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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai magistrati:
PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel.
SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2568 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 14. 6. 2023
T R A
(CF ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante dott. elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_2
Cicerone n. 49, presso lo studio dell'Avv. Sveva Bernardini (CF
, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in C.F._1
calce all'atto di citazione in appello;
si comunica che l'Avv. Sveva Bernardini
può ricevere comunicazioni anche a mezzo fax al n. 063210645 o alla PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
E
(CF , Controparte_2 C.F._2 CP_3
r.g. n. 1 (CF ), entrambi elettivamente domiciliati CP_2 C.F._3
in Roma, Via Postumia n. 11, presso lo studio dell'Avv. Danilo Quaglini (CF
), nominato procuratore antistatario, il quale li C.F._4
rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo ed estesa alle successive fasi, che fornisce i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento: fax 0685355180; PEC:
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APPELLATI
OGGETTO: Assicurazioni contro i danni - Appello avverso la sentenza n.
108/2018 del Tribunale di Rieti, del 27. 2. 2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 14. 6. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Rieti aveva così statuito:
Condanna il , in persona del Sindaco p. t., alla Controparte_4
corresponsione in favore della parte attrice della somma di € 3.830,27 per il danno alla persona ed € 3.887,00 oltre IVA per il danno all'autovettura, oltre interessi legali;
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_4
favore degli attori per € 2.417,50 a titolo di compensi professionali (di cui €
437,50 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 810,00 per la fase decisionale) oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese al 15 %;
Condanna la in persona del legale Controparte_5
rappresentante, a tenere indenne il convenuto di quanto lo stesso sarà obbligato a pagare in esecuzione della presente sentenza nei limiti della polizza come specificato in motivazione;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
r.g. n. 2 La pronuncia del Tribunale era stata emessa rispetto alla domanda introdotta dagli odierni appellati costituiti, che avevano citato in giudizio il per ottenere il risarcimento dei danni subiti (fisici ed Controparte_4
all'autovettura) in seguito all'impatto dell'autovettura condotta da CP_6
, in data 26. 3. 2013, contro un blocco di cemento armato non segnalato,
[...]
né delimitato da alcuna segnaletica orizzontale.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato ha proposto Parte_1
appello per rassegnare le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento del gravame, riformare la sentenza di I grado con rigetto della domanda ex adverso proposta, ovvero in subordine con l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
In ogni caso, in ordine al quantum ridurlo in accoglimento dei motivi di gravame, con restituzione degli importi già versati in esecuzione della sentenza di I grado pari ad € 10.381,83. Vittoria di spese di entrambi i gradi”.
Con provvedimento del 20. 4. 2018 la presente causa veniva assegnata all'odierno relatore.
Si costituivano gli appellati per rassegnare le seguenti conclusioni:
In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame, in quanto ormai superata dal comportamento della stessa appellata;
Nel merito
- Rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla
[...]
confermando la sentenza n. 108/2018 del 27. 7. 2018 Controparte_5
emessa dal Tribunale di Rieti;
In subordine, qualora codesta Ill. ma Corte dovesse ritenere fondati i motivi di appello in ordine al quantum, condannare la al Controparte_5
risarcimento dei danni nella somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese di r.g. n. 3 entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, nominato antistatario dagli appellati.
All'udienza del 22. 2. 2019 veniva dichiarata la contumacia del
[...]
. CP_4
All'udienza del 14. 6. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto quattro motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051, 2043 per carenza dei presupposti necessari per l'applicazione delle predette norme, nonché dell'art. 1227 c.c. nella parte in cui non è stato riconosciuto il concorso del fatto colposo della danneggiata nella causazione del sinistro e la riduzione del risarcimento eventualmente dovuto ex art.
1227 c. c. in ragione della colpa della danneggiata.
Il Tribunale avrebbe errato ritenendo che: “ L'ente proprietario di una strada al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile
e non tempestivamente eliminabile e segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass.
20.11.2009 n. 24529). Nel caso in esame l'attrice ha provato la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo. …………………….. Il
che ha la piena custodia di un'area pubblica sita nel centro dell'area CP_4
pubblica sita nel centro dell'abitato, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il suddetto nesso causale, cioè il caso fortuito, in
r.g. n. 4 presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode. L'Ente convenuto, invece, non ha fornito alcuna prova in tal senso, né l'affermazione che l'attrice fosse distratta può qualificarsi come fattore in grado di interrompere il nesso causale. Né il ha dato prova di un evento imprevisto ed imprevedibile CP_4
che possa aver avuto come effetto una alterazione dello stato dei luoghi non tempestivamente eliminabile e segnalabile nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza……………….Si deve quindi dichiarare la responsabilità del
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed il diritto degli attori al Controparte_4
risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro oggetto del presente giudizio.”.
In realtà gli attori non avrebbero dimostrato la fondatezza della pretesa azionata con particolare riferimento alla storicità del fatto, al nesso eziologico tra l'eventuale inadempienza del proprietario del bene e/o custode ed il dedotto evento, nonché alla colpa del convenuto, sussistente eventualmente solo in ipotesi di c.d. “ pericolo occulto”, ovvero in presenza di una situazione di pericolo caratterizzata dal duplice requisito della non visibilità e della imprevedibilità.
I testi escussi, infatti, avrebbero reso dichiarazioni generiche ed inidonee a determinare l'accoglimento della domanda proposta da e Controparte_2
Controparte_6
La giurisprudenza sarebbe pacifica nel ritenere che “ in tema di responsabilità da cose in custodia, il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità ( elemento soggettivo) e
l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove la relativa valutazione sia sorretta da congrua ed adeguata motivazione”.
I requisiti della non visibilità e della imprevedibilità non sussisterebbero r.g. n. 5 nel caso di specie essendosi l'evento verificato in orario diurno, primo pomeriggio del mese di marzo.
Inoltre, risiedeva in via Milano 15AB, ed essendo il Controparte_6
sinistro avvenuto sulla stessa via sarebbe evidente che l'appellata ben conosceva lo stato dei luoghi;
usando la dovuta diligenza e prudenza nel procedere avrebbe potuto evitare il verificarsi del sinistro, essendosi verificato l'evento nel primo pomeriggio del 26. 3. 13, in condizioni di buona visibilità; per lo stesso motivo la era perfettamente a conoscenza delle condizioni della stessa con CP_6
conseguente insussistenza anche del requisito della imprevedibilità.
Per consolidata giurisprudenza la concreta possibilità per la danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo occulto, varrebbe ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. per eventuale difetto di manutenzione del bene, anche ove tale circostanza venisse dimostrata;
e più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte della danneggiata, tanto più sarebbe necessario valutare l'incidenza del comportamento imprudente della medesima nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso stesso.
Conseguentemente, ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c. c. sarebbe necessario effettuare un bilanciamento tra previsione e cautela, atteso che laddove si configuri una situazione di fatto (eventuale rottura di gradino e/o carenza di strisce antiscivolo) visibile e/o prevedibile, evitabile o anche suscettibile di essere affrontata senza danno alcuno dall'utente danneggiato che agisca con l'ordinaria diligenza, dovrebbe escludersi la configurabilità dell'insidia e quindi la responsabilità del custode per difetto di manutenzione (ove sussistente).
La persona gravata da un'ipotesi di responsabilità presunta potrebbe vincere tale presunzione dimostrando che il danno è dipeso dal caso fortuito, in r.g. n. 6 cui rientrano: a) l'evento imprevisto ed imprevedibile;
b) il fatto del terzo;
c) il fatto della vittima;
quindi, la colpa della vittima potrebbe escludere anche totalmente la responsabilità del custode;
né potrebbe invocarsi la responsabilità della quale proprietaria dello stabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., Parte_3
atteso che nel caso de quo non sarebbe stato dimostrato che l'asserito danno allegato da controparte fosse riconducibile ad una situazione costituente un'insidia pericolosa per l'utente, che deve presentare congiuntamente il requisito soggettivo della non prevedibilità e quello oggettivo della non visibilità.
Conseguentemente, l'eventuale responsabilità avrebbe potuto essere imputata al solo qualora il danno fosse stato ascrivibile ad una Controparte_4
situazione di insidia o pericolo occulto, che non si sarebbe potuta evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza;
mentre nel caso di specie non sarebbe ravvisabile nessuno dei due requisiti, essendosi verificato l'evento alle ore 17,30 del mese di marzo (visibilità) e la conosceva perfettamente le condizioni della CP_6
strada in quanto la percorreva abitualmente per recarsi a casa (prevedibilità).
Alla luce di tali premesse il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che l'evento in cui era rimasta coinvolta la , anche se ritenuto provato, era stato CP_6
causato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio comprendente la colpa del danneggiato, non essendo stata la diligente nel procedere. CP_6
Comunque il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 1227 c.c. con riduzione del risarcimento eventualmente dovuto, in ragione della colpa del soggetto infortunato, dovendosi riconoscere che il comportamento colposo dell'istante ha concorso alla produzione dei danni lamentati, in considerazione delle circostanze di fatto in cui si era verificato l'evento (visibilità e prevedibilità dell'ostacolo).
Il Tribunale, accogliendo la domanda attrice e considerando provato il nesso di causalità avrebbe dovuto applicare almeno il 30% di concorso in capo alla conducente, sia in considerazione della conoscenza dello stato dei luoghi,
r.g. n. 7 sia in virtù del fatto che se la stessa avesse tenuto una condotta di guida prudente, probabilmente avrebbe potuto avvistare in tempo utile il blocco ed evitare l'impatto con il basamento che era di circa 1 metro per 1 metro, ed alto
40 cm.
L'art. 1227 c.c. si applicherebbe anche nei casi di responsabilità oggettiva del custode essendo espressione del principio di esclusione della possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso;
il
Tribunale avrebbe dovuto considerare che essendosi il sinistro verificato in una zona nota all'attrice ed in condizioni di perfetta visibilità, e che nonostante l'alto traffico veicolare non si erano verificati altri incidenti, il basamento non poteva essere ritenuto un pericolo oggettivo e quindi poteva essere evitato dall'istante se solo la stessa avesse usato l'ordinaria diligenza, con conseguente applicazione del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c. c., ritenendo responsabile la danneggiata per non aver adeguato la velocità alle condizioni della strada, come prevede l'art. 141 CdS.
L'art. 1227 c. c. avrebbe dovuto essere applicato anche tenendo conto del tipo di lesioni riportate dall'attrice che non sembrerebbero compatibili con il prescritto obbligo delle cinture di sicurezza, e quindi sia in ordine all'an
(concorso del fatto colposo danneggiata per non aver usato diligenza e cautela e per non aver commisurato la velocità in ordine allo stato dei luoghi), sia per aver riportato lesioni non compatibili con l'uso della cintura.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che occorre prendere le mosse dalla configurazione del regime di responsabilità giuridica applicabile al caso di specie riferibile all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c. c.
Al riguardo deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, ultimamente culminata nella pronuncia delle SS UU della Suprema Corte
(v. Sentenza n. 20943 del 20/6/2022) ha avuto modo di affermare che (v. anche sentenze 1.2.2018 nn. 2480 e 2481): a) “l'art. 2051 c.c., nel r.g. n. 8 qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno delle caratteristiche intrinseche della prima”; b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e priva del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”; d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa sia atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma I;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento r.g. n. 9 imprudente del medesimo dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. E quindi, una volta
“…prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c. c.”.
Alla luce della giurisprudenza ora evidenziata, la Corte ritiene di dover condividere la decisione adottata dal Tribunale che si pone in linea con i principi in precedenza esposti.
Infatti, deve considerarsi incontroversa la storicità del sinistro e, quindi, la sussistenza della responsabilità del ex art. 2051 c.c. per CP_4
l'anomalia della res in custodia, alla stregua delle argomentazioni svolte al riguardo dal Tribunale, che devono qui intendersi integralmente riportate
(v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
Al riguardo, gli attori avevano descritto la dinamica del sinistro denunciato nei seguenti termini: in data 26 marzo 2013, alle ore 17,30 circa, in , , mentre si trovava con la propria CP_4 Controparte_6
autovettura (Citroen C3 tg DV206ZY) a percorrere la via Milano, dopo aver svoltato sulla destra in direzione della rotatoria autostradale, aveva impattato su un blocco di cemento armato, non segnalato, né delimitato dal alcuna segnaletica stradale, e che costituiva il basamento di una vecchia pianificazione di illuminazione pubblica stradale rispetto al quale il comune non aveva completato il lavoro dopo aver asportato il palo di illuminazione, non demolendo il basamento.
Sul posto era intervenuta la polizia locale che aveva redatto una relazione e la aveva riportato le lesioni diagnosticate e refertate CP_6
presso il P.S.; anche la sua autovettura a causa dell'impatto aveva riportato r.g. n. 10 ingenti danni.
Tale dinamica del sinistro è stata confermata dai testi escussi nel corso dell'istruttoria svolta.
La Corte ritiene quindi di dover condividere la motivazione del giudice di prime cure laddove ha ancorato la responsabilità del CP_4
all'assenza di un'adeguata manutenzione dell'area interessata e di un'adeguata segnalazione della situazione di pericolo, nonché alla mancata prova dell'esistenza del caso fortuito.
Infatti, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta mentre circolava sulla pubblica via, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051, la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto
(v. Cass. sent. n. 11802/2016).
Inoltre, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della l. n.
2248 all. F, del 1865; art. 14 del d. lgs. N. 285 del 1992; per i Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia (v. Cass. Ord. n. 18325/2018).
Infatti, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., che opera anche nei confronti degli enti locali in relazione alle strade sulle quali esiste la competenza comunale, è configurabile con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta soltanto ove dimostri che l'evento sia stato r.g. n. 11 determinato da ragioni estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (v. Cass. Sent. 16295/2019).
In tale contesto le circostanze evidenziate dall'appellante (residenza della nella stessa via in cui era avvenuto il sinistro, sinistro CP_6
avvenuto nel primo pomeriggio del 26. 3. 13, in condizioni di buona visibilità, perfetta conoscenza dello stato dei luoghi) non appaiono suscettibili di incrinare il percorso argomentativo adottato dal Tribunale per pervenire alle conclusioni condivise anche da questa Corte.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stata lamentata la violazione e/o falsa applicazione delle condizioni di polizza n. 50 06396PE con il contraente ed in particolare dell'Appendice e dell'Allegato 1, Controparte_4
relativamente alla franchigia frontale assolta di euro 3.500,00 in luogo di euro 3.000,00 come ritenuto dal Giudice di I cure.
Il Tribunale ha errato laddove ha affermato che: “ In virtù della polizza di assicurazione prodotta in atti e visto che il sinistro rientra nel rischio assicurato, la Compagnia Assicurazioni deve essere CP_5
condannata a tenere indenne il convenuto di Controparte_4
quanto dovuto agli attori in esecuzione della presente sentenza con applicazione della franchigia di euro 3.000,00 limitatamente al danno all'autovettura”.
In realtà, da un'attenta lettura delle condizioni di polizza, compresa l'Appendice e l'Allegato n. 1 risulterebbe in modo chiaro ed inequivoco che la garanzia RCT era stata prestata con una franchigia di euro 3.500,00
r.g. n. 12 per sinistro (v. polizza completa di CGA - Allegato 1 – 2 - 3).
Quindi, anche in ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della richiesta di manleva azionata dal , la doveva essere Controparte_4 CP_5
eventualmente tenuta a manlevare il solo per la parte eccedente CP_4
euro 3.500,00, stante la franchigia frontale prevista, e la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata in tal senso.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che la compagnia assicuratrice appellante ha prodotto (v. doc. 1 del fascicolo di primo grado) copia della polizza stipulata con il Comune di . CP_4
Dalla lettura della stessa, ed in particolare dal punto 25 emerge letteralmente che “dove non siano previste franchigie e/o minimi di scoperto più elevati la garanzia opera con l'eventuale franchigia di €
3.000,00 per sinistro”.
Non essendo stata allegata alcuna ulteriore documentazione che possa suffragare quanto sostenuto dall'appellante, deve ritenersi corretta la valutazione operata sul punto dal Tribunale, che ha fatto riferimento alla franchigia di € 3.000,00.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto in ordine al danno materiale sostenendo che vi sarebbe stata un'errata liquidazione della somma portata dal preventivo, del tutto privo di valore probatorio poichè inidoneo a dimostrare il nesso di causalità fra i danni indicati e
l'evento lamentato, ed un erroneo riconoscimento dell'IVA.
Il Tribunale, erroneamente decidendo ha affermato che:“
Relativamente alla quantificazione del danno all'autovettura di proprietà degli attori, l'ammontare del pregiudizio economico sofferto risulta provato dalla produzione in giudizio del preventivo della autocarrozzeria
r.g. n. 13 dalle fotografie del veicolo e dall'accertamento del Controparte_7
Comando di Polizia Locale del Comune di dal quale si CP_4
evincono i danni rilevati sulla vettura attorea”.
La mera indicazione nel rapporto dell'Autorità dei danni riportati dal mezzo e la mera elencazione degli stessi riportata nel preventivo nulla dimostrerebbero in ordine al nesso di causalità con l'evento poiché i Vigili si sono limitati a visionare i danni visibili sul mezzo, senza esprimere giudizi circa eventuali danni preesistenti all'evento e quindi con lo stesso non compatibili.
Il preventivo depositato dagli attori, in quanto mera valutazione di parte, non costituirebbe prova dell'effettivo danno subito in rapporto causale con l'incidente per cui è causa, laddove spettava agli odierni appellati dimostrare tale rapporto;
ed in mancanza di rigorosa prova non potrebbe ritenersi giustificata e risarcibile qualsiasi somma riportata in fatture e/o preventivi.
Senza contare che nelle riparazioni effettuate sui veicoli a seguito di incidente, bisognerebbe distinguere quelle effettivamente necessarie, le sole che andrebbero integralmente considerate, da quelle non necessarie, ritenute migliorative e non collegabili in modo causale con i danni prodottisi con il sinistro.
Il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere provato il quantum relativo al danno materiale e rigettare la domanda;
ed in ogni caso non avrebbe dovuto riconoscere l'IVA stante il deposito di un mero preventivo, con la conseguenza che la sentenza dovrebbe essere riformata con esclusione del riconoscimento dell'IVA, non dovuta poiché non versata da controparte.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (v.
Cass., ord. 3 dicembre 2020 n. 27624) “una contestazione solo generica ed anzi contraddittoria in primo grado comporta una acquiescenza che non r.g. n. 14 può essere poi messa in discussione con l'appello. La violazione dell'onere, imposto al convenuto (art. 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (Cass. 22701/2017)».
Inoltre, «Il convenuto non ha l'onere di prendere specifica posizione su documenti che non hanno i requisiti minimi per essere considerati tali, condizione questa che precede quella del loro valore probatorio, attenendo alla loro stessa natura giuridica di documenti;
ha invece l'onere di contestazione specifica di documenti che sono giuridicamente tali (il preventivo in originale completo di ogni elemento identificativo, lo è), e di cui si tratta di valutare l'efficacia probatoria. In questo caso la contestazione è necessaria proprio perché, dando per scontato che il documento è giuridicamente tale, ossia ha i requisiti per considerarsi documento, l'unica cosa di cui si discute è se sia atto sufficiente a fare da prova di un fatto». «Inoltre, ed è ciò che rileva maggiormente, la corte aveva a disposizione ai fini della valutazione delle prove una serie di indizi, dal preventivo alla richiesta prova testimoniale, che avrebbe dovuto, ai fini del quantum valutare anche unitamente al comportamento della controparte, ai fini della quantificazione dell'ammontare».
Ed ancora “Pertanto, avendo il ricorrente presentato il preventivo e provato il danno, ha errato il giudice del merito dove ha ritenuto che 'non può essere riconosciuta a parte appellante la somma di euro 3509,85, non avendo questa fornito la prova di aver effettivamente sborsato tali somme ed essendosi limitata a produrre un preventivo di spesa per le riparazioni dell'auto. Né la prova testimoniale del legale rappresentante della carrozzeria che ha visionato il veicolo, chiamato a confermare di aver redatto il preventivo, può essere utile a fondare la domanda (cfr. sentenza r.g. n. 15 impugnata pag.3).
5.2. Di conseguenza, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo
– piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio). Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi – e nella misura – in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è – in genere – il preventivo (a differenza della fattura, che si riferisce all'esborso per riparazioni effettivamente eseguite, salvo il compiuto esame della congruità dell'uno e delle altre) (v. Cass. Civile, Ord. sez. 3, n. 17670/2024.
In applicazione di tali principi la Corte osserva che il Tribunale del tutto correttamente è pervenuto a determinare il danno relativo all'autovettura sulla base della produzione in giudizio del preventivo dell'autocarrozzeria Protecnicar s. r. l., delle fotografie del veicolo e dell'accertamento del Comando di polizia locale del comune di CP_4
tutti elementi dai quali si evincevano i danni rilevati sulla vettura
[...]
dell'attrice, che sono stati liquidati nella misura di € 3.887,00 oltre IVA.
Deve ritenersi infondata anche la doglianza relativa all'erroneo riconoscimento dell'IVA, posto che in tal modo il Tribunale ha tenuto conto anche della necessità di ristorare il danno subito dagli attori in modo completo in vista del ripristino delle condizioni di efficienza dell'autovettura.
r.g. n. 16 Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il quarto motivo l'appellante ha dedotto in ordine alle lesioni, lamentando l'errata applicazione delle tabelle milanesi in luogo del
DM 17.7.2017.
Il Tribunale avrebbe errato ritenendo che “ … Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi aggiornate al 2014, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia. “.
Il Tribunale ha richiamato la sentenza della S.C. 12408/11 che prevede l'applicazione di tali tabelle e non la quantificazione ex art. 139
CdA, che si riferirebbe espressamente ai danni derivanti da circolazione dei veicoli e quindi non suscettibile di applicazione analogica, laddove, invece, il DM 17.7.17 dovrebbe essere applicato al caso de quo in via analogica.
Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto, in quanto a prescindere dall'invocata applicazione analogica dell'art. 139 CdA da parte dell'appellante la censura prospettata è del tutto generica e non è quindi suscettibile di alcuna valutazione in concreto;
senza contare che rispetto al caso di specie non si applicano le micropermanenti da circolazione per consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis v. Cass. n.
32373/2023).
All'esito di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore degli appellati dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata;
non va disposto nulla rispetto al Controparte_4
rimasto contumace.
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r.g. n. 17 Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
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avverso la sentenza n. 108/2018 del Tribunale di Rieti, Parte_1
del 27. 2. 2018, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna la al pagamento in favore del difensore Parte_1
degli appellati, l'Avv. Danilo Quaglini, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano d'ufficio in complessivi € 2.800,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Nulla sulle spese rispetto al Comune di;
CP_4
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma
1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 18