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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/02/2024, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 7 febbraio 2024
Causa n. 1830 2022
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Federico Forigo in sostituzione dell'avv. Cristofaro e per la parte convenuta l'avv. Guarino.
È presente il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti – anche in via istruttoria, atteso che l'avv. Forigo insiste per la revoca dell'ordinanza istruttoria e l'assunzione della testimonianza della sig.ra
. Tes_1
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti allontanatesi dall'aula di udienza.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 7 febbraio 2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1830 / 2022 RCL
da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CRISTOFARO PAOLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CRISTOFARO PAOLO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA presso il difensore avv. GUARINO DANIELA
Motivi della decisione
ricorreva a questo Giudice del Lavoro esponendo: Parte_1
di aver richiesto e ottenuto la corresponsione del Reddito di Cittadinanza
(in seguito anche RdC) a far data dall'aprile 2019 e fino al settembre 2020
(avendo in quella data rinunciato al sussidio per aver trovato una stabile occupazione); di aver in seguito ricevuto una raccomandata a/r dall' , CP_1
nella quale si dava atto della richiesta di restituzione del sussidio per non aver ella mai avuto i requisiti prescritti dalla legge per l'ottenimento dello stesso;
di voler ottenere dall'intestato Tribunale la declaratoria di nullità/l'annullamento del provvedimento di revoca (prot. CP_2
927149 del 1/6/22) e del conseguente avviso di pagamento (n. pratica
17186208 del 7/9/22) ovvero, in subordine, la declaratoria di irripetibilità delle somme già corrisposte.
1 Si precisa che l'importo di cui è chiesta la restituzione è pari a € 8.998,03.
Si costituiva l , la quale esponeva: che dalle verifiche eseguite era CP_1
emerso che la (non essendo coniugata, non avendo figli, Pt_1
essendo maggiorenne e fiscalmente a carico dei genitori, benché con loro non convivente) faceva parte del nucleo familiare dei genitori giusta la previsione dell'art. 2 co. 5 dl 4/2019 e non costituiva (a differenza di quanto dichiarato nella domanda per ottenere il sussidio) un nucleo familiare autonomo;
che il provvedimento di revoca e la richiesta di restituzione delle somme era legittima;
che il ricorso doveva essere rigettato.
La causa, decidibile allo stato degli atti, era trattenuta in decisione (previa assegnazione di termini per note ex art. 429 co. 1 cpc), all'udienza del
7/2/2024.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che si diranno di seguito.
La disciplina di riferimento per la concessione del RdC è contenuta nel dl
4/2019, il cui art. 2 co. 5 dispone che “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso (…) valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013: (…) b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore
a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli”. Nello stesso senso dispone in verità l'art. 3 co. 5 del DPCM 159/2013, secondo cui “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori”. La Pt_1 rientra peraltro nell'ambito applicativo di entrambe le disposizioni, atteso che ella è nata il [...] e, dunque, aveva 21 anni al momento della richiesta del RdC (aprile 2019), 21/22 anni al momento della rinuncia al
2 beneficio (settembre 2020) e 23 anni al momento della revoca dello stesso (giugno 2022).
Tanto premesso, non può esservi alcun dubbio circa il quadro normativo esistente: la (maggiorenne, non convivente con i genitori, non Pt_1
coniugata e priva di figli) avrebbe fatto parte del nucleo familiare dei genitori sol che fosse stata a loro carico a fini IRPEF;
avrebbe invece formato un nucleo familiare autonomo ove non fosse stata a loro carico a fini IRPEF.
Risulta dai documenti versati in atti (doc. 2a e 3a, cioè dall'ISEE della per il 2019 e dalla DSU della per lo stesso anno) che la Pt_1 Pt_1
stessa dichiarò di costituire un nucleo familiare autonomo. Lo si desume dal fatto che nei quadri relativi alla composizione del nucleo familiare risulta indicata la sola . Parte_1
Dunque, non corrispondeva al vero quanto la dichiarò in sede di Pt_1
richiesta del RdC, posto che ella -non avendo redditi propri- non apparteneva ad un nucleo familiare autonomo ma faceva parte di quello dei genitori.
Non risponde al vero neppure che la stessa avesse reddito pari a zero, atteso che è la stessa ricorrente che in ricorso dichiara di aver percepito un assegno di mantenimento da parate del padre e produce a supporto di tale allegazione il decreto di omologa dal quale risulta il correlativo obbligo del genitore.
Ritiene questo Giudice che la percezione di un assegno di mantenimento da parte del genitore provi in termini chiari la “vivenza a carico della ricorrente” e il suo essere fiscalmente a carico del genitore. E', dunque, del tutto irrilevante il limite di reddito, al di sotto del quale deve ritenersi che il figlio sia a carico dei genitori, poiché tale limite viene in rilievo ove il soggetto percepisca redditi propri, non invece qualora la sua fonte di reddito sia la somma erogata mensilmente dal genitore per il suo mantenimento.
Ne consegue che correttamente l ha provveduto alla revoca del CP_1
beneficio, giacché la ricorrente (che aveva dichiarato di non avere alcun
3 reddito) non poteva che risultare fiscalmente a carico dei genitori. Ritiene altresì questo Giudice che la ricorrente non abbia diritto assistenziale, neppure ex post, alla luce della sua stessa ammissione di percepire l'assegno di mantenimento, il quale documenta in termini chiari la sua condizione di figlia a carico e non può valere -a prescindere dal superamento della soglia normativa- quale elemento integrativo della fattispecie dell'autonomia fiscale.
Non è fondata neppure l'eccezione di tardività del provvedimento di revoca, atteso che la ricorrente invoca la decorrenza del termine annuale relativo alle prestazioni previdenziali. Ma tale non è il RdC, che può al più essere assimilato – e solo in parte – alle prestazioni di natura assistenziale. Secondo Corte Cost. 126/2021, “la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica. Ciò differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità. Così, ad esempio, per quelle prestazioni che si configurano quali misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile (…) diretta alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona
(sentenza n. 7 del 2021), al fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantito a ogni cittadino inabile al lavoro (sentenza n. 152 del 2020). Si pensi anche alla pensione di cittadinanza (…) che è una misura di mero contrasto alla povertà delle persone anziane;
o ancora all'assegno sociale (…) volto a far fronte a un particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza. (...) Il reddito di cittadinanza, invece, non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo”.
4 Sicché si deve escludere l'operatività del termine di decadenza previsto dall'art. 47 co. 3 dPR 639/1970.
Tale norma, peraltro, non sembra trovare applicazione al RdC, atteso che la disposizione fa espresso rinvio all'art. 24 l. 88/89, che si riferisce a prestazioni temporanee in favore dei lavoratori dipendenti puntualmente indicate. Di conseguenza, non rientrando il RdC nel novero delle prestazioni indicate dall'art. 24, non essendo stata la lavoratrice Pt_1
dipendente e dovendosi interpretare restrittivamente le norme che stabiliscono decadenze, si deve comunque escludere l'applicabilità del termine decadenziale annuale invocato da parte ricorrente.
Parte ricorrente, asserendo che “il debito assistenziale non è materia soggetta integralmente al principio generale dell'articolo 2033 cc”, chiede l'accertamento della irripetibilità delle somme corrisposte da . CP_1
Premesso che ciò non è coerente con quanto affermato poc'anzi dal ricorrente in merito alla pretesa natura previdenziale del RdC, giustificando a fortiori la reiezione della domanda volta ad accertare la tardività del provvedimento , si deve rilevare che anche quest'ultima CP_1
eccezione è infondata.
Infatti, se è vero che nel sistema previdenziale e assistenziale esiste un principio di tendenziale irripetibilità delle somme percepite dal pensionato/assistito, il caso dell'indebita percezione del RdC è regolato da una disposizione particolare, rappresentata dall'art. 7 co. 4 d.l. 4/2019. La norma dispone infatti che “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Ne consegue dunque la piena ripetibilità delle somme percepite dalla atteso che, come si è detto in precedenza, la stessa ottenne il Pt_1
5 beneficio sulla base di una rappresentazione dei presupposti non conforme al vero.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Tuttavia, le spese di lite possono essere compensate attesa la novità e la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese.
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott.
Raffaele Casato, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
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SEZIONE LAVORO
Udienza del 7 febbraio 2024
Causa n. 1830 2022
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Federico Forigo in sostituzione dell'avv. Cristofaro e per la parte convenuta l'avv. Guarino.
È presente il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti – anche in via istruttoria, atteso che l'avv. Forigo insiste per la revoca dell'ordinanza istruttoria e l'assunzione della testimonianza della sig.ra
. Tes_1
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti allontanatesi dall'aula di udienza.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 7 febbraio 2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1830 / 2022 RCL
da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CRISTOFARO PAOLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CRISTOFARO PAOLO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA presso il difensore avv. GUARINO DANIELA
Motivi della decisione
ricorreva a questo Giudice del Lavoro esponendo: Parte_1
di aver richiesto e ottenuto la corresponsione del Reddito di Cittadinanza
(in seguito anche RdC) a far data dall'aprile 2019 e fino al settembre 2020
(avendo in quella data rinunciato al sussidio per aver trovato una stabile occupazione); di aver in seguito ricevuto una raccomandata a/r dall' , CP_1
nella quale si dava atto della richiesta di restituzione del sussidio per non aver ella mai avuto i requisiti prescritti dalla legge per l'ottenimento dello stesso;
di voler ottenere dall'intestato Tribunale la declaratoria di nullità/l'annullamento del provvedimento di revoca (prot. CP_2
927149 del 1/6/22) e del conseguente avviso di pagamento (n. pratica
17186208 del 7/9/22) ovvero, in subordine, la declaratoria di irripetibilità delle somme già corrisposte.
1 Si precisa che l'importo di cui è chiesta la restituzione è pari a € 8.998,03.
Si costituiva l , la quale esponeva: che dalle verifiche eseguite era CP_1
emerso che la (non essendo coniugata, non avendo figli, Pt_1
essendo maggiorenne e fiscalmente a carico dei genitori, benché con loro non convivente) faceva parte del nucleo familiare dei genitori giusta la previsione dell'art. 2 co. 5 dl 4/2019 e non costituiva (a differenza di quanto dichiarato nella domanda per ottenere il sussidio) un nucleo familiare autonomo;
che il provvedimento di revoca e la richiesta di restituzione delle somme era legittima;
che il ricorso doveva essere rigettato.
La causa, decidibile allo stato degli atti, era trattenuta in decisione (previa assegnazione di termini per note ex art. 429 co. 1 cpc), all'udienza del
7/2/2024.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che si diranno di seguito.
La disciplina di riferimento per la concessione del RdC è contenuta nel dl
4/2019, il cui art. 2 co. 5 dispone che “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso (…) valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013: (…) b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore
a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli”. Nello stesso senso dispone in verità l'art. 3 co. 5 del DPCM 159/2013, secondo cui “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori”. La Pt_1 rientra peraltro nell'ambito applicativo di entrambe le disposizioni, atteso che ella è nata il [...] e, dunque, aveva 21 anni al momento della richiesta del RdC (aprile 2019), 21/22 anni al momento della rinuncia al
2 beneficio (settembre 2020) e 23 anni al momento della revoca dello stesso (giugno 2022).
Tanto premesso, non può esservi alcun dubbio circa il quadro normativo esistente: la (maggiorenne, non convivente con i genitori, non Pt_1
coniugata e priva di figli) avrebbe fatto parte del nucleo familiare dei genitori sol che fosse stata a loro carico a fini IRPEF;
avrebbe invece formato un nucleo familiare autonomo ove non fosse stata a loro carico a fini IRPEF.
Risulta dai documenti versati in atti (doc. 2a e 3a, cioè dall'ISEE della per il 2019 e dalla DSU della per lo stesso anno) che la Pt_1 Pt_1
stessa dichiarò di costituire un nucleo familiare autonomo. Lo si desume dal fatto che nei quadri relativi alla composizione del nucleo familiare risulta indicata la sola . Parte_1
Dunque, non corrispondeva al vero quanto la dichiarò in sede di Pt_1
richiesta del RdC, posto che ella -non avendo redditi propri- non apparteneva ad un nucleo familiare autonomo ma faceva parte di quello dei genitori.
Non risponde al vero neppure che la stessa avesse reddito pari a zero, atteso che è la stessa ricorrente che in ricorso dichiara di aver percepito un assegno di mantenimento da parate del padre e produce a supporto di tale allegazione il decreto di omologa dal quale risulta il correlativo obbligo del genitore.
Ritiene questo Giudice che la percezione di un assegno di mantenimento da parte del genitore provi in termini chiari la “vivenza a carico della ricorrente” e il suo essere fiscalmente a carico del genitore. E', dunque, del tutto irrilevante il limite di reddito, al di sotto del quale deve ritenersi che il figlio sia a carico dei genitori, poiché tale limite viene in rilievo ove il soggetto percepisca redditi propri, non invece qualora la sua fonte di reddito sia la somma erogata mensilmente dal genitore per il suo mantenimento.
Ne consegue che correttamente l ha provveduto alla revoca del CP_1
beneficio, giacché la ricorrente (che aveva dichiarato di non avere alcun
3 reddito) non poteva che risultare fiscalmente a carico dei genitori. Ritiene altresì questo Giudice che la ricorrente non abbia diritto assistenziale, neppure ex post, alla luce della sua stessa ammissione di percepire l'assegno di mantenimento, il quale documenta in termini chiari la sua condizione di figlia a carico e non può valere -a prescindere dal superamento della soglia normativa- quale elemento integrativo della fattispecie dell'autonomia fiscale.
Non è fondata neppure l'eccezione di tardività del provvedimento di revoca, atteso che la ricorrente invoca la decorrenza del termine annuale relativo alle prestazioni previdenziali. Ma tale non è il RdC, che può al più essere assimilato – e solo in parte – alle prestazioni di natura assistenziale. Secondo Corte Cost. 126/2021, “la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica. Ciò differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità. Così, ad esempio, per quelle prestazioni che si configurano quali misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile (…) diretta alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona
(sentenza n. 7 del 2021), al fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantito a ogni cittadino inabile al lavoro (sentenza n. 152 del 2020). Si pensi anche alla pensione di cittadinanza (…) che è una misura di mero contrasto alla povertà delle persone anziane;
o ancora all'assegno sociale (…) volto a far fronte a un particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza. (...) Il reddito di cittadinanza, invece, non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo”.
4 Sicché si deve escludere l'operatività del termine di decadenza previsto dall'art. 47 co. 3 dPR 639/1970.
Tale norma, peraltro, non sembra trovare applicazione al RdC, atteso che la disposizione fa espresso rinvio all'art. 24 l. 88/89, che si riferisce a prestazioni temporanee in favore dei lavoratori dipendenti puntualmente indicate. Di conseguenza, non rientrando il RdC nel novero delle prestazioni indicate dall'art. 24, non essendo stata la lavoratrice Pt_1
dipendente e dovendosi interpretare restrittivamente le norme che stabiliscono decadenze, si deve comunque escludere l'applicabilità del termine decadenziale annuale invocato da parte ricorrente.
Parte ricorrente, asserendo che “il debito assistenziale non è materia soggetta integralmente al principio generale dell'articolo 2033 cc”, chiede l'accertamento della irripetibilità delle somme corrisposte da . CP_1
Premesso che ciò non è coerente con quanto affermato poc'anzi dal ricorrente in merito alla pretesa natura previdenziale del RdC, giustificando a fortiori la reiezione della domanda volta ad accertare la tardività del provvedimento , si deve rilevare che anche quest'ultima CP_1
eccezione è infondata.
Infatti, se è vero che nel sistema previdenziale e assistenziale esiste un principio di tendenziale irripetibilità delle somme percepite dal pensionato/assistito, il caso dell'indebita percezione del RdC è regolato da una disposizione particolare, rappresentata dall'art. 7 co. 4 d.l. 4/2019. La norma dispone infatti che “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Ne consegue dunque la piena ripetibilità delle somme percepite dalla atteso che, come si è detto in precedenza, la stessa ottenne il Pt_1
5 beneficio sulla base di una rappresentazione dei presupposti non conforme al vero.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Tuttavia, le spese di lite possono essere compensate attesa la novità e la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese.
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott.
Raffaele Casato, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
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