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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/10/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1958/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Ambrosio C.F._1
AR IR, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ambrosio C.F._2
AR IR, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 22/07/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 03.06.2017 in Napoli, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Terzigno (al N. 22, Parte II , serie B, vol 1, anno 2017).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] Per_1
(NA) il 24.09.2018 e , nato a [...] il [...], le parti Per_2 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 15/10/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte.
2 In particolare il Tribunale prende atto che entrambe le parti si dichiarano autonome economicamente.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti come testualmente riportate in ricorso e nelle note ex art 127 ter cpc, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
Sito (Na) il 26/04/1987, C.F.: e C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], C.F.:
[...] [...]
che hanno contratto matrimonio in Napoli il 03/06/2017 trascritto C.F._2 nei registri dello Stato Civile del Comune di Terzigno (Atto N. 22 parte II serie B volume 1 - anno 2017, Ufficio 1);
- dispone affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa coniugale sita in Terzigno alla Via Martiri D'Ungheria N. 168 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze alla Sig.ra che vi vivrà con Parte_1
i figli;
- determina in € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento della prole a carico del sig. da corrispondersi mediante contanti, Parte_2 vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
3 - ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 21/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1958/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Ambrosio C.F._1
AR IR, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ambrosio C.F._2
AR IR, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 22/07/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 03.06.2017 in Napoli, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Terzigno (al N. 22, Parte II , serie B, vol 1, anno 2017).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] Per_1
(NA) il 24.09.2018 e , nato a [...] il [...], le parti Per_2 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 15/10/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte.
2 In particolare il Tribunale prende atto che entrambe le parti si dichiarano autonome economicamente.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti come testualmente riportate in ricorso e nelle note ex art 127 ter cpc, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
Sito (Na) il 26/04/1987, C.F.: e C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], C.F.:
[...] [...]
che hanno contratto matrimonio in Napoli il 03/06/2017 trascritto C.F._2 nei registri dello Stato Civile del Comune di Terzigno (Atto N. 22 parte II serie B volume 1 - anno 2017, Ufficio 1);
- dispone affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa coniugale sita in Terzigno alla Via Martiri D'Ungheria N. 168 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze alla Sig.ra che vi vivrà con Parte_1
i figli;
- determina in € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento della prole a carico del sig. da corrispondersi mediante contanti, Parte_2 vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
3 - ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 21/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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