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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1809/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA MALTA N.4 83100 Parte_1
AVELLINO, presso lo studio dell'avv. SALVATORE VINCENZINA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato Controparte_1
presso VIA DIAZ 11 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 6.5.25 parte ha esposto:
- di aver prestato servizio, a decorrere dall'a. s. 2003/2004 sino all'a. s.
2011/2012, per complessivi 59 mesi , quale O.S.A. non nell'ambito del progetto posto in essere e finanziato dalla Provincia da Enti Locali ma CP_2
1 direttamente alle dipendenze di istituzioni scolastiche attraverso contratti a tempo determinato sottoscritti con i Dirigenti Scolastici per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica;
- che presentava domanda per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di
Circolo e di Istituto per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS) e di Assistente
Amministrativo (AA) per il triennio 2014/2017 dichiarando anche il servizio come OSA;
- che non gli veniva riconosciuto;
- che l'interpretazione della norma applicata dal MINISTERO oltre che immotivata era in contrasto con il principio di non discriminazione ed uguaglianza;
- che appariva contrario alle norme di buon andamento della P.A. oltre che al principio di affidamento e certezza del diritto;
- che, stante il mancato riconoscimento del giusto punteggio aveva perduto la possibilità di ottenere incarichi a cui avrebbe avuto accesso con una migliore collocazione in graduatoria.
Ha concluso chiedendo di “ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO
DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s. 2003/2004 sino all'a.s. 2011/2012, per il triennio 2014/2017;
- ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DELLA RICORRENTE
ALL'ATTRIBUZIONE DI 15,18 punti per il servizio O.S.A. in relazione al profilo CS e di 12,23 per il servizio O.S.A. in relazione al profilo AA, per il triennio 2014/2017;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno in relazione ai contratti siglati dal personale ATA avente un punteggio inferiore a quello della ricorrente, avuto riguardo – quale criterio di quantificazione – alle retribuzioni che parte ricorrente
2 avrebbe dovuto percepire pari €18.917,98 netti;
ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia e/o determinata dal CTU, alla cui nomina, sin da ora, non ci si oppone.
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 7 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
Regolarmente costituito il rileva Controparte_1
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese.
2.
Ciò premesso l'odierna controversia attiene al riconoscimento, con riferimento all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto personale
ATA per gli anni scolastici dal 2003\2004 e fino all'a.s. 2011/2012, del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio come Operatore Socio
Sanitaria.
Sostiene la parte ricorrente che tale servizio, in quanto svolto in ambito scolastico per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica, pur se relativo a servizi prestati in qualità di O.S.A. nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli Enti Locali, andrebbe riconosciuto, con attribuzione del relativo punteggio.
3 Sul punto il , nel fornire le linee guida relative alla Controparte_1 valutazione dei titoli, con documento prot.n.A00DGPER del 22.02.2012, espressamente disponeva on potersi attribuire alcun punteggio per il servizio prestato , in qualità di OSA nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli
Enti Locali.
Non vi è dubbio che nella specie ricorra tale fattispecie.
Difatti, come chiaramente emerge dalla documentazione prodotta dal
, la Provincia di Avellino, fin dal febbraio 2007, attivava un CP_1 progetto con trasferimento di fondi, per l'assistenza, autonomia e comunicazione di studenti diversamente abili, redigendo una convenzione finalizzata a garantire un supporto idoneo a favorire i processi di integrazione e socializzazione degli studenti diversamente abili.
L'inserimento del personale avveniva sulla scorta di una graduatoria redatta dalla
Provincia con assegnazione alle scuole delle ricorse umane ritenute sufficienti per la copertura del servizio, individuando nel Dirigente Scolastico come datore di lavoro, abilitato alla risoluzione del rapporto di collaborazione in caso di violazione dei termini contrattuali.
Pertanto, i rapporti oggi all'esame, pur se originati da un progetto della
Provincia, trovavano origine in contratti sottoscritti dal Dirigente e con lo svolgimento di compiti in tutto sovrapponibili a quelli del Collaboratore
Scolastico o Assistente Amministrativo.
Siamo in presenza di contratti nel corpo dei quali si parla di attività di lavoro autonomo. Ciò nondimeno, anche soltanto alla luce delle previsioni contenute nei suddetti contratti, appare evidente la natura, in concreto, subordinata del rapporto di lavoro laddove si prevedeva un compenso lordo per ogni gg.30 di servizio, imponendo la comunicazione dei giorni di assenza o malattia con decurtazione della relativa retribuzione e svolgimento della mansione di assistenza ai disabili avvalendosi di mezzi e supporti tecnici messi a disposizione dalla scuola.
4 Appare, pertanto, evidente, che tale servizio deve trovare il medesimo riconoscimento accordato al personale assunto dal in osservanza del CP_1
principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro (più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario e della Suprema
Corte - cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del
2018 e ass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA nonchè Cass. n.
27950/2017, ass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019), che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Detta clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno, potendosi giustificare eventuali differenze di trattamento solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata) laddove ricorrano elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di uolo egli enti Persona_1
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
Nella specie, alla luce dei principi innanzi esposti, non si ravvisa, pertanto, alcun valido motivo di esclusione di tale servizio dal calcolo del punteggio. E tanto tenuto conto che l'attività prestata dalla ricorrente al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante
5 altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli, mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio.
Siamo in presenza di una prestazione lavorativa che, sebbene avente origine in un progetto portato avanti da Enti Locali, non presenta alcuna differenziazione rispetto ad analoghe prestazioni rese da altro personale con mansioni di
Collaboratore Scolastico, assunto in forza di contratti stipulati dal Dirigente
Scolastico.
L'attività prestata dalla parte ricorrente al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli fornite dal
, mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni CP_3
giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio.
Peraltro nella Tabella di valutazione Titoli allegata al D.M. n.717 del 05.09.2014 viene indicato come valutabile “Altro servizio comunque prestato nelle scuole”, dicitura nella quale può senz'altro ricomprendersi anche il servizio in esame. La disposizione, nelle “Note alla Tabella di Valutazione” in calce al D.M. n.
640/2017, dispongono inoltre testualmente che “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”.
Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con riconoscimento del punteggio per i periodi di servizio prestati in qualità di O.S.A.
Da ciò consegue il riconoscimento del punteggio complessivo, a decorrere dalle annualità 2014\2017, di 15,18 punti per il servizio O.S.A. in relazione al profilo
CS e di 12,23 per il servizio O.S.A.
6 3.
Quanto alla domanda di risarcimento danni, in via generale si osserva che, ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali, sia in ipotesi di responsabilità contrattuale che extracontrattuale (nella specie precontrattuale), non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore o del danno-evento, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante e la sua entità.
In particolare, il danno emergente consiste in una perdita patrimoniale del soggetto danneggiato e, ai fini del suo riconoscimento, è necessario che sussista un'effettiva deminutio patrimonii.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, a sua volta, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che, secondo un giudizio di probabilità, il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici (cfr. tra le tante,
Cass. civ. Sez. III Sent., 03/12/2015, n. 24632).
Venendo al caso di specie, la parte ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa della mancata stipula di contratti di lavoro, durante il tempo in cui ella è stata penalizzata quanto al punteggio.
A tal fine, la medesima ha ancorato la prova dell'esistenza e dell'entità del danno ai seguenti elementi ovvero che aveva diritto ad un punteggio sensibilmente superiore e che la supplenza veniva conferita a personale con punteggio inferiore a quello a lei spettante.
Perveniva, dunque, alla conclusione che avrebbe conseguentemente subito un duplice danno, consistente nel mancato godimento delle retribuzioni per i suddetti anni di insegnamento e nel mancato conseguimento del punteggio.
Trattasi, dunque, sostanzialmente di un danno da perdita di chances.
7 In particolare, quanto al fatto che durante il periodo oggetto di causa è rimasta priva di occupazione la circostanza trova riscontro nell'estratto contributivo di cui è stata disposta l'acquisizione ex art. 421 c.p.c. .
La ricorrente pertanto ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle retribuzioni che avrebbe percepito qualora non fosse stata collocata in graduatoria in posizione deteriore a causa del comportamento illegittimo dell'Amministrazione, quantificato, tenuto conto delle retribuzioni non percepite, nella misura equitativa di € 18.917,98 netti, tenuto conto della retribuzione tabellare richiamata sulla quale non vi è contestazione alla cui corresponsione va condannata parte convenuta oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Analogamente, quanto alla richiesta di riconoscimento del punteggio, non vi è dubbio che la parte ricorrente, senza la revoca del punteggio avrebbe svolto il servizio di cui al contratto, maturando il relativo punteggio. Per tali motivi dev'esserle riconosciuto a titolo di risarcimento del danno in forma specifica il punteggio di punti 7 relativo ai contratti che avrebbe stipulato ove non illegittimamente sottratto il punteggio.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento con incremento del
30% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55.14 e con la riduzione del 30% stante l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto al riconoscimento del punteggio maturato dalla parte ricorrente per i servizi prestati in qualità di
8 O.S.A., dall'a. s. 2003/2004 sino all'a. s. 2011/2012, per il triennio 2014/2017 per complessivi 64 mesi, pari a 15,18 punti per il servizio O.S.A. in relazione al profilo CS e di 12,23 per il servizio O.S.A.; condanna parte resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente quantificato equitativamente in € 18.917,98 netti oltre interessi dalla maturazione al soddisfo nonché al riconoscimento del punteggio pari a punti 7;
Condanna parte resistente, al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 2695,00 oltre rimb.forf. 15%, rimb. cont. unif. IVA e CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
9
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1809/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA MALTA N.4 83100 Parte_1
AVELLINO, presso lo studio dell'avv. SALVATORE VINCENZINA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato Controparte_1
presso VIA DIAZ 11 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 6.5.25 parte ha esposto:
- di aver prestato servizio, a decorrere dall'a. s. 2003/2004 sino all'a. s.
2011/2012, per complessivi 59 mesi , quale O.S.A. non nell'ambito del progetto posto in essere e finanziato dalla Provincia da Enti Locali ma CP_2
1 direttamente alle dipendenze di istituzioni scolastiche attraverso contratti a tempo determinato sottoscritti con i Dirigenti Scolastici per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica;
- che presentava domanda per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di
Circolo e di Istituto per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS) e di Assistente
Amministrativo (AA) per il triennio 2014/2017 dichiarando anche il servizio come OSA;
- che non gli veniva riconosciuto;
- che l'interpretazione della norma applicata dal MINISTERO oltre che immotivata era in contrasto con il principio di non discriminazione ed uguaglianza;
- che appariva contrario alle norme di buon andamento della P.A. oltre che al principio di affidamento e certezza del diritto;
- che, stante il mancato riconoscimento del giusto punteggio aveva perduto la possibilità di ottenere incarichi a cui avrebbe avuto accesso con una migliore collocazione in graduatoria.
Ha concluso chiedendo di “ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO
DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s. 2003/2004 sino all'a.s. 2011/2012, per il triennio 2014/2017;
- ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DELLA RICORRENTE
ALL'ATTRIBUZIONE DI 15,18 punti per il servizio O.S.A. in relazione al profilo CS e di 12,23 per il servizio O.S.A. in relazione al profilo AA, per il triennio 2014/2017;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno in relazione ai contratti siglati dal personale ATA avente un punteggio inferiore a quello della ricorrente, avuto riguardo – quale criterio di quantificazione – alle retribuzioni che parte ricorrente
2 avrebbe dovuto percepire pari €18.917,98 netti;
ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia e/o determinata dal CTU, alla cui nomina, sin da ora, non ci si oppone.
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 7 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
Regolarmente costituito il rileva Controparte_1
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese.
2.
Ciò premesso l'odierna controversia attiene al riconoscimento, con riferimento all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto personale
ATA per gli anni scolastici dal 2003\2004 e fino all'a.s. 2011/2012, del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio come Operatore Socio
Sanitaria.
Sostiene la parte ricorrente che tale servizio, in quanto svolto in ambito scolastico per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica, pur se relativo a servizi prestati in qualità di O.S.A. nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli Enti Locali, andrebbe riconosciuto, con attribuzione del relativo punteggio.
3 Sul punto il , nel fornire le linee guida relative alla Controparte_1 valutazione dei titoli, con documento prot.n.A00DGPER del 22.02.2012, espressamente disponeva on potersi attribuire alcun punteggio per il servizio prestato , in qualità di OSA nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli
Enti Locali.
Non vi è dubbio che nella specie ricorra tale fattispecie.
Difatti, come chiaramente emerge dalla documentazione prodotta dal
, la Provincia di Avellino, fin dal febbraio 2007, attivava un CP_1 progetto con trasferimento di fondi, per l'assistenza, autonomia e comunicazione di studenti diversamente abili, redigendo una convenzione finalizzata a garantire un supporto idoneo a favorire i processi di integrazione e socializzazione degli studenti diversamente abili.
L'inserimento del personale avveniva sulla scorta di una graduatoria redatta dalla
Provincia con assegnazione alle scuole delle ricorse umane ritenute sufficienti per la copertura del servizio, individuando nel Dirigente Scolastico come datore di lavoro, abilitato alla risoluzione del rapporto di collaborazione in caso di violazione dei termini contrattuali.
Pertanto, i rapporti oggi all'esame, pur se originati da un progetto della
Provincia, trovavano origine in contratti sottoscritti dal Dirigente e con lo svolgimento di compiti in tutto sovrapponibili a quelli del Collaboratore
Scolastico o Assistente Amministrativo.
Siamo in presenza di contratti nel corpo dei quali si parla di attività di lavoro autonomo. Ciò nondimeno, anche soltanto alla luce delle previsioni contenute nei suddetti contratti, appare evidente la natura, in concreto, subordinata del rapporto di lavoro laddove si prevedeva un compenso lordo per ogni gg.30 di servizio, imponendo la comunicazione dei giorni di assenza o malattia con decurtazione della relativa retribuzione e svolgimento della mansione di assistenza ai disabili avvalendosi di mezzi e supporti tecnici messi a disposizione dalla scuola.
4 Appare, pertanto, evidente, che tale servizio deve trovare il medesimo riconoscimento accordato al personale assunto dal in osservanza del CP_1
principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro (più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario e della Suprema
Corte - cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del
2018 e ass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA nonchè Cass. n.
27950/2017, ass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019), che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Detta clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno, potendosi giustificare eventuali differenze di trattamento solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata) laddove ricorrano elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di uolo egli enti Persona_1
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
Nella specie, alla luce dei principi innanzi esposti, non si ravvisa, pertanto, alcun valido motivo di esclusione di tale servizio dal calcolo del punteggio. E tanto tenuto conto che l'attività prestata dalla ricorrente al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante
5 altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli, mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio.
Siamo in presenza di una prestazione lavorativa che, sebbene avente origine in un progetto portato avanti da Enti Locali, non presenta alcuna differenziazione rispetto ad analoghe prestazioni rese da altro personale con mansioni di
Collaboratore Scolastico, assunto in forza di contratti stipulati dal Dirigente
Scolastico.
L'attività prestata dalla parte ricorrente al servizio dell'istituzione scolastica per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli fornite dal
, mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni CP_3
giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio.
Peraltro nella Tabella di valutazione Titoli allegata al D.M. n.717 del 05.09.2014 viene indicato come valutabile “Altro servizio comunque prestato nelle scuole”, dicitura nella quale può senz'altro ricomprendersi anche il servizio in esame. La disposizione, nelle “Note alla Tabella di Valutazione” in calce al D.M. n.
640/2017, dispongono inoltre testualmente che “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”.
Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con riconoscimento del punteggio per i periodi di servizio prestati in qualità di O.S.A.
Da ciò consegue il riconoscimento del punteggio complessivo, a decorrere dalle annualità 2014\2017, di 15,18 punti per il servizio O.S.A. in relazione al profilo
CS e di 12,23 per il servizio O.S.A.
6 3.
Quanto alla domanda di risarcimento danni, in via generale si osserva che, ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali, sia in ipotesi di responsabilità contrattuale che extracontrattuale (nella specie precontrattuale), non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore o del danno-evento, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante e la sua entità.
In particolare, il danno emergente consiste in una perdita patrimoniale del soggetto danneggiato e, ai fini del suo riconoscimento, è necessario che sussista un'effettiva deminutio patrimonii.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, a sua volta, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che, secondo un giudizio di probabilità, il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici (cfr. tra le tante,
Cass. civ. Sez. III Sent., 03/12/2015, n. 24632).
Venendo al caso di specie, la parte ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa della mancata stipula di contratti di lavoro, durante il tempo in cui ella è stata penalizzata quanto al punteggio.
A tal fine, la medesima ha ancorato la prova dell'esistenza e dell'entità del danno ai seguenti elementi ovvero che aveva diritto ad un punteggio sensibilmente superiore e che la supplenza veniva conferita a personale con punteggio inferiore a quello a lei spettante.
Perveniva, dunque, alla conclusione che avrebbe conseguentemente subito un duplice danno, consistente nel mancato godimento delle retribuzioni per i suddetti anni di insegnamento e nel mancato conseguimento del punteggio.
Trattasi, dunque, sostanzialmente di un danno da perdita di chances.
7 In particolare, quanto al fatto che durante il periodo oggetto di causa è rimasta priva di occupazione la circostanza trova riscontro nell'estratto contributivo di cui è stata disposta l'acquisizione ex art. 421 c.p.c. .
La ricorrente pertanto ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle retribuzioni che avrebbe percepito qualora non fosse stata collocata in graduatoria in posizione deteriore a causa del comportamento illegittimo dell'Amministrazione, quantificato, tenuto conto delle retribuzioni non percepite, nella misura equitativa di € 18.917,98 netti, tenuto conto della retribuzione tabellare richiamata sulla quale non vi è contestazione alla cui corresponsione va condannata parte convenuta oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Analogamente, quanto alla richiesta di riconoscimento del punteggio, non vi è dubbio che la parte ricorrente, senza la revoca del punteggio avrebbe svolto il servizio di cui al contratto, maturando il relativo punteggio. Per tali motivi dev'esserle riconosciuto a titolo di risarcimento del danno in forma specifica il punteggio di punti 7 relativo ai contratti che avrebbe stipulato ove non illegittimamente sottratto il punteggio.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento con incremento del
30% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55.14 e con la riduzione del 30% stante l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto al riconoscimento del punteggio maturato dalla parte ricorrente per i servizi prestati in qualità di
8 O.S.A., dall'a. s. 2003/2004 sino all'a. s. 2011/2012, per il triennio 2014/2017 per complessivi 64 mesi, pari a 15,18 punti per il servizio O.S.A. in relazione al profilo CS e di 12,23 per il servizio O.S.A.; condanna parte resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente quantificato equitativamente in € 18.917,98 netti oltre interessi dalla maturazione al soddisfo nonché al riconoscimento del punteggio pari a punti 7;
Condanna parte resistente, al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 2695,00 oltre rimb.forf. 15%, rimb. cont. unif. IVA e CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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