febbraio, il Corriere del Mezzogiorno titolava "Regione Part imbarazzata, Cgil all'attacco. Bufera sulle nomine in famiglia dell l'articolo di CP 1 Part
[...] nella versione online dello stesso articolo, invece, il titolo è "Pt 3 il dg dell nomina la moglie e nell'atto scrive: «La dottoressa ha notevole esperienza»”.
Infine, il 9 febbraio il Corriere, ancora con un articolo a firma CP 1 affronta
,
Part nuovamente sull'argomento, con un articolo dal titolo: "Incarico all dal marito manager
La moglie di Pt 1 ora si dimette".
Pt 2 con la quale la dirigente, inParte attrice ha depositato (all. 5) missiva a firma data febbraio 2023, a causa del clamore mediatico della vicenda relativa alla sua nomina
Part quale responsabile dell'ufficio gare per la da parte del marito, richiedeva la nomina di altra figura quale responsabile dell'ufficio gare, essendole venuta meno la serenità necessaria per lo svolgimento dell'incarico affidatole dal marito in qualità di commissario straordinario Part sostanzialmente, rinunciava all'incarico.
Anche il contenuto di tali articoli, dunque, appare rispondente alla verità e completo, senza che si esorbiti da un linguaggio improntato a canoni di continenza e sobrietà:
l'utilizzo del gergo giornalistico - telegrafico, immediato e vagamente ironico - infatti, non sembra sufficiente a degradare la condotta del cronista da legittimamente critica ad illegittimamente offensiva, ciò che non appare in nessun modo, non traducendosi né in insulti né in espressioni sconvenenti o dileggianti.
A ben vedere, Pt 1 e Pt 2 si dolgono proprio della “notiziabilità" del fatto, ossia che la nomina della Pt 2 da parte del marito, nelle rispettive qualità di dipendenti pubblici, sia stata portata a conoscenza della collettività locale, comportando un controllo sul provvedimento amministrativo dirigenziale da parte del pubblico dei lettori, oltreché delle autorità istituzionali preposte, ed indignando parte dell'opinione pubblica, che ha ritenuto sconveniente e inopportuna tale nomina proprio in virtù del rapporto di coniugio che lega i protagonisti della vicenda in quanto indice di parzialità della scelta dell'amministratore di vertice (che dovrebbe invece garantire l'imparzialità della p.a.), sì da sollevare quel "clamore mediatico" che ha indotto Pt 2 a rinunciare all'incarico.
In altre parole, è l'oggettività del rapporto di coniugio tra chi conferisce l'incarico e chi lo assume che ha negativamente colpito l'opinione pubblica gettando un'ombra sull'immagine dei vertici della p.a., non il linguaggio utilizzato dal giornalista.
Eppure, proprio questo è lo scopo dei media: informare.
Part Del resto, com'è noto, la dirigenza risponde a titolo di responsabilità politica del proprio operato: il carattere fiduciario delle nomine, diversamente dagli incarichi per i quali
è previsto il concorso pubblico, impone e necessita del controllo da parte della collettività, le proprie chiamata ad esprimere attraverso un voto consapevole, ossia informato indicazioni politiche nella scelta dei propri rappresentanti regionali.
Tali dinamiche appartengono, insomma, alla fisiologia del nostro ordinamento democratico, andando a costituire uno dei meccanismi di check and balance indispensabili in ogni Stato contemporaneo per evitare deragliamenti personalistici o assolutistici nell'esercizio dei poteri pubblicistici e non sembra, nella specie, che abbiano ecceduto i confini legali sconfinando nell'illiceità della patologia denigratoria lamentata dagli attori.
Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, al rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta la domanda.
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
liquidate in € 5.500,00 oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti competenza.
Lecce, 26.9.2025
La giudice
Caterina Stasi