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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 4737/2020 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17/09/2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Caserta, e (C.F.: Parte_2
), nata il [...] a [...], rappresentati e C.F._2 difesi, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Michela
Izzo (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_3
, presso il cui studio in Cancello Scalo alla via C.F._4
Napoli n. 720 elettivamente domiciliano ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 della Giunta Regionale legale rappresentante pro tempore, con sede in
Napoli alla via Santa Lucia n. 81 resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 14/12/2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 13/09/2021, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la Controparte_1 affinché, previo accertamento della sua responsabilità per l'alluvione verificatasi in San Felice a Cancello (CE) il 10/10/2015, venga condannata al pagamento della complessiva somma di € 31.911,99, ovvero dell'importo che il Tribunale in via equitativa riterrà dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall'immobile di loro proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- che è proprietario dell'immobile sito nel Comune di Parte_1
San Felice a Cancello alla via Napoli n. 162, località Botteghino, in virtù di atto di donazione per notaio , rep. n. 11851, e Persona_1 che era proprietaria dell'autovettura Parte_2 modello Fiat Punto targata EL540AZ;
- che in data 10/10/2015, a causa delle abbondanti piogge abbattutesi sul territorio di San Felice a Cancello (CE), una rilevante massa d'acqua mista a melma e sostanze varie si riversava in via Napoli
Botteghino e nella loro abitazione, in particolare nel seminterrato adibito a garage, provocando ingenti danni;
-- che, nello specifico, a causa dell'allagamento venivano danneggiati l'autovettura Fiat Punto e il portone scorrevole in ferro nel piano seminterrato con relativo motore elettrico, nonché vari attrezzi agricoli;
- che la causa dell'alluvione è da ascrivere ad un difetto strutturale dell'opera idraulica in ragione dell'inidonea ampiezza del collettore e all'esplosione dei tombini per incapienza, imputabili alla CP_1 per l'omessa esecuzione degli interventi che avrebbero
[...] dovuto essere eseguiti in virtù del “Progetto del raddoppio del collettore finale” denominato “Valle Caudina” a servizio dei comuni di
Cervino, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, e;
Pt_4 CP_2
-- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
per omessa esecuzione degli interventi necessari ad evitare
[...] eventi alluvionali ed esondazioni;
-- che i danni complessivamente verificatisi ammontano ad €
31.911,99, come quantificati nella perizia di parte allegata al ricorso.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Nel merito: accogliere la presente domanda e dunque dichiarare responsabile degli eventi dannosi riportati in premessa la convenuta in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 determinati dal conclamato difetto strutturale dell'opera idraulica in ragione dell'inidonea ampiezza del collettore di proprietà della convenuta conclamata anche dalla mancata realizzazione del progetto del raddoppio del collettore finale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e di quanti altri applicabili alla fattispecie, ai sensi degli artt. 1218, 1228 e
2229 c.c. e ss e degli artt. art. 2043 e/o 2050 -2051c.c. per le causali su esposte, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dagli istanti per un valore complessivo di euro 31.911,99 con riferimento al danno subito dal sig. Parte_1
(trentunomilanovecentoundici/novantanove) ed euro 5.500 quale differenza tra il valore dell'auto della nell'anno 2015 e la Parte_2 somma percepita dalla vendita. L'ammontare del danno complessivo è pari a euro 37.411,99.
2) In via istruttoria: -Sulla quantificazione del danno patrimoniale
Disporre, nel caso in cui il Giudice lo dovesse ritenere necessario,
C.T.U tecnica, in ogni caso con riserva di dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 IV comma cpc, anche alla luce delle avverse difese;
3) Condannare la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio come da legge richiesti con attribuzione agli avvocati antistatari".
…
Nonostante la rituale notifica del ricorso avvenuta in data 14/12/2020
e la rinotifica ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933 avvenuta in data 13/09/2021, la non si è costituita in giudizio. Controparte_1
… Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nola, le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 04/04/2023 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno, risulta provata dalla documentazione in atti, ovvero dall'atto di donazione per notaio
, rep. n. 11851, racc. n. 6652, registrato a Napoli in Persona_1 data 14/04/2014.
Tale circostanza legittima i ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni subiti.
Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per difetto di legittimazione passiva della , parte resistente. Controparte_1
Infatti, in punto di diritto si rileva che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n.
183 aveva attribuito alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs.
112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche. In particolare, la ha competenze in materia di acque CP_1 pubbliche appartenenti al demanio idrico statale nonché di gestione di opere idrauliche e cioè a quelle opere costruite ai fini del buon regime delle suddette acque pubbliche.
Inoltre, si rileva che: “le acque - nere e meteoriche - convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del r.d. n. 1775 del 1933, della loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse. La necessità di tale requisito, ai fini della qualificabilità delle acque come pubbliche, è rimasta ferma anche dopo l'entrata in vigore della l. 5 gennaio 1994 n. 36. L'art. 1 d.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238
(regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della l. 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche) conferma - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse (Cass. sez. I, 11/01/2001, n. 315)” (Cass. 5 settembre 2012, n. 14883).
Le acque piovane e nere - convogliate nelle fognature - non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse.
La fognatura destinata alla raccolta di acque meteoriche non è annoverabile tra le opere idrauliche, poiché le acque piovane convogliate in condutture sotterranee o in reti fognarie non sono suscettibili di alcuna utilizzazione idonea a soddisfare un pubblico interesse generale e vengono destinate al mero smaltimento.
Per la Cassazione civile sez. III 06/02/2007 n. 2566, infatti: “le acque piovane non ancora convogliate in invasi o cisterne non sono mai state considerate pubbliche dal legislatore che, anzi, con il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 contenente il regolamento per l'attuazione della
L. n. 36 del 1994, in materia di risorse idriche, ha espressamente negato alle acque piovane la natura demaniale, propria di tutte le acque pubbliche, nell'ambito delle quali la citata L. n. 36, aveva fatto rientrare le "acque superficiali".
Inoltre, nel caso in cui le acque meteoriche vadano a convogliarsi in alvei o impluvi naturali, occorre verificare se dagli atti risulta che le cave/alvei naturali di cui in ricorso svolgano la funzione non solo di mera raccolta di acque meteoriche.
Al riguardo occorre, poi, verificare se le acque meteoriche , una volta ivi raccolte, naturalmente fluenti nel relativo alveo, vadano eventualmente a costituire le acque di un vero e proprio corso d'acqua, con scorrimento non irrilevante sul TERRITORIO di un determinato bacino idrografico (per poi terminare il loro corso in un corpo idrico recettore (lago, mare o un fiume) oppure esaurirsi per infiltrazione o per evaporazione).
Nel caso di specie, nella relazione tecnica di parte il perito ha affermato che "In particolare l'evento dannoso è dovuto sicuramente all'esplosione dei tombini per l'incapienza e a un difetto strutturale dell'opera idraulica in ragione dell'idonea ampiezza del collettore, e la velocità dell'acqua proveniente dai comuni sovrastanti" (cfr. pag. 3 dell'elaborato).
Nelle conclusioni, il perito ha poi dichiarato che "le conseguenze del danno ricevuto al sig. sono tutte da collegarsi alla Parte_1 problematica del collettore fognario principale che attraversa Via
Nazionale Appia, condotta denominata 11579/868, la quale dista dall'unità immobiliare oggetto di evento calamitoso del 10.10.2015"
(cfr. pag. 5 della perizia).
Secondo il perito, la causa dell'alluvione sarebbe da imputare sia al mancato raddoppio del collettore Valle Caudina, sia alla presenza di un'ostruzione in via Cancello, nel comune di Maddaloni, che ostacolerebbe il deflusso delle acque, fungendo da “tappo” alla rete fognaria.
Inoltre, il perito non chiarisce in termini tecnici come la piena del collettore possa aver provocato la fuoriuscita di acque reflue dai tombini e dalle griglie di raccolta, poiché la perizia non documenta le condizioni della rete idrica e fognaria al momento dell'evento, né fornisce dati oggettivi (rilievi, simulazioni idrauliche, fotografie, etc.) in grado di dimostrare l'effettiva dinamica dei fatti, il punto preciso di esondazione e il collegamento causale diretto tra le presunte criticità strutturali e i danni lamentati.
Peraltro, si osserva che il generico riferimento all'alveo Per_2 contenuto nel ricorso introduttivo non trova alcun riscontro nella perizia di parte.
Dunque, dalla detta perizia di parte non risulta che i danni di cui in ricorso sia stati causati direttamente da una omessa manutenzione di un'acqua pubblica od opera idraulica, rientranti nella gestione manutentiva della . CP_1
Il deficit probatorio in ordine alla legittimazione passiva non può ritenersi colmato dalle dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2
.
[...]
In particolare, ha dichiarato che, a seguito delle intense Tes_1 piogge, il collettore non riusciva a smaltire correttamente le acque meteoriche, mentre ha riferito di una rottura del Testimone_2 collettore nei pressi dell'abitazione dei ricorrenti e di averne constatato i danni visibili sul fondo stradale. Entrambi, tuttavia, non hanno menzionato l'esplosione dei tombini e hanno espresso valutazioni tecniche in assenza delle necessarie competenze.
La domanda va, quindi, respinta e, di conseguenza, resta assorbita ogni altra questione.
Stante la contumacia della , i ricorrenti non vanno Controparte_1 condannati alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
e nei Parte_1 Parte_2 confronti della disattesa ogni ulteriore Controparte_1 eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: - dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- rigetta la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della CP_1
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17/09/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 4737/2020 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17/09/2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Caserta, e (C.F.: Parte_2
), nata il [...] a [...], rappresentati e C.F._2 difesi, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Michela
Izzo (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_3
, presso il cui studio in Cancello Scalo alla via C.F._4
Napoli n. 720 elettivamente domiciliano ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 della Giunta Regionale legale rappresentante pro tempore, con sede in
Napoli alla via Santa Lucia n. 81 resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 14/12/2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 13/09/2021, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la Controparte_1 affinché, previo accertamento della sua responsabilità per l'alluvione verificatasi in San Felice a Cancello (CE) il 10/10/2015, venga condannata al pagamento della complessiva somma di € 31.911,99, ovvero dell'importo che il Tribunale in via equitativa riterrà dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall'immobile di loro proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- che è proprietario dell'immobile sito nel Comune di Parte_1
San Felice a Cancello alla via Napoli n. 162, località Botteghino, in virtù di atto di donazione per notaio , rep. n. 11851, e Persona_1 che era proprietaria dell'autovettura Parte_2 modello Fiat Punto targata EL540AZ;
- che in data 10/10/2015, a causa delle abbondanti piogge abbattutesi sul territorio di San Felice a Cancello (CE), una rilevante massa d'acqua mista a melma e sostanze varie si riversava in via Napoli
Botteghino e nella loro abitazione, in particolare nel seminterrato adibito a garage, provocando ingenti danni;
-- che, nello specifico, a causa dell'allagamento venivano danneggiati l'autovettura Fiat Punto e il portone scorrevole in ferro nel piano seminterrato con relativo motore elettrico, nonché vari attrezzi agricoli;
- che la causa dell'alluvione è da ascrivere ad un difetto strutturale dell'opera idraulica in ragione dell'inidonea ampiezza del collettore e all'esplosione dei tombini per incapienza, imputabili alla CP_1 per l'omessa esecuzione degli interventi che avrebbero
[...] dovuto essere eseguiti in virtù del “Progetto del raddoppio del collettore finale” denominato “Valle Caudina” a servizio dei comuni di
Cervino, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, e;
Pt_4 CP_2
-- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
per omessa esecuzione degli interventi necessari ad evitare
[...] eventi alluvionali ed esondazioni;
-- che i danni complessivamente verificatisi ammontano ad €
31.911,99, come quantificati nella perizia di parte allegata al ricorso.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Nel merito: accogliere la presente domanda e dunque dichiarare responsabile degli eventi dannosi riportati in premessa la convenuta in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 determinati dal conclamato difetto strutturale dell'opera idraulica in ragione dell'inidonea ampiezza del collettore di proprietà della convenuta conclamata anche dalla mancata realizzazione del progetto del raddoppio del collettore finale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e di quanti altri applicabili alla fattispecie, ai sensi degli artt. 1218, 1228 e
2229 c.c. e ss e degli artt. art. 2043 e/o 2050 -2051c.c. per le causali su esposte, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dagli istanti per un valore complessivo di euro 31.911,99 con riferimento al danno subito dal sig. Parte_1
(trentunomilanovecentoundici/novantanove) ed euro 5.500 quale differenza tra il valore dell'auto della nell'anno 2015 e la Parte_2 somma percepita dalla vendita. L'ammontare del danno complessivo è pari a euro 37.411,99.
2) In via istruttoria: -Sulla quantificazione del danno patrimoniale
Disporre, nel caso in cui il Giudice lo dovesse ritenere necessario,
C.T.U tecnica, in ogni caso con riserva di dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 IV comma cpc, anche alla luce delle avverse difese;
3) Condannare la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio come da legge richiesti con attribuzione agli avvocati antistatari".
…
Nonostante la rituale notifica del ricorso avvenuta in data 14/12/2020
e la rinotifica ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933 avvenuta in data 13/09/2021, la non si è costituita in giudizio. Controparte_1
… Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nola, le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 04/04/2023 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno, risulta provata dalla documentazione in atti, ovvero dall'atto di donazione per notaio
, rep. n. 11851, racc. n. 6652, registrato a Napoli in Persona_1 data 14/04/2014.
Tale circostanza legittima i ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni subiti.
Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per difetto di legittimazione passiva della , parte resistente. Controparte_1
Infatti, in punto di diritto si rileva che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n.
183 aveva attribuito alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs.
112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche. In particolare, la ha competenze in materia di acque CP_1 pubbliche appartenenti al demanio idrico statale nonché di gestione di opere idrauliche e cioè a quelle opere costruite ai fini del buon regime delle suddette acque pubbliche.
Inoltre, si rileva che: “le acque - nere e meteoriche - convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del r.d. n. 1775 del 1933, della loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse. La necessità di tale requisito, ai fini della qualificabilità delle acque come pubbliche, è rimasta ferma anche dopo l'entrata in vigore della l. 5 gennaio 1994 n. 36. L'art. 1 d.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238
(regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della l. 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche) conferma - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse (Cass. sez. I, 11/01/2001, n. 315)” (Cass. 5 settembre 2012, n. 14883).
Le acque piovane e nere - convogliate nelle fognature - non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse.
La fognatura destinata alla raccolta di acque meteoriche non è annoverabile tra le opere idrauliche, poiché le acque piovane convogliate in condutture sotterranee o in reti fognarie non sono suscettibili di alcuna utilizzazione idonea a soddisfare un pubblico interesse generale e vengono destinate al mero smaltimento.
Per la Cassazione civile sez. III 06/02/2007 n. 2566, infatti: “le acque piovane non ancora convogliate in invasi o cisterne non sono mai state considerate pubbliche dal legislatore che, anzi, con il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 contenente il regolamento per l'attuazione della
L. n. 36 del 1994, in materia di risorse idriche, ha espressamente negato alle acque piovane la natura demaniale, propria di tutte le acque pubbliche, nell'ambito delle quali la citata L. n. 36, aveva fatto rientrare le "acque superficiali".
Inoltre, nel caso in cui le acque meteoriche vadano a convogliarsi in alvei o impluvi naturali, occorre verificare se dagli atti risulta che le cave/alvei naturali di cui in ricorso svolgano la funzione non solo di mera raccolta di acque meteoriche.
Al riguardo occorre, poi, verificare se le acque meteoriche , una volta ivi raccolte, naturalmente fluenti nel relativo alveo, vadano eventualmente a costituire le acque di un vero e proprio corso d'acqua, con scorrimento non irrilevante sul TERRITORIO di un determinato bacino idrografico (per poi terminare il loro corso in un corpo idrico recettore (lago, mare o un fiume) oppure esaurirsi per infiltrazione o per evaporazione).
Nel caso di specie, nella relazione tecnica di parte il perito ha affermato che "In particolare l'evento dannoso è dovuto sicuramente all'esplosione dei tombini per l'incapienza e a un difetto strutturale dell'opera idraulica in ragione dell'idonea ampiezza del collettore, e la velocità dell'acqua proveniente dai comuni sovrastanti" (cfr. pag. 3 dell'elaborato).
Nelle conclusioni, il perito ha poi dichiarato che "le conseguenze del danno ricevuto al sig. sono tutte da collegarsi alla Parte_1 problematica del collettore fognario principale che attraversa Via
Nazionale Appia, condotta denominata 11579/868, la quale dista dall'unità immobiliare oggetto di evento calamitoso del 10.10.2015"
(cfr. pag. 5 della perizia).
Secondo il perito, la causa dell'alluvione sarebbe da imputare sia al mancato raddoppio del collettore Valle Caudina, sia alla presenza di un'ostruzione in via Cancello, nel comune di Maddaloni, che ostacolerebbe il deflusso delle acque, fungendo da “tappo” alla rete fognaria.
Inoltre, il perito non chiarisce in termini tecnici come la piena del collettore possa aver provocato la fuoriuscita di acque reflue dai tombini e dalle griglie di raccolta, poiché la perizia non documenta le condizioni della rete idrica e fognaria al momento dell'evento, né fornisce dati oggettivi (rilievi, simulazioni idrauliche, fotografie, etc.) in grado di dimostrare l'effettiva dinamica dei fatti, il punto preciso di esondazione e il collegamento causale diretto tra le presunte criticità strutturali e i danni lamentati.
Peraltro, si osserva che il generico riferimento all'alveo Per_2 contenuto nel ricorso introduttivo non trova alcun riscontro nella perizia di parte.
Dunque, dalla detta perizia di parte non risulta che i danni di cui in ricorso sia stati causati direttamente da una omessa manutenzione di un'acqua pubblica od opera idraulica, rientranti nella gestione manutentiva della . CP_1
Il deficit probatorio in ordine alla legittimazione passiva non può ritenersi colmato dalle dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2
.
[...]
In particolare, ha dichiarato che, a seguito delle intense Tes_1 piogge, il collettore non riusciva a smaltire correttamente le acque meteoriche, mentre ha riferito di una rottura del Testimone_2 collettore nei pressi dell'abitazione dei ricorrenti e di averne constatato i danni visibili sul fondo stradale. Entrambi, tuttavia, non hanno menzionato l'esplosione dei tombini e hanno espresso valutazioni tecniche in assenza delle necessarie competenze.
La domanda va, quindi, respinta e, di conseguenza, resta assorbita ogni altra questione.
Stante la contumacia della , i ricorrenti non vanno Controparte_1 condannati alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
e nei Parte_1 Parte_2 confronti della disattesa ogni ulteriore Controparte_1 eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: - dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- rigetta la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della CP_1
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17/09/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo