Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 18/05/2023, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2023
N. 01161/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03260/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3260 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto adottato dalla Prefettura di Milano, con riferimento alla domanda di emersione dal lavoro irregolare, ex art. 103 co. 1 D.L. 34/2020 presentata dal Sig. -OMISSIS-il 01/07/2020, in favore del Sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2022 -OMISSIS-, cittadino egiziano, ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura competente ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare di cui in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione convenuta con memoria di stile, e la Sezione ha accolto la proposta domanda cautelare, ai fini del riesame, con la seguente motivazione: “ Considerato che, a fronte di un’erronea quantificazione del contributo forfettario, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, per sollecitare il pagamento dell’importo effettivamente dovuto;
che la domanda cautelare è perciò assistita da fumus boni iuris, oltre che da periculum in mora, attesa l’urgenza di definire il procedimento;
che, per effetto della presente pronuncia, l’amministrazione dovrà riesaminare la fattispecie, accogliendo l’istanza, ove non emergano ulteriori cause ostative, a seguito del pagamento del contributo nella misura di legge (…) ”.
La causa è stata infine trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 maggio 2023.
Con documentazione depositata nel fascicolo di causa in data 13 aprile 2023, l’amministrazione resistente ha dato atto dell’intervenuta conferma del rigetto dell’istanza del cittadino straniero.
A fronte dell’adozione di tale nuovo provvedimento, che è stato fondato sulla mancata prova di avvenuto pagamento del contributo dovuto per legge – come puntualmente richiesto, a seguito dell’ordinanza cautelare di accoglimento, dagli uffici competenti -, il ricorrente non ha proposto motivi aggiunti.
Ne consegue il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, in relazione alla inutilità di un eventuale annullamento del provvedimento impugnato, che deve ormai ritenersi integralmente superato dal nuovo atto di diniego, basato peraltro su circostanze sopravvenute e valutate dall’amministrazione coerentemente con quanto imposto dalla Sezione in fase cautelare.
Il ricorso è divenuto dunque improcedibile, con spese del giudizio che possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della questione originariamente sottoposta al Collegio in fase cautelare.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altra persona fisica ivi menzionata nel provvedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Lombardi | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.