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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/11/2025, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2564 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 11/11/2025 tra
( rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. SONIA PALOMBI ( presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 11/11/2025 il ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 17/04/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 15/07/2001 dal quale era nata una figlia, , il Persona_1
07/06/2002. Rappresentava che il rapporto coniugale era divenuto infelice a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni. Aggiungeva che l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale aveva fatto venir meno la fiducia reciproca e la stima che vi era tra loro. Deduceva che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la separazione personale dei coniugi.
All'esito dell'udienza del 21/02/2025, il giudice relatore, sentito il solo ricorrente attesa la mancata comparizione della resistente, dichiarava la contumacia della resistente. All'udienza cartolare del
11/11/2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio senza termini. Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale. Considerata la non opposizione della resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 10/07/1961 e , nata a [...] il [...] ex art. 151, I, comma, CP_1
c.c.;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 01659,
Parte 1, Serie 01, anno 2001);
3. dichiara non ripetibili le spese di lite
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 14/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2564 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 11/11/2025 tra
( rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. SONIA PALOMBI ( presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 11/11/2025 il ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 17/04/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 15/07/2001 dal quale era nata una figlia, , il Persona_1
07/06/2002. Rappresentava che il rapporto coniugale era divenuto infelice a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni. Aggiungeva che l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale aveva fatto venir meno la fiducia reciproca e la stima che vi era tra loro. Deduceva che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la separazione personale dei coniugi.
All'esito dell'udienza del 21/02/2025, il giudice relatore, sentito il solo ricorrente attesa la mancata comparizione della resistente, dichiarava la contumacia della resistente. All'udienza cartolare del
11/11/2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio senza termini. Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale. Considerata la non opposizione della resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 10/07/1961 e , nata a [...] il [...] ex art. 151, I, comma, CP_1
c.c.;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 01659,
Parte 1, Serie 01, anno 2001);
3. dichiara non ripetibili le spese di lite
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 14/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio