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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 11/02/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 555/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Presidente
EO PA, AT
D'ONOFRIO IDA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3753/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043488437801 IRAP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:il difensore chiede l'accoglimento del ricorso riportandosia i propri atti difensivi
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Ufficio insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 04 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Caserta – (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”) ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione
(di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”), il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. n. 02820240043488437801 notificata il 12.06.2025 emessa ai sensi dell'art.36bis del DPR
n.600/73, avente per oggetto l'IRAP dell'anno d'imposta 2021 per complessivi €.16.155,59.
Eccepisce il ricorrente:
1) Inesistenza, nullità, annullabilità della cartella per difetto di notifica dell'atto di avviso presupposto -
Violazione del diritto di difesa - Violazione dell'art. 33 del DPR 633/1072. In particolare eccepisce il ricorrente che la cartella è stata notificata in seguito ad un controllo automatizzato operato dall'Agenzia delle Entrate senza la notifica di un prodromico avviso di accertamento.
2) infondatezza dell'iscrizione a ruolo in quanto eseguita sine titulo.
3) Illegittimità delle sanzioni per violazione dell'art. 36-bis Dpr n. 600/1973. In particolare eccepisce il ricorrente che stante l'omessa notifica della comunicazione di irregolarità, le sanzioni devono essere ridotte ad un terzo e devono parimenti ridursi gli interessi.
4) difetto di motivazione della cartella di pagamento.
5) assenza di presupposto impositivo per mancanza di plusvalenze assoggettabili ad IRAP.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso ed in subordine la riduzione della pretesa di €.4.555,71 con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1
dichiaratasi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 12 settembre 2025.
In data 15 ottobre 2025 si costituisce in giudizio l'ADE eccependo l'infondatezza del ricorso precisando che la comunicazione di irregolarità è stata regolarmente notificata in data 16 febbraio 2024 a mezzo posta raccomandata. A sostegno di quanto dedotto l'ADE deposita in giudizio copia dell'avviso di ricevimento.
Deduce inoltre che anche in caso di mancata ricezione della comunicazione sarebbe irrilevante anche ai fini della riduzione delle sanzioni in quanto trattasi di importi indicati dal contribuente in dichiarazione e non versati ovvero da liquidazione automatica a sensi dell'art-36bis del DPR 600/73.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 16 gennaio 2026 il ricorrente deposita memoria illustrativa eccependo la totale inconferenza della documentazione prodotta dall'ADE evidenziando che risulta prodotta solo la notifica della comunicazione di irregolarità ma non la comunicazione.
Il ricorrente ribadisce poi le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo.
L'ADER non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 28 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il terzo motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambe riferite alla mancata notifica della comunicazione di irregolarità.
Le eccezioni sono infondate.
L'art. 6 comma 5° dello Statuto dei diritti del contribuente, invero, impone all'Amministrazione Finanziaria, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, di invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un congruo termine (non inferiore a giorni trenta a decorrere dalla ricezione della richiesta), soltanto ove emergano incertezze su aspetti rilevanti della stessa dichiarazione.
Nel caso concreto, invece, come esattamente osservato dalla parte resistente nelle proprie controdeduzioni,
l'Agenzia delle Entrate si è limitata ad iscrivere a ruolo le imposte che lo stesso contribuente ha dichiarato di dover versare e per le quali non ha riscontrato l'effettivo versamento manifestando con ciò di condividere pienamente la manifestazione di volontà contenuta nella dichiarazione e non sollevando incertezza alcuna sui dati in essa contenuti. L'incertezza che legittima la necessità dell'invito a rendere chiarimenti, fissato dalla norma in esame, è infatti quella inerente ad aspetti qualificanti dei “dati contenuti in dichiarazione” e non già sui versamenti delle somme che rispecchiano fedelmente il contenuto dichiaratorio fornito dallo stesso contribuente. Non v'è dubbio, quindi, che in ipotesi similari l'incertezza richiesta dalla norma appare del tutto inesistente e legittima l'Ufficio procedente alla immediata iscrizione a ruolo.
Né il ricorrente, come ben avrebbe potuto, ha documentato in sede processuale di avere realmente effettuato quei versamenti IRAP che l'Agenzia delle Entrate deduce sia stata omessa.
Anche l'onere della preventiva comunicazione di irregolarità è previsto unicamente nell'ipotesi in cui l'esito della attività di liquidazione determini un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ed ha il duplice scopo di evitare che eventuali errori possano ripetersi nel futuro e consentire al contribuente di partecipare a tale delicata fase di rideterminazione delle imposte effettivamente dovute.
La giurisprudenza di legittimità che si è occupata della specifica questione, ha aderito a siffatta impostazione e con la nota sentenza n. 17396/2010 ha così statuito “L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma
3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi”.
Tale orientamento giurisprudenziale è stato più volte ribadito, anche recentemente, dalla Suprema Corte che ha precisato che è legittima la cartella di pagamento emessa senza la previa notifica dell'avviso bonario laddove non sussistano incertezze rilevanti sull'an e sul quantum degli importi dovuti come nel caso di specie
(per tutte, Cass. n.21020/2017 e più recentemente (Cass. n.24495 del 04 settembre 2025). Inoltre in ordine all'aggravio delle sanzioni lamentato dalla ricorrente, la Corte evidenzia che sulla cartella di pagamento alla pagina 6 di 10, sono riportati il numero e la data della consegna della comunicazione di irregolarità. Inoltre è riportata la seguente dicitura: “il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposto l'eventuale sgravio delle somme non dovute purché il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella”. Pertanto anche la mancata notifica della comunicazione di irregolarità non impedisce al contribuente di godere della riduzione delle somme non dovute entro 30 giorni dalla notifica ovvero entro gli stessi termini dalla ricezione della comunicazione di irregolarità.
Le eccezioni pertanto non possono trovare accoglimento.
Assorbita l'eccezione della asserita non riferibilità alla comunicazione di irregolarità della raccomandata ricevuta il 16 febbraio 2024 in quanto, come detto, trattandosi di liquidazione automatica ex art.36bis del
DPR n.600/73 l'eventuale omessa notifica della comunicazione di irregolarità non inficia la validità della cartella di pagamento.
La seconda e la quinta eccezione possono essere trattate congiuntamente per evidente connessione in quanto entrambe inerenti il presupposto impositivo.
Le eccezioni sono infondate.
Come già detto l'iscrizione a ruolo deriva da imposte che il contribuente ha dichiarato di dover versare all'Erario senza poi provvedere al pagamento di quanto dovuto.
In questa sede pertanto il contribuente avrebbe dovuto provare l'avvenuto pagamento del tributo cosa che non risulta effettuata.
Le due eccezioni pertanto sono rigettate.
Con il quarto motivo del ricorso viene eccepito il difetto di motivazione della cartella di pagamento.
La cartella di pagamento impugnata appare esaurientemente motivata e consente al contribuente di conoscere con chiarezza le ragioni della pretesa tributaria sia nell'an che nel quantum. Come sopra detto, non vi sono incertezze in ordine all'an e ed al quantum in quanto la cartella deriva da liquidazione automatica ex art.36bis DPR 600/73 per le imposte indicate dal contribuente in dichiarazione e non versate. Non vi è quindi bisogno di ulteriore motivazione.
L'eccezione è quindi rigettata.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese, in favore dell'Agenzia delle Entrate, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della fase cautelare e della riduzione prevista dall'art.15, comma 2sexies, del D.
Lgs. n.546/92.
La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione giustifica l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'agenzia delle Entrate che liquida in € 1600,00 per compensi. Nulla per le spese nei confronti dell'ADER.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Presidente
EO PA, AT
D'ONOFRIO IDA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3753/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043488437801 IRAP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:il difensore chiede l'accoglimento del ricorso riportandosia i propri atti difensivi
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Ufficio insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 04 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Caserta – (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”) ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione
(di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”), il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. n. 02820240043488437801 notificata il 12.06.2025 emessa ai sensi dell'art.36bis del DPR
n.600/73, avente per oggetto l'IRAP dell'anno d'imposta 2021 per complessivi €.16.155,59.
Eccepisce il ricorrente:
1) Inesistenza, nullità, annullabilità della cartella per difetto di notifica dell'atto di avviso presupposto -
Violazione del diritto di difesa - Violazione dell'art. 33 del DPR 633/1072. In particolare eccepisce il ricorrente che la cartella è stata notificata in seguito ad un controllo automatizzato operato dall'Agenzia delle Entrate senza la notifica di un prodromico avviso di accertamento.
2) infondatezza dell'iscrizione a ruolo in quanto eseguita sine titulo.
3) Illegittimità delle sanzioni per violazione dell'art. 36-bis Dpr n. 600/1973. In particolare eccepisce il ricorrente che stante l'omessa notifica della comunicazione di irregolarità, le sanzioni devono essere ridotte ad un terzo e devono parimenti ridursi gli interessi.
4) difetto di motivazione della cartella di pagamento.
5) assenza di presupposto impositivo per mancanza di plusvalenze assoggettabili ad IRAP.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso ed in subordine la riduzione della pretesa di €.4.555,71 con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1
dichiaratasi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 12 settembre 2025.
In data 15 ottobre 2025 si costituisce in giudizio l'ADE eccependo l'infondatezza del ricorso precisando che la comunicazione di irregolarità è stata regolarmente notificata in data 16 febbraio 2024 a mezzo posta raccomandata. A sostegno di quanto dedotto l'ADE deposita in giudizio copia dell'avviso di ricevimento.
Deduce inoltre che anche in caso di mancata ricezione della comunicazione sarebbe irrilevante anche ai fini della riduzione delle sanzioni in quanto trattasi di importi indicati dal contribuente in dichiarazione e non versati ovvero da liquidazione automatica a sensi dell'art-36bis del DPR 600/73.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 16 gennaio 2026 il ricorrente deposita memoria illustrativa eccependo la totale inconferenza della documentazione prodotta dall'ADE evidenziando che risulta prodotta solo la notifica della comunicazione di irregolarità ma non la comunicazione.
Il ricorrente ribadisce poi le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo.
L'ADER non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 28 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il terzo motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambe riferite alla mancata notifica della comunicazione di irregolarità.
Le eccezioni sono infondate.
L'art. 6 comma 5° dello Statuto dei diritti del contribuente, invero, impone all'Amministrazione Finanziaria, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, di invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un congruo termine (non inferiore a giorni trenta a decorrere dalla ricezione della richiesta), soltanto ove emergano incertezze su aspetti rilevanti della stessa dichiarazione.
Nel caso concreto, invece, come esattamente osservato dalla parte resistente nelle proprie controdeduzioni,
l'Agenzia delle Entrate si è limitata ad iscrivere a ruolo le imposte che lo stesso contribuente ha dichiarato di dover versare e per le quali non ha riscontrato l'effettivo versamento manifestando con ciò di condividere pienamente la manifestazione di volontà contenuta nella dichiarazione e non sollevando incertezza alcuna sui dati in essa contenuti. L'incertezza che legittima la necessità dell'invito a rendere chiarimenti, fissato dalla norma in esame, è infatti quella inerente ad aspetti qualificanti dei “dati contenuti in dichiarazione” e non già sui versamenti delle somme che rispecchiano fedelmente il contenuto dichiaratorio fornito dallo stesso contribuente. Non v'è dubbio, quindi, che in ipotesi similari l'incertezza richiesta dalla norma appare del tutto inesistente e legittima l'Ufficio procedente alla immediata iscrizione a ruolo.
Né il ricorrente, come ben avrebbe potuto, ha documentato in sede processuale di avere realmente effettuato quei versamenti IRAP che l'Agenzia delle Entrate deduce sia stata omessa.
Anche l'onere della preventiva comunicazione di irregolarità è previsto unicamente nell'ipotesi in cui l'esito della attività di liquidazione determini un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ed ha il duplice scopo di evitare che eventuali errori possano ripetersi nel futuro e consentire al contribuente di partecipare a tale delicata fase di rideterminazione delle imposte effettivamente dovute.
La giurisprudenza di legittimità che si è occupata della specifica questione, ha aderito a siffatta impostazione e con la nota sentenza n. 17396/2010 ha così statuito “L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma
3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi”.
Tale orientamento giurisprudenziale è stato più volte ribadito, anche recentemente, dalla Suprema Corte che ha precisato che è legittima la cartella di pagamento emessa senza la previa notifica dell'avviso bonario laddove non sussistano incertezze rilevanti sull'an e sul quantum degli importi dovuti come nel caso di specie
(per tutte, Cass. n.21020/2017 e più recentemente (Cass. n.24495 del 04 settembre 2025). Inoltre in ordine all'aggravio delle sanzioni lamentato dalla ricorrente, la Corte evidenzia che sulla cartella di pagamento alla pagina 6 di 10, sono riportati il numero e la data della consegna della comunicazione di irregolarità. Inoltre è riportata la seguente dicitura: “il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposto l'eventuale sgravio delle somme non dovute purché il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella”. Pertanto anche la mancata notifica della comunicazione di irregolarità non impedisce al contribuente di godere della riduzione delle somme non dovute entro 30 giorni dalla notifica ovvero entro gli stessi termini dalla ricezione della comunicazione di irregolarità.
Le eccezioni pertanto non possono trovare accoglimento.
Assorbita l'eccezione della asserita non riferibilità alla comunicazione di irregolarità della raccomandata ricevuta il 16 febbraio 2024 in quanto, come detto, trattandosi di liquidazione automatica ex art.36bis del
DPR n.600/73 l'eventuale omessa notifica della comunicazione di irregolarità non inficia la validità della cartella di pagamento.
La seconda e la quinta eccezione possono essere trattate congiuntamente per evidente connessione in quanto entrambe inerenti il presupposto impositivo.
Le eccezioni sono infondate.
Come già detto l'iscrizione a ruolo deriva da imposte che il contribuente ha dichiarato di dover versare all'Erario senza poi provvedere al pagamento di quanto dovuto.
In questa sede pertanto il contribuente avrebbe dovuto provare l'avvenuto pagamento del tributo cosa che non risulta effettuata.
Le due eccezioni pertanto sono rigettate.
Con il quarto motivo del ricorso viene eccepito il difetto di motivazione della cartella di pagamento.
La cartella di pagamento impugnata appare esaurientemente motivata e consente al contribuente di conoscere con chiarezza le ragioni della pretesa tributaria sia nell'an che nel quantum. Come sopra detto, non vi sono incertezze in ordine all'an e ed al quantum in quanto la cartella deriva da liquidazione automatica ex art.36bis DPR 600/73 per le imposte indicate dal contribuente in dichiarazione e non versate. Non vi è quindi bisogno di ulteriore motivazione.
L'eccezione è quindi rigettata.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese, in favore dell'Agenzia delle Entrate, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della fase cautelare e della riduzione prevista dall'art.15, comma 2sexies, del D.
Lgs. n.546/92.
La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione giustifica l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'agenzia delle Entrate che liquida in € 1600,00 per compensi. Nulla per le spese nei confronti dell'ADER.