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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 791/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3156/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420249017143738000, notificata in data 18 marzo 2025, Agenzia delle Entrate – Riscossione ha intimato al sig. Ricorrente_1 il pagamento delle pretese di natura tributaria di seguito elencate:
cartella di pagamento n. 09420120020342255000, asseritamente notificata in data 25.09.2012, avente ad oggetto tassa smaltimento rifiuti, oltre sanzioni, interessi ed altri oneri, per l'anno d'imposta 2007, per € 100,57;
cartella di pagamento n. 09420120022930382000, asseritamente notificata in data 04.12.2012, avente ad oggetto tassa smaltimento rifiuti, oltre sanzioni, interessi ed altri oneri, per gli anni d'imposta 2005 e 2006, per € 219,99;
cartella di pagamento n. 09420130021169029000, asseritamente notificata in data 27.01.2014, avente ad oggetto tassa smaltimento rifiuti, oltre sanzioni, interessi ed altri oneri, per l'anno d'imposta 2010, per € 312,95;
cartella di pagamento n. 09420140006638566000, asseritamente notificata in data 29.05.2014, avente ad oggetto tassa smaltimento rifiuti, oltre sanzioni, interessi ed altri oneri, per gli anni d'imposta 2008 e 2009, per € 341,64;
cartella di pagamento n. 09420170003460339000, asseritamente notificata in data 10.05.2017, avente ad oggetto sanzione pecuniaria IRPEF, oltre interessi ed altri oneri, per l'anno d'imposta 2011, per € 554,54;
cartella di pagamento n. 09420180008358384000 asseritamente notificata in data 23.07.2018, avente ad oggetto tassa automobilistica, oltre sanzioni, interessi ed altri oneri, per gli anni d'imposta 2013 e 2014, per
€ 504,92.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi. Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
la relata della cartella di pagamento n. 09420120020342255000 è priva di data.
Il motivo assorbente è quello della prescrizione, e ADER non ha depositato alcun atto interruttivo anteriore all'impugnata intimazione di pagamento n. 09420249017143738000, notificata in data 18 marzo 2025.
Le notifiche degli atti prodromici sarebbero perfezionate:
in data 25.09.2012 - cartella di pagamento n. 09420120020342255000 - tassa smaltimento rifiuti – prescrizione quinquennale;
in data 04.12.2012 - cartella di pagamento n. 09420120022930382000 - tassa smaltimento rifiuti – prescrizione quinquennale;
in data 27.01.2014 - cartella di pagamento n. 09420130021169029000 - tassa smaltimento rifiuti – prescrizione quinquennale;
in data 29.05.2014 - cartella di pagamento n. 09420140006638566000 - tassa smaltimento rifiuti – prescrizione quinquennale;
in data 10.05.2017 - cartella di pagamento n. 09420170003460339000 - sanzione pecuniaria IRPEF – prescrizione quinquennale;
in data 23.07.2018 - cartella di pagamento n. 09420180008358384000 - tassa automobilistica, – prescrizione triennale.
Per i carichi impugnati la prescrizione è dunque manifesta.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, parte resistente ADER sebbene abbia documentato la notifica degli atti sottesi alla intimazione impugnata, non ha documentato l'invio di successivi atti interruttivi della prescrizione, quinquennale e per la tassa auto triennale.
Ciò comporta la fondatezza delle eccepita eccezione di prescrizione.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 463,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 463,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3156/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017143738000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420249017143738000, notificata in data 18 marzo 2025, Agenzia delle Entrate – Riscossione ha intimato al sig. Ricorrente_1 il pagamento delle pretese di natura tributaria di seguito elencate:
cartella di pagamento n. 09420120020342255000, asseritamente notificata in data 25.09.2012, avente ad oggetto tassa smaltimento rifiuti, oltre sanzioni, interessi ed altri oneri, per l'anno d'imposta 2007, per € 100,57;
cartella di pagamento n. 09420120022930382000, asseritamente notificata in data 04.12.2012, avente ad oggetto tassa smaltimento rifiuti, oltre sanzioni, interessi ed altri oneri, per gli anni d'imposta 2005 e 2006, per € 219,99;
cartella di pagamento n. 09420130021169029000, asseritamente notificata in data 27.01.2014, avente ad oggetto tassa smaltimento rifiuti, oltre sanzioni, interessi ed altri oneri, per l'anno d'imposta 2010, per € 312,95;
cartella di pagamento n. 09420140006638566000, asseritamente notificata in data 29.05.2014, avente ad oggetto tassa smaltimento rifiuti, oltre sanzioni, interessi ed altri oneri, per gli anni d'imposta 2008 e 2009, per € 341,64;
cartella di pagamento n. 09420170003460339000, asseritamente notificata in data 10.05.2017, avente ad oggetto sanzione pecuniaria IRPEF, oltre interessi ed altri oneri, per l'anno d'imposta 2011, per € 554,54;
cartella di pagamento n. 09420180008358384000 asseritamente notificata in data 23.07.2018, avente ad oggetto tassa automobilistica, oltre sanzioni, interessi ed altri oneri, per gli anni d'imposta 2013 e 2014, per
€ 504,92.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi. Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
la relata della cartella di pagamento n. 09420120020342255000 è priva di data.
Il motivo assorbente è quello della prescrizione, e ADER non ha depositato alcun atto interruttivo anteriore all'impugnata intimazione di pagamento n. 09420249017143738000, notificata in data 18 marzo 2025.
Le notifiche degli atti prodromici sarebbero perfezionate:
in data 25.09.2012 - cartella di pagamento n. 09420120020342255000 - tassa smaltimento rifiuti – prescrizione quinquennale;
in data 04.12.2012 - cartella di pagamento n. 09420120022930382000 - tassa smaltimento rifiuti – prescrizione quinquennale;
in data 27.01.2014 - cartella di pagamento n. 09420130021169029000 - tassa smaltimento rifiuti – prescrizione quinquennale;
in data 29.05.2014 - cartella di pagamento n. 09420140006638566000 - tassa smaltimento rifiuti – prescrizione quinquennale;
in data 10.05.2017 - cartella di pagamento n. 09420170003460339000 - sanzione pecuniaria IRPEF – prescrizione quinquennale;
in data 23.07.2018 - cartella di pagamento n. 09420180008358384000 - tassa automobilistica, – prescrizione triennale.
Per i carichi impugnati la prescrizione è dunque manifesta.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, parte resistente ADER sebbene abbia documentato la notifica degli atti sottesi alla intimazione impugnata, non ha documentato l'invio di successivi atti interruttivi della prescrizione, quinquennale e per la tassa auto triennale.
Ciò comporta la fondatezza delle eccepita eccezione di prescrizione.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 463,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 463,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.