TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 26/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2904/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 20.03.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2904/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via IV Novembre n. 15/e, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Biondi del foro di Bologna, C.F.
, elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza San Domenico 2, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Eugenio Biondi, nonché telematicamente all'indirizzo PEC Email_1 fax 051/260623, PEC giusto mandato in calce al presente atto;
Email_1
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto di parte ricorrente depositato in data 8.11.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI. pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 8.11.2024, l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini in data 4.10.2024, notificatogli in data 9.10.2024.
Il ricorrente ha esposto di avere svolto attività difensiva in favore del sig. nell'ambito del Controparte_2 procedimento R.G. N.R. 5733/22, R.G. G.I.P. 1560/23. In particolare, l'Avv. ha riferito di avere Parte_1 presentato opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti del suo assistito, chiedendo che si procedesse nelle forme del rito abbreviato. Ha proseguito il ricorrente, esponendo che all'udienza del
19.04.2024, tenutasi dinnanzi al GUP del Tribunale di Rimini Dott. Cantarini, ove l'odierno ricorrente è stato sostituito dall'Avv. Ilaria Perruzza, si è proceduto alla discussione della causa all'esito della quale il Giudice ha emesso sentenza. L'Avv. quindi, ha affermato di avere depositato istanza di liquidazione del Parte_1 compenso per l'attività professionale espletata nel procedimento penale in questione, precisando altresì che il suo assistito è persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. A ciò ha fatto seguito, in data 9.10.2024, il decreto di liquidazione dei compensi con il quale gli è stata riconosciuta la somma di euro 800,00, oltre spese
(15%) e CPA (4%), facendo applicazione dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, senza che, però, venisse fornita alcuna motivazione al riguardo e discostandosi dalla somma richiesta dall'avvocato. Infatti, secondo parte ricorrente, l'importo totale da liquidare è pari a euro 1009,00 (importo medio ridotto nella misura massima ex D.M. 55/2014) di cui:
- per la fase di studio euro 284,00 (importo già ridotto di 1/3 ex art. 106-bis Dpr 115/02);
- per la fase introduttiva euro 252,00 (importo già ridotto di 1/3 ex art. 106-bis Dpr 115/02);
- per la fase decisoria euro 473,00 (importo già ridotto di 1/3 ex art. 106-bis Dpr 115/02).
L'Avv. quindi, ha concluso ritenendo che la somma di euro 800,00 liquidata per l'attività Parte_1 professionale espletata sia in contrasto con il dettato normativo in quanto inferiore al minimo.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 20 marzo 2025, è stata preliminarmente dichiarata la contumacia di parte resistente, parte ricorrente si è riportato agli atti e lo scrivente ha trattenuto la causa in decisione.
SULLA FONDATEZZA DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è errato il decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di Rimini in quanto, il Giudice al quale è stata presentata la relativa istanza, ha liquidato il compenso a lui spettante in ordine alla attività svolta nell'ambito del procedimento R.G. N.R. 5733/22, R.G. G.I.P. 1560/23 in euro
800,00 anziché in euro 1009,00. L'Avv. inoltre, ha evidenziato che il Giudice non ha esplicitato i Parte_1 motivi per i quali ha applicato i valori minimi ex D.M. 55/2014.
In punto di diritto l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, pagina 2 di 4 della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di motivazione del decreto di liquidazione ha sottolineato che il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto. Il giudice ha, quindi, il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento e tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione. La Cassazione, quindi, ha affermato che un eventuale scostamento dai valori medi di liquidazione è ammissibile nei limiti di legge purché sia sorretto da una idonea e adeguata motivazione dalla quale emergano le ragioni per le quali il Giudice ha deciso di incrementare o ridurre il compenso del difensore.
Nel caso in esame nel decreto di liquidazione emanato dal Dott. corrisponde al vero Persona_1 che non sia stata fatta applicazione dei valori medi risultanti dalle tabelle in quanto il Giudice ha liquidato un importo inferiore rispetto a quello risultante dalle stesse. La riduzione dei valori medi è stata sinteticamente motivata dal Giudice, in quanto è stata spuntata la casella del modello di decreto di liquidazione, allegato all'atto introduttivo, nel quale è contenuto l'apposito spazio in cui si afferma che “nel caso in esame si debba procedere alla riduzione ex art. 12, comma 1, DM cit. in misura non superiore al 50% considerato che l'attività difensiva è risultata semplice”. Tale soluzione, la quale rientra comunque nel limite di legge di cui all'art. 12, comma 1, del D.M 55/2014 così come aggiornato al D.M. 147/2022, si giustifica alla luce dell'attività prestata dal difensore, in un procedimento che si caratterizza per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e per la conseguente semplicità dell'attività difensiva espletata. Infatti, si è trattato di un procedimento con un unico capo di imputazione, relativo ad un fatto di gravità modesta, ovverosia la guida di un veicolo senza patente, punito con l'ammenda e, in caso di recidiva nel biennio, anche con l'arresto.
pagina 3 di 4 Ciò posto, applicando i valori medi tabellarmente previsti, ridotti del 50% ex art. 12, comma 1, D.M.
55/2014, l'importo da liquidare per l'attività professionale svolta è pari ad euro 1.513,00, somma che, dovendo essere ulteriormente ridotta di 1/3 ex art. 106 bis c.p.c., ammonta a euro 1.008,66.
Sulla base delle argomentazioni svolte il decreto impugnato, pertanto, deve essere annullato e riformato nella parte in cui il Dott. Cantarini ha liquidato all'Avv. una somma inferiore rispetto a quella Parte_1 effettivamente dovuta secondo legge.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta, priva di fase istruttoria, precisandosi che vista la non complessità delle questioni trattate verrà fatta applicazione dei minimi tabellarmente previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il decreto di pagamento del Parte_1 compenso del difensore emesso dal Tribunale di Rimini in data 4.10.2024, depositato in data 7 ottobre 2024, con cui è stato liquidato in favore del ricorrente l'importo di euro 800,00 per l'attività svolta nell'ambito del procedimento penale R.G. N.R. 5733/22, R.G. G.I.P. 1560/23 e, per l'effetto, liquida per la predetta attività in favore dell'Avv. l'importo di euro Parte_1
1008,66, già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis c.p.c., oltre IVA e CPA nella misura di legge;
➢ Condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del Controparte_1 presente procedimento che liquida in euro 98,00 per spese e euro 232,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge e rimborso forfetario (15%);
Si comunichi.
Rimini, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 20.03.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2904/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via IV Novembre n. 15/e, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Biondi del foro di Bologna, C.F.
, elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza San Domenico 2, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Eugenio Biondi, nonché telematicamente all'indirizzo PEC Email_1 fax 051/260623, PEC giusto mandato in calce al presente atto;
Email_1
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto di parte ricorrente depositato in data 8.11.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI. pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 8.11.2024, l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini in data 4.10.2024, notificatogli in data 9.10.2024.
Il ricorrente ha esposto di avere svolto attività difensiva in favore del sig. nell'ambito del Controparte_2 procedimento R.G. N.R. 5733/22, R.G. G.I.P. 1560/23. In particolare, l'Avv. ha riferito di avere Parte_1 presentato opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti del suo assistito, chiedendo che si procedesse nelle forme del rito abbreviato. Ha proseguito il ricorrente, esponendo che all'udienza del
19.04.2024, tenutasi dinnanzi al GUP del Tribunale di Rimini Dott. Cantarini, ove l'odierno ricorrente è stato sostituito dall'Avv. Ilaria Perruzza, si è proceduto alla discussione della causa all'esito della quale il Giudice ha emesso sentenza. L'Avv. quindi, ha affermato di avere depositato istanza di liquidazione del Parte_1 compenso per l'attività professionale espletata nel procedimento penale in questione, precisando altresì che il suo assistito è persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. A ciò ha fatto seguito, in data 9.10.2024, il decreto di liquidazione dei compensi con il quale gli è stata riconosciuta la somma di euro 800,00, oltre spese
(15%) e CPA (4%), facendo applicazione dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, senza che, però, venisse fornita alcuna motivazione al riguardo e discostandosi dalla somma richiesta dall'avvocato. Infatti, secondo parte ricorrente, l'importo totale da liquidare è pari a euro 1009,00 (importo medio ridotto nella misura massima ex D.M. 55/2014) di cui:
- per la fase di studio euro 284,00 (importo già ridotto di 1/3 ex art. 106-bis Dpr 115/02);
- per la fase introduttiva euro 252,00 (importo già ridotto di 1/3 ex art. 106-bis Dpr 115/02);
- per la fase decisoria euro 473,00 (importo già ridotto di 1/3 ex art. 106-bis Dpr 115/02).
L'Avv. quindi, ha concluso ritenendo che la somma di euro 800,00 liquidata per l'attività Parte_1 professionale espletata sia in contrasto con il dettato normativo in quanto inferiore al minimo.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 20 marzo 2025, è stata preliminarmente dichiarata la contumacia di parte resistente, parte ricorrente si è riportato agli atti e lo scrivente ha trattenuto la causa in decisione.
SULLA FONDATEZZA DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è errato il decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di Rimini in quanto, il Giudice al quale è stata presentata la relativa istanza, ha liquidato il compenso a lui spettante in ordine alla attività svolta nell'ambito del procedimento R.G. N.R. 5733/22, R.G. G.I.P. 1560/23 in euro
800,00 anziché in euro 1009,00. L'Avv. inoltre, ha evidenziato che il Giudice non ha esplicitato i Parte_1 motivi per i quali ha applicato i valori minimi ex D.M. 55/2014.
In punto di diritto l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, pagina 2 di 4 della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di motivazione del decreto di liquidazione ha sottolineato che il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto. Il giudice ha, quindi, il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento e tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione. La Cassazione, quindi, ha affermato che un eventuale scostamento dai valori medi di liquidazione è ammissibile nei limiti di legge purché sia sorretto da una idonea e adeguata motivazione dalla quale emergano le ragioni per le quali il Giudice ha deciso di incrementare o ridurre il compenso del difensore.
Nel caso in esame nel decreto di liquidazione emanato dal Dott. corrisponde al vero Persona_1 che non sia stata fatta applicazione dei valori medi risultanti dalle tabelle in quanto il Giudice ha liquidato un importo inferiore rispetto a quello risultante dalle stesse. La riduzione dei valori medi è stata sinteticamente motivata dal Giudice, in quanto è stata spuntata la casella del modello di decreto di liquidazione, allegato all'atto introduttivo, nel quale è contenuto l'apposito spazio in cui si afferma che “nel caso in esame si debba procedere alla riduzione ex art. 12, comma 1, DM cit. in misura non superiore al 50% considerato che l'attività difensiva è risultata semplice”. Tale soluzione, la quale rientra comunque nel limite di legge di cui all'art. 12, comma 1, del D.M 55/2014 così come aggiornato al D.M. 147/2022, si giustifica alla luce dell'attività prestata dal difensore, in un procedimento che si caratterizza per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e per la conseguente semplicità dell'attività difensiva espletata. Infatti, si è trattato di un procedimento con un unico capo di imputazione, relativo ad un fatto di gravità modesta, ovverosia la guida di un veicolo senza patente, punito con l'ammenda e, in caso di recidiva nel biennio, anche con l'arresto.
pagina 3 di 4 Ciò posto, applicando i valori medi tabellarmente previsti, ridotti del 50% ex art. 12, comma 1, D.M.
55/2014, l'importo da liquidare per l'attività professionale svolta è pari ad euro 1.513,00, somma che, dovendo essere ulteriormente ridotta di 1/3 ex art. 106 bis c.p.c., ammonta a euro 1.008,66.
Sulla base delle argomentazioni svolte il decreto impugnato, pertanto, deve essere annullato e riformato nella parte in cui il Dott. Cantarini ha liquidato all'Avv. una somma inferiore rispetto a quella Parte_1 effettivamente dovuta secondo legge.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta, priva di fase istruttoria, precisandosi che vista la non complessità delle questioni trattate verrà fatta applicazione dei minimi tabellarmente previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il decreto di pagamento del Parte_1 compenso del difensore emesso dal Tribunale di Rimini in data 4.10.2024, depositato in data 7 ottobre 2024, con cui è stato liquidato in favore del ricorrente l'importo di euro 800,00 per l'attività svolta nell'ambito del procedimento penale R.G. N.R. 5733/22, R.G. G.I.P. 1560/23 e, per l'effetto, liquida per la predetta attività in favore dell'Avv. l'importo di euro Parte_1
1008,66, già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis c.p.c., oltre IVA e CPA nella misura di legge;
➢ Condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del Controparte_1 presente procedimento che liquida in euro 98,00 per spese e euro 232,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge e rimborso forfetario (15%);
Si comunichi.
Rimini, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 4 di 4