Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., dott.ssa Vitalba Pipitone, ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n° 1457 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2023 promossa
DA
(P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona dei l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto introduttivo ex art 83 c.p.c., dall'avv. Vincenzo Sicorello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Agrigento nella via Imera n
217 attore
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI SPA, (P. IVA n. , in persona del P.IVA_2 procuratore speciale e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sabina
Schifano giusta procura in calce ex art 83 c.p.c. alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata nello studio dell'indicato difensore in Agrigento nella via P.Nenni n 85i
Convenuto
Oggetto: assicurazione contro i danni
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice nella generale premessa di aver ricevuto in data 13.06.2016 diffida al pagamento dei danni non patrimoniali subiti dalla piccola in occasione di un Per_1 sinistro occorsoLe all'interno della struttura ricettiva denominata “Parco
Chiaramontano – La Segreta”, in IC gestita dalla;
Parte_1 di aver prontamente trasmesso alla propria compagnia assicurativa, con la quale intratteneva la polizza n. 802715606 con effetto dal 15/05/2016 avente ad oggetto, tra l'altro, la responsabilità civile verso terzi, la comunicazione ricevuta al fine di aprire il sinistro;
di aver ricevuto in notifica la Sentenza n. 824/2022, emessa dal Tribunale di MO in data
26.07.2022 nell'ambito del giudizio RG. N. 3141/2019, instaurato dai genitori della minore per l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro della società e, di conseguenza, Parte_1 per ottenere la condanna al pagamento dei danni non patrimoniali subiti dalla piccola che così statuiva “ Condanna la società convenuta Per_1
a pagare in favore degli attori a Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma pari ad €
10.725,00 già rivalutata ad oggi, oltre interessi come in motivazione;
Condanna la società convenuta Parte_1
a pagare in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma pari ad € 643,60 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
Condanna la società convenuta
[...]
a rifondere agli attori le spese di lite liquidate in Parte_1
€ 4.835,00 oltre iva, cp e rimborso spese generali (15%), oltre contributo unificato;
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta con obbligo di rimborso a favore degli attori;
di aver ricevuto, in data 01.09.2022 la notifica di atto di precetto con il quale si intimava alla società attrice il pagamento della complessiva somma di € 18.755,36; di aver provveduto al pagamento dell'intera somma al fine di evitare l'azione esecutiva e l'aggravio di spese;
sulla scorta della polizza assicurativa n
802715606 intrattenuta con ora HDI Ass.ni spa, Controparte_1
2 chiedeva avanti l'intestato Tribunale di essere manlevata e tenuta indenne dalla propria compagnia assicurativa da quanto dalla stessa corrisposto a titolo di risarcimento danni ai genitori esercenti la potestà sulla minore, ed al pagamento dell'intera somma intimata con l'atto di precetto, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Accertare e dichiarare che la polizza di assicurazione in essere tra le parti copre i danni riportati dalla minore in data 27 maggio 2016 all'interno della struttura Persona_2 gestita dalla denominata “Parco Chiaramontano – La Parte_1
Segreta”, sita in IC (AG) nella Via Circonvallazione n. 44/A e, per l'effetto, che il sinistro è avvenuto durante lo svolgimento di un'attività assicurata;
• Conseguentemente, accertare e dichiarare che la Società ha diritto ad essere manlevata e Parte_1 tenuta indenne da HDI Assicurazioni S.p.A., che ha incorporato a seguito di fusione la Società HDI Italia S.p.A. – già – dal Controparte_2 pagamento della somme dovute in relazione al detto sinistro e accertate con Sentenza n. 824/2022 pubblicata il 26/07/2022 - RG. N. 3141/2019 - del Tribunale Civile di MO, portate nell'atto di precetto del 01/09/2022
Per l'effetto condannare HDI Assicurazioni S.p.A., che ha incorporato a seguito di fusione la Società HDI Italia S.p.A. – già Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] delle somme già per tale causa corrisposte ai sig.ri Controparte_3
e - in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia CP_4 minore ammontanti complessivamente ad € 18.752,00, Persona_2 oltre le spese di registrazione della sentenza, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Si costituiva in giudizio la HDI Ass.ni spa, già , con Controparte_2 deposito di comparsa di costituzione e risposta, contestava l'operatività della polizza assicurativa n. 802715606 giacché l'oggetto del rischio assicurato, come evincibile dalla lettura delle condizioni generali di
3 contratto in particolare dall'art. 17, era riferibile all'attività di ristorazione mentre il servizio di animazione, in genere, era riferibile ad attività di servizio per la quale sarebbe stata necessaria una richiesta specifica per la copertura del rischio, né l'attività di animazione poteva farsi rientrare tra le attività connesse e/o accessorie all'attività principale di ristorazione richiamate dall'art 17, lett A).
Rigettate le istanze istruttorie formulate dalla società attrice nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., secondo termine, la causa di natura squisitamente documentale veniva inviata per la rimessione in decisione all'udienza del
11 marzo 2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art 189 cpc.
In tale udienza preso atto delle note di trattazione scritta, non autorizzate, depositate dalla compagnia assicurativa convenuta, veniva fissata l'udienza del 29.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c; all'esito di tale ultima udienza, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, si riservava la decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Ciò posto si osserva che la domanda è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che si vanno ad illustrare.
Pare doveroso premettere che, secondo il condivisibile orientamento della
Suprema Corte, (Cass. civ., sez. 6, ord. n. 25849 del 23/9/2021) ha recentemente ricordato che “nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss.
c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c.”. Se sulla base di un'interpretazione letterale della clausola, permanesse il dubbio sull'estensione della copertura offerta dalla polizza, dovrebbe comunque farsi ricorso all'art. 1370 c.c., interpretandola a favore dell'assicurato-contraente.
Ebbene, nel caso di specie, il contratto di assicurazione stipulato tra la società attrice e la HDI Ass.ni spa, già , all'art. 17 così recita CP_2
“ - RISCHI ASSICURATI A - Assicurazione Responsabilità Civile verso i
4 Terzi - R.C.T. 1) La Società si obbliga a tenere indenne l di Parte_2 quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese - dei danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività commerciale descritta in polizza, nonché delle attività complementari e sussidiarie connesse con l'attività principale, il tutto svolto con il numero di addetti indicati nel frontespizio di polizza.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Parte_2
L'assicurazione comprende inoltre i fatti accidentali derivanti: a) dalla proprietà e conduzione del fabbricato e dei relativi impianti in cui si svolge l'attività esercitata e le attività complementari e sussidiarie - la garanzia è operante anche se i locali sono intestati al coniuge od a un altro familiare convivente, purché presti la sua opera nell'esercizio -, ivi compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, mobilio, macchinario, attrezzatura e arredamento interni ed esterni, spargimento di acqua, dovuti a rotture accidentali di tubazioni e condutture dell'esercizio, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 100,00 per ciascun sinistro;
b) da lavori di manutenzione ordinaria dei locali in cui si svolge l'attività esercitata. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all nella sua qualità di Parte_2 committente;
c) dalla proprietà di muri di cinta, tettoie, porte e cancelli anche automatici, strade private facenti parte dell'esercizio, nonché di antenne ricetrasmittenti e pannelli solari;
d) dalle cose vendute, compresi i danni all'acquirente, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
Per lo smercio di prodotti alimentari o galenici la garanzia comprende anche quello di generi di produzione propria venduti nello stesso esercizio. L'assicurazione vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le
5 relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità; e) dalle operazioni di prelievo, consegna o rifornimento di merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
f) dall'impiego da parte degli addetti di biciclette, ciclofurgoncini e mezzi di trasporto a mano in occasione di lavoro o di servizio;
g) dalla partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento o smontaggio di stands;
limitatamente ai commercianti ambulanti, per l'allestimento e smontaggio di stands e tendoni, la garanzia è prestata sino ad un massimo di Euro 26.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia di Euro 100,00 per sinistro;
h) dalla proprietà o possesso, nei locali indicati in polizza e/o nelle relative dipendenze, di cani anche da guardia. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 50,00 per sinistro;
i) dall'uso autorizzato, nei locali dell'esercizio, di armi esclusivamente per difesa personale;
j) dall'esistenza di servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
k) dalla proprietà e manutenzione di insegne, anche luminose, cartelli pubblicitari o striscioni ovunque installati nell'ambito della validità territoriale, esclusi i danni alle cose ed opere sulle quali sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera per i danni cagionati a terzi dall nella sua Parte_2 qualità di committente;
l) dalla proprietà, gestione ed esistenza di distributori automatici di cibi e bevande;
nel caso di ingestione di cibi guasti o avariati, i dipendenti sono considerati terzi;
m) di quanto previsto dall'Art. 2049 C.C. per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, lavoratori parasubordinati o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per ogni sinistro. n) da
Responsabilità Civile personale e diretta dei familiari coadiuvanti nello
6 svolgimento delle loro mansioni;
o) dall'organizzazione di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari;
3)
L'assicurazione comprende inoltre: p) i danni diretti e materiali a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. La garanzia è prestata con la franchigia di Euro 100,00 per ogni mezzo danneggiato;
q) i danni diretti e materiali subiti dai veicoli di terzi o dei dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata. La garanzia è prestata con la franchigia di Euro
100,00 per ogni veicolo danneggiato;
r) i danni diretti e materiali a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell o da lui detenute, Parte_2 durante i lavori presso terzi. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro
26.000,00 per anno assicurativo e con uno scoperto del 10% per sinistro;
s) i danni sofferti dai clienti di ristoranti, trattorie e simili in cui esiste servizio di guardaroba con relativo rilascio di contromarca, in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate dall , per la responsabilità che a lui incombe ai Parte_2 sensi dell'Art. 1784 C.C., ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. La garanzia è prestata sino alla concorrenza massima di
Euro 520,00 per ogni danneggiato con il massimo di Euro 5.200,00 per più danneggiati e per anno assicurativo. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell'importo di Euro 100,00 per ogni danneggiato. L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
t) limitatamente a tintorie e lavanderie: i danni cagionati alle cose in lavorazione, previa detrazione di Euro 100,00 e col massimo risarcimento di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
u) limitatamente ai parrucchieri per uomo e/o donna: i danni a capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti permanenti, previa detrazione di Euro 100,00 e col massimo risarcimento di Euro
7 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
v) i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 500,00, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di
Euro 26.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo;
w) i danni cagionati a terzi da lavoratori occasionali in conseguenza della loro partecipazione all'attività dell'esercizio assicurato. 4) L'assicurazione vale, limitatamente alle lesioni corporali, anche per i danni a: x) dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R.
30 giugno 1965 n. 1124, in occasione di lavoro o di servizio;
y) lavoratori occasionali a seguito di infortunio subito durante la loro partecipazione all'attività assicurata;
z) titolari e dipendenti di altre ditte che si trovino negli ambienti ove si esercita l'attività assicurata per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori formanti oggetto dell'attività assicurata;
aa) titolari e dipendenti di altre ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipino a lavoro di carico e scarico oppure complementari all'attività assicurata;
bb) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi o legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione obbligatoria appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l , subiscano il Parte_2 danno negli ambienti di lavoro dell'esercizio assicurato, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile. L'assicurazione vale anche per la responsabilità personale dei dipendenti dell Parte_2 per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni in occasione di lavoro o di servizio per conto dell'esercizio commerciale. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, esclusivamente per morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite nell'Art. 583 C.P. 5) Numero addetti: nel numero degli addetti dichiarato in
8 polizza sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i familiari, i dipendenti salariati e stipendiati, gli apprendisti che prestano la loro opera nell'esercizio assicurato. Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l dovrà darne immediata Parte_2 comunicazione alla Società che adeguerà il premio alla prima scadenza annuale di rata. Si conviene che, ove nel corso del contratto l Parte_2 dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la
Società rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'Art.
1898 del C.C. (regola proporzionale) solo nel caso in cui il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.
Ebbene, la compagnia assicurativa convenuta ha negato la copertura assicurativa non essendo annoverata in polizza l'attività di animazione messa a disposizione dalla struttura ricettizia.
L'eccezione appare priva di pregio.
Precisano le condizioni generali che la polizza copre i sinistri verificatisi in relazione ai rischi per i quali l'assicurazione è stipulata e le attività di carattere complementare e accessorio, purché svolte direttamente dagli addetti all'attività, comprese le attività collaterali che non rientrano nel ciclo produttivo. Le CG annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo, svariati servizi messi a disposizione della struttura, guardaroba, vigilanza, organizzazione di convegni. Viene inoltre previsto che l'assicurazione si intende estesa alla proprietà o conduzione di ciascun fabbricato occupato dall'assicurato che costituisce bene strumentale per lo svolgimento dell'attività dichiarata.
Orbene, l'ampio spettro della polizza responsabilità civile verso terzi, che prevede l'estensione della copertura non solo all'attività dichiarata (quella tipica, nel caso di specie la ristorazione), ma anche a tutte le attività a questa complementari e accessorie, comunque strumentali all'esercizio della prima, induce a ritenere compresi anche i rischi derivanti dall'organizzazione di un servizio di animazione all'interno della struttura, atteso che lo stesso appare strettamente connesso all'attività di
9 ristorazione, in quanto diretta ad attrarre una maggiore clientela mediante servizi accessori.
Del resto l'onere di specificare ulteriormente i limiti della garanzia, se ritenuto necessario per il particolare rischio connesso alle attività poste in essere dalla struttura, era in capo alla compagnia che aveva predisposto il contratto ed era tenuta a formulare la clausola in modo chiaro.
Vale la pena, inoltre, ricordare che l'orientamento maggioritario della
Giurisprudenza di legittimità ha affermato la opponibilità alla compagnia di assicurazione della sentenza di condanna nei confronti del danneggiante assicurato (in tal senso vedi fra tutte Cassazione 4241del 2013).
Tale orientamento trova la propria fondamenta nel principio dell'efficacia riflessa del giudicato o teoria del giudicato riflesso, in base al quale il giudicato sarebbe immediatamente efficace non solo nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa secondo il disposto dell'articolo 2909
c.c.-ma altresì, indirettamente, nei confronti di tutti quei soggetti che, pur estranei al processo, siano titolari di un diritto dipendente subordinato al rapporto principale definito con la suddetta sentenza presupposto.
Si osserva, infine, e per completezza, in ordine alla violazione del diritto di difesa lamentata dalla convenuta, attesa la sua estraneità al giudizio terminato con la Sentenza n. 824/2022 del Tribunale di MO , che la compagnia assicurativa veniva resa edotta del sinistro e in quel giudizio avrebbe potuto spiegare formale intervento volontario ex art 104 c.p.c.al fine di tutelare le proprie ragioni.
Va quindi accolta la domanda di manleva della società
[...]
formulata nei confronti della HDI Ass.ni spa Parte_1 limitatamente all'importo liquidato in sentenza (euro 10.725,00 + euro
643,60 danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione)
e non anche alle spese contenute in sentenza ovvero a quelle di precetto, dal momento che il rapporto di garanzia copre unicamente il danno causato dal garantito al terzo..
10 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo la normativa vigente, tenuto conto dell'esigua attività processuale svolta
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P dott.ssa Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1457/2023 accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna la HDI Ass.ni spa, in persona del l.r.p.t., al pagamento di € 11.368,60 oltre interessi e rivalutazione così come stabilito nella Sentenza n. 824/2022 del Tribunale di MO in data 26.07.2022, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Condanna la HDI Ass.ni spa, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 2614,00 di cui
264,00 per esborsi spese ed € 2350,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa di legge.
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza cartolare del 29.04.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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