Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 73/2024
fra cod. fisc. rappresentata e difesa, giusta procura, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michele Di Muro ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Palazzo San Gervasio via Guglielmo Marconi 108;
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del in carica, l' Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_2
e l' (C.F. Controparte_4
), in persona del Dirigente Scolastico in carica p.t., rappresentati e difesi P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, tutti domiciliati presso l sede di Potenza al Corso
XVIII Agosto n. 46;
RESISTENTI
Conclusioni come in atti;
1. Con ricorso depositato il 9.1.2024 parte ricorrente premesso di prestare servizio presso l' di con Controparte_5 Controparte_4
contratto a tempo indeterminato del 01.09.2001 con mansione di assistente amministrativo, adiva il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento del 08.01.2022 prot. 0000093 emesso dal dirigente l'Istituto con il quale si comunicava la sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2 comma 3, decreto-legge n. 172/2021) a decorrere dal 03.01.2022 ed avente efficacia fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15.12.2021; e la sospensione della retribuzione e di qualsivoglia altro compenso o emolumento comunque denominato a decorrere dal 20.12.2021; del provvedimento in data 20.01.2022 prot. 0000382 emesso dal dirigente l' , ambito territoriale di a parziale rettifica del CP_4 CP_4
provvedimento suddetto laddove all'art. 2 è stato indicato il 20.12.2021 anziché il 03.01.2022.
Deduceva di aver usufruito del periodo di congedo biennale in modo continuativo - dal
10.12.2021 al 28.12.2021; dal 29.12.2021 al 31.12.2021; dal 03.01.2022 al 15.01.2021
(collocata in ferie); dal 17.01.2022 al 27.01.2022 (congedo biennale), giusta richiesta del
29.12.2021 per cui non era tenuta a comunicare l'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, non avendo espletato attività lavorativa o fatto rientro al lavoro. In ogni caso comunicava al Dirigente
Scolastico che avrebbe comunque provveduto all'esibizione del green pass al momento del rientro per l'espletamento delle proprie mansioni, al decorso periodo feriale e dei permessi del congedo biennale.
Invocava la mancata applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato F del DPCM 17 dicembre 2021 par.
2.2 punto 5, e le prescrizioni dell'articolo 2, comma 2 del D.L. 172/2021 che ha esteso l'obbligo vaccinale al personale scolastico.
Chiedeva dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro, riconoscere il diritto della ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni non versate per i mesi: di gennaio - febbraio - marzo ed aprile 2022, maggiorate da interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito. Con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva il resistente per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, sostenendo la CP_1
legittimità della sospensione, evidenziando che con l'entrata in vigore del D.L. n. 24/2022 sono state abrogate le norme che imponevano la sospensione del lavoratore inadempiente rispetto agli obblighi vaccinali introdotti con il d.l. n. 44/2021 e poi estesi al personale scolastico dal d.l. n. 179/2021, tanto che l' resistente adottava il decreto di revoca del CP_4
provvedimento di sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale prot.
0002727 del 1/4/2022. Evidenziava che la ricorrente al momento del provvedimento risultava in congedo ordinario (ferie) e che il congedo ordinario del dipendente non costituisce motivo ostativo alla sospensione di cui al D.L. n. 172/2021.
La causa veniva istruita in via documentale trattandosi di interpretazione e applicazione di norme al caso concreto in discussione, e all'udienza odierna, sulla discussione delle parti e note conclusive depositate in atti, la causa veniva trattenuta in decisione come da dispositivo e motivazione contestuale resa a fine udienza con deposito telematico.
2. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per i motivi di seguito esposti.
È circostanza pacifica e non contestata che la ricorrente, dipendente afferente l'area amministrativa dell' l' di Controparte_4 [...]
, sia stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione a seguito della verifica e successiva CP_4
comunicazione da parte della interessata, dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti Sars
CoV-2 stabilito dall'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021, senza che la lavoratrice abbia documentato l'eventuale diritto all'esenzione.
Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, il provvedimento di sospensione risulta del tutto legittimo, perché adottato quale atto dovuto a fronte dell'inadempimento della stessa all'inequivoco obbligo, previsto da una legge dello Stato, di possesso della certificazione verde COVID 19.
Innanzitutto, non si ravvisa la rilevanza della questione di legittimità come proposta in base all'asserito contrasto con la Costituzione e con il diritto europeo del previsto obbligo vaccinale.
Va correttamente interpretato il disposto normativo di riferimento di cui all'allegato F del
DPCM 17 dicembre 2021 par.
2.2 punto 5, pur richiamato dal ricorrente ma in modo improprio, che dispone: “ Il Dirigente dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale
IN SERVIZIO presso l'istituzione scolastica in cui vuole attuare il processo di verifica del
Green pass in corso di validità. In particolare, tale processo (…) deve riguardare SOLO IL
PERSONALE PER CUI E' PREVISTA L'EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia ecc.)”. le prescrizioni dell'articolo 2, comma 2 del D.L. 172/2021 che ha esteso l'obbligo vaccinale al personale scolastico, specificando in modo inequivocabile: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1.” Ragione per cui, l'invito ex art.
4-ter com. 2 del DL
44/2021 non può essere richiesto al personale assente a qualsiasi titolo dal servizio, così come non si può chiedere il possesso del green pass a chi sia assente dal lavoro. Ciò nel pieno rispetto della ratio della norma, diretta alla prevenzione dalla diffusione del contagio, quindi al solo personale che presta la propria attività lavorativa in presenza;
le prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legge n. 172/2021 che rinvia espressamente all'articolo 9, comma
10 del D.L n°52 emanato il 22 aprile 2021 e convertito in legge il 17 giugno 2021, che rinvia al successivo DPCM per la determinazione delle modalità di verifica sullo stato del green pass dei dipendenti. E nel DPCM del 17 giugno 2021, modificato dal DPCM del 17.12.2021 si legge che la verifica si effettua esclusivamente per il “personale in servizio”, e deve essere effettuata prima dell'accesso del personale nella sede dove presta servizio.
La Circolare Ministeriale n. 1889 del 07.12.2021 stabiliva che : “Pare dunque possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale”.
Posto che nel caso che occupa il lavoratore si trovava assente per ferie e non per malattia, mentre a fronte della mancanza di una specifica disciplina sul punto si deve tenere conto della ratio dell'obbligo vaccinale, che, come ritenuto dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn.
14, 15 e 16 del 2023, giustifica l'imposizione dell'obbligo e lo rende conforme agli artt. 3 e
32 Cost..
La finalità della normativa istitutiva dell'obbligo vaccinale, alla base dei provvedimenti di sospensione degli appellanti, è infatti di impedire il contatto, nel contesto delle strutture sanitarie, tra operatori non vaccinati, che come tali possono costituire un veicolo di diffusione del contagio, e i soggetti fragili normalmente ospitati in dette strutture, i quali, nel caso di malattia da SARS-COV2, possono riportare conseguenze per la salute più gravi rispetto alla popolazione generale. Ratio non ravvisabile nell'ipotesi del lavoratore il cui rapporto sia legalmente sospeso, ai sensi dell'art. 2110 c.c. (malattia, congedo, aspettativa ecc.): in questi casi la mancata vaccinazione non costituisce un rischio per la salute e per le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro e non vi è pertanto esigenza di sospendere l'esecuzione del rapporto al fine di evitare la diffusione dei contagi, rischio di per sé escluso per il fatto che il lavoratore è già assente ad altro titolo.
Il legislatore ha per questo scopo previsto una condizione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa non imputabile al datore di lavoro: poiché la vaccinazione costituiva un requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, la mancata sottoposizione ad essa ha dato luogo a una sopravvenuta provvisoria impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative comportanti il rischio di diffusione del contagio;
“Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto” (Corte Cost., sent. n. 15 del 2023, punto 13.5).
In conformità con la descritta finalità dell'obbligo vaccinale, insussistente nel caso di lavoratore già assente per malattia per il periodo di assenza per malattia spetta il trattamento economico previsto, per il solo periodo in cui la sospensione della prestazione è giustificata da detto titolo di assenza, e non per tutta la durata della sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale. Ciò perché venuto meno il titolo dell'assenza precedente alla sospensione per mancata sottoposizione al vaccino il provvedimento di sospensione adottato ai sensi del D.L. 44/2021 acquista efficacia, non trovando più la sospensione del rapporto altro titolo se non, appunto, nell'inottemperanza all'obbligo vaccinale. In pratica la ripresa dell'attività lavorativa contrasterebbe con la finalità dell'obbligo vaccinale imposto al lavoratore e cioè, come sopra osservato, quella di evitare la diffusione dei contagi in particolari contesti lavorativi.
Orbene le ferie al contrario della malattia, dell'aspettativa, ecc non sospendono il rapporto di lavoro;
pertanto, l' ha adempiuto a quanto previsto dalla suddetta normativa. L'art. 2 CP_4 co.2 del D.L. n. 172/2021, prevede l'adempimento dell'obbligo vaccinale come mero requisito della prestazione di lavoro a prescindere dallo svolgimento concreto della stessa, tanto che chi presta la attività lavorativa in violazione della normativa in esame non solo è sospeso, ma
è sanzionato ai sensi dell'art. 2, comma 5, secondo cui “Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza”.
Non è superfluo poi rilevare come il Consiglio di Stato ha affermato che “La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'articolo 4 del DL n. 44 del 2021 per il personale medico
e, più in generale di interesse sanitario, risponde ad una chiara finalità di tutela non solo e anzitutto di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque a beneficio della persona, secondo il richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà che anima anch'esso la
Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per
l'esistenza di pregresse morbilità anche gravi come i tumori e le cardiopatie o per l'avanzato stato di età) che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o socio sanitario nei luoghi di cura e assistenza Nel bilanciamento tra i due valori, quello all'autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dell'obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi è dunque legittimo spazio né diritto di cittadinanza in questa fase di emergenza contro il virus Sars 2 per la cosiddetta esitazione vaccinale. L'obbligatorietà della vaccinazione è una questione più generale che oltre ad implicare il delicato bilanciamento tra fondamentali valori (quello dell'autodeterminazione e quello della salute quale interesse della collettività anzitutto secondo una declinazione solidaristica), investe lo stesso rapporto tra la scienza e il diritto, come è ovvio che sia e ancora più al fondo il rapporto tra la conoscenza - e dunque
l'informazione e il suo contrario la disinformazione - e la democrazia” (Consiglio di Stato n.
7045/21), laddove le prospettate lesioni al diritto alla salute individuale risultano adeguatamente tutelate dalle esenzioni o dal differimento dell'obbligo vaccinale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DL 44/2021, in presenza di condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale.
Al giudice spetta quindi unicamente la verifica della legittimità del provvedimento di sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione in quando adottato nel pieno rispetto della citata normativa.
Né, comunque, risultano fondati i dubbi di legittimità di costituzionale e di contrasto della normativa nazionale con la normativa europea atteso che la Corte costituzionale già con la sentenza n. 218/1994 - chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo e quinto comma, e 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS) – ha affermato che la tutela della salute, sancita dall'art. 32 della Costituzione quale “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” … “implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. Situazioni di questo tipo sono evidenti nel caso delle malattie infettive e contagiose, la cui diffusione sia collegata a comportamenti della persona, che è tenuta in questa evenienza ad adottare responsabilmente le condotte e le cautele necessarie per impedire la trasmissione del morbo. L'interesse comune alla salute collettiva e l'esigenza della preventiva protezione dei terzi consentono in questo caso, e talvolta rendono obbligatori, accertamenti sanitari legislativamente previsti, diretti a stabilire se chi è chiamato a svolgere determinate attività, nelle quali sussiste un serio rischio di contagio, sia affetto da una malattia trasmissibile in occasione ed in ragione dell'esercizio delle attività stesse”.
Lo Stato ha un potere/dovere di intervento e di prescrizione in materia vaccinale che gode di copertura costituzionale, al fine di bilanciare la libertà del singolo con il diritto alla salute dell'intera collettività.
In tale solco sempre la Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 2018, ha affermato “la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell'affermare che l'art. 32
Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017), nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (ex multis, sentenza n. 258 del 1994). In particolare, questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non
è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che
è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990). Dunque, i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall'art. 32 Cost.), anche l'interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell'esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore (sul punto, ad esempio, ordinanza n. 262 del 2004). Il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa
Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)”.
Pertanto infondata ogni questione di illegittimità costituzionale per la prevalenza, sulla libertà di chi non intenda sottoporsi alla vaccinazione contro il COVID – 19, del diritto alla salute della collettività, compromesso dalla perdurante emergenza sanitaria derivante dalla pandemia, non sussistono dubbi di contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria, non ponendo la Certificazione Verde alcun problema di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea nel suo complesso né, in particolare, con i regolamenti UE 953 e
954 del 2021.
In conclusione, a fronte del pacifico inadempimento della ricorrente all'obbligo vaccinale, accertata la legittimità del provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti, il ricorso non può che essere rigettato.
3. La decisione sulle spese segue la regola della soccombenza, in applicazione del DM 37 del
2018 e DM 147/2022, in base all'oggetto, al valore (secondo scaglione) e alla fase della causa, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 9.1.2024, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere al . Controparte_1 Controparte_6
in persona del legale rapp.nte p.t. le spese del giudizio, liquidate in euro 2.059,00 oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa se dovute.
Potenza 28 gennaio 2025
Il Giudice
Eugenio Facciolla