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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 4725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4725 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.6527/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliata in Catania, Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Vittorio Emanuele Orlando, n. 138, presso lo studio dell'Avv. Martina Arcifa, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il
18.5.2023;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente in CP_1 C.F._2
Viale Don Orione n. 9;
CONVENUTA CONTUMACE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 30.6.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 2.5.2019, ha convenuto in giudizio la sorella Parte_1
per ottenere la divisione della comproprietà superficiaria sull'immobile sito in Paternò CP_1
(CT), Viale Don Orione n. 9, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Paternò al foglio 50, part.380 (prima numero 6785), sub. 15, pervenuto loro per successione della madre deceduta il Persona_1
24/11/2012 e da quest'ultima acquistato con atto di compravendita del 8.10.2004.
Ha altresì chiesto di condannare , al pagamento del corrispettivo pro quota dei frutti CP_1
1 civili per il godimento esclusivo dell'immobile a far data dall'ottobre 2015.
La convenuta, regolarmente citata, è rimasta contumace.
All'udienza del 17.12.2021, è stato assunto l'interrogatorio formale della convenuta contumace, la quale ha confermato di trovarsi nel godimento esclusivo del bene dall'ottobre 2015 e di non avere corrisposto le imposte e tasse. Le dette circostanze, assumono valore confessorio e, alla luce di quanto dichiarato dal teste escusso che ha riferito che era stata espressamente palesata la volontà dell'attrice di godere anch'ella in via diretta del bene, al pari della convenuta, mediante l'espressa richiesta di copia delle chiavi con il rifiuto da parte dell'altra comproprietaria che ha inteso restare nel godimento esclusivo della casa.
Deve pertanto ritenersi comprovato che l'attrice abbia manifestato espressamente alla sorella di volere anch'ella godere direttamente dell'immobile, e che la convenuta le abbia impedito di farlo riservando in via assoluta ed esclusiva a sé stessa il godimento dell'immobile.
Si richiamano sul punto, i principi in materia da ultimo espressi dalla Suprema Corte “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario,
l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo”.
(Cass. n.31105/23).
E' possibile pertanto ritenere raggiunta nella fattispecie concreta la prova dell'impedimento al godimento frapposto dal comproprietario, con la condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice, liquidato sulla scorta della valutazione di stima operata dal CTU nella relazione depositata in data 11.8.2023 (nella quale si riscontra tuttavia un errore di calcolo nella somma operata dal CTU, atteso che la somma dei canoni spettanti dall'ottobre 2015 al dicembre 2023 è pari ad
€32.670,00 e non come indicato ad €41.580).
La domanda attorea di pagamento dei frutti civili va pertanto accolta con la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma (calcolata da ottobre 2015 a settembre 2025) dell'importo omnicomprensivo da intendersi già liquidato all'attualità di €19.800,00, oltre interessi legali dalla sentenza.
Passando al vaglio della domanda di divisione e da ultimo dell'istanza di attribuzione avanzata
2 dall'attrice, si osserva quanto segue.
Oggetto della domanda di divisione è la sola proprietà superficiaria di un alloggio popolare IACP per il quale non è mai stato effettuato il riscatto dell'area sul quale è costituito ai sensi dell'art.31 co. 45 e ss. della legge 23.12.1998 n.448 nei confronti del Comune, al fine di ottenere la liberazione dei vincoli all'alienazione della proprietà superficiaria derivanti dalla convenzione.
L'immobile oggetto di causa è infatti parte di un complesso edilizio costruito in aree P.E.E.P. (Piani di zona per l'Edilizia Economica Popolare ex L.167/62 - contrada "ARDIZZONE") realizzato su terreno di proprietà comunale concesso in “diritto di superficie ad aedificandum” quest'ultimo regolamentato da una Convenzione redatta ai sensi dell'art. 35 della L. n. 865 del 22/10/1971 (convenzione rogata dal
Notaio il 21.12.1999 ai nn. 2223/336 e registrata a Catania il 29.12.1999 al n. Persona_2
1195). In particolare, l'art. 11 dispone che « (…) in caso di cessione, a terzi, degli alloggi i prezzi di vendita saranno conformi alla normativa statale e/o regionale in materia di edilizia pubblica sovvenzionata vigente all'atto della cessione (…) »; l'art. 16, dispone che « (…) è vietata la cessione a terzi del diritto di superficie salvo disposizioni di legge per la vendita degli alloggi (…) ». L'atto di compravendita prevede altresì il diritto di prelazione in capo all' La vendita, in mancanza del CP_2 riscatto dell'area, come rilevato dai CTU, è assoggettata alle modalità e formalità previste dalla
Convenzione redatta ai sensi dell'art. 35 della L. n. 865 del 22/10/1971, oltre che al diritto di prelazione dell'IACP pattuito nell'atto di compravendita.
Ciò chiarito, la domanda di divisione va tuttavia dichiarata inammissibile atteso che, sebbene espressamente demandato anche da ultimo al CTU, sulla scorta delle criticità emerse in occasione della prima relazione di CTU, è stato espressamente demandato anche al secondo CTU nominato di accertare lo stato di fatto del bene, ai fini della verifica della regolarità catastale e della conformità urbanistica dell'immobile, indispensabile per procedere alla divisione.
Come invero emerge dalla relazione del CTU, non è stato possibile accertare né verificare lo stato di fatto dell'immobile al fine della verifica della conformità urbanistica e regolarità catastale del bene oggetto di causa.
Ciò determina l'inammissibilità della domanda atteso che trattasi di una condizione della domanda di divisione, mentre nella specie non risulta assolto l'onere probatorio in ordine all'accertamento, sulla base dei titoli edilizi, della conformità, o meno, dello stato di fatto di ciascun bene al rispettivo titolo edilizio prodotto, al fine di escludere eventuali difformità riscontrate di rilevante entità o la necessità di regolarizzazione catastale.
Per le dette ragioni, la domanda di divisione va dichiarata inammissibile.
3 L'accoglimento di una domanda attorea e l'inammissibilità della domanda di divisione giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con la condanna della convenuta al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo ex d.m. 55/14 e succ. modif., sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento determinato in base al criterio del decisum.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, parzialmente pronunciando, condanna, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento, in favore di CP_1 [...]
della somma di €19.800,00 da intendersi già rivalutata e liquidata all'attualità, oltre Parte_1 interessi legali dalla sentenza;
dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
della restante metà liquidata in €2.538,50 per compensi, oltre spese vive, spese generali al Parte_1
15%, iva e c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 29/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliata in Catania, Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Vittorio Emanuele Orlando, n. 138, presso lo studio dell'Avv. Martina Arcifa, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il
18.5.2023;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente in CP_1 C.F._2
Viale Don Orione n. 9;
CONVENUTA CONTUMACE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 30.6.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 2.5.2019, ha convenuto in giudizio la sorella Parte_1
per ottenere la divisione della comproprietà superficiaria sull'immobile sito in Paternò CP_1
(CT), Viale Don Orione n. 9, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Paternò al foglio 50, part.380 (prima numero 6785), sub. 15, pervenuto loro per successione della madre deceduta il Persona_1
24/11/2012 e da quest'ultima acquistato con atto di compravendita del 8.10.2004.
Ha altresì chiesto di condannare , al pagamento del corrispettivo pro quota dei frutti CP_1
1 civili per il godimento esclusivo dell'immobile a far data dall'ottobre 2015.
La convenuta, regolarmente citata, è rimasta contumace.
All'udienza del 17.12.2021, è stato assunto l'interrogatorio formale della convenuta contumace, la quale ha confermato di trovarsi nel godimento esclusivo del bene dall'ottobre 2015 e di non avere corrisposto le imposte e tasse. Le dette circostanze, assumono valore confessorio e, alla luce di quanto dichiarato dal teste escusso che ha riferito che era stata espressamente palesata la volontà dell'attrice di godere anch'ella in via diretta del bene, al pari della convenuta, mediante l'espressa richiesta di copia delle chiavi con il rifiuto da parte dell'altra comproprietaria che ha inteso restare nel godimento esclusivo della casa.
Deve pertanto ritenersi comprovato che l'attrice abbia manifestato espressamente alla sorella di volere anch'ella godere direttamente dell'immobile, e che la convenuta le abbia impedito di farlo riservando in via assoluta ed esclusiva a sé stessa il godimento dell'immobile.
Si richiamano sul punto, i principi in materia da ultimo espressi dalla Suprema Corte “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario,
l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo”.
(Cass. n.31105/23).
E' possibile pertanto ritenere raggiunta nella fattispecie concreta la prova dell'impedimento al godimento frapposto dal comproprietario, con la condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice, liquidato sulla scorta della valutazione di stima operata dal CTU nella relazione depositata in data 11.8.2023 (nella quale si riscontra tuttavia un errore di calcolo nella somma operata dal CTU, atteso che la somma dei canoni spettanti dall'ottobre 2015 al dicembre 2023 è pari ad
€32.670,00 e non come indicato ad €41.580).
La domanda attorea di pagamento dei frutti civili va pertanto accolta con la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma (calcolata da ottobre 2015 a settembre 2025) dell'importo omnicomprensivo da intendersi già liquidato all'attualità di €19.800,00, oltre interessi legali dalla sentenza.
Passando al vaglio della domanda di divisione e da ultimo dell'istanza di attribuzione avanzata
2 dall'attrice, si osserva quanto segue.
Oggetto della domanda di divisione è la sola proprietà superficiaria di un alloggio popolare IACP per il quale non è mai stato effettuato il riscatto dell'area sul quale è costituito ai sensi dell'art.31 co. 45 e ss. della legge 23.12.1998 n.448 nei confronti del Comune, al fine di ottenere la liberazione dei vincoli all'alienazione della proprietà superficiaria derivanti dalla convenzione.
L'immobile oggetto di causa è infatti parte di un complesso edilizio costruito in aree P.E.E.P. (Piani di zona per l'Edilizia Economica Popolare ex L.167/62 - contrada "ARDIZZONE") realizzato su terreno di proprietà comunale concesso in “diritto di superficie ad aedificandum” quest'ultimo regolamentato da una Convenzione redatta ai sensi dell'art. 35 della L. n. 865 del 22/10/1971 (convenzione rogata dal
Notaio il 21.12.1999 ai nn. 2223/336 e registrata a Catania il 29.12.1999 al n. Persona_2
1195). In particolare, l'art. 11 dispone che « (…) in caso di cessione, a terzi, degli alloggi i prezzi di vendita saranno conformi alla normativa statale e/o regionale in materia di edilizia pubblica sovvenzionata vigente all'atto della cessione (…) »; l'art. 16, dispone che « (…) è vietata la cessione a terzi del diritto di superficie salvo disposizioni di legge per la vendita degli alloggi (…) ». L'atto di compravendita prevede altresì il diritto di prelazione in capo all' La vendita, in mancanza del CP_2 riscatto dell'area, come rilevato dai CTU, è assoggettata alle modalità e formalità previste dalla
Convenzione redatta ai sensi dell'art. 35 della L. n. 865 del 22/10/1971, oltre che al diritto di prelazione dell'IACP pattuito nell'atto di compravendita.
Ciò chiarito, la domanda di divisione va tuttavia dichiarata inammissibile atteso che, sebbene espressamente demandato anche da ultimo al CTU, sulla scorta delle criticità emerse in occasione della prima relazione di CTU, è stato espressamente demandato anche al secondo CTU nominato di accertare lo stato di fatto del bene, ai fini della verifica della regolarità catastale e della conformità urbanistica dell'immobile, indispensabile per procedere alla divisione.
Come invero emerge dalla relazione del CTU, non è stato possibile accertare né verificare lo stato di fatto dell'immobile al fine della verifica della conformità urbanistica e regolarità catastale del bene oggetto di causa.
Ciò determina l'inammissibilità della domanda atteso che trattasi di una condizione della domanda di divisione, mentre nella specie non risulta assolto l'onere probatorio in ordine all'accertamento, sulla base dei titoli edilizi, della conformità, o meno, dello stato di fatto di ciascun bene al rispettivo titolo edilizio prodotto, al fine di escludere eventuali difformità riscontrate di rilevante entità o la necessità di regolarizzazione catastale.
Per le dette ragioni, la domanda di divisione va dichiarata inammissibile.
3 L'accoglimento di una domanda attorea e l'inammissibilità della domanda di divisione giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con la condanna della convenuta al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo ex d.m. 55/14 e succ. modif., sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento determinato in base al criterio del decisum.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, parzialmente pronunciando, condanna, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento, in favore di CP_1 [...]
della somma di €19.800,00 da intendersi già rivalutata e liquidata all'attualità, oltre Parte_1 interessi legali dalla sentenza;
dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
della restante metà liquidata in €2.538,50 per compensi, oltre spese vive, spese generali al Parte_1
15%, iva e c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 29/09/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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