TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/12/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 940/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 940/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bovalino, Parte_1 C.F._1 via Garibaldi n. 218, presso lo studio degli avvocati Giuseppe Rechichi e Bruno Romeo che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2
Reggio Calabria, presso i cui uffici, in via del Plebiscito n. 15, è domiciliato resistente
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex L. 107/2015.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/04/2024, deduceva: - di essere attualmente in Parte_1
CP_ servizio presso l' di Monasterace e di aver già svolto le mansioni di insegnante alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato superiori a 180 Controparte_1 giorni;
- che in particolare i contratti di assunzione riguardavano i seguenti periodi ed Istituti: Anno scolastico 2022/2023 – I.C. “Scopelliti - Green” di Rosarno: dal 20.10.2022 al 30.06.2023; - che per il periodo su indicato non le veniva riconosciuta la cd. carta docente finalizzata all'acquisto dei beni e servizi formativi di importo pari ad euro 500,00 annui prevista dalla L. 107/2015; - che ciò si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione e di non disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili;
- che con diffida inviata mediante PEC in data 18.03.2024 richiedeva al il pagamento di quanto CP_1 dovuto senza ricevere riscontro alcuno;
- che con numerose pronunce giurisprudenziali è stato riconosciuto il diritto alla erogazione della la cd. carta docente L. 107/2015 anche ai docenti a tempo determinato (Sent. n. 3116 del 21.12.2022 Tribunale Milano;
Sent. n. 267 del 20.12.2022 Tribunale di Udine;
Sent. n. 1648 del 22.11.2022 Tribunale di Torino;
Sent. n. 1916 del 07.11.2022 Tribunale di Trani).
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «- accertare e dichiarare che la ricorrente, in forza dei su citati rapporti di lavoro intrattenuti con il resistente , ha maturato CP_1 il diritto al godimento del beneficio economico previsto dall'art.1, comma 121 e ss., Legge 107/2015,
c.d. Carta docenti nella misura di € 500,00; - per l'effetto, condannare il Controparte_1
– già in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma,
[...] CP_4 via Trastevere n. 76/A, all'attribuzione a parte ricorrente della Carta Elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 500,00; - Condannare il
[...]
– già in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede Controparte_1 CP_4 legale in Roma, Via Trastevere n.76/A, al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa oltre
IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti». Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva il Controparte_1 eccependo: - l'inammissibilità della domanda per mancata prova della permanenza, all'interno del sistema scolastico successivamente alla conclusione dell'a.s. 2022/2023; - l'assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa ai fini dell'ottenimento del bonus richiesto;
-
l'impossibilità di ottenere il pagamento di somme di denaro a titolo di bonus docente avuto riguardo alla destinazione vincolata del beneficio.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite, ovvero compensazione delle stesse nel caso di parziale accoglimento della domanda, tenendo comunque conto - nel caso di soccombenza - della serialità delle questioni affrontate.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 12.06.2025è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3
* * *
agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la carta docente Parte_1 di cui all'art. 1 L. 107/2015, per il periodo in cui ha svolto servizio quale docente precaria.
Nel caso di specie è documentalmente provato che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, con il seguente contratto a tempo determinato;
contratto di lavoro prodotto in atti: per l'a.s. 2022-2023 contratto dal 20.10.2022 al 30.06.2023.
Considerato l'oggetto di causa, occorre richiamare innanzitutto l'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 in base al quale: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121» e in attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
La suddetta limitazione soggettiva ha trovato conferma anche nel D.P.C.M. del 28 novembre 2016.
L'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, invece non prevede alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dall'esame delle suddette disposizioni si evince che i docenti con contratto a tempo determinato non rientrano tra i beneficiari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
esclusione che la ricorrente deduce come discriminatoria in quanto che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (v. sul punto
Consiglio di Stato, n. 1842 del 16.03.2022).
Al fine di valutare compiutamente le doglianze di parte ricorrente occorre tenere conto anche del diritto sovranazionale, in particolare di quello europeo, con l'ordinanza del 18/05/2022, causa C- 450/2021, la Corte di Giustizia ha infatti evidenziato che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa CP_1 altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha quindi affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro ….. deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sul punto occorre peraltro sottolineare che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione e sono vincolanti per i giudici nazionali (v. Cass.
8.02.2016, n. 2468).
Ancora più recentemente è intervenuta sulla questione la Suprema Corte, con la sentenza n.
29961/2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, in particolare, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) CP_1 ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Fermo quanto sopra, nel caso in esame è documentalmente riscontrato che la ricorrente abbia prestato servizio quale docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2022-2023, e la parte ha dedotto di non avere fruito, per la predetta annualità, della Carta elettronica del docente.
Con la sentenza 29961/2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto la posizione dei docenti precari equiparabile a quella dei docenti di ruolo, laddove assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, con conseguente spettanza della carta anche a favore di tali ultimi docenti, in ossequio al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro. Quanto sopra ha trovato conferma e rafforzamento nella pronuncia della Corte giustizia UE sez. X,
03/07/2025, n.268 secondo la quale: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
Le considerazioni che precedono, pertanto, comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per l'a.s. 2022-2023, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo CP_1 complessivo di € 500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio deve ritenersi assorbito.
Si evidenzia infine che, in base alle deduzioni della parte ed ai documenti allegati alle note di trattazione scritta del 18.11.2025 (contratto a tempo determinato a.s. 2025/2026), la ricorrente risulta ancora all'interno del sistema delle docenze scolastiche.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 55/2014 e succ. modif., dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
(C.F. ), n. R.G. 940/2024, disattesa ogni contraria istanza, così
[...] C.F._1 provvede:
- dichiara il diritto di (C.F. ) di percepire il Parte_1 C.F._1 beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015; - condanna il , in persona del ad attribuire a Controparte_1 CP_6
, per l'anno scolastico 2022-2023, la Carta elettronica del docente Parte_1 dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del L.R.P.T., al pagamento, a favore Controparte_1 di , delle spese processuali, liquidate in complessivi € 258,00 per Parte_1 compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA, se dovute come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si dichiarano antistatari.
Locri, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 940/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 940/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bovalino, Parte_1 C.F._1 via Garibaldi n. 218, presso lo studio degli avvocati Giuseppe Rechichi e Bruno Romeo che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2
Reggio Calabria, presso i cui uffici, in via del Plebiscito n. 15, è domiciliato resistente
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex L. 107/2015.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/04/2024, deduceva: - di essere attualmente in Parte_1
CP_ servizio presso l' di Monasterace e di aver già svolto le mansioni di insegnante alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato superiori a 180 Controparte_1 giorni;
- che in particolare i contratti di assunzione riguardavano i seguenti periodi ed Istituti: Anno scolastico 2022/2023 – I.C. “Scopelliti - Green” di Rosarno: dal 20.10.2022 al 30.06.2023; - che per il periodo su indicato non le veniva riconosciuta la cd. carta docente finalizzata all'acquisto dei beni e servizi formativi di importo pari ad euro 500,00 annui prevista dalla L. 107/2015; - che ciò si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione e di non disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili;
- che con diffida inviata mediante PEC in data 18.03.2024 richiedeva al il pagamento di quanto CP_1 dovuto senza ricevere riscontro alcuno;
- che con numerose pronunce giurisprudenziali è stato riconosciuto il diritto alla erogazione della la cd. carta docente L. 107/2015 anche ai docenti a tempo determinato (Sent. n. 3116 del 21.12.2022 Tribunale Milano;
Sent. n. 267 del 20.12.2022 Tribunale di Udine;
Sent. n. 1648 del 22.11.2022 Tribunale di Torino;
Sent. n. 1916 del 07.11.2022 Tribunale di Trani).
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «- accertare e dichiarare che la ricorrente, in forza dei su citati rapporti di lavoro intrattenuti con il resistente , ha maturato CP_1 il diritto al godimento del beneficio economico previsto dall'art.1, comma 121 e ss., Legge 107/2015,
c.d. Carta docenti nella misura di € 500,00; - per l'effetto, condannare il Controparte_1
– già in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma,
[...] CP_4 via Trastevere n. 76/A, all'attribuzione a parte ricorrente della Carta Elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 500,00; - Condannare il
[...]
– già in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede Controparte_1 CP_4 legale in Roma, Via Trastevere n.76/A, al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa oltre
IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti». Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva il Controparte_1 eccependo: - l'inammissibilità della domanda per mancata prova della permanenza, all'interno del sistema scolastico successivamente alla conclusione dell'a.s. 2022/2023; - l'assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa ai fini dell'ottenimento del bonus richiesto;
-
l'impossibilità di ottenere il pagamento di somme di denaro a titolo di bonus docente avuto riguardo alla destinazione vincolata del beneficio.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite, ovvero compensazione delle stesse nel caso di parziale accoglimento della domanda, tenendo comunque conto - nel caso di soccombenza - della serialità delle questioni affrontate.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 12.06.2025è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3
* * *
agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la carta docente Parte_1 di cui all'art. 1 L. 107/2015, per il periodo in cui ha svolto servizio quale docente precaria.
Nel caso di specie è documentalmente provato che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, con il seguente contratto a tempo determinato;
contratto di lavoro prodotto in atti: per l'a.s. 2022-2023 contratto dal 20.10.2022 al 30.06.2023.
Considerato l'oggetto di causa, occorre richiamare innanzitutto l'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 in base al quale: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121» e in attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
La suddetta limitazione soggettiva ha trovato conferma anche nel D.P.C.M. del 28 novembre 2016.
L'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, invece non prevede alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dall'esame delle suddette disposizioni si evince che i docenti con contratto a tempo determinato non rientrano tra i beneficiari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
esclusione che la ricorrente deduce come discriminatoria in quanto che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (v. sul punto
Consiglio di Stato, n. 1842 del 16.03.2022).
Al fine di valutare compiutamente le doglianze di parte ricorrente occorre tenere conto anche del diritto sovranazionale, in particolare di quello europeo, con l'ordinanza del 18/05/2022, causa C- 450/2021, la Corte di Giustizia ha infatti evidenziato che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa CP_1 altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha quindi affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro ….. deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sul punto occorre peraltro sottolineare che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione e sono vincolanti per i giudici nazionali (v. Cass.
8.02.2016, n. 2468).
Ancora più recentemente è intervenuta sulla questione la Suprema Corte, con la sentenza n.
29961/2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, in particolare, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) CP_1 ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Fermo quanto sopra, nel caso in esame è documentalmente riscontrato che la ricorrente abbia prestato servizio quale docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2022-2023, e la parte ha dedotto di non avere fruito, per la predetta annualità, della Carta elettronica del docente.
Con la sentenza 29961/2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto la posizione dei docenti precari equiparabile a quella dei docenti di ruolo, laddove assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, con conseguente spettanza della carta anche a favore di tali ultimi docenti, in ossequio al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro. Quanto sopra ha trovato conferma e rafforzamento nella pronuncia della Corte giustizia UE sez. X,
03/07/2025, n.268 secondo la quale: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
Le considerazioni che precedono, pertanto, comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per l'a.s. 2022-2023, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo CP_1 complessivo di € 500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio deve ritenersi assorbito.
Si evidenzia infine che, in base alle deduzioni della parte ed ai documenti allegati alle note di trattazione scritta del 18.11.2025 (contratto a tempo determinato a.s. 2025/2026), la ricorrente risulta ancora all'interno del sistema delle docenze scolastiche.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 55/2014 e succ. modif., dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
(C.F. ), n. R.G. 940/2024, disattesa ogni contraria istanza, così
[...] C.F._1 provvede:
- dichiara il diritto di (C.F. ) di percepire il Parte_1 C.F._1 beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015; - condanna il , in persona del ad attribuire a Controparte_1 CP_6
, per l'anno scolastico 2022-2023, la Carta elettronica del docente Parte_1 dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del L.R.P.T., al pagamento, a favore Controparte_1 di , delle spese processuali, liquidate in complessivi € 258,00 per Parte_1 compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA, se dovute come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si dichiarano antistatari.
Locri, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli