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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/02/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 11503/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO DUCA Parte_1 C.F._1
DEGLI ABRUZZI, 78 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. VACCANEO ALESSANDRO* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note depositate il 27/11/2024
“Con la presente, si rende noto all'ill.mo Giudice che il convenuto ha contattato il sottoscritto e che le parti mi hanno chiesto di predisporre una scrittura privata che si produce in questa sede e che si chiede di recepire dal Giudice nell'emanando provvedimento” Per parte convenuta: contumace.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nato il piccolo nato a [...] Persona_1
il 26 giugno 2023.
Con ricorso depositato il 25/06/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Chiedeva quindi, l'affidamento in via esclusiva del minore, stante l'assenza del padre, porsi a carico del sig. un assegno per contribuire al mantenimento del figlio nella misura Controparte_1 complessiva di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, disporsi un calendario di visite padre-figlio.
Il Presidente fissava udienza di comparizione e richiedeva relazioni ai servizi sociali territorialmente e alla NPI competenti.
Nelle more pervenivano le suddette relazioni.
Con nota del 27/11/2024 il difensore comunicava che tra le parti errano addivenute ad un accordo di regolamentazione. non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 4/12/2024 compariva personalmente la parte ricorrente con il difensore.
Precisate le conclusioni, il Giudice relatore, stante la non necessarietà all'emanazione di provvedimenti provvisori, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico ministero non si opponeva alla domanda.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo depositato in atti poiché confacente all'interesse del minore e conforme da quanto è emerse dalle documentazioni in atti.
Anzitutto, può trovare accoglimento la richiesta di affidamento esclusivo rafforzato del piccolo Per_1
attribuendo alla madre il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
Nella specie, infatti, la deroga al regime di affidamento condiviso si giustifica per un'esigenza di maggiore efficienza della gestione quotidiana del minore, e tiene conto dell'assetto familiare del come descritto nella relazione NPI e di una relazione genitoriale oggi poco significativa (a CP_1 ben vedere anche nella previsione concordata del diritto di visita paterno): “…da settembre CP_1
mi manda 150 euro per il figlio Lo vede quando ha tempo, comunque poco…”, così la Policino in udienza.
Conseguenza è la collocazione del minore presso la madre.
Questo Collegio recepisce in toto il calendario di visite padre-figlio (già allo stato attuato) che appare comunque adeguato all'età del minore.
Pertanto: “Il padre terrà con sé il figlio al compimento di due anni di età tre volte a settimana per un'ora. Dai due ai quattro anni, sempre tre volte a settimana, per due ore. Dopodiché potrà tenere
per due pomeriggi a settimana dall'uscita dell'asilo fino alle 21:30. Per_1
Quando compirà 5 anni terrà con sé il bambino un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla domenica sera con pernotto e un pomeriggio a settimana.
Le vacanze natalizie fin da ora prevederanno la cena del 24 e il pranzo del 25 dicembre in maniera alternata. Dal quinto anno di età si introdurranno i periodi di vacanza estive come da prassi del tribunale di Torino.”
Con riguardo al contributo al mantenimento le parti si sono accordate a ché il sig. versi CP_1
un assegno pari ad euro 150,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, importo che appare adeguato alle condizioni delle parti: risulta infatti che ha un altro figlio cui provvedere ed CP_1
è privo di occupazione.
Si dà atto che l'assegno unico sarà percepito dalla madre, stante il regime di affidamento.
Le spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss c.p.c.
AFFIDA il minore nato a Torino il [...], in [...] esclusiva Persona_1
rafforzata alla madre, attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che il minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre. DISPONE che, salvo diverso accordo: “Il padre terrà con sé il figlio al compimento di due anni di età tre volte a settimana per un'ora. Dai due ai quattro anni, sempre tre volte a settimana, per due ore. Dopodiché potrà tenere per due pomeriggi a settimana dall'uscita dell'asilo fino alle Per_1
21:30. Quando compirà 5 anni terrà con sé il bambino un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla domenica sera con pernotto e il pomeriggio a settimana. Le vacanze natalizie fin da ora prevederanno la cena del 24 e il pranzo del 25 dicembre in maniera alternata. Dal quinto anno di età si introdurranno i periodi di vacanza estive come da prassi del tribunale di Torino.”
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento del figlio, l'assegno mensile di euro 150,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
Dà ATTO che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
COMPENSA le spese.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
04/02/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 11503/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO DUCA Parte_1 C.F._1
DEGLI ABRUZZI, 78 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. VACCANEO ALESSANDRO* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note depositate il 27/11/2024
“Con la presente, si rende noto all'ill.mo Giudice che il convenuto ha contattato il sottoscritto e che le parti mi hanno chiesto di predisporre una scrittura privata che si produce in questa sede e che si chiede di recepire dal Giudice nell'emanando provvedimento” Per parte convenuta: contumace.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nato il piccolo nato a [...] Persona_1
il 26 giugno 2023.
Con ricorso depositato il 25/06/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Chiedeva quindi, l'affidamento in via esclusiva del minore, stante l'assenza del padre, porsi a carico del sig. un assegno per contribuire al mantenimento del figlio nella misura Controparte_1 complessiva di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, disporsi un calendario di visite padre-figlio.
Il Presidente fissava udienza di comparizione e richiedeva relazioni ai servizi sociali territorialmente e alla NPI competenti.
Nelle more pervenivano le suddette relazioni.
Con nota del 27/11/2024 il difensore comunicava che tra le parti errano addivenute ad un accordo di regolamentazione. non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 4/12/2024 compariva personalmente la parte ricorrente con il difensore.
Precisate le conclusioni, il Giudice relatore, stante la non necessarietà all'emanazione di provvedimenti provvisori, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico ministero non si opponeva alla domanda.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo depositato in atti poiché confacente all'interesse del minore e conforme da quanto è emerse dalle documentazioni in atti.
Anzitutto, può trovare accoglimento la richiesta di affidamento esclusivo rafforzato del piccolo Per_1
attribuendo alla madre il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
Nella specie, infatti, la deroga al regime di affidamento condiviso si giustifica per un'esigenza di maggiore efficienza della gestione quotidiana del minore, e tiene conto dell'assetto familiare del come descritto nella relazione NPI e di una relazione genitoriale oggi poco significativa (a CP_1 ben vedere anche nella previsione concordata del diritto di visita paterno): “…da settembre CP_1
mi manda 150 euro per il figlio Lo vede quando ha tempo, comunque poco…”, così la Policino in udienza.
Conseguenza è la collocazione del minore presso la madre.
Questo Collegio recepisce in toto il calendario di visite padre-figlio (già allo stato attuato) che appare comunque adeguato all'età del minore.
Pertanto: “Il padre terrà con sé il figlio al compimento di due anni di età tre volte a settimana per un'ora. Dai due ai quattro anni, sempre tre volte a settimana, per due ore. Dopodiché potrà tenere
per due pomeriggi a settimana dall'uscita dell'asilo fino alle 21:30. Per_1
Quando compirà 5 anni terrà con sé il bambino un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla domenica sera con pernotto e un pomeriggio a settimana.
Le vacanze natalizie fin da ora prevederanno la cena del 24 e il pranzo del 25 dicembre in maniera alternata. Dal quinto anno di età si introdurranno i periodi di vacanza estive come da prassi del tribunale di Torino.”
Con riguardo al contributo al mantenimento le parti si sono accordate a ché il sig. versi CP_1
un assegno pari ad euro 150,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, importo che appare adeguato alle condizioni delle parti: risulta infatti che ha un altro figlio cui provvedere ed CP_1
è privo di occupazione.
Si dà atto che l'assegno unico sarà percepito dalla madre, stante il regime di affidamento.
Le spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss c.p.c.
AFFIDA il minore nato a Torino il [...], in [...] esclusiva Persona_1
rafforzata alla madre, attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che il minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre. DISPONE che, salvo diverso accordo: “Il padre terrà con sé il figlio al compimento di due anni di età tre volte a settimana per un'ora. Dai due ai quattro anni, sempre tre volte a settimana, per due ore. Dopodiché potrà tenere per due pomeriggi a settimana dall'uscita dell'asilo fino alle Per_1
21:30. Quando compirà 5 anni terrà con sé il bambino un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla domenica sera con pernotto e il pomeriggio a settimana. Le vacanze natalizie fin da ora prevederanno la cena del 24 e il pranzo del 25 dicembre in maniera alternata. Dal quinto anno di età si introdurranno i periodi di vacanza estive come da prassi del tribunale di Torino.”
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento del figlio, l'assegno mensile di euro 150,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
Dà ATTO che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
COMPENSA le spese.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
04/02/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.