CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Successione: cessione del credito e costituzione in giudizio del successore creano litisconsorzio necessarioAccesso limitatoLuca Collura · https://www.altalex.com/ · 8 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1204/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA G. DAITA 15 PALERMO;
rappresentato e difeso dall'avv. ATRIA ANTONIO
giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 8 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_3
VITT. ALFIERI , 36 90144 PALERMO;
rappresentato e difeso dall'avv. LIMATOLA ALESSANDRO
giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_2
giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Ritenere e dichiarare che al contratto di conto corrente n. 1231414 intrattenuto dalla
[...]
con la sono stati applicati Parte_2 Controparte_1
interessi usurari, anche in conseguenza dell'illecita capitalizzazione composta degli interessi debitori.
Conseguentemente condannare la alla restituzione di tutte le somme Controparte_1
percepite a titolo di interessi, commissioni, spese ed altri oneri come quantificati in parte motiva o a quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre gli interessi dalla domanda all'effettivo pagamento. II. In linea subordinata, ritenere e dichiarare viziato da usura in contratto il contratto n. 1231414 con conseguente diritto della Società attrice di ottenere ex art. 1815, II
comma, Cod. Civ. la restituzione di tutti gli interessi e le spese corrisposte. III. Accertare e dichiarare che l'Istituto avverso ha agito in spregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del pagina 2 di 8 caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente. IV. In ogni caso, ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale applicato dalla durante l'esecuzione dei contratti, anche ai fini della rilevazione dell'usura, CP
debba essere calcolato includendo commissioni, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo prodotto dalla capitalizzazione degli interessi, oltre che dagli effetti prodotti dalle valute differite (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; conseguentemente ritenere e dichiarare che nell'esecuzione del contratto la ha applicato interessi ultralegali, superando ripetutamente ed in più periodi il tasso CP
soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurari;
condannare conseguentemente l' a restituire alla Società attrice l'importo che verrà accertato nel corso del CP_3
giudizio, occorrendo anche a titolo di risarcimento del danno, oltre gli interessi dalla domanda all'effettivo pagamento. V. Ordinare alla Banca convenuta, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce ''stato del rapporto'' contestato, ai sensi del 13° e 14°
aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni. VI.
Condannare la convenuta al risarcimento del danno sofferto dalla CP Parte_2
a causa della sua condotta illecita nella misura che verrà accertata nel corso del
[...]
giudizio e/o occorrendo in via equitativa. VII. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da liquidare in favore del sottoscritto Procuratore antistatario ex art.93 cpc”.
Si costituiva la la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dalla società attrice.
Nel corso del giudizio veniva disposta una CTU contabile.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 16.6.2021 si costituiva Controparte_2
dichiarando di subentrare e fare proprie tutte le domande, eccezioni, istanze e difese
[...]
pagina 3 di 8 spiegate dalla cedente nonché di fare propri tutti i documenti da Controparte_1
questa prodotti.
Con sentenza n. 191/2022, pronunciata il 2.2.2022, il Tribunale di Siracusa così decideva: “a) rigetta le domanda formulate da;
b) condanna l'attrice alla refusione, Parte_2
in favore della delle spese di lite, che liquida in € 7200,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
c) condanna l'attrice alla refusione, in favore di delle spese di lite, che liquida in € 5500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario P_
ed accessori come per legge;
c) pone le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento)
definitivamente a carico di parte attrice”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la Parte_2
con atto notificato a mezzo pec il 31.8.2022.
[...]
Si è costituita la per eccepire, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_4
decadenza dall'impugnazione ex art. 325 c.p.c., nonchè, nel merito, l'infondatezza del proposto gravame.
All'udienza del 27.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione,
previo decorso dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
* * *
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di non costituita Controparte_1
seppure ritualmente citata.
L'eccezione di decadenza ex art.325 cpc proposta dalla società appellata è fondata e merita di essere accolta, con conseguente inammissibilità dell'appello.
Risulta, invero, documentato, oltre che ammesso dalla stessa parte appellante, che la sentenza impugnata è
stata notificata a mezzo pec dal difensore della presso il domicilio eletto in primo grado da P_
, ossia l'avv. Antonio Atria, all'indirizzo pec in data Parte_2 Email_1
pagina 4 di 8 10.2.2022 e che l'atto di appello è stato proposto con atto notificato a ed all'odierna appellata a CP_5
mezzo pec il 31.8.2022 (v. ricevute di accettazione e consegna allegate in atti).
La notifica dell'appello da parte della società appellante è stata effettuata ben oltre la scadenza del termine perentorio, previsto a pena di decadenza, fissato dall'art.325 cpc, decorrente, nel caso a mano dal
10.2.2022, data in cui la ha notificato al procuratore costituito della P_ Parte_2
la sentenza di primo grado.
Non convince, in senso contrario, il ragionamento sviluppato dall'appellante secondo cui “Il giudizio
dinnanzi al Tribunale di Siracusa per l'accertamento negativo e la ripetizione degli addebiti illegittimi e
non dovuti sul conto corrente intrattenuto dalla attrice con la , è stato Controparte_1
proposto infatti nei confronti di quest'ultima. , è successivamente intervenuta con comparsa di P_
intervento ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito ai sensi dell'art. 58 TUB, dichiarando
sin dall'atto di intervento il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande restitutorie o
risarcitorie connesse e dipendenti dai rapporti alla stessa ceduti dalla Banca Monte dei Paschi di CP
, tra i quali quello per cui è causa. La Sentenza del Tribunale di Siracusa n. 191/2022 resa nel
[...]
giudizio recante R.G. n. 1428/2019 ha dichiarato legittimo l'intervento ex art. 111 c.p.c. della P_
, senza però estromettere la , originaria convenuta. Soltanto la
[...] Controparte_1
interveniente ha notificato la Sentenza al sottoscritto Procuratore, mentre la è rimasta inerte. Con CP_6
riferimento al rapporto processuale con la banca deve dunque Controparte_1
concludersi per l'operatività del termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. per la proposizione del
giudizio di gravame, in luogo di quello breve ex art. 325, c.p.c.. Sul punto la Suprema Corte ha invero
avuto modo di precisare che la regola della unitarietà del termine per proporre impugnazione è
applicabile, in caso di pluralità di parti, solo in ipotesi di cause inscindibili, dovendo invece essere
esclusa in cui vi sia un intervento adesivo autonomo. Con l'Ordinanza n. 667 la Cassazione, VI Sez.
pagina 5 di 8 Civile così ha statuito: "nei processi con pluralità di parti, solo quando si configuri l'ipotesi di
litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio unitario processuale, è applicabile la regola, propria
delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la
notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte
destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicchè
la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti
(Cass., 07/06/2018, n. 14722); nell'ipotesi va escluso il litisconsorzio processuale necessario perchè
rispetto alle due domande revocatorie, riferite a rapporti sostanziali diversi, non sussiste un rapporto di
dipendenza che determini il rischio di contrasto tra giudicati, atteso che, nei confronti della banca, CP_7
era fideiussore, sicchè l'assunto depauperamento della garanzia patrimoniale andava accertato anche
alla luce della solvibilità del debitore principale;
in questo senso, è stato evidenziato che quando due
creditori agiscono per la revocatoria del medesimo atto, le cause sono scindibili avendo riguardo a
rapporti distinti, sicchè l'intervento della banca revocante era da qualificare adesivo autonomo e non
dipendente (Cass., 05/05/2017, n. 10903, pag. 19); resta quindi non pertinente l'evocazione, fatta in
memoria da parte controricorrente, di quella giurisprudenza che ha scrutinato fattispecie di intervento
qualificato adesivo dipendente (Cass., 09/05/2018, n. 11156, pag. 8, 2 capoverso)". Ora nel caso di
specie, l'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato dalla Controparte_2
nel corso del Giudizio di Primo Grado, va correttamente qualificato come adesivo autonomo, non
potendo dunque essere qualificato come intervento adesivo dipendente. Secondo la Suprema Corte infatti
il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario,
regolato dall'art. 111 c.p.c., e non dall'art. 105 c.p.c., non può essere qualificato come intervento adesivo
dipendente (Cass. civ. n. 18767 del 28 luglio 2017). Nella fattispecie per cui è causa la posizione della
formalmente e sostanzialmente differente rispetto a Controparte_2
pagina 6 di 8 quella della in forza della scissione pubblicata in G.U.. Del resto Controparte_1
è la stessa he, sia con l'atto di intervento in primo P_ Controparte_2
grado che con la comparsa di costituzione in appello deduce che le è stato trasferito un compendio scisso,
costituito da attività e passività, e che "in conseguenza dell'operazione di scissione (...) è divenuta P_
esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi incluso del credito già vantato
da nei confronti di Agroturistica Acquadolce Soc. coop. (P.IVA )". Ne consegue CP_6 P.IVA_1
dunque che nei confronti della banca l'appello deve essere dichiarato Controparte_1
validamente proposto ed ammissibile. Così come è legittima la notifica della impugnazione alla
[...]
ai soli fini della integrità del contraddittorio. Alla luce di quanto esposto emerge palese P_
l'infondatezza dell'eccezione di controparte che pertanto deve essere rigettata”.
Osserva al riguardo questa Corte che in caso di cessione del credito e di costituzione in giudizio del successore si determina una ipotesi successione a titolo particolare regolata dall'art.111 cpc che dà luogo ad un fattispecie di litisconsorzio necessario (v. Cass. 11391 /18 secondo cui “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento – che e' regolato dall'articolo 111 c.p.c. e non dall'articolo 105 c.p.c. e da'
luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario – non puo' essere qualificato come intervento adesivo dipendente;
ne consegue che tale successione espone il successore a titolo particolare nel diritto controverso, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che e' da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva”; v. anche Cass. 18767/2017, citata anche dall'appellante).
Trattandosi di litisconsorzio necessario, va, di conseguenza, applicato il principio di diritto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale “Nei processi con pluralità di parti, quando pagina 7 di 8 si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio
"unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti” (v. Cass. 19274/22; Cass. 14722/18;
Cass. n. 667 del 2021; Cass. n. 986 del 2016; Cass. n. 19869 del 2011).
L'appello proposto dalla con atto notificato il 31.8.2022 deve, pertanto, essere Parte_2
dichiarato inammissibile ex art.325 cpc, atteso che nei confronti dell'appellante il termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado ha iniziato a decorrere dalla data in cui la ha ritualmente notificato la sentenza al difensore a mezzo pec. P_
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.191/22 del Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato costituito liquidate in
€.7.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_1
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
19.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1204/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA G. DAITA 15 PALERMO;
rappresentato e difeso dall'avv. ATRIA ANTONIO
giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 8 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_3
VITT. ALFIERI , 36 90144 PALERMO;
rappresentato e difeso dall'avv. LIMATOLA ALESSANDRO
giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_2
giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Ritenere e dichiarare che al contratto di conto corrente n. 1231414 intrattenuto dalla
[...]
con la sono stati applicati Parte_2 Controparte_1
interessi usurari, anche in conseguenza dell'illecita capitalizzazione composta degli interessi debitori.
Conseguentemente condannare la alla restituzione di tutte le somme Controparte_1
percepite a titolo di interessi, commissioni, spese ed altri oneri come quantificati in parte motiva o a quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre gli interessi dalla domanda all'effettivo pagamento. II. In linea subordinata, ritenere e dichiarare viziato da usura in contratto il contratto n. 1231414 con conseguente diritto della Società attrice di ottenere ex art. 1815, II
comma, Cod. Civ. la restituzione di tutti gli interessi e le spese corrisposte. III. Accertare e dichiarare che l'Istituto avverso ha agito in spregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del pagina 2 di 8 caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente. IV. In ogni caso, ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale applicato dalla durante l'esecuzione dei contratti, anche ai fini della rilevazione dell'usura, CP
debba essere calcolato includendo commissioni, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo prodotto dalla capitalizzazione degli interessi, oltre che dagli effetti prodotti dalle valute differite (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; conseguentemente ritenere e dichiarare che nell'esecuzione del contratto la ha applicato interessi ultralegali, superando ripetutamente ed in più periodi il tasso CP
soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurari;
condannare conseguentemente l' a restituire alla Società attrice l'importo che verrà accertato nel corso del CP_3
giudizio, occorrendo anche a titolo di risarcimento del danno, oltre gli interessi dalla domanda all'effettivo pagamento. V. Ordinare alla Banca convenuta, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce ''stato del rapporto'' contestato, ai sensi del 13° e 14°
aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni. VI.
Condannare la convenuta al risarcimento del danno sofferto dalla CP Parte_2
a causa della sua condotta illecita nella misura che verrà accertata nel corso del
[...]
giudizio e/o occorrendo in via equitativa. VII. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da liquidare in favore del sottoscritto Procuratore antistatario ex art.93 cpc”.
Si costituiva la la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dalla società attrice.
Nel corso del giudizio veniva disposta una CTU contabile.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 16.6.2021 si costituiva Controparte_2
dichiarando di subentrare e fare proprie tutte le domande, eccezioni, istanze e difese
[...]
pagina 3 di 8 spiegate dalla cedente nonché di fare propri tutti i documenti da Controparte_1
questa prodotti.
Con sentenza n. 191/2022, pronunciata il 2.2.2022, il Tribunale di Siracusa così decideva: “a) rigetta le domanda formulate da;
b) condanna l'attrice alla refusione, Parte_2
in favore della delle spese di lite, che liquida in € 7200,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
c) condanna l'attrice alla refusione, in favore di delle spese di lite, che liquida in € 5500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario P_
ed accessori come per legge;
c) pone le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento)
definitivamente a carico di parte attrice”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la Parte_2
con atto notificato a mezzo pec il 31.8.2022.
[...]
Si è costituita la per eccepire, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_4
decadenza dall'impugnazione ex art. 325 c.p.c., nonchè, nel merito, l'infondatezza del proposto gravame.
All'udienza del 27.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione,
previo decorso dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
* * *
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di non costituita Controparte_1
seppure ritualmente citata.
L'eccezione di decadenza ex art.325 cpc proposta dalla società appellata è fondata e merita di essere accolta, con conseguente inammissibilità dell'appello.
Risulta, invero, documentato, oltre che ammesso dalla stessa parte appellante, che la sentenza impugnata è
stata notificata a mezzo pec dal difensore della presso il domicilio eletto in primo grado da P_
, ossia l'avv. Antonio Atria, all'indirizzo pec in data Parte_2 Email_1
pagina 4 di 8 10.2.2022 e che l'atto di appello è stato proposto con atto notificato a ed all'odierna appellata a CP_5
mezzo pec il 31.8.2022 (v. ricevute di accettazione e consegna allegate in atti).
La notifica dell'appello da parte della società appellante è stata effettuata ben oltre la scadenza del termine perentorio, previsto a pena di decadenza, fissato dall'art.325 cpc, decorrente, nel caso a mano dal
10.2.2022, data in cui la ha notificato al procuratore costituito della P_ Parte_2
la sentenza di primo grado.
Non convince, in senso contrario, il ragionamento sviluppato dall'appellante secondo cui “Il giudizio
dinnanzi al Tribunale di Siracusa per l'accertamento negativo e la ripetizione degli addebiti illegittimi e
non dovuti sul conto corrente intrattenuto dalla attrice con la , è stato Controparte_1
proposto infatti nei confronti di quest'ultima. , è successivamente intervenuta con comparsa di P_
intervento ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito ai sensi dell'art. 58 TUB, dichiarando
sin dall'atto di intervento il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande restitutorie o
risarcitorie connesse e dipendenti dai rapporti alla stessa ceduti dalla Banca Monte dei Paschi di CP
, tra i quali quello per cui è causa. La Sentenza del Tribunale di Siracusa n. 191/2022 resa nel
[...]
giudizio recante R.G. n. 1428/2019 ha dichiarato legittimo l'intervento ex art. 111 c.p.c. della P_
, senza però estromettere la , originaria convenuta. Soltanto la
[...] Controparte_1
interveniente ha notificato la Sentenza al sottoscritto Procuratore, mentre la è rimasta inerte. Con CP_6
riferimento al rapporto processuale con la banca deve dunque Controparte_1
concludersi per l'operatività del termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. per la proposizione del
giudizio di gravame, in luogo di quello breve ex art. 325, c.p.c.. Sul punto la Suprema Corte ha invero
avuto modo di precisare che la regola della unitarietà del termine per proporre impugnazione è
applicabile, in caso di pluralità di parti, solo in ipotesi di cause inscindibili, dovendo invece essere
esclusa in cui vi sia un intervento adesivo autonomo. Con l'Ordinanza n. 667 la Cassazione, VI Sez.
pagina 5 di 8 Civile così ha statuito: "nei processi con pluralità di parti, solo quando si configuri l'ipotesi di
litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio unitario processuale, è applicabile la regola, propria
delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la
notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte
destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicchè
la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti
(Cass., 07/06/2018, n. 14722); nell'ipotesi va escluso il litisconsorzio processuale necessario perchè
rispetto alle due domande revocatorie, riferite a rapporti sostanziali diversi, non sussiste un rapporto di
dipendenza che determini il rischio di contrasto tra giudicati, atteso che, nei confronti della banca, CP_7
era fideiussore, sicchè l'assunto depauperamento della garanzia patrimoniale andava accertato anche
alla luce della solvibilità del debitore principale;
in questo senso, è stato evidenziato che quando due
creditori agiscono per la revocatoria del medesimo atto, le cause sono scindibili avendo riguardo a
rapporti distinti, sicchè l'intervento della banca revocante era da qualificare adesivo autonomo e non
dipendente (Cass., 05/05/2017, n. 10903, pag. 19); resta quindi non pertinente l'evocazione, fatta in
memoria da parte controricorrente, di quella giurisprudenza che ha scrutinato fattispecie di intervento
qualificato adesivo dipendente (Cass., 09/05/2018, n. 11156, pag. 8, 2 capoverso)". Ora nel caso di
specie, l'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato dalla Controparte_2
nel corso del Giudizio di Primo Grado, va correttamente qualificato come adesivo autonomo, non
potendo dunque essere qualificato come intervento adesivo dipendente. Secondo la Suprema Corte infatti
il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario,
regolato dall'art. 111 c.p.c., e non dall'art. 105 c.p.c., non può essere qualificato come intervento adesivo
dipendente (Cass. civ. n. 18767 del 28 luglio 2017). Nella fattispecie per cui è causa la posizione della
formalmente e sostanzialmente differente rispetto a Controparte_2
pagina 6 di 8 quella della in forza della scissione pubblicata in G.U.. Del resto Controparte_1
è la stessa he, sia con l'atto di intervento in primo P_ Controparte_2
grado che con la comparsa di costituzione in appello deduce che le è stato trasferito un compendio scisso,
costituito da attività e passività, e che "in conseguenza dell'operazione di scissione (...) è divenuta P_
esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi incluso del credito già vantato
da nei confronti di Agroturistica Acquadolce Soc. coop. (P.IVA )". Ne consegue CP_6 P.IVA_1
dunque che nei confronti della banca l'appello deve essere dichiarato Controparte_1
validamente proposto ed ammissibile. Così come è legittima la notifica della impugnazione alla
[...]
ai soli fini della integrità del contraddittorio. Alla luce di quanto esposto emerge palese P_
l'infondatezza dell'eccezione di controparte che pertanto deve essere rigettata”.
Osserva al riguardo questa Corte che in caso di cessione del credito e di costituzione in giudizio del successore si determina una ipotesi successione a titolo particolare regolata dall'art.111 cpc che dà luogo ad un fattispecie di litisconsorzio necessario (v. Cass. 11391 /18 secondo cui “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento – che e' regolato dall'articolo 111 c.p.c. e non dall'articolo 105 c.p.c. e da'
luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario – non puo' essere qualificato come intervento adesivo dipendente;
ne consegue che tale successione espone il successore a titolo particolare nel diritto controverso, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che e' da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva”; v. anche Cass. 18767/2017, citata anche dall'appellante).
Trattandosi di litisconsorzio necessario, va, di conseguenza, applicato il principio di diritto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale “Nei processi con pluralità di parti, quando pagina 7 di 8 si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio
"unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti” (v. Cass. 19274/22; Cass. 14722/18;
Cass. n. 667 del 2021; Cass. n. 986 del 2016; Cass. n. 19869 del 2011).
L'appello proposto dalla con atto notificato il 31.8.2022 deve, pertanto, essere Parte_2
dichiarato inammissibile ex art.325 cpc, atteso che nei confronti dell'appellante il termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado ha iniziato a decorrere dalla data in cui la ha ritualmente notificato la sentenza al difensore a mezzo pec. P_
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.191/22 del Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato costituito liquidate in
€.7.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_1
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
19.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 8 di 8