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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1407/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1407/2023 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc.) promossa da:
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO. Parte_2 P.IVA_2
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1299/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata in data 28/04/2023
CONCLUSIONI
In data 11 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni
Per la parte appellante : Parte_1
“In via principale
- Riformare parzialmente la Sentenza n. 1299/2023 Trib. Firenze - RG 9962/2021, pubbl. il 28/4/2023 come da atto di citazione in appello;
1 - accertare e dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei con- Parte_1 fronti della sig.ra della somma di € 5.946,78, ovvero di quella diver- Controparte_1 sa somma, maggi dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, anche in via equitativa, oltre a successivi interessi di mora al tasso legale da cal- colarsi su detta somma, con condanna del debitore al pagamento della predetta som- ma;
- rigettare l'appello incidentale proposto da parte appellata perché infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giu- dizio, oltre a IVA e CPA.”
Per la parte appellata : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello principale ex adverso proposto;
e, di conseguenza, confermare – integralmente – le statuizioni di merito della Sentenza n. 1299/2023 Tribunale di Firenze, con consequenziale conferma della revoca del De- creto ingiuntivo n. 2735/2021 Tribunale di Firenze;
IN VIA ALTERNATIVA: accogliere l'appello incidentale proposto e ciò per le motivazioni sopra descritte;
e, di conseguenza, riformare le statuizioni di merito della Sentenza n. 1299/2023 Tribunale di Firenze, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione dei diritti di credito di cui al Contratto di finanziamento di marzo 2008, stipulato con la Ditta DML S.p.a. di Faenza (RA), intermediaria per conto di di AN (MI), con conse- Parte_3 quenziale conferma delle restanti statuizioni, in relazione all'accertata e dichiarata prescrizione dei diritti di credito di cui al Contratto di finanziamento del 29.01.2008, stipulato con la Ditta Financial Shop – Prestitempo S.p.a. di Giulianova (TE), per conto del di AN (MI), e con consequenziale conferma della Parte_4 revoca del Decreto ingiuntivo n. 2735/2021 Tribunale di Firenze;
IN VIA RESIDUALE, in caso di rigetto sia dell'appello principale, ex adverso proposto, che di quello incidentale proposto dall'ivi parte-appellata: confermare – integralmente
– le statuizioni di merito della Sentenza n. 1299/2023 Tribunale di Firenze, con conse- quenziale conferma della revoca del Decreto ingiuntivo n. 2735/2021 Tribunale di Fi- renze;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio di gravame, di- chiarandosi il sottoscritto Procuratore processuale quale antistatario, con distrazione delle spese di lite in proprio diretto favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Firenze Controparte_1
n. 2735/2021 con il quale le era ingiunto il pagamento di complessivi € 8.253,92 oltre in-
2 teressi e spese a (€ 2.307,13 quale residuo finanziamento Parte_1 originariamente contratto con per carta di credito revolving nel marzo 2008; € Pt_3
5.946,78 quale residuo dovuto per il contratto di prestito personale in data 29 gennaio
2008 originariamente contratto con ), rilevando ed eccependo: Parte_4
- la carenza di “legittimazione attiva” di;
Pt_1
- la difformità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento relativi alle comunica- zioni di cessione e contestuale intimazione di pagamento, disconoscendole;
- l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito azionati;
- l'illegittima applicazione di interessi usurari e anatocismo.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1299/2023 pubblicata il 28/04/2023 così statuiva:
“in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il De- Controparte_1 creto Ingiuntivo nr. 2735 emesso dal Tribunale di Firenze il 23.06.2021.
Liquida le spese processuali di parte opponente in € 4.500 per compenso profes- sionale, oltre rimborso forfettario del 15 %, Iva e Cap come per legge e sono poste a to- tale carico di parte opposta soccombente”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Nella specie parte opposta avrebbe dovuto:
1—dimostrare di essere divenuta cessionaria dei due crediti per riscuotere i quali ha chiesto il D.I., non essendo sufficiente la produzione della Gazzetta Ufficiale parte seconda nr. 92 del 9.8.2018 alla quale non risulta essere stato allegato l'elenco dei cre- diti ceduti;
all'uopo le produzioni effettuate da non sono “probanti” […] Pt_1
2—provare di aver comunicato a parte debitrice l'avvenuta cessione dei crediti ex art. 1264 c.c., ma anche a tale riguardo le produzioni documentali effettuate non sono probanti.
2a--In particolare, con riferimento al credito maturato per la linea di credito “re- volving”, parte opposta assume di aver inviato la suddetta raccomandata (anche al fi- ne di interrompere la prescrizione che decorrerebbe dal 20.04.2009, data dell'ultimo utilizzo della carta come mezzo di pagamento) e produce al doc. nr. 6 allegato al ricor-
3 so monitorio la copia della raccomandata nr. 66580086004-9 spedita a in Via CP_1 dell'Argingrosso 139/08 a Firenze dall'Ufficio Bs CMP Brescia il 18.04.2019, con timbro di avvenuta ricezione del 24.4.2019; tuttavia la firma apposta sulla cartolina è stata disconosciuta da in atto di citazione – discutendo dell'efficacia probatoria di ta- CP_1 le raccomandata - e parte opposta NON ha chiesto in comparsa di costituzione e rispo- sta di volersi avvalere del detto documento e di voler produrre in giudizio l'originale dello stesso al fine di avviare la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., limitando- si, piuttosto, a contestare la fondatezza del disconoscimento, assumendo che a firmare possa essere stata altra persona e che non può disconoscere la firma di terzi CP_1 soggetti. Non si conviene con tale argomentazione difensiva […]
2b-- Con riguardo alla cessione del credito derivante dal contratto di “prestito personale” del 29.1.2008 non è stata prodotta in atti alcuna valida raccomandata con ricevuta [atteso che il doc. nr. 16 - allegato alla comparsa di costituzione e risposta da valere come comunicazione sia dell'avvenuta cessione del credito che come atto inter- ruttivo della prescrizione proveniente da CREDI FAMIGLIA – si compone solo della let- tera ma non anche degli atti di spedizione] e pertanto non vi è prova della comunica- zione della cessione del credito ex art. 1264 c.c., circostanza che non può non riverbe- rarsi sulla stessa esistenza del diritto di credito, ormai estintosi in data antecedente la notifica del D.I. avvenuta il 2.7.2021 […]
Peraltro, con riguardo al credito originariamente di titolarità del Gruppo Deu- tsche Bank S.p.a. la prescrizione non decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista in cd. piano di rateazione ma dal 01.02.2010, giorno in cui era stata dichiarata CP_1 decaduta dal beneficio del termine da parte del creditore-cedente Parte_4 con consequenziale risoluzione del contratto di finanziamento. Detto termine si evince dalla stessa certificazione ex art. 50 T.U.B., rilasciata dal creditore-cedente all'odierna parte convenuta opposta, depositata in sede monitoria, ed in cui era testualmente ri- portato “...Movimentazione post passaggio a sofferenza: CAUSALE IMPORTO DATA
VALUTA DATA CONTABILE ADDEBITO CAPITALE € 4.521,19 01/02/2010: quindi, in relazione a tale rapporto di credito, alla data del 01.02.2010, l'originario creditore- cedente già faceva riferimento al recupero dell'intero importo, per sorte capitale, senza
4 il riconoscimento di alcun “...piano di rateazione...”, in favore dell'ivi parte-attorea op- ponente, con la conseguenza che, già in data 01.02.2010, non sussisteva più alcuna ra- teazione”.
L'appello.
2. Proponeva appello , dichiarando di prestare acquie- Parte_1 scenza parziale per il capo della sentenza relativo all'accertamento negativo del credito di
€ 2.307,13 di cui al contratto , ritenendo invece la sentenza gravata errata e in- Pt_3 giusta con riferimento al residuo credito per prestito personale in data 29 gennaio 2008 originariamente contratto con , formulando i seguenti motivi di impugna- Parte_4 zione:
1) ha provato la propria legittimazione attiva/titolarità; Pt_1
2) ha provato la notifica della cessione;
Pt_1
3) è inammissibile e inconferente il disconoscimento della ricevuta della notifica della raccomandata A/R;
4) il credito non è prescritto.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata;
proponeva appello incidentale chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione per il credito di cui al contratto di finan- ziamento di marzo 2008 con Parte_3
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 11 dicembre 2024 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello (che, come esposto, ha ad oggetto unicamente il credito per prestito per- sonale in data 29 gennaio 2008 originariamente contratto con ) è fondato Parte_4
5 e va accolto, con riforma parziale della sentenza impugnata a fronte della intervenuta parziale acquiescenza ad essa.
3. Con il primo motivo (“ ha provato la propria legittimazione atti- Pt_1 va/titolarità”) parte appellante deduce che la titolarità dal lato attivo del rapporto era dimostrata dai documenti prodotti.
Il motivo è fondato.
ha prodotto: Parte_1
- estratto del contratto di cessione dei crediti intervenuto con , con Parte_4 estratto dei crediti ceduti tra i quali rientra quello nei confronti di Controparte_1
(vedi doc. 13 e 14 di primo grado);
- la comunicazione di cessione del credito di indirizzata a Parte_4 Per_1
, unitamente alla intimazione di pagamento da parte di (vedi doc. Parte_5 Pt_1
5,6, 10, 11 del monitorio);
- tutti i documenti giustificativi del credito (l'originario contratto di finanziamento, doc. 8 del monitorio;
il documento relativo all'erogazione degli importi, doc. 15).
Tali elementi, congiuntamente valutati (assieme all'assenza di iniziative del credi- tore cedente successivamente alla cessione), sono più che sufficienti per la dimostrazione della titolarità attiva del credito.
4. I residui motivi di impugnazione (IFIS ha provato la notifica della cessione;
è inammissibile e inconferente il disconoscimento della ricevuta della notifica della rac- comandata A/R; il credito non è prescritto) possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione e sono fondati.
I giudici di legittimità hanno in generale chiarito che “la notificazione della cessio- ne del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a for- ma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolari- tà attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ri- corso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del succes- sivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (vedi tra le altre Cass.
28/01/2014, n.1770).
6 Nella fattispecie ha prodotto copia di lettera raccoman- Parte_1 data contenente la comunicazione di cessione da parte di unitamente alla Parte_4 intimazione di pagamento da parte della cessionaria che risulta essere stata recapi- Pt_1 tata all'indirizzo di , come da avviso di ricevimento sottoscritto in Controparte_1 data 24 aprile 2019.
(vedi doc. 5, 6, 10, 11 del monitorio)
7 8 Il disconoscimento della conformità agli originali dei documenti prodotti da è Pt_1 inammissibile, in quanto generale e generico (vedi Cass. 21/09/2021, n.25496 : la conte- stazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può ri- solversi in clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va svolta in modo chiaro
e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende con- testare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”; Cass.
04/02/2020, n.2482; Cass. VI, ordinanza 10/01/2020, n.311, anche in parte motiva).
Il disconoscimento da parte di della sottoscrizione dell'avviso di Controparte_1 ricevimento non assume in effetti rilievo, posto che tale avviso, indipendentemente dall'autore della sottoscrizione, in ogni caso attesta che la comunicazione di cessione e l'intimazione di pagamento sono giunte all'indirizzo del destinatario ex 1335 c.c. il 24 aprile 2019, con valida interruzione del termine prescrizionale ex 2943 c.c.
Quindi anche considerando (non la scadenza dell'ultima rata ma) il “passaggio a sofferenza” indicato dal Tribunale (primo febbraio 2010) la prescrizione decennale non risulta maturata.
5. Con l'appello incidentale chiede la “riforma della sentenza Controparte_1 in relazione alla declatoria di prescrizione del credito originariamente di titolarità di
. Parte_3
L'appello incidentale è inammissibile per difetto di interesse, posto che l'appellante principale ha dichiarato espressamente di prestare acquiescenza parziale al capo della sentenza relativo all'accertamento negativo del credito di € 2.307,13 di cui al contratto del marzo 2008, per il quale quindi non vi è soccombenza dell'appellante inciden- Pt_3 tale.
6. In parziale riforma della sentenza impugnata deve quindi Controparte_1 essere condannata al pagamento di € 5.946,78, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un
9 nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Considerato l'esito finale del giudizio (ricorso monitorio per complessivi € 8.253,92 oltre interessi e spese;
acquiescenza relativamente all'accertamento negativo del credito di € 2.307,13 di cui al contratto Agos Ducato;
riconoscimento dell'altro credito) le spese possono compensarsi nella misura di un terzo;
i residui due terzi delle spese di parte ap- pellante devono porsi, secondo prevalente soccombenza, a carico di parte appellata e si liquidano, per tale frazione, per il primo grado in € 2.258,00 (fase di studio € 919,00; fase introduttiva € 777,00; fase istruttoria € 840,00; fase decisionale € 851,00; totale €
3.387,00; riduzione di 1/3 € 2.258,00) e per il presente giudizio di appello in € 1.400,00
(fase di studio € 600,00; fase introduttiva € 500,00; fase decisionale € 1.000,00; totale
€ 2.100,00; riduzione di 1/3 € 1.400,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto principale propo- sto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1299/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata in data
[...]
28/04/2023
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
1) condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
di € 5.946,78, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
[...]
2) dichiara parzialmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo;
condanna a rimborsare a Controparte_1 CP_2
[.. i residui due terzi delle spese, che liquida, per tale frazione, per il primo gra- CP_3 do in € 2.258,00 e per il presente giudizio di appello in € 1.400,00, oltre 15% spese ge- nerali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
dà atto che sussistono a carico dell'appellante incidentale i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1407/2023 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc.) promossa da:
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO. Parte_2 P.IVA_2
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1299/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata in data 28/04/2023
CONCLUSIONI
In data 11 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni
Per la parte appellante : Parte_1
“In via principale
- Riformare parzialmente la Sentenza n. 1299/2023 Trib. Firenze - RG 9962/2021, pubbl. il 28/4/2023 come da atto di citazione in appello;
1 - accertare e dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei con- Parte_1 fronti della sig.ra della somma di € 5.946,78, ovvero di quella diver- Controparte_1 sa somma, maggi dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, anche in via equitativa, oltre a successivi interessi di mora al tasso legale da cal- colarsi su detta somma, con condanna del debitore al pagamento della predetta som- ma;
- rigettare l'appello incidentale proposto da parte appellata perché infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giu- dizio, oltre a IVA e CPA.”
Per la parte appellata : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello principale ex adverso proposto;
e, di conseguenza, confermare – integralmente – le statuizioni di merito della Sentenza n. 1299/2023 Tribunale di Firenze, con consequenziale conferma della revoca del De- creto ingiuntivo n. 2735/2021 Tribunale di Firenze;
IN VIA ALTERNATIVA: accogliere l'appello incidentale proposto e ciò per le motivazioni sopra descritte;
e, di conseguenza, riformare le statuizioni di merito della Sentenza n. 1299/2023 Tribunale di Firenze, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione dei diritti di credito di cui al Contratto di finanziamento di marzo 2008, stipulato con la Ditta DML S.p.a. di Faenza (RA), intermediaria per conto di di AN (MI), con conse- Parte_3 quenziale conferma delle restanti statuizioni, in relazione all'accertata e dichiarata prescrizione dei diritti di credito di cui al Contratto di finanziamento del 29.01.2008, stipulato con la Ditta Financial Shop – Prestitempo S.p.a. di Giulianova (TE), per conto del di AN (MI), e con consequenziale conferma della Parte_4 revoca del Decreto ingiuntivo n. 2735/2021 Tribunale di Firenze;
IN VIA RESIDUALE, in caso di rigetto sia dell'appello principale, ex adverso proposto, che di quello incidentale proposto dall'ivi parte-appellata: confermare – integralmente
– le statuizioni di merito della Sentenza n. 1299/2023 Tribunale di Firenze, con conse- quenziale conferma della revoca del Decreto ingiuntivo n. 2735/2021 Tribunale di Fi- renze;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio di gravame, di- chiarandosi il sottoscritto Procuratore processuale quale antistatario, con distrazione delle spese di lite in proprio diretto favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Firenze Controparte_1
n. 2735/2021 con il quale le era ingiunto il pagamento di complessivi € 8.253,92 oltre in-
2 teressi e spese a (€ 2.307,13 quale residuo finanziamento Parte_1 originariamente contratto con per carta di credito revolving nel marzo 2008; € Pt_3
5.946,78 quale residuo dovuto per il contratto di prestito personale in data 29 gennaio
2008 originariamente contratto con ), rilevando ed eccependo: Parte_4
- la carenza di “legittimazione attiva” di;
Pt_1
- la difformità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento relativi alle comunica- zioni di cessione e contestuale intimazione di pagamento, disconoscendole;
- l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito azionati;
- l'illegittima applicazione di interessi usurari e anatocismo.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1299/2023 pubblicata il 28/04/2023 così statuiva:
“in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il De- Controparte_1 creto Ingiuntivo nr. 2735 emesso dal Tribunale di Firenze il 23.06.2021.
Liquida le spese processuali di parte opponente in € 4.500 per compenso profes- sionale, oltre rimborso forfettario del 15 %, Iva e Cap come per legge e sono poste a to- tale carico di parte opposta soccombente”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Nella specie parte opposta avrebbe dovuto:
1—dimostrare di essere divenuta cessionaria dei due crediti per riscuotere i quali ha chiesto il D.I., non essendo sufficiente la produzione della Gazzetta Ufficiale parte seconda nr. 92 del 9.8.2018 alla quale non risulta essere stato allegato l'elenco dei cre- diti ceduti;
all'uopo le produzioni effettuate da non sono “probanti” […] Pt_1
2—provare di aver comunicato a parte debitrice l'avvenuta cessione dei crediti ex art. 1264 c.c., ma anche a tale riguardo le produzioni documentali effettuate non sono probanti.
2a--In particolare, con riferimento al credito maturato per la linea di credito “re- volving”, parte opposta assume di aver inviato la suddetta raccomandata (anche al fi- ne di interrompere la prescrizione che decorrerebbe dal 20.04.2009, data dell'ultimo utilizzo della carta come mezzo di pagamento) e produce al doc. nr. 6 allegato al ricor-
3 so monitorio la copia della raccomandata nr. 66580086004-9 spedita a in Via CP_1 dell'Argingrosso 139/08 a Firenze dall'Ufficio Bs CMP Brescia il 18.04.2019, con timbro di avvenuta ricezione del 24.4.2019; tuttavia la firma apposta sulla cartolina è stata disconosciuta da in atto di citazione – discutendo dell'efficacia probatoria di ta- CP_1 le raccomandata - e parte opposta NON ha chiesto in comparsa di costituzione e rispo- sta di volersi avvalere del detto documento e di voler produrre in giudizio l'originale dello stesso al fine di avviare la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., limitando- si, piuttosto, a contestare la fondatezza del disconoscimento, assumendo che a firmare possa essere stata altra persona e che non può disconoscere la firma di terzi CP_1 soggetti. Non si conviene con tale argomentazione difensiva […]
2b-- Con riguardo alla cessione del credito derivante dal contratto di “prestito personale” del 29.1.2008 non è stata prodotta in atti alcuna valida raccomandata con ricevuta [atteso che il doc. nr. 16 - allegato alla comparsa di costituzione e risposta da valere come comunicazione sia dell'avvenuta cessione del credito che come atto inter- ruttivo della prescrizione proveniente da CREDI FAMIGLIA – si compone solo della let- tera ma non anche degli atti di spedizione] e pertanto non vi è prova della comunica- zione della cessione del credito ex art. 1264 c.c., circostanza che non può non riverbe- rarsi sulla stessa esistenza del diritto di credito, ormai estintosi in data antecedente la notifica del D.I. avvenuta il 2.7.2021 […]
Peraltro, con riguardo al credito originariamente di titolarità del Gruppo Deu- tsche Bank S.p.a. la prescrizione non decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista in cd. piano di rateazione ma dal 01.02.2010, giorno in cui era stata dichiarata CP_1 decaduta dal beneficio del termine da parte del creditore-cedente Parte_4 con consequenziale risoluzione del contratto di finanziamento. Detto termine si evince dalla stessa certificazione ex art. 50 T.U.B., rilasciata dal creditore-cedente all'odierna parte convenuta opposta, depositata in sede monitoria, ed in cui era testualmente ri- portato “...Movimentazione post passaggio a sofferenza: CAUSALE IMPORTO DATA
VALUTA DATA CONTABILE ADDEBITO CAPITALE € 4.521,19 01/02/2010: quindi, in relazione a tale rapporto di credito, alla data del 01.02.2010, l'originario creditore- cedente già faceva riferimento al recupero dell'intero importo, per sorte capitale, senza
4 il riconoscimento di alcun “...piano di rateazione...”, in favore dell'ivi parte-attorea op- ponente, con la conseguenza che, già in data 01.02.2010, non sussisteva più alcuna ra- teazione”.
L'appello.
2. Proponeva appello , dichiarando di prestare acquie- Parte_1 scenza parziale per il capo della sentenza relativo all'accertamento negativo del credito di
€ 2.307,13 di cui al contratto , ritenendo invece la sentenza gravata errata e in- Pt_3 giusta con riferimento al residuo credito per prestito personale in data 29 gennaio 2008 originariamente contratto con , formulando i seguenti motivi di impugna- Parte_4 zione:
1) ha provato la propria legittimazione attiva/titolarità; Pt_1
2) ha provato la notifica della cessione;
Pt_1
3) è inammissibile e inconferente il disconoscimento della ricevuta della notifica della raccomandata A/R;
4) il credito non è prescritto.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata;
proponeva appello incidentale chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione per il credito di cui al contratto di finan- ziamento di marzo 2008 con Parte_3
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 11 dicembre 2024 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello (che, come esposto, ha ad oggetto unicamente il credito per prestito per- sonale in data 29 gennaio 2008 originariamente contratto con ) è fondato Parte_4
5 e va accolto, con riforma parziale della sentenza impugnata a fronte della intervenuta parziale acquiescenza ad essa.
3. Con il primo motivo (“ ha provato la propria legittimazione atti- Pt_1 va/titolarità”) parte appellante deduce che la titolarità dal lato attivo del rapporto era dimostrata dai documenti prodotti.
Il motivo è fondato.
ha prodotto: Parte_1
- estratto del contratto di cessione dei crediti intervenuto con , con Parte_4 estratto dei crediti ceduti tra i quali rientra quello nei confronti di Controparte_1
(vedi doc. 13 e 14 di primo grado);
- la comunicazione di cessione del credito di indirizzata a Parte_4 Per_1
, unitamente alla intimazione di pagamento da parte di (vedi doc. Parte_5 Pt_1
5,6, 10, 11 del monitorio);
- tutti i documenti giustificativi del credito (l'originario contratto di finanziamento, doc. 8 del monitorio;
il documento relativo all'erogazione degli importi, doc. 15).
Tali elementi, congiuntamente valutati (assieme all'assenza di iniziative del credi- tore cedente successivamente alla cessione), sono più che sufficienti per la dimostrazione della titolarità attiva del credito.
4. I residui motivi di impugnazione (IFIS ha provato la notifica della cessione;
è inammissibile e inconferente il disconoscimento della ricevuta della notifica della rac- comandata A/R; il credito non è prescritto) possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione e sono fondati.
I giudici di legittimità hanno in generale chiarito che “la notificazione della cessio- ne del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a for- ma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolari- tà attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ri- corso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del succes- sivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (vedi tra le altre Cass.
28/01/2014, n.1770).
6 Nella fattispecie ha prodotto copia di lettera raccoman- Parte_1 data contenente la comunicazione di cessione da parte di unitamente alla Parte_4 intimazione di pagamento da parte della cessionaria che risulta essere stata recapi- Pt_1 tata all'indirizzo di , come da avviso di ricevimento sottoscritto in Controparte_1 data 24 aprile 2019.
(vedi doc. 5, 6, 10, 11 del monitorio)
7 8 Il disconoscimento della conformità agli originali dei documenti prodotti da è Pt_1 inammissibile, in quanto generale e generico (vedi Cass. 21/09/2021, n.25496 : la conte- stazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può ri- solversi in clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va svolta in modo chiaro
e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende con- testare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”; Cass.
04/02/2020, n.2482; Cass. VI, ordinanza 10/01/2020, n.311, anche in parte motiva).
Il disconoscimento da parte di della sottoscrizione dell'avviso di Controparte_1 ricevimento non assume in effetti rilievo, posto che tale avviso, indipendentemente dall'autore della sottoscrizione, in ogni caso attesta che la comunicazione di cessione e l'intimazione di pagamento sono giunte all'indirizzo del destinatario ex 1335 c.c. il 24 aprile 2019, con valida interruzione del termine prescrizionale ex 2943 c.c.
Quindi anche considerando (non la scadenza dell'ultima rata ma) il “passaggio a sofferenza” indicato dal Tribunale (primo febbraio 2010) la prescrizione decennale non risulta maturata.
5. Con l'appello incidentale chiede la “riforma della sentenza Controparte_1 in relazione alla declatoria di prescrizione del credito originariamente di titolarità di
. Parte_3
L'appello incidentale è inammissibile per difetto di interesse, posto che l'appellante principale ha dichiarato espressamente di prestare acquiescenza parziale al capo della sentenza relativo all'accertamento negativo del credito di € 2.307,13 di cui al contratto del marzo 2008, per il quale quindi non vi è soccombenza dell'appellante inciden- Pt_3 tale.
6. In parziale riforma della sentenza impugnata deve quindi Controparte_1 essere condannata al pagamento di € 5.946,78, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un
9 nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Considerato l'esito finale del giudizio (ricorso monitorio per complessivi € 8.253,92 oltre interessi e spese;
acquiescenza relativamente all'accertamento negativo del credito di € 2.307,13 di cui al contratto Agos Ducato;
riconoscimento dell'altro credito) le spese possono compensarsi nella misura di un terzo;
i residui due terzi delle spese di parte ap- pellante devono porsi, secondo prevalente soccombenza, a carico di parte appellata e si liquidano, per tale frazione, per il primo grado in € 2.258,00 (fase di studio € 919,00; fase introduttiva € 777,00; fase istruttoria € 840,00; fase decisionale € 851,00; totale €
3.387,00; riduzione di 1/3 € 2.258,00) e per il presente giudizio di appello in € 1.400,00
(fase di studio € 600,00; fase introduttiva € 500,00; fase decisionale € 1.000,00; totale
€ 2.100,00; riduzione di 1/3 € 1.400,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto principale propo- sto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1299/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata in data
[...]
28/04/2023
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
1) condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
di € 5.946,78, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
[...]
2) dichiara parzialmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo;
condanna a rimborsare a Controparte_1 CP_2
[.. i residui due terzi delle spese, che liquida, per tale frazione, per il primo gra- CP_3 do in € 2.258,00 e per il presente giudizio di appello in € 1.400,00, oltre 15% spese ge- nerali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
dà atto che sussistono a carico dell'appellante incidentale i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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